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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2024, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1360 R.G. relativo all'anno 2020 a cui risulta riunito il proc. n.2681-2020 promosso da nei confronti di Parte_1
aventi entrambi ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata Controparte_1
per la decisione all'udienza del 21.12.2023
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Zaccaria Controparte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Palumbo Parte_1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, All'udienza del 21.12.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il P.M concludeva per l'accoglimento della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2020, la sig.ra conveniva in Controparte_1
giudizio il sig. , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Parte_1
PI (TA), in data 11.04.1992, deducendo quanto segue: che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il Per_1 Per_2
27.07.1999 e il 21.12.1995, studentesse universitarie non economicamente autosufficienti conviventi con la madre e la figlia nata il [...]; Per_3
che il sig. era lavoratore subordinato presso e la Pt_1 Organizzazione_1
ricorrente era inoccupata;
che la convivenza coniugale si era resa insostenibile per esclusiva responsabilità del sig. , per via dei suoi comportamenti prevaricatori ed aggressivi nei confronti Pt_1
della moglie, utilizzando nei di lei confronti terminologie poco consone ed offensive, con toni aggressivi a volte accompagnati da schiaffi , con reiterate infedeltà coniugali e dimostrando disinteresse alla vita familiare.
Alla luce di tali considerazioni la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, nonché porsi a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di ella istante di euro 500,00 Pt_1
mensili ed un assegno di mantenimento in favore delle figlie non economicamente sufficienti di euro 350,00 ciascuna mensili, oltre alla corresponsione del 50% per le spese straordinarie;
chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi ivi posti alla ricorrente per ivi vivere unitamente alle figlie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 06.09.2020, si costituiva in giudizio il sig. , il quale, nonostante il suo dissenso, non si opponeva alla Parte_1
pronuncia di separazione personale dei coniugi ma contestava ogni responsabilità di addebito ,deducendo quanto segue: che egli resistente aveva depositato analogo ricorso per separazione giudiziale in data 19.05.2020, che assumeva R.G. 2681/2020; che la comunione morale e spirituale era venuta meno per responsabilità della sig.ra per via del di lei atteggiamento connotato da aggressività e mancanza di CP_1
rispetto nei confronti del marito, il quale aveva assistito a plurime offese da parte della moglie nei di lui confronti(chiamandolo “puttaniere, drogato, alcolizzato, boss di PI e vagabondo”); che la ricorrente aveva cacciato di casa il sig. , gettandogli ogni indumento Pt_1
fuori dal cancello della casa coniugale, sita in PI (Ta) ,alla via Giosuè
Carducci n.6, costringendolo, pertanto, a vivere nella sua autovettura posta nel garage in comproprietà; che la casa coniugale indicata dalla ricorrente sita in PI, al Corso Umberto
n. 189, in realta' era un immobile in comproprieta' dei coniugi ed in cui risiedeva oramai la figlia coniugata e maggiorenne;
Persona_4
che la residenza familiare in realta' era stata stabilita in PI, alla via Giosue'
Carducci,n.6 ed essa era nella disponibilita' della sig.ra la quale aveva CP_1
arbitrariamente fatto richiesta di cancellazione dal nucleo familiare di egli resistente, a sua insaputa, cancellando il di lui nome dalla cassetta postale e cambiando la serratura della casa;
che le figlie maggiorenni e non erano Persona_5 Persona_6
economicamente autosufficienti in quanto entrambe studentesse universitarie;
che il menage familiare era sempre stato condotto dalla ricorrente, senza che la stessa amministrasse bene il denaro e ponendo in essere comportamenti verbalmente aggressivi dinanzi alle di lui richieste di resoconto;
Organi che la ricorrente era andata a lavorare a Statte, presso il supermercato percependo la somma mensili di euro 405,00 circa,non dando pero' conto di tali introiti;
che egli resistente,operaio presso aveva un esborso mensile di euro Org_1
1.400,00 circa per le rate del mutuo e di vari prestiti contratti, nonché euro 50,00 mensili per l'acquisito di una asciugatrice impostogli dalla moglie;
che la sig.ra aveva introiti economici svolgendo attività lavorativa di CP_1
badante.
