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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 769/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1 C.F._1
della (C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN AN, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Domenico Monteleone, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Ravinale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Contro
Controparte_3
Controparte_4
PARTI RESISTENTI NON COSTITUITE
pagina 1 di 11 Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
Udienza di discussione del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Contrariis rejectis, nel merito: revocare la Sentenza 18/2025 del Tribunale di Vercelli, notificata il 23.05.2025.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis e previe declaratorie di rito e del caso
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnata Sentenza di LG resa dal Tribunale di Vercelli in data 22 maggio 2025
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Respingersi il reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.Con ricorso ex art. 40 CCII depositato il 20.6.2024, la ha chiesto al Tribunale di Controparte_3
Vercelli di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando: Controparte_1
-di essere creditrice della medesima per l'importo di € 67.390,00, come provato dalle fatture docc. 2, 3,
4, emesse per la realizzazione di impianti elettrici e impianti speciali, dal doc. 5 ipoteca volontaria concessa a garanzia di tale debito, dal doc. 6 riconoscimento del debito contenuto nel contratto preliminare di compravendita autenticato da notaio in data 23.2.2023;
-la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale, risultando gli indici di insolvenza dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (doc. 7), documentante debiti per
€ 7.823.229 e un attivo non facilmente liquidabile, nonché perdite rilevanti negli ultimi due esercizi con completa erosione del capitale sociale.
pagina 2 di 11 La in persona del legale rappresentante pro-tempore si è costituita Controparte_1 Parte_1 chiedendo di rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e ha esposto che: era in corso la predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sicché tutti i creditori non aderenti al piano, tra cui la sarebbero stati saldati per intero nelle proprie posizioni;
la declaratoria Controparte_3
di liquidazione avrebbe peggiorato la situazione di tutti i creditori chirografari e anche della avrebbe potuto saldare immediatamente il debito nei confronti di CP_3 CP_1 quest'ultima, ma questo era precluso dal fatto che, per l'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, sarebbe stata esposta ad un procedimento per bancarotta preferenziale.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n.18/2025 pubblicata il 22.5.2025, richiamato il provvedimento con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII depositato dalla ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1
nei confronti della medesima, rilevando che:
-la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCII, come risulta dalla documentazione contabile, dalla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione e dalla memoria di costituzione;
-il creditore istante vanta un credito di € 67.390,00 derivante da fatture per lavori di realizzazione di impianti elettrici ed impianti speciali, a garanzia del quale la debitrice concedeva ipoteca volontaria a favore della per l'importo di € 134.780,00; tale credito è stato riconosciuto dalla Controparte_3
debitrice nel preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 23.2.2023 con Controparte_5
alla prima udienza e nel passivo della domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei
[...]
debiti;
-dalle informative acquisite e dagli atti risultano ingenti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, senza che siano stati allegati e documentati eventuali accordi o provvedimenti di rateizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria;
l'ingente esposizione debitoria risulta dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57 CCII, depositata nel proc. rg 32-
2/2024, dove a fronte di un passivo di € 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di
€ 280.564,52, valori comunque non aggiornati e riferiti alla data del 31.8.2024, verificati solo in termini di compatibilità delle previsioni di piano con quelli al 31.12.2024; nel procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione si è anche costituito il creditore per un Controparte_4
credito di € 105.288,02 portato da sentenza, con relativo atto di precetto, per cui pende procedura esecutiva mobiliare presso terzi;
versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere regolarmente alle Controparte_1
proprie obbligazioni, come dimostrato dalla proposta avanzata ai creditori nell'accordo di pagina 3 di 11 ristrutturazione e dal piano con le criticità riscontrate nella relazione di attestazione, ritenuti inidonei dal Tribunale ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, richiamandosi le motivazioni del provvedimento emesso sul punto;
dall'incapienza del patrimonio comprovata dalla risalenza dei debiti almeno al 2015, dalle procedure esecutive in corso, dagli esiti del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall., disatteso ed inadempiuto, avente ad oggetto il medesimo patrimonio immobiliare rimasto ad oggi invenduto;
dalla pluralità degli inadempimenti, dei creditori insoddisfatti nonché di coloro che vantano diritti reali di garanzia sui medesimi immobili;
tutti indici che escludono una situazione di tensione finanziaria temporanea e assumono significativa valenza di una situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo, legata anche alle vicende del gruppo di imprese (gruppo ; Parte_1
-l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.
II. Con ricorso depositato il 19.6.2025 socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della propone reclamo avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi. Controparte_1
1)-Sul credito di e sul contenzioso avviato dal sig. il debito nei confronti di CP_3 CP_5
è regolarmente previsto dall'accordo di ristrutturazione e sarebbe stato pagato in misura CP_3 integrale entro 120 giorni dall'omologa; vi sono forti connessioni tra la e il sig. CP_3
tanto che il credito della prima era oggetto dell'ipoteca di secondo grado sull'immobile del CP_5 secondo;
il contenzioso avviato dal sig. per l'esecuzione in forma specifica del contratto è CP_5 vantaggioso per che potrebbe così incassare il prezzo dell'immobile, e il solo motivo per CP_1
cui il preliminare del sig. non è stato adempiuto era la pendenza delle trattative per l'omologa CP_5 dell'accordo.
2)-Sul credito contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, i debiti derivanti dalle cartelle CP_6
e i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate erano oggetto di rateizzo, come emerso dalle CP_6
precisazioni di credito depositate dagli enti nel procedimento unitario (doc. 29); il Tribunale non ha chiesto chiarimenti sul punto, altrimenti sarebbe stato agevole produrre, come ora si è prodotto, il rateizzo (doc.31); nelle more è pervenuto rateizzo dell'IMU (doc.32); è quindi dimostrato che tutti i debiti nei confronti di enti pubblici erano oggetto di rateizzo.
3)-Sulla procedura di il titolo esecutivo di si è formato in Controparte_4 Controparte_4
esito ad un contenzioso avente ad oggetto doglianze di circa le opere di installazione dei CP_1
serramenti effettuate dalla controparte in un immobile e, in esito alla giudiziale soccombenza, non è intervenuto immediato pagamento poiché vi era pendenza delle trattative per l'omologa dell'accordo;
pagina 4 di 11 tale creditore, in ipotesi di omologa dell'accordo di ristrutturazione, sarebbe stato integralmente pagato nel termine di 120 giorni;
4)-Sull'insolvenza di il Tribunale ha omesso di considerare, nel valutare gli indici di CP_1
insolvenza, che la proposta dell'accordo e relativo piano di ristrutturazione è un'attività svolta nell'interesse della massa dei creditori;
che nonostante la società sia gravata da debiti, nei suoi confronti pende un'unica esecuzione mobiliare (avviata da e oltre il 60% dei Controparte_4
creditori ha aderito al nuovo accordo ex art. 57 CCII nonostante l'imperfetta esecuzione degli accordi del 2016; che la società è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare.
5)-Si riportano i motivi per cui è stato proposto reclamo avverso il diniego di omologa del piano ex art. 57 CCII.
La Liquidazione Giudiziale costituendosi in persona del curatore, chiede di respingere Controparte_1
il reclamo evidenziando che: relativamente al provvedimento di diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII, a cui si riferisce anche la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale, si richiama la comparsa di costituzione depositata nel relativo procedimento;
le condizioni di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo di sono dimostrate Controparte_1
dalle inequivocabili e concordanti risultanze dell'accordo di ristrutturazione e del relativo piano economico-finanziario, che prospettano un soddisfacimento non integrale dei debiti finanziari ipotecari
(€ 4.056.600) a causa dell'incapienza del relativo attivo immobiliare oggetto di gravame, un soddisfacimento irrisorio e prossimo al 2% dei debiti finanziari chirografari (€ 5.302.570, anche per degradazione) verso i creditori aderenti;
la composizione dell'attivo aziendale non consente neppure di ritenere certo l'integrale pagamento del debito (di € 1.224.156) nei confronti dei creditori estranei nel rispetto delle relative scadenze (tra i quali quello verso i dipendenti, l'Erario e gli Istituti previdenziali, quelli di natura commerciale anche verso la ricorrente e;
la CP_3 Controparte_4
situazione patrimoniale al 31.12.2024 riporta una perdita d'esercizio di € 290.273,00 e perdite precedenti per complessivi € 913.545,00 a fronte di un capitale sociale di € 28.000, con patrimonio netto negativo di -€ 1.149.800; parte reclamante non contesta l'esistenza e l'ammontare delle passività, limitandosi a svolgere considerazioni irrilevanti ai fini della verifica dello stato di insolvenza.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello chiede di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo è infondato.
pagina 5 di 11 Le ragioni poste da parte reclamante a sostegno dell'impugnazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, attengono essenzialmente ai motivi oggetto del reclamo avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII.
Si richiama pertanto quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza pronunciata in data odierna nel procedimento r.g. n.768/2025 avente ad oggetto detto reclamo, riportandone di seguito la parte motiva:
<<in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti, la < i>
Suprema Corte (Cass. civ. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) ha statuito che “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la
Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Nel caso in esame, l'accordo ex art. 57 CCII sottoscritto in data 4.4.2024 da (oltre che Controparte_1
dalle altre società del e con i creditori Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
aderenti (istituti di credito e loro cessionarie) e il relativo piano, prevedono: il realizzo entro il
31.12.2026 di un attivo disponibile di € 4.504.253,37, di cui € 3.716.500 per la vendita di tutti gli immobili di proprietà secondo i prezzi e i tempi specificamente indicati;
la cristallizzazione del debito verso i creditori aderenti nella complessiva misura di € 8.164.700,45 (di cui € 4.056.599,96 per debiti ipotecari); il soddisfacimento dei debiti ipotecari sino alla concorrenza dell'ipotizzato valore di realizzo degli immobili gravati dalle iscrizioni pregiudizievoli (€ 2.862.130,06), con conseguente degradazione in via chirografaria dei restanti debiti ipotecari;
l'utilizzo del residuo attivo disponibile per provvedere (oltre che al pagamento degli oneri e costi prededucibili appostati a piano e alla copertura delle c.d. contingency), al prospettato pagamento integrale di tutti i creditori estranei (per €
1.224.155,69), entro 120 giorni dall'omologa per i debiti già scaduti (€ 674.664,58) e con pagamento ai creditori estranei dilazionati entro il termine di 120 giorni dalla scadenza delle rate oggetto di piani
pagina 6 di 11 di rateizzazione;
nonché al soddisfacimento degli ulteriori debiti chirografari (originari o per degradazione) nella prospettata misura del 2,09%.
