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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 17.12.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
titolare della omonima impresa individuale, C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ERCOLANO FATINA e C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENTO MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 15-16.03.2023. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 265/2023 datato 15-16.03.2023 del Tribunale di Cassino la in persona del legale rapp.te p.-t., ingiungeva a Controparte_1 Parte_1 nella spiegata qualità, il pagamento in suo favore della somma di € 43.705,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni
1 strumentali indicati nella fattura n. 5 dell'1.10.2014 (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Con atto di opposizione e contestuale citazione notificata ritualmente il 27 aprile 2023 contestava la pretesa creditoria perché inammissibile, temeraria, infondata Parte_1 e comunque non provata, deduceva l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società opposta e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: - respingere se proposta e reiterata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo la somma ingiunta contestata nella sua interezza;
- dichiarare la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto emesso non sussistendone i presupposti e le condizioni di legge;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo impugnato per l'inesistenza e inesigibilità del credito vantato ex adverso che rende totalmente improponibile, inammissibile ed improcedibile la domanda, oltre che infondata ed in contrasto con le risultanze documentali in atti e comunque non provata;
IN VIA PRINCIPALE: fermo rimanendo quanto eccepito in via preliminare, rigettare ogni domanda proposta da parte ricorrente-opposta, così come prospettata in ricorso nei confronti del concludente perché del tutto pretestuosa, infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo illegittimamente emesso e, in ogni caso, dichiararlo improduttivo di effetti giuridici;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della società, sig. , nonché, all'esito prova per testi sulle Controparte_2 circostanze fattuali indicate e descritte... IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
Co in persona del legale rapp.te p.-t., si costituiva in data Controparte_1 12.12.2023, ovvero dopo la dichiarazione di contumacia del 20.10.2023 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 265 /2023 del Tribunale di Cassino in data 15- 16/03/2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione;
Nel merito - respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16/03/2023 – R.G. 1031/2023 e respingere le domande formulate da n.q. di titolare Parte_1 CP_4
- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di di titolare Parte_2
condannarlo a pagare in favore della la cifra di € 43.705,28, CP_4 Controparte_1 pari alla somma della fattura monitoriamente azionata, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture di beni strumentali a suo beneficio eseguite, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora ex d. lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge” (v. comparsa di costituzione e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 01.02.2025 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza de 02.10.2024), la causa, ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 01.02.2025), viene ora per la definizione, previa concessione del termine ex art. 281-sexies c.p.c. per memoria conclusionale, ritualmente depositata dalla sola parte opponente.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, però, nel presente giudizio di opposizione, non ha provveduto ad integrare la domanda con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, non risulta pienamente fondata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Inoltre, ai fini della suestesa decisione, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di rigetto della richiesta di esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove precisa:
“la questione afferente all'esistenza di un titolo negoziale sotteso alla fattura azionata con ricorso monitorio appare allo stato meritevole di approfondimento in sede decisoria” (v. ordinanza del 01.02.2025 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza de 02.10.2024).
Al suesteso provvedimento, pienamente condiviso da questo decidente, non è seguita alcuna attività istruttoria o difensiva di parte opposta gravata dall'onere della prova, come innanzi detto.
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, non ha dato conferma della fondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 01.02.2025 di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto, in questa sede, di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 01.02.2025, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di [rigetto della istanza di] concessione della provvisoria
3 esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 15-
16.03.2023 emesso dal Tribunale di Cassino, dichiarando non dovute le somme in esso indicati;
c) condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 286,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/12/2025
Il GIUDICE
Vincenza SC
4
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza SC, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1522 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 17.12.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
titolare della omonima impresa individuale, C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ERCOLANO FATINA e C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENTO MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 15-16.03.2023. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.12.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 265/2023 datato 15-16.03.2023 del Tribunale di Cassino la in persona del legale rapp.te p.-t., ingiungeva a Controparte_1 Parte_1 nella spiegata qualità, il pagamento in suo favore della somma di € 43.705,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni
1 strumentali indicati nella fattura n. 5 dell'1.10.2014 (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Con atto di opposizione e contestuale citazione notificata ritualmente il 27 aprile 2023 contestava la pretesa creditoria perché inammissibile, temeraria, infondata Parte_1 e comunque non provata, deduceva l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società opposta e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: - respingere se proposta e reiterata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo la somma ingiunta contestata nella sua interezza;
- dichiarare la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto emesso non sussistendone i presupposti e le condizioni di legge;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo impugnato per l'inesistenza e inesigibilità del credito vantato ex adverso che rende totalmente improponibile, inammissibile ed improcedibile la domanda, oltre che infondata ed in contrasto con le risultanze documentali in atti e comunque non provata;
IN VIA PRINCIPALE: fermo rimanendo quanto eccepito in via preliminare, rigettare ogni domanda proposta da parte ricorrente-opposta, così come prospettata in ricorso nei confronti del concludente perché del tutto pretestuosa, infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo illegittimamente emesso e, in ogni caso, dichiararlo improduttivo di effetti giuridici;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della società, sig. , nonché, all'esito prova per testi sulle Controparte_2 circostanze fattuali indicate e descritte... IN OGNI CASO: con salvezza di ogni altro diritto, ragione od azione e con vittoria di spese e compensi professionali” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
Co in persona del legale rapp.te p.-t., si costituiva in data Controparte_1 12.12.2023, ovvero dopo la dichiarazione di contumacia del 20.10.2023 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 265 /2023 del Tribunale di Cassino in data 15- 16/03/2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione;
Nel merito - respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 265/2023 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16/03/2023 – R.G. 1031/2023 e respingere le domande formulate da n.q. di titolare Parte_1 CP_4
- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di di titolare Parte_2
condannarlo a pagare in favore della la cifra di € 43.705,28, CP_4 Controparte_1 pari alla somma della fattura monitoriamente azionata, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture di beni strumentali a suo beneficio eseguite, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora ex d. lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge” (v. comparsa di costituzione e relative conclusioni).
-Così instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 01.02.2025 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza de 02.10.2024), la causa, ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 01.02.2025), viene ora per la definizione, previa concessione del termine ex art. 281-sexies c.p.c. per memoria conclusionale, ritualmente depositata dalla sola parte opponente.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, però, nel presente giudizio di opposizione, non ha provveduto ad integrare la domanda con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, non risulta pienamente fondata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Inoltre, ai fini della suestesa decisione, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di rigetto della richiesta di esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove precisa:
“la questione afferente all'esistenza di un titolo negoziale sotteso alla fattura azionata con ricorso monitorio appare allo stato meritevole di approfondimento in sede decisoria” (v. ordinanza del 01.02.2025 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza de 02.10.2024).
Al suesteso provvedimento, pienamente condiviso da questo decidente, non è seguita alcuna attività istruttoria o difensiva di parte opposta gravata dall'onere della prova, come innanzi detto.
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, non ha dato conferma della fondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 01.02.2025 di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto, in questa sede, di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 01.02.2025, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di [rigetto della istanza di] concessione della provvisoria
3 esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza SC, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 265/2023 del 15-
16.03.2023 emesso dal Tribunale di Cassino, dichiarando non dovute le somme in esso indicati;
c) condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 286,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/12/2025
Il GIUDICE
Vincenza SC
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