Alla luce di tali circostanze il resistente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
nulla in merito all'assegnazione della casa familiare;
rigettare la richiesta avanzata dalla ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro 350,00 a titolo nel mantenimento per ciascuna delle figlie, in favore delle quali avrebbero egli resistente regolato direttamente il loro mantenimento;
rigettare la richiesta della ricorrente di un assegno per il di lei mantenimento attesa la sua capacita di svolgere attivita' lavorativa, in subordine porre a carico di egli resistente la somma mensile di euro 100,00 in favore della moglie da corrispondere il 20 di ogni mese.
All'udienza del 08.09.2020 il giudizio civile n. 2681/2020 sempre di separazione giudiziale depositato dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
veniva riunito al presente procedimento n. 1360-2020 instaurato da
[...]
nei confronti di , entrambi aventi ad oggetto ricorso per CP_1 Parte_1
separazione giudiziale per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza presidenziale del 12.01.2021, il Giudice delegato provvedeva ad autorizzare i coniugi a vivere separati;
assegnava in godimento alla sig. il CP_1
domicilio coniugale sito in PI ,alla via G. Carducci n.6, con tutti gli arredi ivi esistenti;
ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di Pt_1
mantenimento della moglie e delle due figlie e la Persona_6 Persona_5
somma mensile di euro 600,00 in ragione di euro 200,00 alla moglie, euro 200,00 alla figlia ed euro 200,00 alla figlia dal mese di gennaio 2021, con Per_2 Per_1
scadenza anticipata il giorno 12 di ogni mese. Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il Giudice istruttore, con sentenza non definitiva n. 1312/2021, il Tribunale pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo con ordinanza il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse.
Acquisita varia e pertinente documentazione ed escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 21.12.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questione controverse,
in particolare, le domande di addebito della separazione e le statuizioni di carattere economico.
Sotto il primo profilo, ossia alla richiesta di addebito della separazione formulata da entrambi i coniugi, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile
al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo
dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di
causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da
una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi
determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non
può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art.
143 c.c. , ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di
necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si
ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già
consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale Taranto, sez. I,01/03/2022 , n. 526).
La giurisprudenza della S.C. in materia è concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v.
Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279), il giudizio è comunque subordinato ad una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi
(cfr. Cass. 22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione come formulata dalla sig.ra nei confronti del sig. e' fondata e va accolta. CP_1 Pt_1
L'assunto della ricorrente ha ricevuto ampia ed inconfutabile conferma attraverso l'istruttoria orale della causa, la quale ha dimostrato come la condotta del resistente abbia creato una insanabile frattura nel rapporto con la moglie, venendo meno la reciproca fiducia che sta alla base del vincolo matrimoniale e vanificando irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Infatti, all'udienza del 19.05.2023, la figlia delle parti, della cui Persona_6
attendibilita' non si ha motivo di dubitare, addentro alle questioni familiari, essendo figlia convivente delle parti ,confermava quanto articolato dalla ricorrente nella memoria 183 sesto comma n. 2 cpc,ossia che il sig. era solito profferire alla Pt_1
moglie parole quali “non vali niente, non capisci niente, non sei una donna, sei
esagerata, sei pesante, non vali come donna, non comprare nulla perché me ne vado, fatti un po' di cultura, lei (ndr l'amante) ha cultura, tu no”, soprattutto quando la moglie “scopriva” le sue infedeltà, aggiungendo che cio' accadeva di frequente.
La teste ha confermato la condotta violenta e minacciosa del resistente riferendo testualmente “..“in ordine all'episodio dello schiaffeggiamento posso riferire si è verificato intorno all'estate 2017 e lo schiaffo fu così forte che si ruppe il timpano a mia madre;
preciso che io stavo dormendo e ho sentito le grida e ho trovato mia
madre seduta sul water e ho visto mio padre quando schiaffeggiava mia madre…Confermo anche l'episodio della rottura degli occhiali da parte di mio padre
a mia madre, preciso che ogni volta che mio padre aveva un litigio con mia madre la
minacciava di ucciderla, in tale episodio io ero minore. Non ricordo esattamente quanti anni avessi;
confermo anche l'episodio in cui mia zia , mi Parte_2
chiamò dicendomi di venire subito a casa perché mio padre stava picchiando mia madre…Io arrivai a casa e vidi mia madre che presentava lividi in varie parti del corpo che riferì essere stati fatti da mio padre, in quanto mia madre aveva messo gli
indumenti di mio padre in una busta posti fuori di casa, non volendo che mio padre vivesse più con lei, visti i continui litigi e tradimenti e violenze di mio padre. Questo episodio si è verificato nell'estate 2018…..confermo la circostanza in cui mio padre telefono' a mio nonno dicendo di venire a prendersi mia madre altrimenti
l'ammazzava e tanto posso dire in quanto io e le mie sorelle eravamo sedute sul divano e avevamo visto tutto”.
Risulta depositato a tale proposito dalla ricorrente certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso -Ospedale di NA Franca( ) del 02-08-2017 Org_3
La teste ha confermato che il sig. era solito bere alcolici e che in una Pt_1
circostanza l' aveva anche schiaffeggiata tanto da annerirle un occhio, aggiungendo testualmente “…preciso che in quella occasione mio padre non era ubriaco, io aveva risposto male a mia madre e lui mi diede uno schiaffo così forte che si annerì
l'occhio destro. Tale circostanza si è verificata quando facevo il secondo superiore”.
In ordine alla condotta infedele del sig. , la teste ha dichiarato : “ho più volte Pt_1
constatato diversi numeri telefonici, appartenenti a più donne, di cui talvolta
cambiava i nomi ma che io riuscivo ad individuare facendo le foto dal suo cellulare di numeri chiamati e vedendo le immagini telefoniche su whatsapp….Preciso di aver visto io personalmente mio padre mano nella mano con alcune donne e di aver visto
alcune foto che riproducevano mio padre che si baciava con alcune donne, foto scattate da alcuni amici…”.
La teste ha altresi' dichiarato che quando la predetta era in vacanza, in occasione del suo diciottesimo compleanno e la madre stava in ospedale con la sorella per una trasfusione, il padre abbandonava di nascosto la casa familiare, svuotando tutto il suo armadio dei di lui effetti personali cosi' inaspettatamente che la madre, al rientro, si senti' male , non aspettandosi tale decisione.
A prova contraria la teste ha dichiarato …”.Nego la cir n.4 e preciso che solo in una occasione mio padre volontariamente ando' a dormire in macchina nel garage;
ricordo che in quell'occasione mia sorella aveva 17 anni…Confermo la circ Per_7 n. 5 e preciso che cio' si e' verificato quando mio padre era gia' andato via di casa a vivere con la sua compagna….confermo tale sub 6) e preciso che cio' Per_8
accadeva dinanzi a mia zia la cui presenza a vivere a casa nostra Parte_2
veniva imposta da mio padre…..quando io ce l'avevo un po' con mia madre che continuava a vivere con mio padre nonostante non la trattasse bene ,mia zia mi prendeva sotto braccio e mi diceva che era sempre mio padre.. ”
Precisava poi la teste che la madre aveva lavorato solo in una occasione per poco tempo, utilizzando i soldi guadagnati per pagare le multe prese dal padre con la macchina quando usciva con le amanti e che talvolta sentiva la madre piangere perche' non trovava piu' i soldi che aveva messo da parte con il padre chiedendo notizie in merito anche ad esse figlie che non avevano pero' preso il denaro .
In tal senso anche le dichiarazioni rese dall'altra figlia delle parti Per_5
,della cui attendibilita' non si ha pure motivo di dubitare, anch'ella ben
[...]
addentro alle questioni dei coniugi avendo vissuto con i predetti nella casa familiare, la quale ha confermato anche l'episodio verificatosi il 02-08-2017, allorquando all'uscita dell'Ospedale in cui ella si era recata con la madre per una trasfusione, al rientro,rinvenivano gli armadi vuoti avendo il padre lasciato la casa coniugale.
