Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2682/2023 RG avente ad
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi vertente TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Ignazio Sposito alla via C. Cucca, 295 Brusciano (NA), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. Controparte_1 dall' Avv. CONSOLI ANDREA, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA ARANGIO RUIZ N. 107, NAPOLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 15/05/2023 le parti ricorrenti hanno dedotto di essere dipendenti dell'ente resistente;
di aver lavorato oltre il limite massimo di ore di straordinario previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
di aver diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal notevole numero di ore di straordinario svolte dal 2013 al 2022 liquidabile in misura pari alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, di aver diritto agli importi specificamente indicati in ricorso per ognuno di essi. Essi hanno quindi agito in
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente. Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata. La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore
o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del
CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura- psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il superamento del limite di ragionevolezza in considerazione sia del notevole numero di ore di lavoro contabilizzate nei prospetti paga in atti sia della protrazione di tale superamento per un elevato numero di anni. Il numero delle ore di straordinario effettivamente svolte non è oggetto di contestazione tra le parti, essendo pacificamente documentato dai cedolini paga prodotti in atti, da cui emerge che i ricorrenti hanno prestato in media un numero di ore di straordinario all'anno, ben oltre il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento sistematico dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico- fisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Tale circostanza, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza, atteso che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psicofisica del lavoratore, anche in presenza di prestazioni straordinarie volontariamente rese. In merito alla quantificazione delle ore di straordinario in esubero, si rileva la fondatezza delle contestazioni mosse dalla resistente. CP_2
Ed infatti, dal computo vanno sottratte non solo le 250 ore annue previste dal D.lgs. n. 66/2003 per l'anno 2015, ma anche le ulteriori 50 ore previste dall'art. 28 del
CCNL del 28.11.2015 per gli anni dal 2016 al 2023, per un totale di 300 ore annue. Pertanto, il calcolo corretto delle ore di lavoro straordinario da dedurre risulta pari a 250 ore annue per gli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni dal 2016 fino al 2022 di 300 ore annue (150 per ogni 26 settimane consecutive). Ne discende che il computo delle ore di lavoro straordinario da sottrarre rispetto a quelle espletate sarà per il di 500 ore per gli anni 2014 e 2015 (250 ore x Pt_2
2 anni = 500 ore) e di 2.100 ore per gli anni dal 2016 fino al 2022 (300 ore x 7 anni
- 2.100) per un totale di 2.600 ore di lavoro straordinario previste per legge (e non di 2.250 ore come erroneamente indicato dal ricorrente), mentre per l' ed il Pt_1
le ore di lavoro straordinario da sottrarre rispetto a quelle espletate Parte_3 saranno di 750 ore per gli anni 2013, 2014 e 2015 (250 x 3 anni = 750 ore) e di 2.100 ore per gli anni dal 2016 fino al 2022 (300 ore x 7 anni = 2.100) per un totale di 2.850 ore di lavoro straordinario previste per legge (e non di 2.500 ore come erroneamente indicato dai ricorrenti). In virtù delle dovute precisazioni di cui sopra deriva che la somma delle ore di lavoro straordinario in esubero espletate dai ricorrenti corrispondono:
per il negli anni dal 2014 fino al 2022, a 4.557,72 ore (7.157,72 ore Pt_2 indicate – 2.600 ore previste per legge = 4.557,72 ore) e non a 4.907,72 ore come malamente indicato dallo stesso;
per l'Izzo, negli anni dal 2013 fino al 2022, a 2.565,19 ore (5.415,19 ore indicate
– 2.850 ore previste per legge = 2.565,19 ore) e non a 2.915,19 ore come erroneamente indicato dallo stesso;
per il , negli anni dal 2013 fino al 2022, a 3.027,57 ore (5.877,57 ore Parte_3 indicate – 2.850 ore previste per legge = 3.027,57 ore) e non a 3.377,57 ore come indicato dallo stesso. Tanto premesso, va poi tenuto conto della parziale prescrizione (decennale) maturata, atteso che il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. La prescrizione investe, quanto al che non ha proposto domanda per il Pt_2
2013, la sola rivendicazione relativa al mese di gennaio 2014 (n. ore 16,73) e quanto all ed al a tutto il 2013 ed al mese di gennaio 2014 (per Izzo n. Pt_1 Parte_3
344,51 ore e per n. 513,04 ore), atteso che il primo atto interruttivo Parte_3 della prescrizione è rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta il 5-2-2024. Ne deriva, al netto dei periodi per i quali è maturata la prescrizione, un numero di ore di lavoro straordinario eccedenti i limiti di legge e contrattuali dei ricorrenti, rispetto al periodo 2013/2014 fino al 2022, rispettivamente pari a 4.540,99 ore per il sig. di 2.220,68 ore per il sig. , di 2.514,53 ore per il sig. Pt_2 Pt_1
. Parte_3
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione. In definitiva, nella quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo determinato da parte resistente nei propri conteggi considerando la retribuzione oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario e non al valore della retribuzione per il lavoro straordinario (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Gli stessi sono stati tuttavia proporzionalmente ridotti in ragione del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione per cui deve ritenersi che ai lavoratori spettino le seguenti somme:
€ 6.681,44 in favore di;
Parte_2
€ 3.335,85 in favore di;
Parte_1
€ 2743,64 in favore di Parte_3 oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di notifica del ricorso in difetto della prova della notifica di atti di messa in mora precedenti. Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda (quanto al numero di ore eccedenti), sono compensate per metà; nella restante parte le stesse seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l al Controparte_3 pagamento dei seguenti importi: € 6.681,44 in favore di , € Parte_2
3.335,85 in favore di. ed € 2.743,64 in favore di Parte_1 Parte_3
oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 5-2-2024;
[...] Contr
- compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento della restante parte liquidata in euro 1.050,00 oltre oneri accessori come per legge se dovuti. Si comunichi.
Così deciso in Nola, 15-4-2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci