Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8064 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM0 8 064 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto RICORSO AVVERSO SEZIONE PRIMA CIVILE PROVVEDIMENTI EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 654/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Cron.22174 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. 1645 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 28/01/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF S ENTENZA. dal Sig. per diritti GIU. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CHIAPPALONE LUIGI, SORRENTI TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato 077 1500 ANCELLERIA VINCENZO PANUCCIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
OS AN, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 62, presso l'avvocato OTTAVIO ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NINO GUERRISI, giusta procura a margine del controricorso;
2002
- controricorrente -
203 contro 1 SORRENTI MONTAGNA, MERIDIONALE TRASPORTI Snc;
intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale di PALMI, depositata il 21/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che GI IA e TE Sorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza in data 21 ottobre 1999 con la quale il Tribunale di PA ha re- spinto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da essi proposto avverso il provvedimento del G. I. che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza cautelare di sospensione di una impugnata delibera assembleare che aveva escluso il socio IA;
che, in questa sede, si è costituito l'intimato chiedendo dichiararsi ES SO, 1'inammissibilità del ricorso;
che, i ricorrenti hanno anche depositato memoria;
Considerato che
secondo consolidata giurispruden- 2 za di questa Corte, ribadita anche specificamente in tema di reclamo avverso decisioni del G.I. su istanza - di sospensione di delibere di esclusione di socio (cfr. n. 1748/99) e dalla quale non v'è, comunque, ragione di discostarsi le ordinanze del giudice del reclamo ex 1 terdecies c.p.c., come appunto quella nella art. 669 specie impugnata, non sono viceversa ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, avendo tali ordinanze gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà della pronuncia sull'istanza cautelare, così che esse non possono dirsi nè idonee ad incidere su diritti soggettivi nè suscettibili di passare in giudicato (cfr. pure nn. 8107, 13124/97; 3402/98); che, infatti, il reclamo ha esclusivamente natura e funzione di rimedio teso alla sostituzione dell'ordinanza del primo giudice con altra munita, a sua volta, di efficacia solo temporanea e perciò modi- ficabile o revocabile durante la causa di merito e su- perata dalla sua definizione;
che l'odierno ricorso straordinario è dunque inam- missibile, in relazione appunto alla natura dell'ordinanza impugnata;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
3 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, nei confronti del resistente, liquidate in EU- RC 800,00 per onorari. e in EURO 88,63 for spare Roma, 28 gennaio 2002. it Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Criscuolo,Criscuolo Mario Rosario Morelli V Marie Di Nuore DEPOSITATA IN CANCELLER обного 2002 Oggi, IL CAR E w Maniu Di 109T129.11 456T14,33 CORTE SUPREMA CASSAZIONE POT. 139,44 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012 8067 24,00 versate € 16344 163.44 apposta in calce alla copia autentica 2210 serie 4 al n. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) г о т 4