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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14729/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Piero Ponzelletti
e DEL PIN SONIA C.F. C.F._2
avv. Piero Ponzelletti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 13.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Assegnare (rectius, lasciare in godimento) la casa coniugale, sita in Roma Via Alfredo Ascoli n.13 sc.A,int. 5, piano I°, con tutto quanto in essa contenuto alla Sig.ra NI DE PI . essendosene il sig. già allontanato asportando i propri Pt_1 effetti personali. - Il Sig. si impegna a costituire in favore della Sig.ra DE PI, specifico Pt_1 diritto reale di abitazione sul 50% di sua proprietà della casa coniugale descritta al Catasto in Roma al fg. 1001.part.326, sub 10 Z.cens. 6, Cat. A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita cat. Euro 894,76 ed alle pertinenze descritte in catasto fg.1001, part.326, sub 115 zona cens. 6 Cat. C/6 cl.12, mq.19, Rend. Cat. Euro 76,54 e Fg.1001,part.326, sub 153 Z.C.6 Cat. C/6 Cl. 8 mq 8 Rend.Cat. 28,20, con la trascrizione presso i registri immobiliari di Roma del provvedimento reso all'esito del presente giudizio ovvero tramite atto pubblico idoneo allo scopo. Il Sig. continuerà a partecipare, Pt_1 per quanto di competenza alle eventuali spese di manutenzione straordinaria relative alla casa coniugale , nonché alle spese condominiali straordinarie, fatte salve quelle ordinarie le quali continueranno a fare carico alla sig.ra NI DE PI, impegnandosi altresì a riconoscere in favore della Sig.ra DE PI un diritto di prelazione in caso di vendita a parità di condizioni con i terzi. - Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Il sig. si impegna, ora per allora, a Pt_1 fornire ogni aiuto morale ed eventualmente materiale alla sig,ra DE PI qualora quest'ultima ne avesse bisogno in ordine alla sua malattia invalidante. - dichiarare che l'autovettura tipo BMW serie 2 A.T. 225XE targata FH469PX è già intestata alla sig.ra DE PI e rimarrà nella sua totale disponibilità ed in proprietà esclusiva”, ed il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, precisando la natura negoziale, pur se dai coniugi ritenuta funzionale alla risoluzione della controversia, delle clausole non costituenti contenuto necessario della pronuncia;
che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
DE PI NI, nata a [...] il [...]alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n.00138, parte 2, serie A04);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 14729/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Piero Ponzelletti
e DEL PIN SONIA C.F. C.F._2
avv. Piero Ponzelletti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.2025 depositate il 13.11.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Assegnare (rectius, lasciare in godimento) la casa coniugale, sita in Roma Via Alfredo Ascoli n.13 sc.A,int. 5, piano I°, con tutto quanto in essa contenuto alla Sig.ra NI DE PI . essendosene il sig. già allontanato asportando i propri Pt_1 effetti personali. - Il Sig. si impegna a costituire in favore della Sig.ra DE PI, specifico Pt_1 diritto reale di abitazione sul 50% di sua proprietà della casa coniugale descritta al Catasto in Roma al fg. 1001.part.326, sub 10 Z.cens. 6, Cat. A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita cat. Euro 894,76 ed alle pertinenze descritte in catasto fg.1001, part.326, sub 115 zona cens. 6 Cat. C/6 cl.12, mq.19, Rend. Cat. Euro 76,54 e Fg.1001,part.326, sub 153 Z.C.6 Cat. C/6 Cl. 8 mq 8 Rend.Cat. 28,20, con la trascrizione presso i registri immobiliari di Roma del provvedimento reso all'esito del presente giudizio ovvero tramite atto pubblico idoneo allo scopo. Il Sig. continuerà a partecipare, Pt_1 per quanto di competenza alle eventuali spese di manutenzione straordinaria relative alla casa coniugale , nonché alle spese condominiali straordinarie, fatte salve quelle ordinarie le quali continueranno a fare carico alla sig.ra NI DE PI, impegnandosi altresì a riconoscere in favore della Sig.ra DE PI un diritto di prelazione in caso di vendita a parità di condizioni con i terzi. - Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Il sig. si impegna, ora per allora, a Pt_1 fornire ogni aiuto morale ed eventualmente materiale alla sig,ra DE PI qualora quest'ultima ne avesse bisogno in ordine alla sua malattia invalidante. - dichiarare che l'autovettura tipo BMW serie 2 A.T. 225XE targata FH469PX è già intestata alla sig.ra DE PI e rimarrà nella sua totale disponibilità ed in proprietà esclusiva”, ed il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, precisando la natura negoziale, pur se dai coniugi ritenuta funzionale alla risoluzione della controversia, delle clausole non costituenti contenuto necessario della pronuncia;
che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
DE PI NI, nata a [...] il [...]alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n.00138, parte 2, serie A04);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 1.12.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi