Art. 7.
A decorrere dal 1 gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrispondera' all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13° mensilita' dei ricevitori e degli aiuto ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformita' di quanto previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 , per i contributi dovuti da detto personale.
L'importo del contributo di cui al comma precedente e' prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalita' previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrispondera' all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13° mensilita' dei ricevitori e degli aiuto ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformita' di quanto previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 , per i contributi dovuti da detto personale.
L'importo del contributo di cui al comma precedente e' prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalita' previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e successive modificazioni.