TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18095 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO CLAUDIA per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DE SANTIS ANTONELLA per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2021, - premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio il 22.5.2010 in Roma con e che dall'unione coniugale erano nati CP_1
i figli (il 6 aprile 2012) e ( il 23 novembre 2019) - ha chiesto che l'adito Per_1 Per_2
Tribunale: “pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– disponga l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli alla madre, determinando, dopo una valutazione psicologica del che escluda CP_1 anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, i tempi e le modalità di visita con i minori, tenendo anche presente che il minore ha solo 2 anni ed è affetto da ritardi motori: – ponga a carico del Sig. Per_2
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra un congruo assegno mensile per il CP_1 Pt_2 mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad €. 800,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge.”.
Ha dedotto all'uopo: che il marito si era allontanato dalla casa familiare, trasferendosi a vivere dalla madre il 23 aprile 2021; che avevano avuto un matrimonio felice fino al gennaio
2021, allorquando aveva trovato nel bagno un porta-tabacco pieno di una sostanza bianca e polverosa, che il marito aveva confermato essere droga, riferendole che era la prima volta che ne faceva uso e promettendole di non assumerne più; che, nonostante la promessa fatta, il resistente aveva continuato a fare uso di droghe;
che, probabilmente a seguito dell'assunzione della sostanza stupefacente, l'umore del subiva bruschi cambiamenti CP_1
che comportavano l'impossibilità di avere una civile convivenza;
che, a seguito dell'ennesima lite, il resistente, il 23 aprile, aveva lasciato la casa familiare per tornare a vivere dalla madre;
che successivamente alcuni amici comuni le avevano confessato che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una donna della quale le avevano fornito il numero telefonico e che, dopo averla incontrata, ella aveva deciso di separarsi;
che, con l'intervento dei rispettivi legali, i coniugi si erano rivisti per consentire ai figli di avere un rapporto con il padre, il quale si era dichiarato disponibile ad accompagnarli a scuola ed al parco;
che ella, nel mese di maggio, nella speranza di poter riallacciare il rapporto con il marito e per il bene dei minori, aveva acconsentito a partire tutti insieme per un week end, che avevano trascorso serenamente;
che la domenica successiva, però, il aveva cominciato ad inviarle messaggi sconclusionati, tant'è che quando era tornato CP_1 a casa per accompagnare i bambini al parco era apparso agitato;
che, non volendo lasciare i bambini al padre, lo aveva seguito e che l'uomo, infastidito, aveva cominciato ad insultarla alla presenza dei figli, dicendo che era una “poco di buono” incapace di “tenersi un marito”; che la lite era degenerata sino a quando, avendo visto i bambini molto impauriti, il si CP_1
era calmato e, dopo una apparente riappacificazione, si era allontanato senza farsi più vedere;
che da aprile il padre non aveva versato alcunchè per il mantenimento dei figli, tanto che ella a giugno 2021 aveva sporto denuncia;
che, sempre per tenere unita la famiglia e su assicurazione del marito che non avrebbe fatto più uso di sostanze stupefacenti, lo aveva accolto nuovamente in casa per il periodo estivo;
che tuttavia, al ritorno dalla vacanza trascorsa insieme, il padre, infastidito dalla richiesta della ricorrente di provvedere all'acquisto di alcuni beni per i minori, si era nuovamente allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi completamente dei figli;
che ella aveva un reddito annuale pari a 9.412,60 euro, insufficiente a garantire a sé ed alla prole un adeguato tenore di vita, mentre il marito lavorava “in nero” come idraulico.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo di CP_1
“rigettare le richieste della ricorrente e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra affidare congiuntamente i figli e Parte_2 Per_1 Per_3 con collocamento presso l'abitazione materna;
disporre che il padre vedrà e terrà con sé i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni degli stessi e della madre, e comunque ordinariamente a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre avrà con sé i figli per metà delle festività Natalizie alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno, nonché nelle festività pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
2) Il marito corrisponderà alla moglie € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma;
3) I coniugi Per_2 forniti di proprio reddito provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ha dedotto all'uopo che il matrimonio era già insanabilmente naufragato da due anni, a causa del comportamento astioso della moglie che spesso lo aggrediva per futili motivi, sicchè, anche per il bene dei figli, aveva ritenuto opportuno allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della propria madre;
