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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA ES, RE
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220185213087000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11416/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 0972022018521308700, emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito al controllo formale ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72 del Modello
IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018, con cui era stato contestato il ricorso alla compensazione per complessivi
€ 98.325,09 facendo ricorso a crediti di terzi ex art. 8 comma 2 legge 212/2000, indicando come coobbligata sui modelli F24 la società Società_1 S.R.L.S. (C.F. P.IVA_1), qualificata con il codice identificativo “62” e “soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in applicazione del principio generale per il quale l'omessa indicazione di un credito di imposta in dichiarazione non ne impedisce l'utilizzazione laddove in sede giudiziale se ne dimostri l'esistenza e avendo rilevato che l'atto di recupero dell'ufficio era stato determinato dall'omessa indicazione, al rigo VL 9, dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, senza che venisse contestata l'esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione né la legittimità del loro utilizzo;
inoltre, ha compensato le spese poiché l'iniziativa dell'ufficio era giustificata dalla omissione formale del contribuente.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma deducendone la motivazione apparente, in quanto sostanziatasi in una mera adesione acritica alle difese della società ricorrente, e l'erroneità per falsa applicazione dell'art. 8 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, che in ambito tributario escludono la validità delle compensazioni effettuate con crediti di terzi, potendo esse essere effettuate solo tra i debiti e i contrapposti crediti in essere tra i medesimi soggetti, per crediti dello stesso periodo e dovendo essa essere effettuata entro la data della presentazione della dichiarazione successiva inerente, cioè, il successivo anno di imposta.
Sulla scorta di tale premessa, l'appellante ritiene corretto il proprio operato poiché in sede di controllo automatizzato ha riscontrato che la società appellata, nel periodo 2018-2019, ha presentato numerosi modelli di pagamento F24 per versamenti di imposte erariali e contributi previdenziali facendo illegittimamente ricorso all'istituto della compensazione tributaria ex art. 17 L. 241/1997 in relazione non a crediti propri, ma di un terzo, società Società_1 S.R.L.S. qualificata con il codice identificativo “62” (istituito con R.M. n. 286/E del 22/12/2009) riferito ordinariamente a “soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Resiste l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché l'ufficio ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado restituendo la somma parzialmente pagata in esito alla concessa rateizzazione richiesta dalla società dopo la notifica dell'atto impositivo. Nel merito deduce l'esaustività della motivazione della decisione, basata su una approfondita disamina delle risultanze processuali e non sull'acritico appiattimento sulle ragioni della società, come dimostrerebbe l'avvenuta compensazione delle spese di lite, e la correttezza della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellata deduce che la compensazione dei debiti tributari in caso di accollo esterno è consentita dall'art. 8, comma 1 e 2, della L. n° 212/2000, che ne ha esteso l'applicazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel procedimento di assolvimento dei tributi e ciò indipendentemente da chi ne abbia materialmente realizzato il presupposto, senza che a ciò osti la mancata adozione dei decreti attuativi in ragione dell'immediata percettività della norma. In ogni caso, la compensazione sarebbe possibile anche in base allo stesso art. 17 del D. Lgs. n° 241/97 poiché l'identità soggettiva richiesta dalla suddetta disposizione si realizza tra titolare del debito e del credito senza richiedere che il soggetto debba anche rivestire la qualifica tecnica di "soggetto passivo".
Pertanto, tale identità viene ad esistenza anche a seguito di accollo tributario poiché il soggetto accollante, proprio in base al contratto di accollo, diventa titolare dei debiti erariali maturati dal soggetto accollato.
Inoltre, l'appellata rileva che l'art. 1 del DL 124/2019, che pone il divieto di pagamento mediante compensazione del debito tributario accollato, non si applica nella specie poiché i pagamenti oggetto di riscossione sono tutti antecedenti alla data del 25 dicembre 2019, di entrata in vigore della norma, mentre la dichiarazione Iva di cui si discute è stata presentata in data 29/04/2019.