Come rilevato nella relazione di attestazione, il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore delle ipoteche, basandosi essenzialmente sulla dismissione degli immobili per i corrispettivi e nei tempi indicati.
Si ravvisa tuttavia una grave criticità in ordine alla vendita degli immobili, in quanto i valori di stima indicati nel piano sono basati su mere schede di valutazione di ciascun immobile a firma del geometra
, risalenti al 2022, senza alcuna verifica della regolarità urbanistica, catastale e Persona_1
della classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sulla commerciabilità e sul valore di cessione.
Tale accertamento, già svolto dal Tribunale, viene confermato dalla Corte a seguito dell'esame degli allegati all'accordo e al piano;
si osserva peraltro che parte reclamante non ha svolto specifica censura sul punto, non fornendo elementi concreti in ordine all'avvenuta verifica della regolarità urbanistica, catastale e della classe energetica di riferimento per tutti gli immobili.
Inoltre, come risulta dalla stessa relazione di attestazione, il metodo di valutazione utilizzato
(superficie commerciale moltiplicata per coefficiente di differenziazione, moltiplicato per valori di mercato OMI nel primo semestre 2022) <<non tiene, in effetti, conto dell'effettiva commerciabilità del < i>
“bene”, condizione essenziale per rispettare i termini del piano>>.
L'attestatore prosegue rilevando che il perito <<avrebbe dovuto verificare la presenza di eventuali < i>
“comparables”, tenendone in debito conto i valori di transazione più recenti. Nell'impossibilità di determinarli (normalmente perché assenti), il criterio di valutazione avrebbe dovuto tenerne conto, dandone una rappresentazione. In data 31.10.2024, il perito ha confermato che i valori indicati per ogni singolo immobile rimangono invariati. Secondo il perito, essi rappresentano l'attualità in quanto le dinamiche del mercato immobiliare locale non hanno subito variazioni tali da motivarne una revisione. Di conseguenza, non risulterebbe che egli abbia effettuato nuove ispezioni sugli immobili, limitandosi ad una generica indagine sulle c.d. “dinamiche” del mercato immobiliare locale. Il perito conclude dicendo che “in futuro bisognerà tener conto che gli immobili che rimarranno saranno soggetti a un lento invecchiamento che a lungo andare avrà effetti evidenti sul valore e sulla qualità abitativa delle proprietà”>>.
La mancanza dei documenti e degli accertamenti su caratteristiche che incidono sulla valida ed effettiva commerciabilità degli immobili, non consente l'immediato realizzo, che è lo strumento attraverso il quale la parte reclamante assume di poter pagare i creditori aderenti e i creditori
pagina 7 di 11 estranei. Né lo consente secondo i corrispettivi indicati, basati su accertamenti non esaustivi e aggiornati.
Si osserva anche che la vendita del medesimo compendio immobiliare è stata posta alla base dell'accordo di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d l.fall. del 2016, non adempiuto dalla società.
L'omologazione è stata correttamente negata dal Tribunale, non essendo plausibile e ragionevole
l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge, contenuta nell'accordo e nel piano allegato.
Le considerazioni svolte da parte reclamante in ordine ai contratti preliminari già stipulati sono irrilevanti ai fini in esame, in quanto l'importo oggetto dei contratti preliminari è di complessivi €
1.880.000, a fronte del valore di realizzo totale di € 3.716.500 indicato nel piano.
Quanto al “parere di congruità su relazione di stima” depositato da parte reclamante il 13.10.2025, a prescindere da ogni considerazione nel merito si rileva che lo stesso riguarda solo l'immobile di
Casale Monferrato via Oggero 45, e non tutti gli altri immobili di proprietà della società oggetto del piano, non risultando pertanto decisivo ai fini in esame.
La valutazione circa la mancanza di garanzia del pagamento dei creditori estranei in conformità all'art. 57 comma 3 CCII, risulta fondata anche sotto il profilo del pagamento come debiti dilazionati di tutti i debiti erariali e previdenziali (quantificati dall'attestatore in € 452.847). ha inserito nel piano il pagamento di tali debiti entro 120 giorni dalla scadenza di Controparte_1 ciascuna rata (anziché entro 120 giorni dall'omologazione, come per i debiti non dilazionati), deducendo l'esistenza di piani di rateizzazione e di prova documentale sul punto.
Tuttavia dai documenti prodotti (docc. 21, 22, 36) risulta solo che Agenzia delle Entrate e
[...] hanno dichiarato l'esistenza di una dilazione per quasi tutti i debiti Controparte_9
(indicando “si” accanto a quasi tutte le voci riportate nelle certificazioni), ma non è stata prodotta documentazione dei piani di rateizzazione da cui si possano desumere gli importi e le date di scadenza, al fine di valutare la correttezza di quanto indicato nel piano (né risulta espressamente che tale verifica sia stata svolta dall'attestatore).
I documenti 37 e 38 prodotti in sede di reclamo riguardano i piani di rateizzazione di due soli debiti
(per IVA 2023 e IMU Casale Monferrato) e non di tutti i debiti dilazionati, erariali e previdenziali.
Quanto alla correlazione con i piani delle altre società del si rileva che: Controparte_7
C
e le altre società del medesimo gruppo, e Controparte_1 Controparte_8 Parte_2
hanno sottoscritto un unico accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il e si Controparte_7
suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società; come evidenziato dalla
pagina 8 di 11 relazione di attestazione (relativa alla , il piano della società è intimamente legato a Controparte_1
quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo;
e vengono descritte operazioni infragruppo quali rinunce ai crediti e compensazioni tra le società, che avrebbero dovuto consentire l'attuazione dei singoli piani;
ad esempio, nel piano Degiocase viene prevista la rinuncia di
Santalleanza Finanziaria al credito vantato di € 160.666,00;
-è stata quindi una scelta della parte reclamante (e delle altre società del gruppo) quella di proporre, sotto la forma di tre ricorsi separati, un unico accordo con piano allegato in cui le società si atteggiano come parti correlate;
-oggi, essendo stati respinti i ricorsi per l'omologazione dell'accordo proposti dalle altre società del gruppo, l'accordo in esame e il relativo piano non sono attuabili essendo cambiata la situazione ad essi sottesa.
Si rileva infine che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il piano non contempla le iniziative da adottare in caso di scostamento (già verificatosi) dagli obiettivi pianificati, non essendo sufficiente la generica previsione della rinegoziazione con i creditori aderenti;
risulta quindi violato il disposto dell'art. 56 comma 2 lett. f CCII, richiamato dall'art. 57 comma 2.
Alla luce delle considerazioni svolte, che assorbono ogni ulteriore questione, l'accordo e l'allegato piano risultano inidonei a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei entro i termini stabiliti dall'art. 57 comma 3 CCII.
In conclusione, il reclamo viene rigettato>>.
Ciò premesso, si osserva che il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non contiene deduzioni specifiche e ulteriori rispetto alle ragioni di doglianza avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione;
parte reclamante non contesta la sussistenza:
-della legittimazione attiva della ricorrente e del credito della medesima Controparte_3
di € 67.390,00;
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
In relazione alla sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b CCII, non sono contestati i dati accertati nella sentenza del Tribunale, con riferimento al debito nei confronti di
[...]
(creditore costituitosi) di € 105.288,02 portato da sentenza, con relativo atto di Controparte_4
precetto, per cui pendeva procedura esecutiva mobiliare presso terzi;
e all'ingente esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57 CCII, dove a fronte di un passivo di € 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di € 280.564,52.
pagina 9 di 11 Le considerazioni svolte nei motivi di impugnazione in ordine alle possibilità di pagamento dei creditori in virtù dell'accordo di ristrutturazione, alle rateizzazioni del debito con Agenzia delle Entrate
Riscossione, all'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare, sono assorbite da quanto deciso nel separato procedimento relativo all'accordo di ristrutturazione.
La situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo di è Controparte_1
provata dallo stesso accordo di ristrutturazione e dal relativo piano di tipo liquidatorio, con cui è stato prospettato un pagamento non integrale dei creditori ipotecari per incapienza del relativo attivo immobiliare gravato, un pagamento nella ridottissima misura pari al 2,09% dei creditori chirografari
(anche per degradazione) aderenti, e che per le ragioni sopra riportate non è risultato idoneo a soddisfare mediante l'attivo i creditori estranei;
nonché dall'ingente esposizione debitoria evidenziata dal Tribunale e non contestata, con la pluralità degli inadempimenti e dei creditori insoddisfatti;
rilevando che, come esposto dalla Liquidazione giudiziale, la situazione patrimoniale al 31.12.2024 riporta una perdita di esercizio di € 290.273 e perdite precedenti per complessivi € 913.545 a fronte di un capitale sociale di soli € 28.000, con conseguente esposizione di un patrimonio netto negativo per il complessivo importo di -€ 1.149.888; il che evidenzia l'obiettiva risalenza nel tempo dello stato di prostrazione, confermata dal fallimento dell'accordo di risanamento del 2016.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (come da prodotta nota spese): € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da socio e legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
avverso la sentenza n.18/2025 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il 22.5.2025; Controparte_1
pagina 10 di 11 -condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona del Controparte_2
curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 769/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1 C.F._1
della (C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN AN, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1
Avv. Domenico Monteleone, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Ravinale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Contro
Controparte_3
Controparte_4
PARTI RESISTENTI NON COSTITUITE
pagina 1 di 11 Con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
Udienza di discussione del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE:
Contrariis rejectis, nel merito: revocare la Sentenza 18/2025 del Tribunale di Vercelli, notificata il 23.05.2025.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis e previe declaratorie di rito e del caso
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnata Sentenza di LG resa dal Tribunale di Vercelli in data 22 maggio 2025
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
PER IL PROCURATORE GENERALE:
Respingersi il reclamo proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.Con ricorso ex art. 40 CCII depositato il 20.6.2024, la ha chiesto al Tribunale di Controparte_3
Vercelli di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della allegando: Controparte_1
-di essere creditrice della medesima per l'importo di € 67.390,00, come provato dalle fatture docc. 2, 3,
4, emesse per la realizzazione di impianti elettrici e impianti speciali, dal doc. 5 ipoteca volontaria concessa a garanzia di tale debito, dal doc. 6 riconoscimento del debito contenuto nel contratto preliminare di compravendita autenticato da notaio in data 23.2.2023;
-la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale, risultando gli indici di insolvenza dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (doc. 7), documentante debiti per
€ 7.823.229 e un attivo non facilmente liquidabile, nonché perdite rilevanti negli ultimi due esercizi con completa erosione del capitale sociale.
pagina 2 di 11 La in persona del legale rappresentante pro-tempore si è costituita Controparte_1 Parte_1 chiedendo di rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e ha esposto che: era in corso la predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sicché tutti i creditori non aderenti al piano, tra cui la sarebbero stati saldati per intero nelle proprie posizioni;
la declaratoria Controparte_3
di liquidazione avrebbe peggiorato la situazione di tutti i creditori chirografari e anche della avrebbe potuto saldare immediatamente il debito nei confronti di CP_3 CP_1 quest'ultima, ma questo era precluso dal fatto che, per l'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, sarebbe stata esposta ad un procedimento per bancarotta preferenziale.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n.18/2025 pubblicata il 22.5.2025, richiamato il provvedimento con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII depositato dalla ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1
nei confronti della medesima, rilevando che:
-la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCII, come risulta dalla documentazione contabile, dalla domanda di omologa di accordi di ristrutturazione e dalla memoria di costituzione;
-il creditore istante vanta un credito di € 67.390,00 derivante da fatture per lavori di realizzazione di impianti elettrici ed impianti speciali, a garanzia del quale la debitrice concedeva ipoteca volontaria a favore della per l'importo di € 134.780,00; tale credito è stato riconosciuto dalla Controparte_3
debitrice nel preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 23.2.2023 con Controparte_5
alla prima udienza e nel passivo della domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei
[...]
debiti;
-dalle informative acquisite e dagli atti risultano ingenti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, senza che siano stati allegati e documentati eventuali accordi o provvedimenti di rateizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria;
l'ingente esposizione debitoria risulta dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57 CCII, depositata nel proc. rg 32-
2/2024, dove a fronte di un passivo di € 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di
€ 280.564,52, valori comunque non aggiornati e riferiti alla data del 31.8.2024, verificati solo in termini di compatibilità delle previsioni di piano con quelli al 31.12.2024; nel procedimento per omologa di accordi di ristrutturazione si è anche costituito il creditore per un Controparte_4
credito di € 105.288,02 portato da sentenza, con relativo atto di precetto, per cui pende procedura esecutiva mobiliare presso terzi;
versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere regolarmente alle Controparte_1
proprie obbligazioni, come dimostrato dalla proposta avanzata ai creditori nell'accordo di pagina 3 di 11 ristrutturazione e dal piano con le criticità riscontrate nella relazione di attestazione, ritenuti inidonei dal Tribunale ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, richiamandosi le motivazioni del provvedimento emesso sul punto;
dall'incapienza del patrimonio comprovata dalla risalenza dei debiti almeno al 2015, dalle procedure esecutive in corso, dagli esiti del precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall., disatteso ed inadempiuto, avente ad oggetto il medesimo patrimonio immobiliare rimasto ad oggi invenduto;
dalla pluralità degli inadempimenti, dei creditori insoddisfatti nonché di coloro che vantano diritti reali di garanzia sui medesimi immobili;
tutti indici che escludono una situazione di tensione finanziaria temporanea e assumono significativa valenza di una situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo, legata anche alle vicende del gruppo di imprese (gruppo ; Parte_1
-l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.
II. Con ricorso depositato il 19.6.2025 socio e legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della propone reclamo avverso la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi. Controparte_1
1)-Sul credito di e sul contenzioso avviato dal sig. il debito nei confronti di CP_3 CP_5
è regolarmente previsto dall'accordo di ristrutturazione e sarebbe stato pagato in misura CP_3 integrale entro 120 giorni dall'omologa; vi sono forti connessioni tra la e il sig. CP_3
tanto che il credito della prima era oggetto dell'ipoteca di secondo grado sull'immobile del CP_5 secondo;
il contenzioso avviato dal sig. per l'esecuzione in forma specifica del contratto è CP_5 vantaggioso per che potrebbe così incassare il prezzo dell'immobile, e il solo motivo per CP_1
cui il preliminare del sig. non è stato adempiuto era la pendenza delle trattative per l'omologa CP_5 dell'accordo.
