CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Mauro Cordasco) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Caterina Battaglia, Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli, CP_1
SI RI, LL Carnovale) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli e indennità di disoccupazione agricola.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso del 23.2.2022 con cui aveva rivendicato dall' : a) la reiscrizione negli elenchi Parte_1 CP_1 anagrafici degli operai agricoli per gli anni dal 2017 al 2020, dai quali l' l'ha CP_1 cancellata a seguito di ispezione;
b) l'erogazione dell'indennità di disoccupazione
Pag. 1 di 7 agricola per l'anno 2020 che, a causa della disposta cancellazione, l' le ha CP_1 negato. Ha posto a suo carico le spese di lite.
2. La ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché:
1) lamenta che il Tribunale abbia errato ad attribuire una sorta di “fede privilegiata” al verbale ispettivo posto a base della cancellazione, senza indagarne l'effettivo contenuto;
2) denuncia la mancata ammissione della prova testimoniale che aveva richiesto per dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività bracciantile che l' CP_1 ha disconosciuto;
3) censura la condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_1 assumendola infondata, questa Corte ha ammesso l'audizione dei due testimoni indicati dalla ricorrente;
l'ha dichiarata decaduta dalla prova con la teste Tes_1
che non ha citato;
ha escusso quindi la sola testimonianza di
[...] Tes_2
; ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le
[...] note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appellante merita accoglimento per quanto di ragione.
4.1. Ha ragione l'appellante a dolersi: 1) della mancata ammissione della prova testimoniale, che pur aveva articolato in ricorso;
2) della condanna alle spese.
4.2. L'esito dell'approfondimento istruttorio operato in questo grado del giudizio non è però sufficiente a superare la statuizione di rigetto delle sue domande.
5. D'accordo con il tribunale e in conformità alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, occorre rifarsi al principio secondo cui: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”1.
Pag. 2 di 7 6. Nel caso di specie i contrapposti elementi probatori sui quali fondare il giudizio sono costituiti, da un lato, dai verbali ispettivo del 22.12.2017 e del
21.12.2020 e, dall'altro, dalla prova testimoniale che, condividendo le doglianze dell'appellante sul punto, questa Corte ha deciso di escutere.
7. Quanto ai verbali ispettivi, si illustra di seguito l'esito degli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Istituto previdenziale nei confronti della società semplice e della ditta individuale Napoli Vincenzo, da cui provengono le Controparte_2 denunce di rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento. La ricorrente è stata infatti dichiarata alle dipendenze della società negli anni 2017 e 2020 e alle dipendenze della omonima ditta individuale negli anni 2018 e 2019.
7.1. Ebbene, i terreni, solo in minima parte intestati alla predetta società semplice costituita dal (socio al 90% ed amministratore) e dalla moglie (socia CP_2 al 10%), risultavano, negli anni per cui è causa, tutti oggetto di procedure esecutive, alcuni dei quali già aggiudicati, per come dichiarato dallo stesso CP_2
Peraltro, già dalla data di pignoramento degli stessi, la perizia consegnata dal custode ai funzionari ne attestava il totale stato di abbandono. CP_1
Il amministratore unico della predetta società semplice, peraltro, risultava CP_2 anche titolare di ditta individuale che, negli stessi anni, aveva denunciato ben 4.368 giornate lavorative, pur avendo disponibilità – al netto dei terreni esecutati e di quelli venduti all'asta – solo di terreni concessi in fitto dal fratello, e dal Persona_1 suocero, (deceduto il 18.11.2017), con contratti entrambi Persona_2 scaduti dal 1.4.2007.
7.2. Le due diverse aziende denunciavano entrambe migliaia di giornate lavorative negli stessi luoghi con una confusione tale che neppure i lavoratori sentiti erano in grado di indicare con esattezza il rispettivo datore di lavoro.
7.3. Inoltre, gli ispettori rilevavano come negli stessi luoghi (ossia nel medesimo spazio destinato alla pulitura e lavorazione degli ortaggi prodotti) risultavano avere lavorato anche i dipendenti di altre due aziende intestate al figlio di , : ossia, la ditta individuale e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 denominata ”, avente come attività prevalente quella di “vendita CP_5 congiunta all'ingrosso ed al dettaglio di frutta e verdura conservata e preparata in vasetti, confezionata, di spezie confezionate, di salumi stagionati sottovuoto, di
Pag. 3 di 7 formaggi stagionati sottovuoto, di taralli” e la s.a.s. di cui socio accomandatario era sempre il predetto , denominata anch'essa , Controparte_4 CP_5 avente ad oggetto la “attività agricola di laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli coltivati nel proprio campo”.
