TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MATANGHEDDU ILARIA FILOMENA MARIA
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“• I ricorrenti, come sopra identificati, hanno intrattenuto un'unione sentimentale per alcuni anni.
• Dall'unione è nata in data [...] la piccola , la quale è amorevolmente Persona_1
educata ed accudita si materialmente che spiritualmente da entrambi i genitori in egual misura.
• La ricorrente svolge la professione di commessa di bar con retribuzione mensile pari a € 1200,00
circa. Il ricorrente svolge la professione di operaio con retribuzione di € 1200,00 circa.
Tutto ciò premesso i su indicati ricorrenti chiedono
CONGIUNTAMENTE
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. I genitori avranno l'affido congiunto della minore e ne continueranno a curare l'educazione e l'istruzione. La bambina continuerà ad avere rapporti significativi con entrambi i rami familiari.
2. L'affido sarà, inoltre, paritario.
Una settimana:
lunedì, martedì mercoledì con la mamma (il lunedì se non c'è asilo terrà la Parte_2 Pt_2
bambina dalla mattina).
giovedì, venerdì, sabato e domenica con il papà (il giovedì nel caso in cui la bambina non sia Pt_1
all'asilo dovrà essere tenuta dal padre dalla mattina).
La settimana seguente:
lunedì e martedì con la mamma (il lunedì se non c'è asilo terrà la bambina dalla Pt_2 Pt_2
mattina)
mercoledì, giovedì e venerdì con (il mercoledì nel caso in cui la bambina non sia all'asilo Pt_1
dovrà essere tenuta dal padre dalla mattina).
Pag. 2 a 4 venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo, sabato e domenica con (il venerdì nel caso non ci Pt_2
sia asilo, la minore verrà prelevata dalla madre al pomeriggio dopo pranzo e tenuta dal padre fino all'ora di pranzo).
E così di settimana in settimana con il criterio dell'alternanza.
3. Per le vacanze di Natale la bambina starà un anno con la mamma il 24 e con il papà il 25, per capodanno il 31 con la mamma ed il primo con il papà, il giorno di Pasqua con la mamma ed il giorno di Pasquetta con il papà. L'anno successivo si procederà alternativamente e così per gli anni a seguire.
4. Per le vacanze estive i genitori si accorderanno di anno in anno comunicando eventuali variazioni rispetto al menage ordinario almeno 30 gg prima.
5. Quando la bambina starà con il genitore affidatario, la stessa, pur potendo fare la conoscenza e stare con eventuali compagni/e dei genitori, non potrà né dormire nello stesso letto con gli stessi/e,
né ricevere da loro educazione o essere in alcun modo redarguita.
6. Dato l'affidamento paritario, nessun mantenimento è dovuto alla minore, mentre sono dovute le spese straordinarie al 50% secondo quanto stabilito dalle linee guida del Consiglio Nazionale
Forense, spese che dovranno essere versate entro e non oltre 10 gg dalla presentazione delle prove di pagamento.
8. Il vestiario della minore verrà acquistato interamente dalla GNa e verrà pagato al 50%. Pt_2
9. In ragione del fatto che la casa familiare, dove è cresciuta la minore e dove la stessa ha detenuto il centro dei suoi affetti, resta assegnata al GN , l'assegno unico verrà percepito Pt_1
esclusivamente dalla GNa .” Pt_2
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] Parte_2
Pag. 3 a 4 Gli accordi intervenuti tra le parti devono essere omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 21/03/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4