che le deduzioni avversarie erano contraddittorie, perché da un lato la ricorrente lo descriveva come persona degenere e dall'altro non aveva esitato a riprenderlo a vivere con sè; che attualmente trascorreva tutti i fine settimana presso l'abitazione coniugale per stare con i due bambini dormendo nella cameretta della figlia e mantenendo durante la settimana contatti telefonici con Per_1
entrambi i figli;
che aveva svolto fino a novembre 2021 lavori occasionali come aiuto idraulico e attualmente lavorava con un contratto a tempo determinato trimestrale come manovale edile con una retribuzione di circa 1.150,00 euro mensili.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che i coniugi hanno dichiarato di essere ritornati a vivere insieme nella casa coniugale dopo l'iniziale allontanamento del marito circa un anno fa, al solo fine di favorire la frequentazione del padre con i figli e che il ha dichiarato l'intenzione CP_1 di ritrasferirsi presso la madre entro 20 giorni dall'udienza; rilevato che la ritenendo che il Pt_2 faccia ancora uso di droga, si è dichiarata disponibile a che il padre frequenti i figli presso la CP_1 casa familiare ogni pomeriggio e che pernotti presso la casa familiare con loro il fine settimana;
rilevato che il pur negando di aver fatto e di fare uso di droga, ha aderito alle modalità di frequentazione CP_1 dei figli proposte dalla rilevato che, al fine di rendere effettiva la separazione, il ove Pt_2 CP_1 non lo avesse già fatto, dovrà allontanarsi dalla casa familiare entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, prelevando i propri effetti personali;
rilevato che, allo stato, considerato che le parti hanno serenamente coabitato nel mese precedente all'udienza presidenziale senza che la ricorrente abbia rappresentato condotte incongrue del resistente, non si ravvisano i presupposti per derogare all'affidamento condiviso delle figlie minori, salvo ogni diverso provvedimento all'esito dei test tossicologici che il si è dichiarato disposto ad effettuare;
rilevato che nulla osta a che, fermo CP_1 il collocamento prevalente delle minori presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dopo l'iniziale allontanamento del padre, quest'ultimo veda le figlie ogni pomeriggio alla presenza della madre, accordandosi direttamente con quest'ultima, nonché il sabato e la domenica presso l'ex casa familiare;
rilevato che la impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2018-2020 un reddito netto Pt_2 annuo di 9.000 euro, aumentato a circa 1.000,00 euro mensili nel 2021 per quanto evincibile dagli estratti conto ed è gravata da un mutuo cointestato con la madre con rata complessiva di 324,00 euro mensili (alcun rilievo può invece attribuirsi all'ulteriore finanziamento contratto poco prima del deposito del ricorso, della cui specifica causale peraltro non v'è riscontro), mentre il ha CP_1 dichiarato all'ultima udienza di svolgere l'attività di operaio con un reddito mensile di 1.200,00-
1.300,00 euro (dovendo pertanto ritenersi che il contratto scaduto lo scorso marzo gli sia stato prorogato); rilevato che, valutate comparativamente le rispettive situazioni reddituali delle parti e considerate le esigenze dei figli parametrate all'età, va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento dei due minori, dell'importo complessivo di 450,00 euro mensili (225,00 euro ciascuno), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati e dispone che ove non lo avesse già fatto, si CP_1 allontani dalla casa familiare entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, prelevando i propri effetti personali;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) dispone che il padre veda i figli ogni pomeriggio alla presenza della madre, accordandosi direttamente con quest'ultima, nonché il sabato
e la domenica presso l'ex casa familiare;
4) pone a carico di un assegno dell'importo CP_1 mensile di 450,00 euro quale contributo al mantenimento dei figli e (225,00 euro Per_1 Per_2 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense; 5) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza dell'11.10.2022; 6) assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c. e termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1
e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167
c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; 7) dispone che entro l'udienza fissata il depositi “test del capello” per CP_1
l'accertamento dell'assunzione (o meno) di sostanze stupefacenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, presso una struttura pubblica;
…”.
Con la memoria integrativa del 29.8.2022 la ricorrente ha dedotto che il , oltre a non CP_1 aver rispettato il diritto di visita dei figli e ad aver omesso il deposito del test del capello, mentre si trovava alla guida dell'auto, presa in prestito dalla era stato fermato dai Pt_2
Carabinieri e, a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'assunzione di alcool e stupefacenti, era stato multato ai sensi dell'art. 187, comma 8 Cds con conseguente sospensione della patente e che il veicolo era stato consegnato alla proprietaria, nel frattempo avvertita telefonicamente dalla polizia. Con le successive note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.2022 la ricorrente, pertanto, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori.
Con ordinanza in data 11.2.2023 il G.I. ha così disposto: “rilevato che le allegazioni della ricorrente in merito all'omesso puntuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli come regolamentato in sede presidenziale e all'omesso deposito da parte del resistente del prescritto
“test del capello” nonché in merito all'irregolare adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento paterno non sono state oggetto di specifica contestazione;
rilevato che del pari non risulta contestato da parte resistente che in data 29/06/2022, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida dell'auto della il si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti Pt_2 CP_1 per l'alcool e le sostanze stupefacenti, venendo multato ai sensi dell'art. 187 comma 8 con sospensione della patente;
rilevato che le suddette condotte depongono per l'inaffidabilità del resistente e per
l'attuale consumo da parte dello stesso di sostanze stupefacenti, sicchè, a tutela dei minori, ne va disposto l'affidamento esclusivo alla madre;
rilevato che le doglianze materne in merito alla irregolare frequentazione paterna giustificano la modifica del vigente diritto di visita del padre, con le specificazioni richieste dalla madre nelle note di trattazione scritta;
rilevato che non sono state allegate sopravvenienze modificative della situazione economica delle parti giustificanti modifiche dei provvedimenti provvisori in vigore al riguardo;
rilevato che l'ordine di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del oltre a non essere stato espressamente reiterato CP_1 nelle note di trattazione scritta, non è comunque allo stato accoglibile, stante la genericità delle allegazioni relative all'irregolarità dei versamenti
PQM
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti: - dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
- dispone che il padre possa vedere i figli nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e Pt_3 domenica esclusivamente presso la casa materna ed alla presenza della o di persona dalla Pt_2 stessa designata, agli orari stabiliti dalla madre”.
Nel prosieguo, disattese le richieste di prove orali, acquisita la documentazione reddituale delle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio con i termini di cui all'art 190 cpc.
La ricorrente ha concluso riportandosi alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n.1 cpc, chiedendo pertanto: “1 – assegnazione alla Sig. della casa coniugale già di sua proprietà; Pt_2
2 – affidamento esclusivo dei figli alla Sig.ra stante l'assunzione di sostanze stupefacenti da Pt_2 parte del Sig. 3 – assegno di mantenimento per i figli della somma di €. 800,00 mensili oltre CP_1 alle spese straordinarie scolastiche, mediche etc.; 4 – diritto di visita per il Sig. ai figli solo in CP_1 presenza della madre e presso la di lei abitazione nei giorni già indicati e, precisamente, Lunedì – mercoledì e venerdì dopo la scuola;
5 – disporre accertamenti psico-fisici sulla persona del Sig. CP_1 per valutare la sua idoneità genitoriale e/o l'assunzione di sostanze stupefacenti.”, riportandosi
“comunque, a tutte le conclusioni già richieste nei precedenti scritti difensivi.”.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
A seguito di istanza della ricorrente, in data 16.12.2024, di rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Collegio ha emesso la seguente ordinanza in data
18.12.2024: “ Letta l'istanza di parte ricorrente in data 16.12.2024 per la rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale;
rilevata la competenza del Collegio, essendo la causa nella fase decisoria;
rilevato che il termine in questione, perentorio, è scaduto il 2.12.2024; rilevato che la rimessione in termini ex art. 153 cpc richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte e che le stesse deduzioni della istante escludono la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 153 cpc;
rigetta l'istanza e dichiara la inutilizzabilità della comparsa conclusionale allegata a detta istanza, il cui deposito non autorizzato è da ritenersi tamquam non esset”.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità, con conseguente inutilizzabilità, della
“memoria di replica” depositata da parte ricorrente, non avendo la controparte provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale, in difetto del quale la memoria depositata in data 20.12.2025 dalla ricorrente, non potendo essere deputata al fine, normativamente previsto, di replicare all'avversa comparsa conclusionale, costituisce una comparsa conclusionale tardiva.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21),
Orbene, la condotta processuale del resistente, sottrattosi alla effettuazione del test tossicologico volto ad escludere l'utilizzo di stupefacenti e l'incontestata circostanza che lo stesso, in corso di causa, si sia rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici della Polizia che l'aveva fermato mentre era alla guida dell'auto della consentono di ritenere Pt_2
provato il dedotto consumo da parte dello stesso di sostanze stupefacenti già in costanza di convivenza matrimoniale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e
l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito.” (vedi Cass. civ. 7132/2015). Partendo da questa premessa, l'aver inizialmente taciuto la dipendenza da stupefacenti alla moglie e l'essere poi venuto meno all'impegno assunto di affrancarsene, come dimostrato dalla sottrazione ai test tossicologici sia in ambito processuale che nel corso del suddetto controllo di Polizia, consentono di ritenere sussistente la perdurante violazione da parte del CP_1
del dovere di lealtà durante l'intera fase finale della convivenza matrimoniale, così da far ritenere minata la imprescindibile fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale e da far individuare proprio nel protrarsi dell'utilizzo, da parte del resistente, della droga e quindi della dipendenza, accompagnato dal rifiuto di affrancarsene, la causa dell'intollerabilità della convivenza, considerati lo stress psicologico e il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che la dipendenza dagli stupefacenti provoca nelle persone conviventi, secondo una presunzione che trova la sua conferma nell'esperienza medica e sociale (vedi in tal senso Cass. civ. 26883/2016). La domanda di addebito della separazione al marito va pertanto accolta.
Parimenti vanno confermati l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed il vigente regime di frequentazione padre-figli come da ultimo modificato secondo quanto richiesto dalla madre nelle note di trattazione scritta del subprocedimento in data 10.11.2022, per le ragioni di cui alla ordinanza del GI in data
11.2.2023, cui integralmente si rimanda, non essendo emerso alcun ravvedimento operoso paterno che consenta modifiche del suddetto vigente regime ed autorizzando la madre a sospendere gli incontri in caso di condotte paterne incongrue e/o pregiudizievoli per i figli.
Alla madre, presso cui sono collocati i figli minori, va assegnata la casa familiare sita in
Roma via delle Spighe 26.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di Pt_2 atto notorio, di svolgere l'attività di segretaria presso un panificio e di percepire uno stipendio di circa 9.600 euro annui, congruente con gli ultimi CUD versati in atti ( CUD 2024
e 2023), nonchè di essere proprietaria per la quota di ¼ della casa di abitazione acquisita iure hereditario. All'udienza del 19.5.2022 ha inoltre dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico per un importo mensile di 350,00 euro.
Il ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere stato assunto con contratto a CP_1
tempo determinato dal 13.12.2021 al 31.3.2022 con qualifica di operario e di aver in precedenza svolto “in nero” l'attività di aiuto meccanico. L'ultimo reddito documentato dallo stesso per l'anno di imposta 2022 risulta pari a circa 17.500 euro netti (vedi CU 2023 in atti deponente per la prosecuzione del rapporto di lavoro).
Pertanto, valutate le condizioni economiche delle parti, tenuto conto che sulla madre sono concentrati gli oneri accuditivi della prole, si ritiene equo confermare a carico del , a CP_1
far data dalla domanda (ossia dal novembre 2021), un assegno, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 450 euro mensili (225 euro per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense.
Stante la prevalente soccombenza del , lo stesso va condannato alla rifusione delle CP_1
spese di lite, di cui va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002, stante l'ammissione della al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria dal Pt_2
Consiglio dell'Ordine forense.
PQM
definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale di , coniugati in Parte_1 CP_1
Roma il 22.5.2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2010, atto n. 00167, parte 2, serie A02)
addebita la separazione al marito;
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocamento presso Per_1 Per_2
la stessa;
assegna alla la casa familiare sita in Roma via delle Spighe, 26; Pt_2
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sè i figli nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica esclusivamente presso la casa materna ed alla presenza della o di persona dalla stessa designata, agli orari stabiliti dalla madre, autorizzandola Pt_2
a sospendere gli incontri in caso di condotte paterne incongrue e/o pregiudizievoli per i figli;
pone a carico del padre, a far data dalla domanda (novembre 2021), un assegno, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 450 euro mensili (225 euro per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in 3.386,50 euro per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMICO CLAUDIA per procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DE SANTIS ANTONELLA per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2021, - premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio il 22.5.2010 in Roma con e che dall'unione coniugale erano nati CP_1
i figli (il 6 aprile 2012) e ( il 23 novembre 2019) - ha chiesto che l'adito Per_1 Per_2
Tribunale: “pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
– disponga l'affidamento CP_1 esclusivo dei figli alla madre, determinando, dopo una valutazione psicologica del che escluda CP_1 anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, i tempi e le modalità di visita con i minori, tenendo anche presente che il minore ha solo 2 anni ed è affetto da ritardi motori: – ponga a carico del Sig. Per_2
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra un congruo assegno mensile per il CP_1 Pt_2 mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad €. 800,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge.”.