7.4. Osservano, al riguardo, i verbalizzanti che “Considerando tutte le aziende si arriverebbe al paradosso che nello stesso posto, nello spazio di pochi metri quadrati lavorerebbero operai della ditta individuale Napoli Vincenzo, operai della società semplice azienda agricola e operai dell'azienda agricola Controparte_2
; inoltre, per come riferito dai soggetti ascoltati in sede di audizione, CP_5 durante i mesi autunnali, nonché nelle giornate di pioggia, gli operai assunti dalle ditte amministrate dal signor avrebbero lavorato sotto una tettoia Controparte_2 limitrofa al laboratorio, dentro il quale invece avrebbero lavorato i dipendenti dell'azienda , tutto nello spazio di poche decine di metri quadrati. CP_5
Qualcuno, inoltre, con un po' di confusione dice di avere lavorato per il signor nel laboratorio e nelle serre che invece sarebbero denunciate Controparte_2 dall'azienda In merito a questa circostanza il signor CP_5 [...]
, nella dichiarazione rilasciata ai sottoscritti ispettori, inizialmente non CP_2 riferisce che l'azienda agricola del figlio gestisce in proprio alcune serre in contrada
Cimino, in cui coltiva i prodotti che lavora presso il suo magazzino, così come ben specificato anche nella descrizione della sua attività prevalente alla Camera di
Commercio di Cosenza. I terreni coltivati sotto serra, peraltro, sono gli unici sui quali nei numerosi sopralluoghi effettuati i sottoscritti funzionari hanno visto insistere coltivazioni. Quello che emerge è una moltiplicazione delle giornate agricole denunciate per lo svolgimento di un'unica attività agricola per la quale sarebbe stata sufficiente un'unica azienda”.
7.5. Ed è indicativa dell'imponente contesto di confusione, opacità e mera apparenza di impresa che emerge dall'accertamento, anche l'ulteriore circostanza riferita a verbale relativa al fatto che tra i soggetti denunciati alle dipendenze del comparivano anche tali e , che Controparte_2 Persona_3 CP_6 risultavano essere concedenti di terreni agricoli alla ditta Terra Piccante s.a.s. di e anche le mogli dei predetti concedenti dei terreni, Controparte_4 [...]
e , nonché la figlia del , Per_4 Persona_5 CP_6 Per_6
Pag. 4 di 7 7.6. In tale contesto, infine, si aggiungono le molte contraddizioni emergenti nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori, riguardo alle quali si rinvia alla sintesi riportata in verbale.
8. A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria della documentazione proveniente da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia2. Ciò soprattutto alla stregua della condivisibile indicazione ermeneutica3 secondo cui in un contesto come quello emerso dagli accertamenti ispettivi condotti dall' , che inducono a dubitare dell'effettivo CP_1 svolgimento dell'attività agricola da parte delle aziende per cui l'appellata assume di aver lavorato, è necessario che le prove offerte risultino particolarmente convincenti,
a fronte dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico di quelle stesse aziende. Affinché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga CP_1 riabilitato in sede giudiziaria è quindi necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico.
9. Ma la prova testimoniale raccolta non ha questa attitudine.
9.1. Le dichiarazioni rese dall'unica testimone ritualmente citata dall'appellante ed escussa da questa Corte devono essere valutate con particolare rigore, sotto il profilo soggettivo della credibilità della fonte, in quanto provenienti da un soggetto coinvolto nel medesimo accertamento ispettivo ed interessato, quindi,
a confutarne gli esiti.
9.2. Sotto il profilo oggettivo dell'attendibilità della sua deposizione, poi, si constata che la testimone: a) ha riferito solo in merito agli anni 2019 e 2020 e, quindi nulla ha saputo dire in merito alla prestazione che la lavoratrice sostiene di aver reso anche negli anni precedenti;
b) ha dichiarato di aver lavorato, in quegli anni, insieme
Pag. 5 di 7 alla ricorrente e di essere stata impegnata, con lei, nelle stesse attività per conto della società , ma la ricorrente ha invece dedotto di aver lavorato per Controparte_2 quest'ultima solo nel 2020 e non anche nell'anno precedente;
c) ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente “poche volte sui terreni”, perché “più spesso” lei lavorava
“sotto la tettoia che c'è in Contrada Serra d'asino”, ma la ricorrente ha invece dedotto di aver lavorato, indifferentemente, anche in altre contrade (Corso, Cimino,
Valle Sala), senza segnalare il suo prevalente impiego in una di esse;
d) ha dichiarato di aver lavorato nel 2019 da luglio a dicembre, ma dagli elenchi allegati al verbale ispettivo del 21.12.2020 risulta essere stata denunciata già dal mese di giugno;
e) ha dichiarato di aver lavorato nel 2020 da giugno a dicembre, ma dai predetti elenchi risulta denunciata solo fino a settembre;
f) ha riferito, seppur sulla base di un'illazione (“penso che lo abbia fatto anche l'appellante”), di aver lavorato negli stessi periodi in cui lo ha fatto anche la ricorrente, ma quest'ultima ha sostenuto di aver lavorato nel 2019 solo da agosto a dicembre e, nel 2020, solo da agosto a novembre.
10. Ne risulta un quadro probatorio estremamente incerto e contraddittorio che non consente di ritenere che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio suo carico4.
11. Confermata, dunque, la pronuncia di rigetto resa dal tribunale, la sentenza va invece riformata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, che il tribunale ha posto a carico della ricorrente.
11.1. Ha ragione quest'ultima a dolersene perché nella autocertificazione a sua firma, allegata al ricorso e richiamata specificamente nelle conclusioni dello stesso,
Pag. 6 di 7 si rinviene l'attestazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero delle spese in favore dei non abbienti.
11.2. Le spese del doppio grado vanno dunque compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 19.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1601/22, pubblicata in data 19.10.2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del grado d'appello
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 7845/2003. Conf., ex multis, Cass. n. 12001/2018. 2 Il riferimento è a Cass. 5491/16 che riproduce pedissequamente quanto già affermato da Cass.
15481/15. 3 Espressa, ad esempio, dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1263/2019, est. Gentile. 4 Cfr., in casi analoghi, Cass. 19011/2017 e n. 16056/2016: "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Mauro Cordasco) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Caterina Battaglia, Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli, CP_1
SI RI, LL Carnovale) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli e indennità di disoccupazione agricola.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso del 23.2.2022 con cui aveva rivendicato dall' : a) la reiscrizione negli elenchi Parte_1 CP_1 anagrafici degli operai agricoli per gli anni dal 2017 al 2020, dai quali l' l'ha CP_1 cancellata a seguito di ispezione;
b) l'erogazione dell'indennità di disoccupazione
Pag. 1 di 7 agricola per l'anno 2020 che, a causa della disposta cancellazione, l' le ha CP_1 negato. Ha posto a suo carico le spese di lite.
2. La ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché:
1) lamenta che il Tribunale abbia errato ad attribuire una sorta di “fede privilegiata” al verbale ispettivo posto a base della cancellazione, senza indagarne l'effettivo contenuto;
2) denuncia la mancata ammissione della prova testimoniale che aveva richiesto per dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività bracciantile che l' CP_1 ha disconosciuto;
3) censura la condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione CP_1 assumendola infondata, questa Corte ha ammesso l'audizione dei due testimoni indicati dalla ricorrente;
l'ha dichiarata decaduta dalla prova con la teste Tes_1
che non ha citato;
ha escusso quindi la sola testimonianza di
[...] Tes_2
; ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le
[...] note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appellante merita accoglimento per quanto di ragione.
4.1. Ha ragione l'appellante a dolersi: 1) della mancata ammissione della prova testimoniale, che pur aveva articolato in ricorso;
2) della condanna alle spese.
4.2. L'esito dell'approfondimento istruttorio operato in questo grado del giudizio non è però sufficiente a superare la statuizione di rigetto delle sue domande.
5. D'accordo con il tribunale e in conformità alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, occorre rifarsi al principio secondo cui: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”1.
Pag. 2 di 7 6. Nel caso di specie i contrapposti elementi probatori sui quali fondare il giudizio sono costituiti, da un lato, dai verbali ispettivo del 22.12.2017 e del
21.12.2020 e, dall'altro, dalla prova testimoniale che, condividendo le doglianze dell'appellante sul punto, questa Corte ha deciso di escutere.