Ha poi dichiarato in relazione alla dedotta(da parte ricorrente) condotta infedele del padre : “…Abbiamo scoperto io e mia sorella mio padre con diverse donne, Per_1
non ricordo di preciso già dal 2014 sono venute delle donne (…) vicino al cancello di casa…..Ho visto mio padre con una donna bionda, la donna è venuta a casa e l'ho visto in atteggiamenti intimi con papà e sono andati nella camera matrimoniale… ho notato atteggiamenti spinti… Ciò forse è accaduto nel 2016 e' la stessa donna fuori al cancello per due anni ha avuto tale donna…..Sono episodi che sono accaduti a distanza di due anni con altra donna non l'ho visto ma ho letto conversazioni
SMS…”.
Risulta cosi' sufficientemente dimostrato, da una lettura complessiva e ragionevole delle prove orali, che appaiono congrui e rassicuranti, come la condotta del sig. Pt_1
violenta, minacciosa, offensiva della dignita' della moglie, infedele e contraria ai doveri matrimoniali ,abbia effettivamente determinato la rottura del rapporto di reciproca fiducia posto alla base del vincolo matrimoniale compromettendone irrimediabilmente i sentimenti di solidarieta' e di reciproca dedizione ,venendosi così
a creare una frattura insanabile che non aveva consentito e che non consente la prosecuzione del ménage familiare,vanificando irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte, riportandosi ad un consolidato orientamento, precisa che le violenze fisiche e morali da parte di uno dei coniugi costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia della separazione personale, in quanto determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima di violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 31351/2022, Cass. 3925/2018, Cass. 7321/2005).
Anche la teste (classe 1950), madre della ricorrente, pur nella estrema Persona_6
genericita' delle dichiarazioni rese ha confermato l'episodio in cui la figlia, odierna ricorrente era andata a finire in Ospedale e che al suo rientro aveva trovato gli armadi vuoti.
In merito alla richiesta di addebito avanzata dal sig. a carico della sig.ra Pt_1 [...]
si osserva che da un esame complessivo, ragionevole e ponderato delle CP_1
dichiarazioni testimoniali di parte resistente,alquanto generiche, spesso contraddittorie e della cui attendibilita' si ha motivo di dubitare , visti gli stretti rapporti di parentela tra i testi e la parte resistente(madre, sorella e nipote del resistente ) appare ragionevole ritenere che le eventuali frasi offensive pronunciate da nei confronti di ed anche l'episodio in cui la Controparte_1 Parte_1
ricorrente mandava via di casa il predetto, non siano state la causa determinante della rottura del rapporto coniugale ma solo la reazione giustificabile, della forte insofferenza e risentimento nutrita della ricorrente nei confronti del resistente per le di lui condotte offensive, violente ed infedeli.
Vedasi al riguardo le generiche dichiarazioni , spesso prive di riferimenti a specifici episodi, rese dalla teste della cui attendibilita' si ha motivo di Parte_2
dubitare visto lo stretto rapporto di parentela con il resistente( sorella), che ha dichiarato con “Confermo che durante il matrimonio e in mia presenza
[...]
ha chiamato il marito puttaniere, drogato, alcolizzato, boss di PI CP_1
e vagabondo… Confermo che è vero che nel corso dei frequenti Controparte_1
litigi aggrediva verbalmente sicuramente e non so se lo aggrediva fisicamente;
tanto
so per essere intervenuta come da paciere perché la è molto CP_1
aggressiva,…non e' vero che mio fratello e' solito bere e questo e' sicuro, non l'ho mai visto ubriaco...”. La teste ha poi riferito che la ricorrente le aveva confessato che la di lei madre era violenta con lei e che con uno schiaffo le aveva rotto il timpano e che ….”la figlia mi ha riferito zia devo difendere papa' perche' la CP_1
stronza di mia madre ha testimoniato il falso in ospedale ,io l'ho appreso perche' riferitomi da mia nipote ”,circostanza non appresa direttamente dalla teste Pt_3
ma asseritamente appresa dall'altra figlia delle parti “ ed in netto Parte_4
contrasto con le dichiarazioni rese dalle altre due figlie convivente delle parti summenzionate.
Non comprovanti in relazione alla domanda di addebito della separazione anche le generiche dichiarazioni, spesso prive di riferimenti a specifici episodi, rese dalla teste (nipote del resistente),della cui attendibilita' si ha Testimone_1
motivo di dubitare, visto lo stretto rapporto di parentela con il predetto ,che ha dichiarato che la ricorrente in costanza di matrimonio si era rivolta nei confronti del marito chiamandolo “puttaniere, drogato, alcolizzato, boss di PI e vagabondo.. …confermo che durante il matrimonio ha aggredito il Parte_5
marito fisicamente e verbalmente;
tanto so perché alcune volte sono stata presente e la ha aggredito verbalmente anche me…..Durante un litigio … la CP_1 CP_1
sosteneva il tradimento del marito ,ad esempio la si e' avventata fisicamente CP_1
verso il marito, aggredendolo fisicamente e verbalmente…”e del teste Tes_2
che ha dichiarato testualmente “Riguardo questa circostanza non ero
[...]
presente, ma è accaduto in un'altra circostanza in cui io e eravamo nel garage Pt_1
della casa familiare, adiacente alla casa stessa, la sig.ra uscì ed inveì
contro
CP_1
il marito chiamandolo puttaniere, drogato, alcolizzato, boss di PI, ma tanti
altri epiteti che mi sono rimasti impressi proprio per la pesantezza delle offese”.
E' evidente e ragionevole ritenere , a tutto voler concedere,che le eventuali condotte offensive e veementi posta in essere dalla ricorrente nei confronti del resistente siano scaturite dai tradimenti del e dalla di lui condotta ingiuriosa e violenta nei Pt_1
confronti della che, evidentemente ,creavano, disagio,delusione e rabbia CP_1
nella predetta ,reazioni conseguenziali alle condotte poste in essere dal marito violative degli obblighi scaturenti dal matrimonio .
La parte resistente non ha percio' compiutamente provato il nesso causale tra le asserite e genericamente dedotte condotte offensive ed aggressive della ricorrente in danno del resistente e la rottura dell'unione coniugale, ossia quel “ nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza”, per come riportato nella giurisprudenza surrichiamata, per tali ragioni deve rigettarsi la richiesta di addebito della separazione formulata da parte resistente.
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico già adottate in sede di separazione in favore della ricorrente e della prole questo Tribunale ritiene di poter confermare quelle assunte in sede di udienza presidenziale dacche' esse rispecchiano la situazione personale delle parti ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche della separazione.
In particolare, per quanto riguardo la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente si evidenzia quanto segue.
Invero,l'assegno di mantenimento e' il sostegno economico riconosciuto in seguito alla separazione, giusto il disposto di cui all'art.156 cc, che stabilisce che il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e'
necessario al suo mantenimento ,qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'assegno di mantenimento trova infatti il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso una funzione assistenziale, trattandosi di un assegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuita' con essa e perequativa ,ossia equilibratrice, finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente piu' debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi .
Occorre percio' avere riguardo alle potenzialita' reddituali delle parti, alla durata del matrimonio e all'eta' delle parti. L'entita' di tale somministrazione e' determinata infatti in relazione alle circostanze ed ai redditi dell' obbligato
.L'assegno di mantenimento è dovuto se esiste una disparità economica tra i due ex coniugi e se chi tra i due ha un reddito inferiore non sia in grado di lavorare rendendosi autonomo.
Nel giudizio in esame, la stessa parte ricorrente ha ammesso di aveva lavorato presso un supermercato ma non e' emerso ne' dalle prove orali ne' tantomeno dalla documentazione acquisita che la sig.ra svolga in modo stabile un' CP_1
occupazione lavorativa adeguatamente retribuita .
Dalla documentazione reddituale depositata in atti dalla ricorrente (dichiarazione dei redditi 2019, 2018 relative ai redditi percepiti dalla ricorrente rispettivamente nel
2018 e 2017), emerge infatti un modestissimo reddito da lavoro dipendente pari a complessivi euro 3150,00 annuali.
Inoltre, la ricorrente risulta documentalmente essere stata ammessa al gratuito patrocinio.