Ha dedotto all'uopo: che il marito si era allontanato dalla casa familiare, trasferendosi a vivere dalla madre il 23 aprile 2021; che avevano avuto un matrimonio felice fino al gennaio
2021, allorquando aveva trovato nel bagno un porta-tabacco pieno di una sostanza bianca e polverosa, che il marito aveva confermato essere droga, riferendole che era la prima volta che ne faceva uso e promettendole di non assumerne più; che, nonostante la promessa fatta, il resistente aveva continuato a fare uso di droghe;
che, probabilmente a seguito dell'assunzione della sostanza stupefacente, l'umore del subiva bruschi cambiamenti CP_1
che comportavano l'impossibilità di avere una civile convivenza;
che, a seguito dell'ennesima lite, il resistente, il 23 aprile, aveva lasciato la casa familiare per tornare a vivere dalla madre;
che successivamente alcuni amici comuni le avevano confessato che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una donna della quale le avevano fornito il numero telefonico e che, dopo averla incontrata, ella aveva deciso di separarsi;
che, con l'intervento dei rispettivi legali, i coniugi si erano rivisti per consentire ai figli di avere un rapporto con il padre, il quale si era dichiarato disponibile ad accompagnarli a scuola ed al parco;
che ella, nel mese di maggio, nella speranza di poter riallacciare il rapporto con il marito e per il bene dei minori, aveva acconsentito a partire tutti insieme per un week end, che avevano trascorso serenamente;
che la domenica successiva, però, il aveva cominciato ad inviarle messaggi sconclusionati, tant'è che quando era tornato CP_1 a casa per accompagnare i bambini al parco era apparso agitato;
che, non volendo lasciare i bambini al padre, lo aveva seguito e che l'uomo, infastidito, aveva cominciato ad insultarla alla presenza dei figli, dicendo che era una “poco di buono” incapace di “tenersi un marito”; che la lite era degenerata sino a quando, avendo visto i bambini molto impauriti, il si CP_1
era calmato e, dopo una apparente riappacificazione, si era allontanato senza farsi più vedere;
che da aprile il padre non aveva versato alcunchè per il mantenimento dei figli, tanto che ella a giugno 2021 aveva sporto denuncia;
che, sempre per tenere unita la famiglia e su assicurazione del marito che non avrebbe fatto più uso di sostanze stupefacenti, lo aveva accolto nuovamente in casa per il periodo estivo;
che tuttavia, al ritorno dalla vacanza trascorsa insieme, il padre, infastidito dalla richiesta della ricorrente di provvedere all'acquisto di alcuni beni per i minori, si era nuovamente allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi completamente dei figli;
che ella aveva un reddito annuale pari a 9.412,60 euro, insufficiente a garantire a sé ed alla prole un adeguato tenore di vita, mentre il marito lavorava “in nero” come idraulico.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo di CP_1
“rigettare le richieste della ricorrente e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra affidare congiuntamente i figli e Parte_2 Per_1 Per_3 con collocamento presso l'abitazione materna;
disporre che il padre vedrà e terrà con sé i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni degli stessi e della madre, e comunque ordinariamente a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
il padre avrà con sé i figli per metà delle festività Natalizie alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno, nonché nelle festività pasquali alternando negli anni il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
2) Il marito corrisponderà alla moglie € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli e Per_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma;
3) I coniugi Per_2 forniti di proprio reddito provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ha dedotto all'uopo che il matrimonio era già insanabilmente naufragato da due anni, a causa del comportamento astioso della moglie che spesso lo aggrediva per futili motivi, sicchè, anche per il bene dei figli, aveva ritenuto opportuno allontanarsi dalla casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della propria madre;
che le deduzioni avversarie erano contraddittorie, perché da un lato la ricorrente lo descriveva come persona degenere e dall'altro non aveva esitato a riprenderlo a vivere con sè; che attualmente trascorreva tutti i fine settimana presso l'abitazione coniugale per stare con i due bambini dormendo nella cameretta della figlia e mantenendo durante la settimana contatti telefonici con Per_1
