Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.6716 dell'anno 2023 RG
TRA
avv. AMORUSO D Parte_1
E
avv. L DAMIANI, F SALVATORI, V CARUSO CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva: in via principale, trattandosi di somma spettante non superiore a 50000,00, l'accertamento del diritto di ottenere il TFR spettante in un'unica soluzione con conseguente condanna al pagamento della somma residua di euro
22903,15 in un'unica soluzione;
in via subordinata, trattandosi di somma spettante superiore a
50000,00, previo accertamento del diritto, la condanna al pagamento della somma residua di euro
22903,15 in due soluzioni nel termine massimo di 12 mesi dalla pensione avvenuta in data 12.12.2020; il risarcimento di danni subiti per effetto del tardivo pagamento del dovuto. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda e sostenendone l'infondatezza. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza il giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituiscono circostanze pacifiche, in assenza di contestazioni inter partes che : l'istante è andato in pensione in data 12 dicembre 2022; a tale data costui doveva restituire la somma di euro
30.161,38 a titolo di prestito concesso dall'istituto intimato, ex ante autorizzato al recupero di tale somma sull'importo del spettante a titolo di tfs;
costui aveva autorizzato l'ente intimato anche al recupero dal tfs spettante della somma di euro 646,66 per regolarizzazioni fiscali;
l'importo lordo spettante a titolo di tfs era pari ad euro 71.400,59; scomputando i debiti anzidetti, il netto residuo del tfs era pari ad euro 22.903,15 da corrispondere in due rate.
2. Ciò posto, va anzitutto rilevato che l'importo del tfs spettante, al lordo delle ritenute fiscali, ammontando ad euro 22.903,15 ed essendo pertanto superiore ad euro 50.000,00, andava versato in due rate annuali ex art. 12 comma 7 d.l. n.78/2010. Correttamente pertanto sono state prospettate due
3. Lo stato di salute dell'istante non costituisce ex se ragione di anticipazione del pagamento del tfs maturato, costituendo al più motivo per accedere alla richiesta di anticipazione bancaria dell'importo residuo da liquidare ex art. 23 d.l. n. 4/2019.
4. La legittimità della condotta dell'ente intimato esclude ex se la configurabilità di una condotta foriera di un danno ingiusto in capo all'istante legittimante la pretesa risarcitoria azionata in ricorso.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa vanno compensate in toto tra le parti attesa la novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 24.3.2025
IL GIUDICE dott. Giuseppe Minervini
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