7. Quanto ai verbali ispettivi, si illustra di seguito l'esito degli accertamenti eseguiti dai funzionari dell'Istituto previdenziale nei confronti della società semplice e della ditta individuale Napoli Vincenzo, da cui provengono le Controparte_2 denunce di rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento. La ricorrente è stata infatti dichiarata alle dipendenze della società negli anni 2017 e 2020 e alle dipendenze della omonima ditta individuale negli anni 2018 e 2019.
7.1. Ebbene, i terreni, solo in minima parte intestati alla predetta società semplice costituita dal (socio al 90% ed amministratore) e dalla moglie (socia CP_2 al 10%), risultavano, negli anni per cui è causa, tutti oggetto di procedure esecutive, alcuni dei quali già aggiudicati, per come dichiarato dallo stesso CP_2
Peraltro, già dalla data di pignoramento degli stessi, la perizia consegnata dal custode ai funzionari ne attestava il totale stato di abbandono. CP_1
Il amministratore unico della predetta società semplice, peraltro, risultava CP_2 anche titolare di ditta individuale che, negli stessi anni, aveva denunciato ben 4.368 giornate lavorative, pur avendo disponibilità – al netto dei terreni esecutati e di quelli venduti all'asta – solo di terreni concessi in fitto dal fratello, e dal Persona_1 suocero, (deceduto il 18.11.2017), con contratti entrambi Persona_2 scaduti dal 1.4.2007.
7.2. Le due diverse aziende denunciavano entrambe migliaia di giornate lavorative negli stessi luoghi con una confusione tale che neppure i lavoratori sentiti erano in grado di indicare con esattezza il rispettivo datore di lavoro.
7.3. Inoltre, gli ispettori rilevavano come negli stessi luoghi (ossia nel medesimo spazio destinato alla pulitura e lavorazione degli ortaggi prodotti) risultavano avere lavorato anche i dipendenti di altre due aziende intestate al figlio di , : ossia, la ditta individuale e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 denominata ”, avente come attività prevalente quella di “vendita CP_5 congiunta all'ingrosso ed al dettaglio di frutta e verdura conservata e preparata in vasetti, confezionata, di spezie confezionate, di salumi stagionati sottovuoto, di
Pag. 3 di 7 formaggi stagionati sottovuoto, di taralli” e la s.a.s. di cui socio accomandatario era sempre il predetto , denominata anch'essa , Controparte_4 CP_5 avente ad oggetto la “attività agricola di laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli coltivati nel proprio campo”.
7.4. Osservano, al riguardo, i verbalizzanti che “Considerando tutte le aziende si arriverebbe al paradosso che nello stesso posto, nello spazio di pochi metri quadrati lavorerebbero operai della ditta individuale Napoli Vincenzo, operai della società semplice azienda agricola e operai dell'azienda agricola Controparte_2
; inoltre, per come riferito dai soggetti ascoltati in sede di audizione, CP_5 durante i mesi autunnali, nonché nelle giornate di pioggia, gli operai assunti dalle ditte amministrate dal signor avrebbero lavorato sotto una tettoia Controparte_2 limitrofa al laboratorio, dentro il quale invece avrebbero lavorato i dipendenti dell'azienda , tutto nello spazio di poche decine di metri quadrati. CP_5
Qualcuno, inoltre, con un po' di confusione dice di avere lavorato per il signor nel laboratorio e nelle serre che invece sarebbero denunciate Controparte_2 dall'azienda In merito a questa circostanza il signor CP_5 [...]
, nella dichiarazione rilasciata ai sottoscritti ispettori, inizialmente non CP_2 riferisce che l'azienda agricola del figlio gestisce in proprio alcune serre in contrada
Cimino, in cui coltiva i prodotti che lavora presso il suo magazzino, così come ben specificato anche nella descrizione della sua attività prevalente alla Camera di
Commercio di Cosenza. I terreni coltivati sotto serra, peraltro, sono gli unici sui quali nei numerosi sopralluoghi effettuati i sottoscritti funzionari hanno visto insistere coltivazioni. Quello che emerge è una moltiplicazione delle giornate agricole denunciate per lo svolgimento di un'unica attività agricola per la quale sarebbe stata sufficiente un'unica azienda”.
7.5. Ed è indicativa dell'imponente contesto di confusione, opacità e mera apparenza di impresa che emerge dall'accertamento, anche l'ulteriore circostanza riferita a verbale relativa al fatto che tra i soggetti denunciati alle dipendenze del comparivano anche tali e , che Controparte_2 Persona_3 CP_6 risultavano essere concedenti di terreni agricoli alla ditta Terra Piccante s.a.s. di e anche le mogli dei predetti concedenti dei terreni, Controparte_4 [...]
e , nonché la figlia del , Per_4 Persona_5 CP_6 Per_6
Pag. 4 di 7 7.6. In tale contesto, infine, si aggiungono le molte contraddizioni emergenti nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori, riguardo alle quali si rinvia alla sintesi riportata in verbale.
8. A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria della documentazione proveniente da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia2. Ciò soprattutto alla stregua della condivisibile indicazione ermeneutica3 secondo cui in un contesto come quello emerso dagli accertamenti ispettivi condotti dall' , che inducono a dubitare dell'effettivo CP_1 svolgimento dell'attività agricola da parte delle aziende per cui l'appellata assume di aver lavorato, è necessario che le prove offerte risultino particolarmente convincenti,
a fronte dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico di quelle stesse aziende. Affinché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga CP_1 riabilitato in sede giudiziaria è quindi necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico.
9. Ma la prova testimoniale raccolta non ha questa attitudine.
9.1. Le dichiarazioni rese dall'unica testimone ritualmente citata dall'appellante ed escussa da questa Corte devono essere valutate con particolare rigore, sotto il profilo soggettivo della credibilità della fonte, in quanto provenienti da un soggetto coinvolto nel medesimo accertamento ispettivo ed interessato, quindi,
a confutarne gli esiti.
9.2. Sotto il profilo oggettivo dell'attendibilità della sua deposizione, poi, si constata che la testimone: a) ha riferito solo in merito agli anni 2019 e 2020 e, quindi nulla ha saputo dire in merito alla prestazione che la lavoratrice sostiene di aver reso anche negli anni precedenti;
b) ha dichiarato di aver lavorato, in quegli anni, insieme
Pag. 5 di 7 alla ricorrente e di essere stata impegnata, con lei, nelle stesse attività per conto della società , ma la ricorrente ha invece dedotto di aver lavorato per Controparte_2 quest'ultima solo nel 2020 e non anche nell'anno precedente;
c) ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente “poche volte sui terreni”, perché “più spesso” lei lavorava
“sotto la tettoia che c'è in Contrada Serra d'asino”, ma la ricorrente ha invece dedotto di aver lavorato, indifferentemente, anche in altre contrade (Corso, Cimino,
Valle Sala), senza segnalare il suo prevalente impiego in una di esse;
d) ha dichiarato di aver lavorato nel 2019 da luglio a dicembre, ma dagli elenchi allegati al verbale ispettivo del 21.12.2020 risulta essere stata denunciata già dal mese di giugno;
e) ha dichiarato di aver lavorato nel 2020 da giugno a dicembre, ma dai predetti elenchi risulta denunciata solo fino a settembre;
f) ha riferito, seppur sulla base di un'illazione (“penso che lo abbia fatto anche l'appellante”), di aver lavorato negli stessi periodi in cui lo ha fatto anche la ricorrente, ma quest'ultima ha sostenuto di aver lavorato nel 2019 solo da agosto a dicembre e, nel 2020, solo da agosto a novembre.
10. Ne risulta un quadro probatorio estremamente incerto e contraddittorio che non consente di ritenere che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio suo carico4.
11. Confermata, dunque, la pronuncia di rigetto resa dal tribunale, la sentenza va invece riformata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, che il tribunale ha posto a carico della ricorrente.
11.1. Ha ragione quest'ultima a dolersene perché nella autocertificazione a sua firma, allegata al ricorso e richiamata specificamente nelle conclusioni dello stesso,
Pag. 6 di 7 si rinviene l'attestazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero delle spese in favore dei non abbienti.
11.2. Le spese del doppio grado vanno dunque compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 19.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1601/22, pubblicata in data 19.10.2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del grado d'appello
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 7845/2003. Conf., ex multis, Cass. n. 12001/2018. 2 Il riferimento è a Cass. 5491/16 che riproduce pedissequamente quanto già affermato da Cass.
15481/15. 3 Espressa, ad esempio, dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1263/2019, est. Gentile. 4 Cfr., in casi analoghi, Cass. 19011/2017 e n. 16056/2016: "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.