entrambi i figli;
che aveva svolto fino a novembre 2021 lavori occasionali come aiuto idraulico e attualmente lavorava con un contratto a tempo determinato trimestrale come manovale edile con una retribuzione di circa 1.150,00 euro mensili.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che i coniugi hanno dichiarato di essere ritornati a vivere insieme nella casa coniugale dopo l'iniziale allontanamento del marito circa un anno fa, al solo fine di favorire la frequentazione del padre con i figli e che il ha dichiarato l'intenzione CP_1 di ritrasferirsi presso la madre entro 20 giorni dall'udienza; rilevato che la ritenendo che il Pt_2 faccia ancora uso di droga, si è dichiarata disponibile a che il padre frequenti i figli presso la CP_1 casa familiare ogni pomeriggio e che pernotti presso la casa familiare con loro il fine settimana;
rilevato che il pur negando di aver fatto e di fare uso di droga, ha aderito alle modalità di frequentazione CP_1 dei figli proposte dalla rilevato che, al fine di rendere effettiva la separazione, il ove Pt_2 CP_1 non lo avesse già fatto, dovrà allontanarsi dalla casa familiare entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, prelevando i propri effetti personali;
rilevato che, allo stato, considerato che le parti hanno serenamente coabitato nel mese precedente all'udienza presidenziale senza che la ricorrente abbia rappresentato condotte incongrue del resistente, non si ravvisano i presupposti per derogare all'affidamento condiviso delle figlie minori, salvo ogni diverso provvedimento all'esito dei test tossicologici che il si è dichiarato disposto ad effettuare;
rilevato che nulla osta a che, fermo CP_1 il collocamento prevalente delle minori presso la madre, con cui sono rimaste a vivere dopo l'iniziale allontanamento del padre, quest'ultimo veda le figlie ogni pomeriggio alla presenza della madre, accordandosi direttamente con quest'ultima, nonché il sabato e la domenica presso l'ex casa familiare;
rilevato che la impiegata, ha dichiarato negli anni di imposta 2018-2020 un reddito netto Pt_2 annuo di 9.000 euro, aumentato a circa 1.000,00 euro mensili nel 2021 per quanto evincibile dagli estratti conto ed è gravata da un mutuo cointestato con la madre con rata complessiva di 324,00 euro mensili (alcun rilievo può invece attribuirsi all'ulteriore finanziamento contratto poco prima del deposito del ricorso, della cui specifica causale peraltro non v'è riscontro), mentre il ha CP_1 dichiarato all'ultima udienza di svolgere l'attività di operaio con un reddito mensile di 1.200,00-
1.300,00 euro (dovendo pertanto ritenersi che il contratto scaduto lo scorso marzo gli sia stato prorogato); rilevato che, valutate comparativamente le rispettive situazioni reddituali delle parti e considerate le esigenze dei figli parametrate all'età, va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento dei due minori, dell'importo complessivo di 450,00 euro mensili (225,00 euro ciascuno), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati e dispone che ove non lo avesse già fatto, si CP_1 allontani dalla casa familiare entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, prelevando i propri effetti personali;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) dispone che il padre veda i figli ogni pomeriggio alla presenza della madre, accordandosi direttamente con quest'ultima, nonché il sabato
e la domenica presso l'ex casa familiare;
4) pone a carico di un assegno dell'importo CP_1 mensile di 450,00 euro quale contributo al mantenimento dei figli e (225,00 euro Per_1 Per_2 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense; 5) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza dell'11.10.2022; 6) assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c. e termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1
e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167
c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; 7) dispone che entro l'udienza fissata il depositi “test del capello” per CP_1
l'accertamento dell'assunzione (o meno) di sostanze stupefacenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, presso una struttura pubblica;
…”.
Con la memoria integrativa del 29.8.2022 la ricorrente ha dedotto che il , oltre a non CP_1 aver rispettato il diritto di visita dei figli e ad aver omesso il deposito del test del capello, mentre si trovava alla guida dell'auto, presa in prestito dalla era stato fermato dai Pt_2
Carabinieri e, a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'assunzione di alcool e stupefacenti, era stato multato ai sensi dell'art. 187, comma 8 Cds con conseguente sospensione della patente e che il veicolo era stato consegnato alla proprietaria, nel frattempo avvertita telefonicamente dalla polizia. Con le successive note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.2022 la ricorrente, pertanto, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori.
Con ordinanza in data 11.2.2023 il G.I. ha così disposto: “rilevato che le allegazioni della ricorrente in merito all'omesso puntuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli come regolamentato in sede presidenziale e all'omesso deposito da parte del resistente del prescritto
“test del capello” nonché in merito all'irregolare adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento paterno non sono state oggetto di specifica contestazione;
rilevato che del pari non risulta contestato da parte resistente che in data 29/06/2022, fermato dai Carabinieri mentre era alla guida dell'auto della il si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti Pt_2 CP_1 per l'alcool e le sostanze stupefacenti, venendo multato ai sensi dell'art. 187 comma 8 con sospensione della patente;
rilevato che le suddette condotte depongono per l'inaffidabilità del resistente e per
l'attuale consumo da parte dello stesso di sostanze stupefacenti, sicchè, a tutela dei minori, ne va disposto l'affidamento esclusivo alla madre;
rilevato che le doglianze materne in merito alla irregolare frequentazione paterna giustificano la modifica del vigente diritto di visita del padre, con le specificazioni richieste dalla madre nelle note di trattazione scritta;
rilevato che non sono state allegate sopravvenienze modificative della situazione economica delle parti giustificanti modifiche dei provvedimenti provvisori in vigore al riguardo;
rilevato che l'ordine di versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del oltre a non essere stato espressamente reiterato CP_1 nelle note di trattazione scritta, non è comunque allo stato accoglibile, stante la genericità delle allegazioni relative all'irregolarità dei versamenti
PQM
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti: - dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
- dispone che il padre possa vedere i figli nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e Pt_3 domenica esclusivamente presso la casa materna ed alla presenza della o di persona dalla Pt_2 stessa designata, agli orari stabiliti dalla madre”.
Nel prosieguo, disattese le richieste di prove orali, acquisita la documentazione reddituale delle parti, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio con i termini di cui all'art 190 cpc.
La ricorrente ha concluso riportandosi alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n.1 cpc, chiedendo pertanto: “1 – assegnazione alla Sig. della casa coniugale già di sua proprietà; Pt_2
2 – affidamento esclusivo dei figli alla Sig.ra stante l'assunzione di sostanze stupefacenti da Pt_2 parte del Sig. 3 – assegno di mantenimento per i figli della somma di €. 800,00 mensili oltre CP_1 alle spese straordinarie scolastiche, mediche etc.; 4 – diritto di visita per il Sig. ai figli solo in CP_1 presenza della madre e presso la di lei abitazione nei giorni già indicati e, precisamente, Lunedì – mercoledì e venerdì dopo la scuola;
5 – disporre accertamenti psico-fisici sulla persona del Sig. CP_1 per valutare la sua idoneità genitoriale e/o l'assunzione di sostanze stupefacenti.”, riportandosi
“comunque, a tutte le conclusioni già richieste nei precedenti scritti difensivi.”.
