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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 14/10/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3138/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in
Napoli alla via A. Diaz 11
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Cont
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 il ha impugnato, chiedendone la parziale riforma, la sentenza n. 4845/2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento parziale del ricorso di l'aveva Controparte_1 condannato all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite.
L'appellata non si è costituito in giudizio.
Dopo un rinvio disposto all'udienza del 30.9.2025 per consentire all'appellante di esibire il ricorso notificato, la parte non compariva all'odierna udienza, né forniva la prova della notifica del ricorso del gravame.
All'esito della camera di consiglio la Corte decide la causa con la presente sentenza con contestuale motivazione.
*****
2. L'appellante non ha dimostrato di avere notificato il ricorso in appello (nonostante la rituale comunicazione della data di fissazione della prima udienza).
L'appello è pertanto improcedibile perché non risulta essere stato notificato il relativo ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza e perché alcuna valida giustificazione risulta essere stata formulata in ragione dell'ampio lasso di tempo che la parte ha avuto a disposizione per un puntuale adempimento.
Come è noto, invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 20604 del 0-7-2008, seguita anche da Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
In mancanza di costituzione dell'appellata non occorre provvedere sulle spese del grado.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1- quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, del 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 14/10/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3138/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in
Napoli alla via A. Diaz 11
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
In fatto e in diritto
Cont
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 il ha impugnato, chiedendone la parziale riforma, la sentenza n. 4845/2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento parziale del ricorso di l'aveva Controparte_1 condannato all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'anno scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite.
L'appellata non si è costituito in giudizio.
Dopo un rinvio disposto all'udienza del 30.9.2025 per consentire all'appellante di esibire il ricorso notificato, la parte non compariva all'odierna udienza, né forniva la prova della notifica del ricorso del gravame.
All'esito della camera di consiglio la Corte decide la causa con la presente sentenza con contestuale motivazione.
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2. L'appellante non ha dimostrato di avere notificato il ricorso in appello (nonostante la rituale comunicazione della data di fissazione della prima udienza).
L'appello è pertanto improcedibile perché non risulta essere stato notificato il relativo ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza e perché alcuna valida giustificazione risulta essere stata formulata in ragione dell'ampio lasso di tempo che la parte ha avuto a disposizione per un puntuale adempimento.
Come è noto, invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 20604 del 0-7-2008, seguita anche da Cass. 9597/2011, ha ritenuto di dovere rivedere il precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. un., nn. 6841 e 9331 del 1996) secondo il quale, nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della notificazione al resistente o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione o di opposizione all'ingiunzione e il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi tra le sezioni della Corte, anche dopo il precedente intervento delle sezioni unite, in tema di vizi di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria per effetto della costituzione dell'appellato, la sentenza n. 2604/2008 ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della
Costituzione, da ritenere dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. Il valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali, da riconoscere a tale principio, ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che esclude la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche ai casi di inesistenza - giuridica o di fatto - della notifica, limitando la portata sanante della norma alle sole ipotesi di notifica nulla. In base ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula l'effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione dell'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire sostegno all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica nelle ipotesi di inesistenza della stessa.
Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
In mancanza di costituzione dell'appellata non occorre provvedere sulle spese del grado.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1- quater al DPR n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, del 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone