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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/08/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 873/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Esposito del Foro di Gorizia e dell'Avv. Monica Di Maria del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori
e Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, con sede in Udine in via Ciro di Pers n. 4;
Parte Convenuta Contumace
Oggetto: Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: in via principale nel merito - Accertare e dichiarare che è divenuto Parte_1 proprietario per usucapione dei beni immobili così identificati all'Ufficio Ta c.t. 2 di
foglio A p.c.t. 752 e P.T. 106 c.t. 7 di foglio A p.c.t. 753 e così identificati all'Ufficio Pt_2 Pt_2 le del Territorio: Foglio 7, Particella 75 del Lago, Sez. cl. 6, superficie Per_1 Pt_2
510 m2 e Foglio 7, Particella 753 C.C. Doberdò del Lago, Sez. cl. 2, superficie 778 m2 Pt_2 tavolarmente iscritti a nome di (pt. ); - Autoriz l'attore a richiedere CP_2 Per_2
l'intavolazione e la volturazione a proprio nome da quello del proprietario iscritto (pt. CP_2
); Con vittoria di spese in caso di opposizione. Per_2
Con espressa rinuncia ai termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio , , al fine di Controparte_1 Controparte_1 accertare r a Pt_2
1 Doberdò del Lago, tavolarmente identificati in ricorso all'Ufficio Tavolare P.T. 106 c.t. 2 di
, foglio A p.c.t. 752 e P.T. 106 c.t. 7 di , foglio A p.c.t. 753 e così Pt_2 Pt_2 ati all'Ufficio Provinciale del Territorio: Fogl ticella 752 C.C. Doberdò del Lago, Sez. , cl. 6, superficie 510 m2 e Foglio 7, Particella 753 C.C. Doberdò del Pt_2
Lago, Sez. cl. 2, superficie 778 m2 tavolarmente iscritti a nome di Pt_2 CP_2 (pt. Mattia). In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: a) che gli immobili sopra descritti sono due fondi aderenti e contigui, identificati come seminativo e pascolo, immersi in un bosco e raggiungibili da un sentiero di ghiaia che si sviluppa da Via Grgoric e sono contraddistinti da un muretto a secco in pietra e da una vetusta recinzione;
b) che il soggetto titolare di predetti immobili secondo i registri tavolari risulta essere (pt ), fratello di , bisnonno dell'attore; b) che CP_2 Per_2 Per_3 CP_2 cedeva, con atto di divisione del 23/04/1952, alcuni dei propri beni al fratello
[...]
il quale da allora lasciava la coltivazione dei fondi al figlio , Per_3 Persona_4 nonno dell'attore; c) di aver coltivato i suddetti fondi, insieme al nonno, già a partire dagli anni 90, innalzando in quel periodo il muretto a secco ancora presente a delimitarne i confini e di aver continuato la coltivazione anche seguito della morte di Persona_5
avvenuta il 24/08/2010,; d) che veniva svolto senza esito il tentativo di mediazione;
[...]
All'esito della prima udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
. Alla successiva udienza del 09/10/2024 si è proceduto a CP_1 dei testi , e . Ritenuta la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 causa m la causa, al cui esito la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali risulta provato come i beni immobili siti in Doberdò del Lago, Fraz. – come sopra meglio indicati – attualmente intavolato a Pt_2 nome di (pt. ), sia stato posseduto per più di vent'anni da CP_2 Per_2 Pt_1
[..
[...] , dapprima, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, unitamente al nonno Pt_3
e poi, a seguito del decesso di questo, solamente dallo stesso attore a Persona_6 partire dal 24/08/2010, in modo incompatibile con l'esistenza di un diritto domenicale altrui.
I testi e hanno confermato il grado di parentela che univa i Testimone_1 Tes_2 defunti e I testi e , hanno Per_3 CP_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato le circostanze allegate nel ricorso, descrivendo compiutamente e dettagliatamente gli immobili in questione e affermando che gli stessi venivano coltivati (con alberi da frutto e ortaggi) e manutenuti (falciando il prato ed effettuando il taglio degli alberi) dapprima da e da , i quali recintavano il Persona_5 Parte_1 fondo costruendo un muretto di pietra negli anni '90, e poi solo da quest'ultimo, che continuava tali attività dopo la morte del nonno, avvenuta nell'agosto del 2010. Tali attività denotano la volontà di di possedere come proprietario i beni in Parte_1 questione, percependone i frutti ed escludendo l'accesso ad essi con una recinzione, in maniera incompatibile con l'esistenza di altrui diritti.
Di contro, fu , soggetto che risulta tavolarmente ancora proprietario CP_2 Per_2 dei fondi, risulta essere deceduto ormai da tempo e nessuno degli eredi o terzi soggetti hanno mai fatto valere alcuna pretesa rispetto al diritto del defunto: nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sugli immobili in questione.
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di parte convenuta esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta e dichiara che ha acquisito per usucapione ultraventennale il Parte_1 diritto di proprietà sugli nte identificati presso il Comune Censuario di
, P.T. 106, cc.tt. 2 e 7; Pt_2
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 12/08/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 873/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Esposito del Foro di Gorizia e dell'Avv. Monica Di Maria del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori
e Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, con sede in Udine in via Ciro di Pers n. 4;
Parte Convenuta Contumace
Oggetto: Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: in via principale nel merito - Accertare e dichiarare che è divenuto Parte_1 proprietario per usucapione dei beni immobili così identificati all'Ufficio Ta c.t. 2 di
foglio A p.c.t. 752 e P.T. 106 c.t. 7 di foglio A p.c.t. 753 e così identificati all'Ufficio Pt_2 Pt_2 le del Territorio: Foglio 7, Particella 75 del Lago, Sez. cl. 6, superficie Per_1 Pt_2
510 m2 e Foglio 7, Particella 753 C.C. Doberdò del Lago, Sez. cl. 2, superficie 778 m2 Pt_2 tavolarmente iscritti a nome di (pt. ); - Autoriz l'attore a richiedere CP_2 Per_2
l'intavolazione e la volturazione a proprio nome da quello del proprietario iscritto (pt. CP_2
); Con vittoria di spese in caso di opposizione. Per_2
Con espressa rinuncia ai termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio , , al fine di Controparte_1 Controparte_1 accertare r a Pt_2
1 Doberdò del Lago, tavolarmente identificati in ricorso all'Ufficio Tavolare P.T. 106 c.t. 2 di
, foglio A p.c.t. 752 e P.T. 106 c.t. 7 di , foglio A p.c.t. 753 e così Pt_2 Pt_2 ati all'Ufficio Provinciale del Territorio: Fogl ticella 752 C.C. Doberdò del Lago, Sez. , cl. 6, superficie 510 m2 e Foglio 7, Particella 753 C.C. Doberdò del Pt_2
Lago, Sez. cl. 2, superficie 778 m2 tavolarmente iscritti a nome di Pt_2 CP_2 (pt. Mattia). In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: a) che gli immobili sopra descritti sono due fondi aderenti e contigui, identificati come seminativo e pascolo, immersi in un bosco e raggiungibili da un sentiero di ghiaia che si sviluppa da Via Grgoric e sono contraddistinti da un muretto a secco in pietra e da una vetusta recinzione;
b) che il soggetto titolare di predetti immobili secondo i registri tavolari risulta essere (pt ), fratello di , bisnonno dell'attore; b) che CP_2 Per_2 Per_3 CP_2 cedeva, con atto di divisione del 23/04/1952, alcuni dei propri beni al fratello
[...]
il quale da allora lasciava la coltivazione dei fondi al figlio , Per_3 Persona_4 nonno dell'attore; c) di aver coltivato i suddetti fondi, insieme al nonno, già a partire dagli anni 90, innalzando in quel periodo il muretto a secco ancora presente a delimitarne i confini e di aver continuato la coltivazione anche seguito della morte di Persona_5
avvenuta il 24/08/2010,; d) che veniva svolto senza esito il tentativo di mediazione;
[...]
All'esito della prima udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
. Alla successiva udienza del 09/10/2024 si è proceduto a CP_1 dei testi , e . Ritenuta la Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 causa m la causa, al cui esito la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali risulta provato come i beni immobili siti in Doberdò del Lago, Fraz. – come sopra meglio indicati – attualmente intavolato a Pt_2 nome di (pt. ), sia stato posseduto per più di vent'anni da CP_2 Per_2 Pt_1
[..
[...] , dapprima, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, unitamente al nonno Pt_3
e poi, a seguito del decesso di questo, solamente dallo stesso attore a Persona_6 partire dal 24/08/2010, in modo incompatibile con l'esistenza di un diritto domenicale altrui.
I testi e hanno confermato il grado di parentela che univa i Testimone_1 Tes_2 defunti e I testi e , hanno Per_3 CP_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato le circostanze allegate nel ricorso, descrivendo compiutamente e dettagliatamente gli immobili in questione e affermando che gli stessi venivano coltivati (con alberi da frutto e ortaggi) e manutenuti (falciando il prato ed effettuando il taglio degli alberi) dapprima da e da , i quali recintavano il Persona_5 Parte_1 fondo costruendo un muretto di pietra negli anni '90, e poi solo da quest'ultimo, che continuava tali attività dopo la morte del nonno, avvenuta nell'agosto del 2010. Tali attività denotano la volontà di di possedere come proprietario i beni in Parte_1 questione, percependone i frutti ed escludendo l'accesso ad essi con una recinzione, in maniera incompatibile con l'esistenza di altrui diritti.
Di contro, fu , soggetto che risulta tavolarmente ancora proprietario CP_2 Per_2 dei fondi, risulta essere deceduto ormai da tempo e nessuno degli eredi o terzi soggetti hanno mai fatto valere alcuna pretesa rispetto al diritto del defunto: nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sugli immobili in questione.
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di parte convenuta esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta e dichiara che ha acquisito per usucapione ultraventennale il Parte_1 diritto di proprietà sugli nte identificati presso il Comune Censuario di
, P.T. 106, cc.tt. 2 e 7; Pt_2
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 12/08/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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