Il sig. ,invece, risulta avere una stabile occupazione lavorativa, percependo, Pt_1
come dallo stesso dichiarato, all'udienza presidenziale del 12-01-2021 di lavorare presso l e di percepire circa 1740-1800 euro al mese. Org_1
Invero, dalla documentazione depositata dal resistente(lista movimenti intesa San
Paolo datata 05-03-2020) risultano accreditate somme pari ad euro 2.854,56 in data
10.01.2020 ed euro 2.476,60 in data 12.02.20, a titolo di stipendio, risultano altresì
addebiti a titolo di pagamenti e finanziamenti rateali delle somme di euro 257,28 in data 02.01.2020; di euro 559,83 in data 02.01.2020; di euro 50,00 in data 06.01.2020;
di euro 257,28 in data 03.02.2020; di euro 559,83 in data 03.03.2020.
Non risultano pero' depositati da parte resistente i contratti di mutuo e finanziamenti ne' pertanto le scadenze delle rispettive rate.
Occorre poi considerare che la sig. e' cinquantenne (nata il [...]),che CP_1
risulta priva di rilevanti ed elevate competenze professionali, essendosi dedicata alle figlie;
la durata del matrimonio, che i coniugi si sono sposati l'11 aprile 1992 ed anche la notoria mancata di lavoro nel nostro territorio in questo periodo storico tanto più nelle persone, come la sig. con le caratteristiche summenzionate. CP_1
Alla luce di tali considerazioni, la somma mensile di € 200,00 ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza anticipata il giorno 12 di ogni mese stabilita con i provvedimenti della separazione appare pertanto allo stato del tutto congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche del ricorrente ed alle esigenze di vita della predetta,considerando che trattasi di un assegno di natura alimentare.
Quanto alle disposizioni di carattere economico concernenti la prole, si evidenzia che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, dacché “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, non può protrarsi sine die;
pertanto – a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trova il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta ed effettiva prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi”
(Cass. civ. Sez. I Ord., 14 agosto 2020, n. 17183).
Infatti tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età di figli , i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006
n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso di specie, è pacifico in causa,come riconosciuto dallo stesso resistente, che le figlie ed nate rispettivamente il 27.07.1999 e il 21.12.1995, siano Per_1 Per_2
studentesse universitarie e non siano ancora economicamente indipendenti, pertanto si ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento in loro favore a carico del sig. nella misura di euro 200,00 ciascuna, oltre rivalutazione monetaria secondo Pt_1
gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo
Tribunale ,con scadenza anticipata il giorno 12 di ogni mese.
Si conferma l'assegnazione alla madre dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni ed in mancanza di espressa richiesta da parte Per_1 Per_2
delle predette dell'assegnazione diretta.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale,individuata in quella sita in
PI(ta), in via Giosue' Carducci,n.6, come da allegato stato di famiglia e residenza, meglio precisato dalla ricorrente all'udienza presidenziale del 12 01 2021, questo Collegio ritiene opportuno confermarne l'assegnazione alla sig. che la CP_1
abiterà unitamente alle figlie, come disposto in sede presidenziale.
Alla pronunzia di addebito della separazione consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo che segue, mentre si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) ACCOGLIE la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra
CP_1
2) RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. ; Pt_1
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma mensile di euro 200,00, per il mantenimento della predetta,oltre svalutazione annuale secondo gli indici ISTAT .con scadenza anticipata il giorno
12 di ogni mese ed euro 400,00 complessive per la prole ,in ragiono di euro
200,00 per ciascun avente diritto ( ed ),oltre rivalutazione Per_1 Persona_5 annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza anticipata il giorno 12 di ogni mese,oltre il 50% per le spese straordinarie necessarie per la prole,come da protocollo di questo Tribunale;
4) ASSEGNA la casa coniugale sita in PI alla via G. Carducci n.6 alla sig.ra
; Controparte_1
5) CONDANNA a rifondere lo Stato, essendo Parte_1 Controparte_1 ammessa al gratuito patrocinio, delle spese di lite liquidate in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge ed euro 107,46 per esborsi prenotati a debito.
Così deciso in Taranto, il 11.04.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..