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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 12928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia EC Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12928/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 05/12/1975 (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 16.5.1968 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 04.112024, parte ricorrente ha concluso come da atti di causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Catania, in data 30.09.1995, Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 1995, parte I, numero 317.
Dalla coppia sono nati due figli: il 25/09/1991 e il 13/10/1995, Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per incompatibilità di carattere tra i coniugi i quali, di fatto, vivevano separati già da diversi mesi.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 19.06.2024, nella contumacia del resistente, sentita la ricorrente, che ha insistito nella volontà di separarsi, ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del CP_2
verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 04.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non è comparso CP_2
all'udienza fissata per la comparizione delle parti, né successivamente si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1 fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto da oltre un anno, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Catania, in data 30.09.1995, iscritto nei registri CP_2
dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1995, numero 317, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania il 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia EC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia EC Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12928/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 05/12/1975 (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 16.5.1968 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 04.112024, parte ricorrente ha concluso come da atti di causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Catania, in data 30.09.1995, Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 1995, parte I, numero 317.
Dalla coppia sono nati due figli: il 25/09/1991 e il 13/10/1995, Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per incompatibilità di carattere tra i coniugi i quali, di fatto, vivevano separati già da diversi mesi.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 19.06.2024, nella contumacia del resistente, sentita la ricorrente, che ha insistito nella volontà di separarsi, ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del CP_2
verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 04.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale non è comparso CP_2
all'udienza fissata per la comparizione delle parti, né successivamente si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1 fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto da oltre un anno, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o della ripresa della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio a Catania, in data 30.09.1995, iscritto nei registri CP_2
dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1995, numero 317, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania il 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia EC