TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3959 r.g.a.c. dell'anno 2018 promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv.Mary Nunzia Maggi Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall' avv. Caterina Palumbo Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21-5-2018, , premesso che: il 1-9-2004 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Lizzano con , dal quale erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 14-7-2005 e il 2-8-2012; l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione Per_2 consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale del 20-2-2017, con riconoscimento a carico del marito di concorso al mantenimento della moglie e dei figli nella misura di € 500 mensili, di cui
€ 200 per la ed € 150 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie,ed al 70% della CP_1 tredicesima e dell'eventuale conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi;
che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile, essendo la convenuta in grado di lavorare
,ed essendo sopravvenute spese di sopravvivenza ed abitazione;
che gli incontri tra padre e figli stabiliti in sede di separazione dovevano intervenire senza interferenze ostative materne, dato che in precedenza la li aveva ostacolati, impedendo che il genitore si recasse per prelevare i figli CP_1 presso la loro abitazione e vietando loro anche i contatti telefonici;
che poteva trovare conferma l'assegno di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, ma senza alcun altro supplemento tenendo conto che il 2-11-2018 egli era divenuto padre del figlio ,nato dalla propria compagna;
su tali premesse adiva questo Tribunale Per_3 perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le previsioni in precedenza indicate,disciplina degli incontri padre-figli, e vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
chiedeva che a carico del fosse posto l'obbligo di erogare in Pt_1 favore di essa istante assegno di divorzio in misura di € 300 mensili ed assegno di mantenimento dei figli in misura di € 500,pari ad € 250 per ciascuno di essi, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale e delle altre statuizioni rese in sede di separazione, il tutto con vittoria di spese di lite in favore dello Stato essendo ella stata ammessa al patrocinio erariale;
deduceva che il si era Pt_1 disinteressato dei figli e si era reso inadempiente al puntuale pagamento degli assegni stabiliti in sede di separazione;
essa resistente aveva rinunciato ad una posizione lavorativa per dedicarsi alla famiglia, non aveva potuto inserirsi nel mondo del lavoro, né avrebbe potuto farlo all'attualità in ragione dell'età e della mancanza di formazione professionale.
Con provvedimento provvisorio ex art.4 l.div. del 15-10-2018, il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione.
Era quindi pronunciata il 24-6-2019 sentenza non definitiva di cessazione di effetti civili del matrimonio e rimessa la causa dinanzi all'istruttore.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. il chiedeva di riconoscere e quantificare a carico Pt_1 della convenuta, un congruo risarcimento del danno per avere posto in essere condotta denigratoria della figura paterna privando l'attore del proprio ruolo di gestore ed educatore.
Con ordinanza del 18-10-2020 era ordinato al terzo datore di lavoro del ditta Sol Levante Pt_1
s.r.l.) di pagare direttamente alla la somma mensile di € 500 prelevandola dagli emolumenti CP_1 mensili corrisposti al dipendente.
Istruita documentalmente e con informative di polizia tributaria , la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*****
Poichè è già intervenuta in corso di causa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario occuparsi in questa sede delle sole questioni accessorie.
Nulla è a provvedere in questa sede per affido e prevalente domicilio del figlio , divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio. In ordine alla figlia si è registrato nel corso del giudizio il rifiuto della stessa di rapportarsi Per_2 alla figura paterna;
ed analoga condotta era stata tenuta sino al compimento della maggiore età dal primogenito . Per_1
Nelle informative rese dai SS del Comune di Lizzano, in atti dal 18-3-2021 è stato riferito che la figlia non incontrava il padre dal momento della separazione, quando la stessa era molto piccola.
Pertanto con ordinanza del 25-3-2021 è stato dato incarico al Consultorio territorialmente competente per il Comune di Lizzano di organizzare e calendarizzare incontri protetti tra il padre ed i figli
(allora ancora minore) e con cadenza possibilmente bisettimanale. Con relazione Per_1 CP_1 consultoriale in atti dal 30-11-2021 è stato riferito che aveva nove anni al tempo della Per_1 separazione dei genitori, ricordando quanto gli era stato detto dal padre in quel momento;
agli operatori consultoriali il ragazzo aveva detto di essere fortemente determinato a non voler riprendere alcun rapporto con il padre nemmeno telefonico, tanto da avergli bloccato il contatto;
aveva in particolare ribadito agli operatori di non volere che la sua quotidianità venisse “stravolta dal dover riprendere un rapporto che non vuole” perché “non gli serve”,ed a nulla erano valsi i tentativi di convincerlo proponendo degli incontri con il padre in sede consultoriale. Nella stessa relazione gli operatori consultoriali hanno evidenziato che la secondogenita non aveva alcun ricordo del CP_1 padre e nel corso degli anni non lo aveva mai incontrato, reputando pertanto difficile a quel momento una ripresa dei rapporti.
Con ordinanza del 9-6-2022 è stato dato incarico al Consultorio di Fragagnano di porre in essere un ciclo di incontri tra padre e figlia con le modalità ritenute più opportune al fine di tentare la ricostruzione del rapporto genitoriale. Con successiva relazione del 7-10-2022 il Consultorio incaricato ha riferito di un incontro padre figlia del 5-7-2022 nel corso del quale la minore aveva
“detto chiaramente al padre di non avere voglia di ri-incontrarlo”. Vani sono rimasti ulteriori due appuntamenti fissati dal Consultorio, il quale nel contempo ha riferito di una frattura insanabile tra i genitori, con risentimenti reciproci di cui i minori si erano “nutriti” facendoli propri e sostenendo la genitrice.
Con successiva relazione del Consultorio di Sava del 23-5-2023 è stata confermata la mancanza di contatti tra padre e figli e la volontà anche della secondogenita di non vedere il padre CP_1 condividendo le posizione della madre;
la minore non aveva mostrato secondo gli operatori del consultorio “alcun segnale di interesse nei confronti di una persona a lei sostanzialmente sconosciuta”, mentre a quel momento quasi maggiorenne si era dimostrato infastidito nel Per_1 dovere ribadire “con malcelato rancore e per l'ennesima volta il suo rifiuto a voler ripristinare un sia pur minimo contatto con il padre”. Reputavano gli operatori consultoriali che stante la situazione di equilibrio emotivo raggiunta dai minori, ben inseriti nel contesto scolastico e familiare, l'imporre incontri con il padre avrebbe potuto avere conseguenze per loro destabilizzanti, aggiungendo che per l'obiettivo di una ripresa dei rapporti si sarebbe potuto puntare solo su un percorso graduale cui le parti avrebbero potuto consapevolmente e volontariamente aderire. Con ordinanza dell'1-6-2023 il Consultorio di Sava nella manifestata disponibilità della difesa della
è stato nuovamente incaricato di tentare un percorso di riavvicinamento tra padre e figlia;
in CP_1 ultimo i Servizi Sociali di Lizzano, incaricati di organizzare un ciclo di incontri padre-figlia con ordinanza del 7-11-2024, hanno riferito con relazione del 6-3-2025 che aveva loro ribadito la CP_1 volontà di non avere a che fare con il padre sentendosi serena nell'attuale contesto familiare “con la mamma ed il marito della mamma”.
Da tale sintetico excursus si ritrae che il programma di incontri padre-figli previsto in sede di separazione non ha avuto pratica attuazione per volontà contraria e continuativa degli stessi figli, più volte manifestata da costoro agli operatori consultoriali in occasione dei tentativi posti in essere per normalizzare il rapporto tra il e la prole. Pt_1
In particolare la secondogenita ha espresso disinteresse rispetto alla figura paterna da lei praticamente sentita con estranea ,essendo la convivenza tra i genitori cessata quando la stessa era in tenera età; gli operatori consultoriali hanno evidenziato come la figlia(come anche il fratello maggiore allorquando ancora minorenne) abbia raggiunto una situazione di “equilibrio emotivo” e positivo inserimento sociale anche nel contesto scolastico che non consiglia attualmente di forzarne la volontà imponendo incontri allo stato non desiderati e che piuttosto potrebbero alterarne il benessere psicofisico.
Tale situazione induce a ritenere appropriata la previsione secondo cui fermo restando l'affido condiviso della minore (non constando inidoneità genitoriale del padre), gli incontri tra il padre e la figlia potranno avvenire secondo le previsioni temporali di cui in separazione(astrattamente Per_2 idonee a consentire equilibrato rapporto con il genitore non collocatario) ,allorquando la figlia CP_1 all'esito di un processo di maturazione individuale potrà manifestarne il desiderio, ed eventualmente, in fase iniziale, anche con l'ausilio delle strutture consultoriali e dei Servizi sociali territoriali.
Non può essere accolta la domanda spiegata dal con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 Pt_1
c.p.c. intesa a porre a carico della convenuta, un congruo risarcimento del danno per avere posto in essere condotta alienante e denigratoria della figura paterna, privando l'attore del proprio ruolo di gestore ed educatore. Tale domanda presupporrebbe la dimostrazione di una dolosa azione materna intesa ad alienare i figli nel rapporto con il padre screditandolo ai loro occhi. Tuttavia di tale azione alienante non vi è prova certa, ove si consideri che il figlio primogenito ha espresso volontà Per_1 contraria ad incontrare il padre anche in prossimità del compimento della maggiore età e che tale scelta deve pertanto ritenersi ponderata e consapevole anche in relazione al fatto che all'atto della separazione egli era sufficientemente grande da conservare ricordo del padre. Quanto poi alla figlia
,il comportamento ostativo agli incontri con il padre è stato più volte dalla stessa ribadito Per_2 anche di recente allorquando la minore aveva compiuto già i dodici anni (acquisendo pertanto presuntivamente capacità di discernimento). Anche rispetto a tale rifiuto peraltro non può dirsi comprovato che esso sia senz'altro da attribuire ad un comportamento alienante della madre rispetto alla figura dell'altro genitore ed alla imposizione della volontà di quest'ultima alla figlia, piuttosto che ad una verosimile tendenza della minore ad assecondare ciò che essa ritenga più gradito alla madre con cui convive dalla nascita, e di cui ha verosimilmente finito per assorbire una posizione di conflitto rispetto alla figura paterna, anche al di là di specifiche condotte intenzionalmente screditanti della stessa genitrice.
Circa la richiesta di assegno di divorzio, spiegata dalla in riconvenzionale deve darsi atto CP_1 che con la comparsa conclusionale del 18-5-2025 la stessa convenuta ha dichiarato di avere rinunciato a tale capo di domanda;
pertanto nulla è a statuire sul punto. La rinuncia ad un capo di comanda può dirsi comunque consentita anche con gli scritti conclusionali
( Cassazione civile, sez. II, 15/04/2014, n. 8737).
In ordine al mantenimento dei figli , deve ritenersi che l'assegno per concorso al mantenimento stabilito in sede di separazione(di € 150 per ciascuno oltre rivalutazione) a carico del padre, debba essere aumentato con decorrenza dalla corrente mensilità di giugno 2025 ad € 210 per ciascun figlio.
Ciò in relazione al lungo tempo trascorso dalla liquidazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione e del ben presumibile aumento delle esigenze degli stessi figli , in ragione del raggiungimento della maggiore età per il primogenito e di età ormai adolescenziale per la figlia CP_1
La misura appena liquidata appare congrua in relazione alle accertate capacità reddituali del Pt_1
e d'altro canto tiene conto di ulteriori carichi di famiglia per quest'ultimo sopravvenuti(egli ha avuto altri due figli dall'attuale compagna). Non può invece essere confermata stante la sopravvenienza per l'obbligato di nuovi carichi di famiglia la previsione di versamento alla da parte del CP_1 Pt_1 del 70% della tredicesima e dell'eventuale conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Va invece confermato l'obbligo di ciascuna delle parti di concorrere al 50% alle spese straordinarie di mantenimento dei figli ed ,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato CP_1 Per_1 in materia da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Deve essere infine confermata l'assegnazione della casa familiare alla convivendo la stessa CP_1 con prole minore o non autosufficiente;
non è documentata mediante certificati di stato civile l'affermata contrazione di nuove nozze da parte della CP_1
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21-5-2018 da nei confronti di , e sulla riconvenzionale da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima proposta, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo Persona_4 collocamento presso l'abitazione materna;
2. dispone per l'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento tra il padre e la figlia Parte_1 come da superiore motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta Per_2 dal conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Pt_1 Controparte_1
3. aumenta ad € 420 ,di cui € 210 per ciascun figlio,con decorrenza dal corrente mese di giugno
2025, l'assegno di concorso al mantenimento della prole che dovrà versare a mani Parte_1 di , oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo Controparte_1 di ciascuna delle parti di concorrere al 50% alle spese straordinarie di mantenimento dei figli e spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Persona_5 Persona_4 adottato in materia da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
4. nulla per assegno di divorzio stante l'intervenuta rinuncia al relativo capo di domanda;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Taranto, 12-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT. MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3959 r.g.a.c. dell'anno 2018 promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv.Mary Nunzia Maggi Parte_1
ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall' avv. Caterina Palumbo Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20-3-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21-5-2018, , premesso che: il 1-9-2004 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Lizzano con , dal quale erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 14-7-2005 e il 2-8-2012; l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione Per_2 consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale del 20-2-2017, con riconoscimento a carico del marito di concorso al mantenimento della moglie e dei figli nella misura di € 500 mensili, di cui
€ 200 per la ed € 150 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie,ed al 70% della CP_1 tredicesima e dell'eventuale conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi;
che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile, essendo la convenuta in grado di lavorare
,ed essendo sopravvenute spese di sopravvivenza ed abitazione;
che gli incontri tra padre e figli stabiliti in sede di separazione dovevano intervenire senza interferenze ostative materne, dato che in precedenza la li aveva ostacolati, impedendo che il genitore si recasse per prelevare i figli CP_1 presso la loro abitazione e vietando loro anche i contatti telefonici;
che poteva trovare conferma l'assegno di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, ma senza alcun altro supplemento tenendo conto che il 2-11-2018 egli era divenuto padre del figlio ,nato dalla propria compagna;
su tali premesse adiva questo Tribunale Per_3 perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le previsioni in precedenza indicate,disciplina degli incontri padre-figli, e vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
chiedeva che a carico del fosse posto l'obbligo di erogare in Pt_1 favore di essa istante assegno di divorzio in misura di € 300 mensili ed assegno di mantenimento dei figli in misura di € 500,pari ad € 250 per ciascuno di essi, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale e delle altre statuizioni rese in sede di separazione, il tutto con vittoria di spese di lite in favore dello Stato essendo ella stata ammessa al patrocinio erariale;
deduceva che il si era Pt_1 disinteressato dei figli e si era reso inadempiente al puntuale pagamento degli assegni stabiliti in sede di separazione;
essa resistente aveva rinunciato ad una posizione lavorativa per dedicarsi alla famiglia, non aveva potuto inserirsi nel mondo del lavoro, né avrebbe potuto farlo all'attualità in ragione dell'età e della mancanza di formazione professionale.
Con provvedimento provvisorio ex art.4 l.div. del 15-10-2018, il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione.
Era quindi pronunciata il 24-6-2019 sentenza non definitiva di cessazione di effetti civili del matrimonio e rimessa la causa dinanzi all'istruttore.
Con memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. il chiedeva di riconoscere e quantificare a carico Pt_1 della convenuta, un congruo risarcimento del danno per avere posto in essere condotta denigratoria della figura paterna privando l'attore del proprio ruolo di gestore ed educatore.
Con ordinanza del 18-10-2020 era ordinato al terzo datore di lavoro del ditta Sol Levante Pt_1
s.r.l.) di pagare direttamente alla la somma mensile di € 500 prelevandola dagli emolumenti CP_1 mensili corrisposti al dipendente.
Istruita documentalmente e con informative di polizia tributaria , la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*****
Poichè è già intervenuta in corso di causa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario occuparsi in questa sede delle sole questioni accessorie.
Nulla è a provvedere in questa sede per affido e prevalente domicilio del figlio , divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio. In ordine alla figlia si è registrato nel corso del giudizio il rifiuto della stessa di rapportarsi Per_2 alla figura paterna;
ed analoga condotta era stata tenuta sino al compimento della maggiore età dal primogenito . Per_1
Nelle informative rese dai SS del Comune di Lizzano, in atti dal 18-3-2021 è stato riferito che la figlia non incontrava il padre dal momento della separazione, quando la stessa era molto piccola.
Pertanto con ordinanza del 25-3-2021 è stato dato incarico al Consultorio territorialmente competente per il Comune di Lizzano di organizzare e calendarizzare incontri protetti tra il padre ed i figli
(allora ancora minore) e con cadenza possibilmente bisettimanale. Con relazione Per_1 CP_1 consultoriale in atti dal 30-11-2021 è stato riferito che aveva nove anni al tempo della Per_1 separazione dei genitori, ricordando quanto gli era stato detto dal padre in quel momento;
agli operatori consultoriali il ragazzo aveva detto di essere fortemente determinato a non voler riprendere alcun rapporto con il padre nemmeno telefonico, tanto da avergli bloccato il contatto;
aveva in particolare ribadito agli operatori di non volere che la sua quotidianità venisse “stravolta dal dover riprendere un rapporto che non vuole” perché “non gli serve”,ed a nulla erano valsi i tentativi di convincerlo proponendo degli incontri con il padre in sede consultoriale. Nella stessa relazione gli operatori consultoriali hanno evidenziato che la secondogenita non aveva alcun ricordo del CP_1 padre e nel corso degli anni non lo aveva mai incontrato, reputando pertanto difficile a quel momento una ripresa dei rapporti.
Con ordinanza del 9-6-2022 è stato dato incarico al Consultorio di Fragagnano di porre in essere un ciclo di incontri tra padre e figlia con le modalità ritenute più opportune al fine di tentare la ricostruzione del rapporto genitoriale. Con successiva relazione del 7-10-2022 il Consultorio incaricato ha riferito di un incontro padre figlia del 5-7-2022 nel corso del quale la minore aveva
“detto chiaramente al padre di non avere voglia di ri-incontrarlo”. Vani sono rimasti ulteriori due appuntamenti fissati dal Consultorio, il quale nel contempo ha riferito di una frattura insanabile tra i genitori, con risentimenti reciproci di cui i minori si erano “nutriti” facendoli propri e sostenendo la genitrice.
Con successiva relazione del Consultorio di Sava del 23-5-2023 è stata confermata la mancanza di contatti tra padre e figli e la volontà anche della secondogenita di non vedere il padre CP_1 condividendo le posizione della madre;
la minore non aveva mostrato secondo gli operatori del consultorio “alcun segnale di interesse nei confronti di una persona a lei sostanzialmente sconosciuta”, mentre a quel momento quasi maggiorenne si era dimostrato infastidito nel Per_1 dovere ribadire “con malcelato rancore e per l'ennesima volta il suo rifiuto a voler ripristinare un sia pur minimo contatto con il padre”. Reputavano gli operatori consultoriali che stante la situazione di equilibrio emotivo raggiunta dai minori, ben inseriti nel contesto scolastico e familiare, l'imporre incontri con il padre avrebbe potuto avere conseguenze per loro destabilizzanti, aggiungendo che per l'obiettivo di una ripresa dei rapporti si sarebbe potuto puntare solo su un percorso graduale cui le parti avrebbero potuto consapevolmente e volontariamente aderire. Con ordinanza dell'1-6-2023 il Consultorio di Sava nella manifestata disponibilità della difesa della
è stato nuovamente incaricato di tentare un percorso di riavvicinamento tra padre e figlia;
in CP_1 ultimo i Servizi Sociali di Lizzano, incaricati di organizzare un ciclo di incontri padre-figlia con ordinanza del 7-11-2024, hanno riferito con relazione del 6-3-2025 che aveva loro ribadito la CP_1 volontà di non avere a che fare con il padre sentendosi serena nell'attuale contesto familiare “con la mamma ed il marito della mamma”.
Da tale sintetico excursus si ritrae che il programma di incontri padre-figli previsto in sede di separazione non ha avuto pratica attuazione per volontà contraria e continuativa degli stessi figli, più volte manifestata da costoro agli operatori consultoriali in occasione dei tentativi posti in essere per normalizzare il rapporto tra il e la prole. Pt_1
In particolare la secondogenita ha espresso disinteresse rispetto alla figura paterna da lei praticamente sentita con estranea ,essendo la convivenza tra i genitori cessata quando la stessa era in tenera età; gli operatori consultoriali hanno evidenziato come la figlia(come anche il fratello maggiore allorquando ancora minorenne) abbia raggiunto una situazione di “equilibrio emotivo” e positivo inserimento sociale anche nel contesto scolastico che non consiglia attualmente di forzarne la volontà imponendo incontri allo stato non desiderati e che piuttosto potrebbero alterarne il benessere psicofisico.
Tale situazione induce a ritenere appropriata la previsione secondo cui fermo restando l'affido condiviso della minore (non constando inidoneità genitoriale del padre), gli incontri tra il padre e la figlia potranno avvenire secondo le previsioni temporali di cui in separazione(astrattamente Per_2 idonee a consentire equilibrato rapporto con il genitore non collocatario) ,allorquando la figlia CP_1 all'esito di un processo di maturazione individuale potrà manifestarne il desiderio, ed eventualmente, in fase iniziale, anche con l'ausilio delle strutture consultoriali e dei Servizi sociali territoriali.
Non può essere accolta la domanda spiegata dal con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 Pt_1
c.p.c. intesa a porre a carico della convenuta, un congruo risarcimento del danno per avere posto in essere condotta alienante e denigratoria della figura paterna, privando l'attore del proprio ruolo di gestore ed educatore. Tale domanda presupporrebbe la dimostrazione di una dolosa azione materna intesa ad alienare i figli nel rapporto con il padre screditandolo ai loro occhi. Tuttavia di tale azione alienante non vi è prova certa, ove si consideri che il figlio primogenito ha espresso volontà Per_1 contraria ad incontrare il padre anche in prossimità del compimento della maggiore età e che tale scelta deve pertanto ritenersi ponderata e consapevole anche in relazione al fatto che all'atto della separazione egli era sufficientemente grande da conservare ricordo del padre. Quanto poi alla figlia
,il comportamento ostativo agli incontri con il padre è stato più volte dalla stessa ribadito Per_2 anche di recente allorquando la minore aveva compiuto già i dodici anni (acquisendo pertanto presuntivamente capacità di discernimento). Anche rispetto a tale rifiuto peraltro non può dirsi comprovato che esso sia senz'altro da attribuire ad un comportamento alienante della madre rispetto alla figura dell'altro genitore ed alla imposizione della volontà di quest'ultima alla figlia, piuttosto che ad una verosimile tendenza della minore ad assecondare ciò che essa ritenga più gradito alla madre con cui convive dalla nascita, e di cui ha verosimilmente finito per assorbire una posizione di conflitto rispetto alla figura paterna, anche al di là di specifiche condotte intenzionalmente screditanti della stessa genitrice.
Circa la richiesta di assegno di divorzio, spiegata dalla in riconvenzionale deve darsi atto CP_1 che con la comparsa conclusionale del 18-5-2025 la stessa convenuta ha dichiarato di avere rinunciato a tale capo di domanda;
pertanto nulla è a statuire sul punto. La rinuncia ad un capo di comanda può dirsi comunque consentita anche con gli scritti conclusionali
( Cassazione civile, sez. II, 15/04/2014, n. 8737).
In ordine al mantenimento dei figli , deve ritenersi che l'assegno per concorso al mantenimento stabilito in sede di separazione(di € 150 per ciascuno oltre rivalutazione) a carico del padre, debba essere aumentato con decorrenza dalla corrente mensilità di giugno 2025 ad € 210 per ciascun figlio.
Ciò in relazione al lungo tempo trascorso dalla liquidazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione e del ben presumibile aumento delle esigenze degli stessi figli , in ragione del raggiungimento della maggiore età per il primogenito e di età ormai adolescenziale per la figlia CP_1
La misura appena liquidata appare congrua in relazione alle accertate capacità reddituali del Pt_1
e d'altro canto tiene conto di ulteriori carichi di famiglia per quest'ultimo sopravvenuti(egli ha avuto altri due figli dall'attuale compagna). Non può invece essere confermata stante la sopravvenienza per l'obbligato di nuovi carichi di famiglia la previsione di versamento alla da parte del CP_1 Pt_1 del 70% della tredicesima e dell'eventuale conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Va invece confermato l'obbligo di ciascuna delle parti di concorrere al 50% alle spese straordinarie di mantenimento dei figli ed ,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato CP_1 Per_1 in materia da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Deve essere infine confermata l'assegnazione della casa familiare alla convivendo la stessa CP_1 con prole minore o non autosufficiente;
non è documentata mediante certificati di stato civile l'affermata contrazione di nuove nozze da parte della CP_1
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21-5-2018 da nei confronti di , e sulla riconvenzionale da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima proposta, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il suo Persona_4 collocamento presso l'abitazione materna;
2. dispone per l'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento tra il padre e la figlia Parte_1 come da superiore motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta Per_2 dal conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Pt_1 Controparte_1
3. aumenta ad € 420 ,di cui € 210 per ciascun figlio,con decorrenza dal corrente mese di giugno
2025, l'assegno di concorso al mantenimento della prole che dovrà versare a mani Parte_1 di , oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo Controparte_1 di ciascuna delle parti di concorrere al 50% alle spese straordinarie di mantenimento dei figli e spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Persona_5 Persona_4 adottato in materia da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
4. nulla per assegno di divorzio stante l'intervenuta rinuncia al relativo capo di domanda;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Taranto, 12-6-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT. MARCELLO MAGGI)