Sentenza 24 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2003, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOWS DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S0 82 5 9 5 D 1 9 3 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2141/01 PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere 5466/01 Dott. Mario Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.18302 - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere Ud. 28/02/03 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA PZZA BIGI STEFANO, BELFIORE 2 SC. C INT. 9, presso lo studio MARTIRI DI dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentato e PAOLO GIOVANARDI, giusta delega difeso dall'avvocato in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/5466 proposto da: 2003 1284 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
-1- GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BIGI STEFANO;
intimato avverso la sentenza n. 105/00 del Tribunale di MODENA, depositata il 27/07/00 R.G.N. 72/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -2- 1 Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Modena TE IG convenne in giudizio l'INAIL e, premesso che il 29 dicembre '97, dopo esser stato convocato presso l'ufficio personale del proprio datore di lavoro, nello scendere le scale per far rientro nel proprio ufficio, era caduto procurandosi una seria lesione alla caviglia sinistra, chiese accertarsi che il sinistro aveva natura di infortunio sul lavoro e condannarsi l'INAIL alla corresponsione delle relative prestazioni economiche. Nella resistenza dell'Istituto il Pretore rigettò la domanda, ritenendo, come si legge della sentenza d'appello, che al suo accoglimento fosse d'ostacolo da qualifica impiegatizia del IG. Su appello di quest'ultimo la sentenza è stata confermata dal tribunale di Modena, il quale, premesso che secondo la prospettazione del ricorrente non contestata dall'istituto, il IG durante l'orario di lavoro, spostandosi all'interno dello stabile aziendale per rispondere una chiamata dell'ufficio del personale, nel percorrere le scale, era inciampato cadendo, ha osservato che una situazione siffatta non poteva essere riferita alla nozione legale di occasione di lavoro, trattandosi di situazione tipicamente rapportabile ad un concetto di rischio generico o elettivo, individuabile nella mancata connessione alle specifiche mansioni del dipendente, ed in alcun modo incasellabile nelle abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle prestazioni impiegatizie istituzionali. TE IG propone ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di tre motivi. L'Inail resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale, con un unico motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all' articolo 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che, norma del cit.art. 2, nell'interpretazione fornitane da questa Corte, la nozione di occasione di lavoro si estende al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerente all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa medesima. 1 Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'articolo 356 c.p.c., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'articolo 365 c.p.c. il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver superficialmente ed immotivatamente rigettato l'istanza di consulenza tecnica atta a determinare se la pedata degli scalini che formavano la scala lungo la quale si era verificato il sinistro fosse regolamentare con riferimento alla normativa edilizia ed antinfortunistica o comunque idonea a garantire la sicurezza di chi ne faceva uso. Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione del dovere istituzionale della revisione della decisione di primo grado, in relazione all'articolo 365 c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver dato certezza del rinnovato giudizio di merito sui punti della lite investiti con l'appello e delle ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto alla conferma della decisione di primo grado. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione falsa applicazione degli articoli 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c, il ricorrente incidentale addebita alla sentenza impugnata di aver, sia pure implicitamente, presupposto nel IG il requisito soggettivo per la assicurabilità, in realtà non sussistente, trattandosi di soggetto non tutelato perché svolgente mansioni impiegatizie. Il ricorso principale, i cui motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, va rigettato, e la sentenza appellata va confermata, correggendone peraltro la motivazione ex articolo 384 c.p.c.. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda del IG ritenendo che questi, quale impiegato, non rientrasse fra le persone soggette all'assicurazione a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965. Tale affermazione implica l'accertamento che il IG non si trovava nelle specifiche condizioni, in presenza delle quali la qualifica impiegatizia non costituisce ostacolo all'operare della copertura assicurativa a norma del detto d.P.R. 2 Contro questo sfavorevole accertamento non risulta che il IG abbia proposto specifico motivo di appello, né d'altra parte, nel ricorso, egli afferma di averlo fatto, onde la questione è ormai coperta dal giudicato, accertabile d'ufficio da questa corte. Ne deriva che la decisione adottata dal Tribunale di Modena è conforme diritto, dato che se è vero, come affermato da questa Corte, che il requisito della manualità delle mansioni non è indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico dei lavoratori subordinati, rilevando invece il fatto oggettivo dell'esposizione a rischio, di guisa che la qualifical impiegatizia ed il fatto che i titolari di una tale qualifica non abbiano un contatto diretto con gli apparecchi e gli impianti di cui all'articolo 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 non escludono la sussistenza dell'obbligo suddette, è anche vero che tale obbligo sorge qualora questi lavoratori siano costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui operano fonti di rischio in tale ultima norma indicate (vedi Cass. Sezioni unite 14 aprile 1994, n.3476) circostanza quest'ultima, implicitamente ma indiscutibilmente, esclusa dall'accertamento definitivamente effettuato dal giudice di primo grado. Il rigetto del ricorso principale comporta assorbimento del ricorso incidentale. Nulla per le spese, data la natura della controversia.
PQM
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
nulla per le spese. Roma, 28 febbraio 2003 Il consigliere estensore Il Presidente Guglielmo Sciarelli Filippo Curcuruto Pufflent Englich lack Owlleria LEREbelle 24 MAR 2003. Deposin 3