Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa
Maria Feola, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
TRA
'rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, Parte 1 e Parte 2
dall'Avv. Marcello Schiavone e presso il suo studio in Nocelleto di Carinola alla Via Provinciale -
Masseria Noviello elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dall'Avv. Davide Cortellessa e presso il suo studio in Caserta alla Piazza Vanvitelli
n. 4/D elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHE' DI Controparte_2 , via Giulio Cesare n. 22 - Casal di Principe;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Controparte 1 in solido con TE al pagamento in favore della somma di € و
1.386,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro verificatosi in Casal di Principe il 26.05.2011.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata deducendo che il giudice di pace ha erroneamente escluso dal risarcimento il danno biologico, così come accertato e quantificato dalla CTU, liquidando soltanto il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, “stante l'inutilizzabilità degli accertamenti strumentali non potendosi collegare in modo certo ed inequivoco alla lesione refertata".
Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la condanna della Controparte_1
della somma di €
[...] e TE in solido, alla corresponsione in favore di Parte_1
11.762,91 ed in favore di della somma di € 7.591,80.Parte 2
Costituitasi in giudizio, l'appellata Controparte_1 ha eccepito l'improponibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 cpc e l'infondatezza dello stesso nel merito. Non si è costituito TE benché regolarmente evocato in giudizio, sicché deve preliminarmente dichiararsene la sua contumacia.
Preliminarmente risultano infondate le eccezioni sollevate da Controparte 1 in ordine alla presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante provveduto ad una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito l'appello deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nel corso del giudizio di primo grado sono state esperite due consulenze;
si rende necessario ripercorrere le vicende processuali che hanno riguardato l'assunzione di tale mezzo istruttorio.
PEsona 1 la quale,All'udienza del 02.05.2012 veniva nominata come c.t.u. la Dott.ssa analizzata la documentazione medica in atti, sottoponeva i periziandi ad esame obiettivo generale e localizzato alle aree interessate dai traumi lamentati e, quindi, per il Pt 1 a rachide cervicale, spalla destra e ginocchio sinistro e per il Pt 2 alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro.
L'ausiliare perveniva alle seguenti conclusioni medico legali: GIORNI 10 PER I.T.A.
GIORNI 20 PER I.T.P. valutabili al 50%
GIORNI 20 PER I.T.P. valutabili al 50%
L'invalidità permanente in rilievo del solo danno biologico è del 6-7%".
PE il Pt 2 "Il danno è stimabile nel modo seguente:
GIORNI 10 PER I.T.A.
GIORNI 20 PER I.T.P. valutabili al 50%
GIORNI 20 PER I.T.P. valutabili al 50%
L'invalidità permanente in rilievo del solo danno biologico è del 4-5%".
Orbene, in sede di primo accesso, era presente alle operazioni peritali il consulente di parte di [...] Persona 2 il quale chiedeva l'esibizione ed acquisizione agli atti di causa CP 1 Dott.
degli esami strumentali TC e RM delle ginocchia, in quanto rinveniva in atti soltanto i referti delle stesse sprovviste, però, delle relative immagini diagnostiche.
Invero il ctp ravvisava nella documentazione medica messa a disposizione dagli attori una serie di incongruenze che formalizzava in osservazioni autorizzate alla CTU.
In particolare, rilevano le osservazioni relative alla autenticità dei referti prodotti dai danneggiati e, segnatamente, la presenza agli atti dei referti degli esami diagnostici sprovvisti dei relativi esami e la confusione circa l'esame svolto dal presso il centro IFO di Napoli che riporta la dicitura TC Pt 2
ma il cui referto è scritto con la terminologia di una RM.
Nonostante la dichiarazione del centro IFO che specificava che “per mero errore tecnico l'esame a nome di Parte 2 era stato erroneamente refertato come TC mentre in realtà è un esame
RN", il consulente tecnico di parte convenuta continuava comunque a riscontrare la non corrispondenza tra le immagini radiologiche e i relativi referti, ritenendo, pertanto, necessaria la ripetizione degli esami per una comparazione con quelli precedenti.
A tali osservazioni rispondeva la Dott.ssa PE 1 la quale, confermando la propria precedente valutazione delle lesioni degli attori, ammetteva sostanzialmente di non aver basato la propria consulenza sulla documentazione medica mostrata, ma solo sull'esame obiettivo svolto sui periziandi. Veniva a questo punto nominato il secondo CTU, dott. PE 3, con il seguente incarico: "valutati gli atti verifichi la necessità di sottoporre il sig. Pt 1 e il sig. Pt_2 a visita ovvero a nuove indagini strumentali".
-e cosìSciogliendo i dubbi relativi alla autenticità degli esami eseguiti presso il centro IFO rispondendo alle osservazioni del ctp dr. PE_2 - il dott. PE 3 perveniva alla conclusione che gli appellanti avevano realmente effettuato esami RMN (coerentemente con l'errore materiale dichiarato dal centro IFO per il Pt_2 ) ma, ritenendo inutile la ripetizione degli esami per il notevole lasso di tempo ormai trascorso dall'evento traumatico, giungeva alla conclusione che "non vi è corrispondenza tra i referti e la documentazione tomografica esibita perché incompleta e come a me riferito dalla parte non integrabile”.
Tutto ciò premesso, si evidenzia, anzitutto, che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanenti, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del D.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi;
al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame (cfr. Cass. sez. III, Sentenza del 28/02/2019, n. 5820; si veda anche Cass. sez. III, Sentenza del
19/01/2018, n.1272 "L'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale").
Se quindi è vero che la sola visita medico legale può essere sufficiente all'accertamento della lesione dell'integrità psico - fisica, nel caso di specie la professionista PE 1 aveva a disposizione la documentazione medica depositata dagli appellanti e, sebbene attenzionata sulle sopramenzionate incongruenze dal Ctp PE_2 , la stessa glissava evasivamente sul punto affermando nella risposta alle note critiche di aver "valutato prevalentemente l'aspetto clinico e funzionale laddove, obiettivamente, le ginocchia dei periziandi non mostravano condizioni algo - disfunzionali di grado lieve, senza segni di instabilità articolare, derivanti dalla lesione del legamento crociato anteriore che altrimenti avrebbero condotto ad una valutazione ben più cospicua considerando che per una siffatta lesione legamentosa si può giungere anche ad un 8-10%".
Ne deriva, quindi, che per stessa ammissione della Dott.ssa PE 1 i contestati referti ed esami non sono stati presi in considerazione per la redazione delle conclusioni cui è pervenuta, sebbene li abbia visionati e sebbene fossero palesi le incongruenze specificate dal ctp.
Il Giudice di prime cure correttamente, pertanto, decideva di approfondire l'istruttoria nominando il secondo Consulente tecnico, incaricato del precipuo compito di esaminare la documentazione probatoria in atti.
Ebbene, il dott. PE_3 ha evidenziato la insufficienza della documentazione medica degli appellanti, constatando la non corrispondenza tra referti ed esami, unitamente alla loro incompletezza.
Preso atto che era impossibile integrare quanto a disposizione con la consegna del CD dell'intera sequenza degli esami praticati, il ctu ha stabilito per il Pt_1 “esame e documentazione incompleta perché consistente nella sola sagittale T2 (...)" e per il Pt 2 "esame e documentazione incompleta da cui si possono evincere solo esiti distrattivi del crociato anteriore di modesta entità.
Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace, decideva di escludere il risarcimento del danno biologico.
Si ricorda in punto di diritto la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerire l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Inoltre, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che, nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento;
non è necessario, quindi, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia. Le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive che non possono configurare né un vizio di motivazione né, a maggior ragione, un vizio di violazione di legge (Cass. 09/01/2009, n. 282). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693;
Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Tutto ciò esaminato, attesa la carenza istruttoria da imputarsi agli appellanti, considerata la valutazione tecnica dei dati acquisiti agli atti di causa, dirimenti le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
PE 3, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1934/14, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara la contumacia di TE;
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2077/2013 emessa dal Giudice di Pace di Carinola;
3) condanna Parte_1 e Parte 2 in solido, al pagamento in favore di [...]
CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) nulla per le spese di lite con riferimento a TE;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66il danno in persona del Parte 1 è stimabile nel modo seguente: