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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna ed all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2453/2024 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1
c. f. elettivamente domiciliato in S. Agata C.F._1
Militello (ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 01.08.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo che, con nota del 28.05.2024, l'ente CP_1
chiedeva la restituzione degli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola n. 2013589610627 per il periodo dal
01/01/2012 al 31/12/2012, per un importo di complessivi € 955,69.
Rilevava di non aver mai ricevuto l'importo contestato ed eccepiva la genericità della richiesta formulata e l'illegittimità della richiesta restitutoria per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento delle pretese avanzate dall' CP_1 con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, oltre interessi come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in data 09.01.2025 rilevando che il pagamento CP_1
della prestazione veniva eseguito in data 14.6.2013 e che, a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro prestato in agricoltura per l'anno di riferimento, la stessa veniva riliquidata facendo sorgere l'indebito, notificato in data 14.06.2024. Dando atto dell'avvenuta prescrizione, si procedeva all'annullamento dell'indebito, disponendo il pagamento in restituzione delle somme già frattanto trattenute, pari a euro 460,39. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
L' ha depositato in data 18/06/2025 copia del cassetto CP_1 previdenziale dal quale si evince l'avvenuto pagamento delle somme trattenute, pari ad euro 460,39, dando atto dell'abbandono della pratica di indebito originariamente richiesta a parte ricorrente.
2 Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle CP_1
pretese avanzate dal ricorrente.
Appare, tuttavia, necessario valutare l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini dell'individuazione della soccombenza CP_1
virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , non emerge CP_1
chiaramente che effettivamente il provvedimento di sgravio sia stato adottato (e quindi comunicato) in data antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario. Ancora, è lo stesso che nella propria CP_1
memoria di costituzione afferma che il riconoscimento delle pretese attoree è stato conseguente all'eccepita eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del giudizio, instaurato in data 01.08.024 e notificato in data 13.12.2024.
Le spese, quindi, seguono detta soccombenza virtuale, sulla base della fondatezza delle ragioni attoree e della tardività del provvedimento di sgravio adottato dall' , e si liquidano in favore CP_1
del procuratore antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 01/08/2024 nei confronti
[...] dell' in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, CP_1
uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l'alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. AMATA CARMELA
TERESA antistatario, liquidandole in euro 251,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a, i.v.a come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti
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