Evidenzia l'illegittimità dell'agire dell'ufficio che ha proceduto al recupero sulla base dell'avviso bonario senza procedere ad un accertamento in rettifica della dichiarazione che legittima la contestazione giudiziale e rende impossibile per il contribuente aderire all'istituto dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, anche per beneficiare delle sanzioni ridotte.
Infine, si duole della lesione del legittimo affidamento generato dalla trasmissione da parte dell'Agenzia Delle
Entrate di ben n. 116 quietanze di pagamento in relazione alle compensazioni effettuate che non sono state in alcun modo sospese dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 3930 del 16/02/2025 ha chiarito che “in tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza del presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante”.
La Cassazione con l'ordinanza predetta ricorda come la giurisprudenza avesse già da tempo chiarito che in materia tributaria la compensazione è ammessa in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge, né tale principio poteva ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio
2000, n. 212, che nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione aveva lasciato ferme le disposizioni vigenti tra cui l'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che ai fini della compensazione richiede che i debiti e i crediti afferiscano al medesimo soggetto (cfr. Cass., 30 giugno 2006,
n. 15123 e Cass., 5 settembre 2024, n. 23934).
Tale circostanza non può dirsi integrata, come preteso dalla società, per il solo fatto che il terzo abbia stipulato un contratto con il debitore che, peraltro non coinvolge l'amministrazione finanziaria poiché l'accollo tributario
è un accollo interno e non sostituisce il soggetto giuridico che ha realizzato il presupposto impositivo e nei cui confronti è sorto l'obbligo tributario, ma prevede solo che il terzo si assuma verso il debitore l'obbligo di adempiere l'obbligazione su di lui gravante. L'operato del contribuente va censurato nè in senso contrario rileva il rilascio delle quietanze di pagamento che avviene in via automatica, tuttavia la complessità della materia e l'orientamento della giurisprudenza espresso di recente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA ES, RE
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220185213087000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11416/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 0972022018521308700, emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito al controllo formale ex artt. 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72 del Modello
IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018, con cui era stato contestato il ricorso alla compensazione per complessivi
€ 98.325,09 facendo ricorso a crediti di terzi ex art. 8 comma 2 legge 212/2000, indicando come coobbligata sui modelli F24 la società Società_1 S.R.L.S. (C.F. P.IVA_1), qualificata con il codice identificativo “62” e “soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in applicazione del principio generale per il quale l'omessa indicazione di un credito di imposta in dichiarazione non ne impedisce l'utilizzazione laddove in sede giudiziale se ne dimostri l'esistenza e avendo rilevato che l'atto di recupero dell'ufficio era stato determinato dall'omessa indicazione, al rigo VL 9, dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, senza che venisse contestata l'esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione né la legittimità del loro utilizzo;
inoltre, ha compensato le spese poiché l'iniziativa dell'ufficio era giustificata dalla omissione formale del contribuente.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma deducendone la motivazione apparente, in quanto sostanziatasi in una mera adesione acritica alle difese della società ricorrente, e l'erroneità per falsa applicazione dell'art. 8 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, che in ambito tributario escludono la validità delle compensazioni effettuate con crediti di terzi, potendo esse essere effettuate solo tra i debiti e i contrapposti crediti in essere tra i medesimi soggetti, per crediti dello stesso periodo e dovendo essa essere effettuata entro la data della presentazione della dichiarazione successiva inerente, cioè, il successivo anno di imposta.
Sulla scorta di tale premessa, l'appellante ritiene corretto il proprio operato poiché in sede di controllo automatizzato ha riscontrato che la società appellata, nel periodo 2018-2019, ha presentato numerosi modelli di pagamento F24 per versamenti di imposte erariali e contributi previdenziali facendo illegittimamente ricorso all'istituto della compensazione tributaria ex art. 17 L. 241/1997 in relazione non a crediti propri, ma di un terzo, società Società_1 S.R.L.S. qualificata con il codice identificativo “62” (istituito con R.M. n. 286/E del 22/12/2009) riferito ordinariamente a “soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Resiste l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché l'ufficio ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado restituendo la somma parzialmente pagata in esito alla concessa rateizzazione richiesta dalla società dopo la notifica dell'atto impositivo. Nel merito deduce l'esaustività della motivazione della decisione, basata su una approfondita disamina delle risultanze processuali e non sull'acritico appiattimento sulle ragioni della società, come dimostrerebbe l'avvenuta compensazione delle spese di lite, e la correttezza della sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellata deduce che la compensazione dei debiti tributari in caso di accollo esterno è consentita dall'art. 8, comma 1 e 2, della L. n° 212/2000, che ne ha esteso l'applicazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel procedimento di assolvimento dei tributi e ciò indipendentemente da chi ne abbia materialmente realizzato il presupposto, senza che a ciò osti la mancata adozione dei decreti attuativi in ragione dell'immediata percettività della norma. In ogni caso, la compensazione sarebbe possibile anche in base allo stesso art. 17 del D. Lgs. n° 241/97 poiché l'identità soggettiva richiesta dalla suddetta disposizione si realizza tra titolare del debito e del credito senza richiedere che il soggetto debba anche rivestire la qualifica tecnica di "soggetto passivo".
Pertanto, tale identità viene ad esistenza anche a seguito di accollo tributario poiché il soggetto accollante, proprio in base al contratto di accollo, diventa titolare dei debiti erariali maturati dal soggetto accollato.
Inoltre, l'appellata rileva che l'art. 1 del DL 124/2019, che pone il divieto di pagamento mediante compensazione del debito tributario accollato, non si applica nella specie poiché i pagamenti oggetto di riscossione sono tutti antecedenti alla data del 25 dicembre 2019, di entrata in vigore della norma, mentre la dichiarazione Iva di cui si discute è stata presentata in data 29/04/2019.
Evidenzia l'illegittimità dell'agire dell'ufficio che ha proceduto al recupero sulla base dell'avviso bonario senza procedere ad un accertamento in rettifica della dichiarazione che legittima la contestazione giudiziale e rende impossibile per il contribuente aderire all'istituto dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, anche per beneficiare delle sanzioni ridotte.
Infine, si duole della lesione del legittimo affidamento generato dalla trasmissione da parte dell'Agenzia Delle
Entrate di ben n. 116 quietanze di pagamento in relazione alle compensazioni effettuate che non sono state in alcun modo sospese dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 3930 del 16/02/2025 ha chiarito che “in tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza del presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante”.
La Cassazione con l'ordinanza predetta ricorda come la giurisprudenza avesse già da tempo chiarito che in materia tributaria la compensazione è ammessa in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge, né tale principio poteva ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio
2000, n. 212, che nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione aveva lasciato ferme le disposizioni vigenti tra cui l'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 che ai fini della compensazione richiede che i debiti e i crediti afferiscano al medesimo soggetto (cfr. Cass., 30 giugno 2006,
n. 15123 e Cass., 5 settembre 2024, n. 23934).
Tale circostanza non può dirsi integrata, come preteso dalla società, per il solo fatto che il terzo abbia stipulato un contratto con il debitore che, peraltro non coinvolge l'amministrazione finanziaria poiché l'accollo tributario
è un accollo interno e non sostituisce il soggetto giuridico che ha realizzato il presupposto impositivo e nei cui confronti è sorto l'obbligo tributario, ma prevede solo che il terzo si assuma verso il debitore l'obbligo di adempiere l'obbligazione su di lui gravante. L'operato del contribuente va censurato nè in senso contrario rileva il rilascio delle quietanze di pagamento che avviene in via automatica, tuttavia la complessità della materia e l'orientamento della giurisprudenza espresso di recente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.