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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1012 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CAPASSO SERGIO e l'avv. MAINI LO CASTO LUIGI ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 1235/2022; condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/01/2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2022 di € 3.584,00 emesso in data 19.12.2022 dal tribunale su istanza dell'odierna resistente, avente ad oggetto il pagamento dell'ultima retribuzione ed il TFR.
Parte opponente, che non contestava la debenza delle somme, né la relativa quantificazione, deduceva l'abuso dell'utilizzo dello strumento monitorio, atteso
1 che il decreto era stato richiesto quando era già in corso il pagamento rateale del debito, e concludeva quindi con la domanda di revoca del titolo impugnato;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti emerge che: il rapporto è cessato in data 31.08.2022; che a detta data il credito della lavoratrice era di € 4.584,00; che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
01.12.2022, emesso in data 19.12.22 e notificato in data 21.12.22.
Emerge inoltre che l'odierna resistente aveva già corrisposto, in data 02.11.2022, un assegno di € 1.000,00, tanto che il decreto è stato richiesto – e quindi emesso - per il minore importo di € 3.584,00.
Infine, risulta dalle difese e dalla documentazione in atti che ulteriori pagamenti sono stati effettuati in data 22.12.22 (pagamento non andato a buon fine per un errore nell'intestazione dell'assegno) e in data 18.01.2023 (di € 2.000), e che l'ultima rata del pagamento dell'importo capitale di cui al decreto è stata pagata in data 21 marzo 2023;
- rilevato che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (così Cass. 29642/2020).
Ancora, “Anche nel giudizio di cui all' articolo 645 del codice di procedura civile , la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. 4982/2024);
- rilevato che, con riferimento al caso di specie, occorre chiarire che non è oggetto
2 del presente giudizio l'eventuale ulteriore credito cui fa cenno la lavoratrice nei suoi atti, credito comunque contestato dalla opponente;
- rilevato inoltre che non è contestato tra le parti che l'importo capitale di cui al decreto sia stato, alla data odierna, interamente corrisposto, e che dunque oggetto del giudizio è l'importo di € 600,00, oltre IVA e CPA, liquidato a titolo di onorari nel decreto ingiuntivo emesso (cfr. verbali di udienza);
- rilevato che, come già evidenziato, i pagamenti sono stati effettuati dopo la notifica del decreto ingiuntivo, atteso che del pagamento del 02.11.2022 si dava atto già nel ricorso monitorio;
- rilevato, dunque, che l'integrale pagamento del capitale impone la revoca del decreto ingiuntivo;
tuttavia, per ciò che concerne le spese, alla luce delle superiori considerazioni, le stesse devono essere poste a carico della opponente;
- rilevato altresì che - avuto esclusivo riferimento all'oggetto del presente giudizio
– deve osservarsi l'infondatezza del dedotto motivo di opposizione, non potendosi configurare l'affermato abuso;
- rilevato infatti che “L'art. 111 Cost. deve essere interpretato secondo la duplice previsione del principio di “ragionevole durata del processo” e del principio del
“giusto processo” riferendo tale giustizia non più (o non solo) alla meritevolezza dell'interesse del creditore di ottenere l'intero e non il parziale, ma al divieto di abuso degli strumenti processuali, tale intendendosi l'uso della vocatio in ius idoneo ad arrecare un
'maggiore pregiudizio' al debitore (in termini di apprestamento di difesa e di moltiplicazione delle spese di lite), che non trova giustificazione nell'interesse del creditore di ottenere per via giudiziaria la piena e integrale soddisfazione del proprio diritto”;
- rilevato che, nel caso di specie, ininfluente deve ritenersi la circostanza che la lavoratrice avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato attendendo i pagamenti rateizzati, atteso che il TFR e l'ultima retribuzione avrebbero dovuto essere pagate alla cessazione del rapporto in unica soluzione;
- rilevato, dunque, che devono essere poste a carico dell'opponente sia le spese della fase monitoria, come già liquidate, che quelle relative alla presente fase, complessivamente liquidate in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1012 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CAPASSO SERGIO e l'avv. MAINI LO CASTO LUIGI ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 1235/2022; condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. SAGNIBENE GIUSTINO SANDRO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/01/2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1235/2022 di € 3.584,00 emesso in data 19.12.2022 dal tribunale su istanza dell'odierna resistente, avente ad oggetto il pagamento dell'ultima retribuzione ed il TFR.
Parte opponente, che non contestava la debenza delle somme, né la relativa quantificazione, deduceva l'abuso dell'utilizzo dello strumento monitorio, atteso
1 che il decreto era stato richiesto quando era già in corso il pagamento rateale del debito, e concludeva quindi con la domanda di revoca del titolo impugnato;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti emerge che: il rapporto è cessato in data 31.08.2022; che a detta data il credito della lavoratrice era di € 4.584,00; che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
01.12.2022, emesso in data 19.12.22 e notificato in data 21.12.22.
Emerge inoltre che l'odierna resistente aveva già corrisposto, in data 02.11.2022, un assegno di € 1.000,00, tanto che il decreto è stato richiesto – e quindi emesso - per il minore importo di € 3.584,00.
Infine, risulta dalle difese e dalla documentazione in atti che ulteriori pagamenti sono stati effettuati in data 22.12.22 (pagamento non andato a buon fine per un errore nell'intestazione dell'assegno) e in data 18.01.2023 (di € 2.000), e che l'ultima rata del pagamento dell'importo capitale di cui al decreto è stata pagata in data 21 marzo 2023;
- rilevato che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (così Cass. 29642/2020).
Ancora, “Anche nel giudizio di cui all' articolo 645 del codice di procedura civile , la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. 4982/2024);
- rilevato che, con riferimento al caso di specie, occorre chiarire che non è oggetto
2 del presente giudizio l'eventuale ulteriore credito cui fa cenno la lavoratrice nei suoi atti, credito comunque contestato dalla opponente;
- rilevato inoltre che non è contestato tra le parti che l'importo capitale di cui al decreto sia stato, alla data odierna, interamente corrisposto, e che dunque oggetto del giudizio è l'importo di € 600,00, oltre IVA e CPA, liquidato a titolo di onorari nel decreto ingiuntivo emesso (cfr. verbali di udienza);
- rilevato che, come già evidenziato, i pagamenti sono stati effettuati dopo la notifica del decreto ingiuntivo, atteso che del pagamento del 02.11.2022 si dava atto già nel ricorso monitorio;
- rilevato, dunque, che l'integrale pagamento del capitale impone la revoca del decreto ingiuntivo;
tuttavia, per ciò che concerne le spese, alla luce delle superiori considerazioni, le stesse devono essere poste a carico della opponente;
- rilevato altresì che - avuto esclusivo riferimento all'oggetto del presente giudizio
– deve osservarsi l'infondatezza del dedotto motivo di opposizione, non potendosi configurare l'affermato abuso;
- rilevato infatti che “L'art. 111 Cost. deve essere interpretato secondo la duplice previsione del principio di “ragionevole durata del processo” e del principio del
“giusto processo” riferendo tale giustizia non più (o non solo) alla meritevolezza dell'interesse del creditore di ottenere l'intero e non il parziale, ma al divieto di abuso degli strumenti processuali, tale intendendosi l'uso della vocatio in ius idoneo ad arrecare un
'maggiore pregiudizio' al debitore (in termini di apprestamento di difesa e di moltiplicazione delle spese di lite), che non trova giustificazione nell'interesse del creditore di ottenere per via giudiziaria la piena e integrale soddisfazione del proprio diritto”;
- rilevato che, nel caso di specie, ininfluente deve ritenersi la circostanza che la lavoratrice avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato attendendo i pagamenti rateizzati, atteso che il TFR e l'ultima retribuzione avrebbero dovuto essere pagate alla cessazione del rapporto in unica soluzione;
- rilevato, dunque, che devono essere poste a carico dell'opponente sia le spese della fase monitoria, come già liquidate, che quelle relative alla presente fase, complessivamente liquidate in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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