2)-Sul credito contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, i debiti derivanti dalle cartelle CP_6
e i debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate erano oggetto di rateizzo, come emerso dalle CP_6
precisazioni di credito depositate dagli enti nel procedimento unitario (doc. 29); il Tribunale non ha chiesto chiarimenti sul punto, altrimenti sarebbe stato agevole produrre, come ora si è prodotto, il rateizzo (doc.31); nelle more è pervenuto rateizzo dell'IMU (doc.32); è quindi dimostrato che tutti i debiti nei confronti di enti pubblici erano oggetto di rateizzo.
3)-Sulla procedura di il titolo esecutivo di si è formato in Controparte_4 Controparte_4
esito ad un contenzioso avente ad oggetto doglianze di circa le opere di installazione dei CP_1
serramenti effettuate dalla controparte in un immobile e, in esito alla giudiziale soccombenza, non è intervenuto immediato pagamento poiché vi era pendenza delle trattative per l'omologa dell'accordo;
pagina 4 di 11 tale creditore, in ipotesi di omologa dell'accordo di ristrutturazione, sarebbe stato integralmente pagato nel termine di 120 giorni;
4)-Sull'insolvenza di il Tribunale ha omesso di considerare, nel valutare gli indici di CP_1
insolvenza, che la proposta dell'accordo e relativo piano di ristrutturazione è un'attività svolta nell'interesse della massa dei creditori;
che nonostante la società sia gravata da debiti, nei suoi confronti pende un'unica esecuzione mobiliare (avviata da e oltre il 60% dei Controparte_4
creditori ha aderito al nuovo accordo ex art. 57 CCII nonostante l'imperfetta esecuzione degli accordi del 2016; che la società è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare.
5)-Si riportano i motivi per cui è stato proposto reclamo avverso il diniego di omologa del piano ex art. 57 CCII.
La Liquidazione Giudiziale costituendosi in persona del curatore, chiede di respingere Controparte_1
il reclamo evidenziando che: relativamente al provvedimento di diniego di omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII, a cui si riferisce anche la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale, si richiama la comparsa di costituzione depositata nel relativo procedimento;
le condizioni di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo di sono dimostrate Controparte_1
dalle inequivocabili e concordanti risultanze dell'accordo di ristrutturazione e del relativo piano economico-finanziario, che prospettano un soddisfacimento non integrale dei debiti finanziari ipotecari
(€ 4.056.600) a causa dell'incapienza del relativo attivo immobiliare oggetto di gravame, un soddisfacimento irrisorio e prossimo al 2% dei debiti finanziari chirografari (€ 5.302.570, anche per degradazione) verso i creditori aderenti;
la composizione dell'attivo aziendale non consente neppure di ritenere certo l'integrale pagamento del debito (di € 1.224.156) nei confronti dei creditori estranei nel rispetto delle relative scadenze (tra i quali quello verso i dipendenti, l'Erario e gli Istituti previdenziali, quelli di natura commerciale anche verso la ricorrente e;
la CP_3 Controparte_4
situazione patrimoniale al 31.12.2024 riporta una perdita d'esercizio di € 290.273,00 e perdite precedenti per complessivi € 913.545,00 a fronte di un capitale sociale di € 28.000, con patrimonio netto negativo di -€ 1.149.800; parte reclamante non contesta l'esistenza e l'ammontare delle passività, limitandosi a svolgere considerazioni irrilevanti ai fini della verifica dello stato di insolvenza.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello chiede di rigettare il reclamo.
III. Il reclamo è infondato.
pagina 5 di 11 Le ragioni poste da parte reclamante a sostegno dell'impugnazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, attengono essenzialmente ai motivi oggetto del reclamo avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII.
Si richiama pertanto quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza pronunciata in data odierna nel procedimento r.g. n.768/2025 avente ad oggetto detto reclamo, riportandone di seguito la parte motiva:
<<in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti, la < i>
Suprema Corte (Cass. civ. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) ha statuito che “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la
Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Nel caso in esame, l'accordo ex art. 57 CCII sottoscritto in data 4.4.2024 da (oltre che Controparte_1
dalle altre società del e con i creditori Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
aderenti (istituti di credito e loro cessionarie) e il relativo piano, prevedono: il realizzo entro il
31.12.2026 di un attivo disponibile di € 4.504.253,37, di cui € 3.716.500 per la vendita di tutti gli immobili di proprietà secondo i prezzi e i tempi specificamente indicati;
la cristallizzazione del debito verso i creditori aderenti nella complessiva misura di € 8.164.700,45 (di cui € 4.056.599,96 per debiti ipotecari); il soddisfacimento dei debiti ipotecari sino alla concorrenza dell'ipotizzato valore di realizzo degli immobili gravati dalle iscrizioni pregiudizievoli (€ 2.862.130,06), con conseguente degradazione in via chirografaria dei restanti debiti ipotecari;
l'utilizzo del residuo attivo disponibile per provvedere (oltre che al pagamento degli oneri e costi prededucibili appostati a piano e alla copertura delle c.d. contingency), al prospettato pagamento integrale di tutti i creditori estranei (per €
1.224.155,69), entro 120 giorni dall'omologa per i debiti già scaduti (€ 674.664,58) e con pagamento ai creditori estranei dilazionati entro il termine di 120 giorni dalla scadenza delle rate oggetto di piani
pagina 6 di 11 di rateizzazione;
nonché al soddisfacimento degli ulteriori debiti chirografari (originari o per degradazione) nella prospettata misura del 2,09%.
Come rilevato nella relazione di attestazione, il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore delle ipoteche, basandosi essenzialmente sulla dismissione degli immobili per i corrispettivi e nei tempi indicati.
Si ravvisa tuttavia una grave criticità in ordine alla vendita degli immobili, in quanto i valori di stima indicati nel piano sono basati su mere schede di valutazione di ciascun immobile a firma del geometra
, risalenti al 2022, senza alcuna verifica della regolarità urbanistica, catastale e Persona_1
della classe energetica di riferimento, elementi tutti che incidono sulla commerciabilità e sul valore di cessione.
Tale accertamento, già svolto dal Tribunale, viene confermato dalla Corte a seguito dell'esame degli allegati all'accordo e al piano;
si osserva peraltro che parte reclamante non ha svolto specifica censura sul punto, non fornendo elementi concreti in ordine all'avvenuta verifica della regolarità urbanistica, catastale e della classe energetica di riferimento per tutti gli immobili.
Inoltre, come risulta dalla stessa relazione di attestazione, il metodo di valutazione utilizzato
(superficie commerciale moltiplicata per coefficiente di differenziazione, moltiplicato per valori di mercato OMI nel primo semestre 2022) <<non tiene, in effetti, conto dell'effettiva commerciabilità del < i>
“bene”, condizione essenziale per rispettare i termini del piano>>.
L'attestatore prosegue rilevando che il perito <<avrebbe dovuto verificare la presenza di eventuali < i>
“comparables”, tenendone in debito conto i valori di transazione più recenti. Nell'impossibilità di determinarli (normalmente perché assenti), il criterio di valutazione avrebbe dovuto tenerne conto, dandone una rappresentazione. In data 31.10.2024, il perito ha confermato che i valori indicati per ogni singolo immobile rimangono invariati. Secondo il perito, essi rappresentano l'attualità in quanto le dinamiche del mercato immobiliare locale non hanno subito variazioni tali da motivarne una revisione. Di conseguenza, non risulterebbe che egli abbia effettuato nuove ispezioni sugli immobili, limitandosi ad una generica indagine sulle c.d. “dinamiche” del mercato immobiliare locale. Il perito conclude dicendo che “in futuro bisognerà tener conto che gli immobili che rimarranno saranno soggetti a un lento invecchiamento che a lungo andare avrà effetti evidenti sul valore e sulla qualità abitativa delle proprietà”>>.
La mancanza dei documenti e degli accertamenti su caratteristiche che incidono sulla valida ed effettiva commerciabilità degli immobili, non consente l'immediato realizzo, che è lo strumento attraverso il quale la parte reclamante assume di poter pagare i creditori aderenti e i creditori
pagina 7 di 11 estranei. Né lo consente secondo i corrispettivi indicati, basati su accertamenti non esaustivi e aggiornati.
Si osserva anche che la vendita del medesimo compendio immobiliare è stata posta alla base dell'accordo di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d l.fall. del 2016, non adempiuto dalla società.
L'omologazione è stata correttamente negata dal Tribunale, non essendo plausibile e ragionevole
l'affermazione di integrale pagamento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge, contenuta nell'accordo e nel piano allegato.
Le considerazioni svolte da parte reclamante in ordine ai contratti preliminari già stipulati sono irrilevanti ai fini in esame, in quanto l'importo oggetto dei contratti preliminari è di complessivi €
1.880.000, a fronte del valore di realizzo totale di € 3.716.500 indicato nel piano.
Quanto al “parere di congruità su relazione di stima” depositato da parte reclamante il 13.10.2025, a prescindere da ogni considerazione nel merito si rileva che lo stesso riguarda solo l'immobile di
Casale Monferrato via Oggero 45, e non tutti gli altri immobili di proprietà della società oggetto del piano, non risultando pertanto decisivo ai fini in esame.
La valutazione circa la mancanza di garanzia del pagamento dei creditori estranei in conformità all'art. 57 comma 3 CCII, risulta fondata anche sotto il profilo del pagamento come debiti dilazionati di tutti i debiti erariali e previdenziali (quantificati dall'attestatore in € 452.847). ha inserito nel piano il pagamento di tali debiti entro 120 giorni dalla scadenza di Controparte_1 ciascuna rata (anziché entro 120 giorni dall'omologazione, come per i debiti non dilazionati), deducendo l'esistenza di piani di rateizzazione e di prova documentale sul punto.
Tuttavia dai documenti prodotti (docc. 21, 22, 36) risulta solo che Agenzia delle Entrate e
[...] hanno dichiarato l'esistenza di una dilazione per quasi tutti i debiti Controparte_9
(indicando “si” accanto a quasi tutte le voci riportate nelle certificazioni), ma non è stata prodotta documentazione dei piani di rateizzazione da cui si possano desumere gli importi e le date di scadenza, al fine di valutare la correttezza di quanto indicato nel piano (né risulta espressamente che tale verifica sia stata svolta dall'attestatore).
I documenti 37 e 38 prodotti in sede di reclamo riguardano i piani di rateizzazione di due soli debiti
(per IVA 2023 e IMU Casale Monferrato) e non di tutti i debiti dilazionati, erariali e previdenziali.
Quanto alla correlazione con i piani delle altre società del si rileva che: Controparte_7
C
e le altre società del medesimo gruppo, e Controparte_1 Controparte_8 Parte_2
hanno sottoscritto un unico accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il e si Controparte_7
suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società; come evidenziato dalla
pagina 8 di 11 relazione di attestazione (relativa alla , il piano della società è intimamente legato a Controparte_1
quello delle altre società del gruppo, conseguentemente le criticità del singolo piano assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo;
e vengono descritte operazioni infragruppo quali rinunce ai crediti e compensazioni tra le società, che avrebbero dovuto consentire l'attuazione dei singoli piani;
ad esempio, nel piano Degiocase viene prevista la rinuncia di
Santalleanza Finanziaria al credito vantato di € 160.666,00;
-è stata quindi una scelta della parte reclamante (e delle altre società del gruppo) quella di proporre, sotto la forma di tre ricorsi separati, un unico accordo con piano allegato in cui le società si atteggiano come parti correlate;
-oggi, essendo stati respinti i ricorsi per l'omologazione dell'accordo proposti dalle altre società del gruppo, l'accordo in esame e il relativo piano non sono attuabili essendo cambiata la situazione ad essi sottesa.
Si rileva infine che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il piano non contempla le iniziative da adottare in caso di scostamento (già verificatosi) dagli obiettivi pianificati, non essendo sufficiente la generica previsione della rinegoziazione con i creditori aderenti;
risulta quindi violato il disposto dell'art. 56 comma 2 lett. f CCII, richiamato dall'art. 57 comma 2.
Alla luce delle considerazioni svolte, che assorbono ogni ulteriore questione, l'accordo e l'allegato piano risultano inidonei a garantire il soddisfacimento dei creditori estranei entro i termini stabiliti dall'art. 57 comma 3 CCII.
In conclusione, il reclamo viene rigettato>>.
Ciò premesso, si osserva che il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non contiene deduzioni specifiche e ulteriori rispetto alle ragioni di doglianza avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione;
parte reclamante non contesta la sussistenza:
-della legittimazione attiva della ricorrente e del credito della medesima Controparte_3
di € 67.390,00;
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
In relazione alla sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b CCII, non sono contestati i dati accertati nella sentenza del Tribunale, con riferimento al debito nei confronti di
[...]
(creditore costituitosi) di € 105.288,02 portato da sentenza, con relativo atto di Controparte_4
precetto, per cui pendeva procedura esecutiva mobiliare presso terzi;
e all'ingente esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili nonché dalla relazione di attestazione ex art. 56 e 57 CCII, dove a fronte di un passivo di € 7.233.119,84 viene indicato un risultato d'esercizio negativo di € 280.564,52.
pagina 9 di 11 Le considerazioni svolte nei motivi di impugnazione in ordine alle possibilità di pagamento dei creditori in virtù dell'accordo di ristrutturazione, alle rateizzazioni del debito con Agenzia delle Entrate
Riscossione, all'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare, sono assorbite da quanto deciso nel separato procedimento relativo all'accordo di ristrutturazione.
La situazione di insolvenza strutturale, cristallizzata e cronicizzata nel tempo di è Controparte_1
provata dallo stesso accordo di ristrutturazione e dal relativo piano di tipo liquidatorio, con cui è stato prospettato un pagamento non integrale dei creditori ipotecari per incapienza del relativo attivo immobiliare gravato, un pagamento nella ridottissima misura pari al 2,09% dei creditori chirografari
(anche per degradazione) aderenti, e che per le ragioni sopra riportate non è risultato idoneo a soddisfare mediante l'attivo i creditori estranei;
nonché dall'ingente esposizione debitoria evidenziata dal Tribunale e non contestata, con la pluralità degli inadempimenti e dei creditori insoddisfatti;
rilevando che, come esposto dalla Liquidazione giudiziale, la situazione patrimoniale al 31.12.2024 riporta una perdita di esercizio di € 290.273 e perdite precedenti per complessivi € 913.545 a fronte di un capitale sociale di soli € 28.000, con conseguente esposizione di un patrimonio netto negativo per il complessivo importo di -€ 1.149.888; il che evidenzia l'obiettiva risalenza nel tempo dello stato di prostrazione, confermata dal fallimento dell'accordo di risanamento del 2016.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Le spese del presente procedimento sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(indeterminato medio) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi (come da prodotta nota spese): € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da socio e legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
avverso la sentenza n.18/2025 del Tribunale di Vercelli, pubblicata il 22.5.2025; Controparte_1
pagina 10 di 11 -condanna parte reclamante a rimborsare alla in persona del Controparte_2
curatore, le spese del procedimento, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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