Il resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
A seguito di istanza della ricorrente, in data 16.12.2024, di rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Collegio ha emesso la seguente ordinanza in data
18.12.2024: “ Letta l'istanza di parte ricorrente in data 16.12.2024 per la rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale;
rilevata la competenza del Collegio, essendo la causa nella fase decisoria;
rilevato che il termine in questione, perentorio, è scaduto il 2.12.2024; rilevato che la rimessione in termini ex art. 153 cpc richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte e che le stesse deduzioni della istante escludono la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 153 cpc;
rigetta l'istanza e dichiara la inutilizzabilità della comparsa conclusionale allegata a detta istanza, il cui deposito non autorizzato è da ritenersi tamquam non esset”.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità, con conseguente inutilizzabilità, della
“memoria di replica” depositata da parte ricorrente, non avendo la controparte provveduto al deposito della propria comparsa conclusionale, in difetto del quale la memoria depositata in data 20.12.2025 dalla ricorrente, non potendo essere deputata al fine, normativamente previsto, di replicare all'avversa comparsa conclusionale, costituisce una comparsa conclusionale tardiva.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21),
Orbene, la condotta processuale del resistente, sottrattosi alla effettuazione del test tossicologico volto ad escludere l'utilizzo di stupefacenti e l'incontestata circostanza che lo stesso, in corso di causa, si sia rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici della Polizia che l'aveva fermato mentre era alla guida dell'auto della consentono di ritenere Pt_2
provato il dedotto consumo da parte dello stesso di sostanze stupefacenti già in costanza di convivenza matrimoniale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e
l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito.” (vedi Cass. civ. 7132/2015). Partendo da questa premessa, l'aver inizialmente taciuto la dipendenza da stupefacenti alla moglie e l'essere poi venuto meno all'impegno assunto di affrancarsene, come dimostrato dalla sottrazione ai test tossicologici sia in ambito processuale che nel corso del suddetto controllo di Polizia, consentono di ritenere sussistente la perdurante violazione da parte del CP_1
del dovere di lealtà durante l'intera fase finale della convivenza matrimoniale, così da far ritenere minata la imprescindibile fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale e da far individuare proprio nel protrarsi dell'utilizzo, da parte del resistente, della droga e quindi della dipendenza, accompagnato dal rifiuto di affrancarsene, la causa dell'intollerabilità della convivenza, considerati lo stress psicologico e il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che la dipendenza dagli stupefacenti provoca nelle persone conviventi, secondo una presunzione che trova la sua conferma nell'esperienza medica e sociale (vedi in tal senso Cass. civ. 26883/2016). La domanda di addebito della separazione al marito va pertanto accolta.
Parimenti vanno confermati l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa ed il vigente regime di frequentazione padre-figli come da ultimo modificato secondo quanto richiesto dalla madre nelle note di trattazione scritta del subprocedimento in data 10.11.2022, per le ragioni di cui alla ordinanza del GI in data
11.2.2023, cui integralmente si rimanda, non essendo emerso alcun ravvedimento operoso paterno che consenta modifiche del suddetto vigente regime ed autorizzando la madre a sospendere gli incontri in caso di condotte paterne incongrue e/o pregiudizievoli per i figli.
Alla madre, presso cui sono collocati i figli minori, va assegnata la casa familiare sita in
Roma via delle Spighe 26.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di Pt_2 atto notorio, di svolgere l'attività di segretaria presso un panificio e di percepire uno stipendio di circa 9.600 euro annui, congruente con gli ultimi CUD versati in atti ( CUD 2024
e 2023), nonchè di essere proprietaria per la quota di ¼ della casa di abitazione acquisita iure hereditario. All'udienza del 19.5.2022 ha inoltre dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico per un importo mensile di 350,00 euro.
Il ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere stato assunto con contratto a CP_1
tempo determinato dal 13.12.2021 al 31.3.2022 con qualifica di operario e di aver in precedenza svolto “in nero” l'attività di aiuto meccanico. L'ultimo reddito documentato dallo stesso per l'anno di imposta 2022 risulta pari a circa 17.500 euro netti (vedi CU 2023 in atti deponente per la prosecuzione del rapporto di lavoro).
Pertanto, valutate le condizioni economiche delle parti, tenuto conto che sulla madre sono concentrati gli oneri accuditivi della prole, si ritiene equo confermare a carico del , a CP_1
far data dalla domanda (ossia dal novembre 2021), un assegno, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 450 euro mensili (225 euro per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense.
Stante la prevalente soccombenza del , lo stesso va condannato alla rifusione delle CP_1
spese di lite, di cui va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002, stante l'ammissione della al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria dal Pt_2
Consiglio dell'Ordine forense.
PQM
definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale di , coniugati in Parte_1 CP_1
Roma il 22.5.2010;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2010, atto n. 00167, parte 2, serie A02)
addebita la separazione al marito;
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocamento presso Per_1 Per_2
la stessa;
assegna alla la casa familiare sita in Roma via delle Spighe, 26; Pt_2
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sè i figli nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica esclusivamente presso la casa materna ed alla presenza della o di persona dalla stessa designata, agli orari stabiliti dalla madre, autorizzandola Pt_2
a sospendere gli incontri in caso di condotte paterne incongrue e/o pregiudizievoli per i figli;
pone a carico del padre, a far data dalla domanda (novembre 2021), un assegno, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 450 euro mensili (225 euro per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in 3.386,50 euro per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cap, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi