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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione orale della causa, ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 289/2022 promossa da:
c.f. , nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Cao, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Meazza, giusta procura speciale in atti,
- resistente -
e nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Chiara Marras in forza di procura generale alle liti conferita in data 23.01.23, Rep. n 37590, a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato in Oristano nella Via Dorando Petri, Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_2
- chiamato in causa -
Oggetto: retribuzione.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, all'udienza del 21 maggio
2025, sulla base delle seguenti:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2022, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro la Controparte_3
1 esponendo di essere stato dipendente, dal 5 luglio 1990, della cooperativa GI NA, con le mansioni di guardia giurata, livello 4° del C.C.N.L. dell'8 aprile 2013 per i dipendenti da Istituti e
Imprese di GI Privata e Servizi Fiduciari, svolte all'interno di edifici della Regione NA, per poi transitare, in seguito a diversi cambi di appalto, dapprima alle dipendenze della società dal 16 aprile 2015 con le mansioni di “portiere”, inquadrato nel livello F del C.C.N.L. per CP_1
i dipendenti degli Istituti e Imprese di GI Privata e Servizi Fiduciari – Sezione Servizi Fiduciari
e, infine, della dalla quale era stato assunto a tempo pieno e indeterminato con Parte_2 decorrenza dal 2 agosto 2021 sempre con mansioni di “portiere” e con inquadramento nel livello D del medesimo C.C.N.L., senza riconoscimento della pregressa anzianità.
Ciò esposto brevemente in fatto, il ricorrente ha lamentato che il trattamento retributivo corrispostogli dalla per tutto il periodo di durata del rapporto era illegittimo e gravemente CP_1 pregiudizievole del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., in quanto non gli consentiva di svolgere un'esistenza libera e dignitosa all'interno del proprio nucleo familiare (costituito, oltre che dal ricorrente, dalla moglie e dalla figlia , allegando che l'ammontare Persona_2 Persona_3 dell'ultima retribuzione corrispostagli era di 980,00 euro (retribuzione base di euro 930,00 + euro 30,00 per due scatti di anzianità + euro 20,00 per anticipazione futuri aumenti contrattuali), pari a euro
5,66474 all'ora e a circa 667,00 euro al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, ampiamente al di sotto della soglia di povertà elaborata dall'Istat per l'anno 2020, che era di euro 1.035,04 (stimata per gli abitanti di Comuni fino a 50.000 abitanti nel Mezzogiorno e con tre componenti nel nucleo familiare, come quello del ricorrente).
Il ricorrente ha allegato che, prima di essere riassorbito dalla percepiva una CP_1
retribuzione oraria di euro 7,893988/h, comprensiva degli scatti di anzianità e, dunque, quasi il 30% superiore rispetto alla retribuzione corrisposta da alla fine del suo rapporto. CP_1
Una conferma dell'inadeguatezza della retribuzione prevista nel C.C.N.L. Servizi Fiduciari si traeva dal confronto con quanto previsto dal C.C.N.L. “ Controparte_4
(circa 25-30% in più di retribuzione a parità di mansioni) e dal
[...] [...]
(in cui nel 2015 per un VI livello profilo Controparte_5
B “Custode” era prevista una retribuzione di euro 1.297,98 mensili).
Il ricorrente ha pertanto chiesto in via principale che gli venisse riconosciuto il diritto a vedersi applicato, in luogo del trattamento economico illegittimo previsto dal C.C.N.L. Servizi Fiduciari, quello previsto dal C.C.N.L. Multiservizi, per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 luglio 2021, computando anche l'anzianità pregressa maturata presso GI NA;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive (comprensive
2 di 13° e 14° mensilità), alla data del ricorso pari a euro 30.614,73, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti da ciascuna scadenza all'effettivo saldo con decorrenza dal 1° agosto
2021, o la diversa somma che fosse stata accertata in corso di giudizio, nonché a ricalcolare gli importi accantonati a titolo di T.F.R. secondo i criteri fissati dall'art. 55 del C.C.N.L. Multiservizi e a versare all' la differenza dei corrispondenti contributi previdenziali. CP_2
La parte ricorrente ha inoltre lamentato la violazione dell'obbligo previsto nel Disciplinare di gara
(art. 10, comma 2 del suo allegato 5) e nella convenzione attuativa, speculare a quello contenuto nel D.
Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di riferimento anche da parte dell'affidatario diretto dell'appalto e non da parte del solo subappaltatore, per cui, nella specie, l'aggiudicataria dell'appalto avrebbe dovuto applicare il detto C.C.N.L. CP_1
Multiservizi (II livello) al proprio personale addetto ai servizi di portierato, anziché quello Servizi
Fiduciari, trattandosi del c.d. “contratto leader”, che disciplinava i servizi di portierato negli enti pubblici di grandi dimensioni.
In subordine, qualora fosse stato applicato il C.C.N.L. “Istituti e Imprese di GI Privata e
Servizi Fiduciari”, avrebbe dovuto essere computata l'anzianità pregressa maturata dal ricorrente con la precedente affidataria del servizio con inquadramento sin dall'aprile 2015 con il livello D del C.C.N.L.
Servizi Fiduciari, con conseguente condanna della resistente a corrispondere le relative differenze retributive, oltre che al ricalcolo degli importi dovuti a titolo di T.F.R., comprensivo del contributo ex art. 24 C.C.N.L. Servizi Fiduciari, per le ragioni meglio indicate al capo III dell'esposizione di diritto del ricorso, nonché e a versare all' la differenza dei corrispondenti contributi previdenziali. CP_2
2. Si è costituita in giudizio la resistente contestando il contenuto Controparte_1 dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Innanzitutto, ha contestato che il ricorrente fosse stato assunto in virtù del cambio appalto, in quanto, in realtà, il ricorrente non rientrava fra le 68 unità indicate da GI NA (come impresa uscente) che, come indicato nei verbali di incontro e di accordo sottoscritti rispettivamente in data 26 marzo 2015 e 8 aprile 2015, dovevano fare il passaggio a CP_1
Solo per mero spirito di disponibilità, la aveva concluso con alcuni lavoratori, fra cui CP_1
il un contratto ex novo (quindi in discontinuità rispetto al periodo pregresso) di lavoro a tempo Pt_1
indeterminato, senza periodo di prova, con livello F del C.C.N.L. GI Privata – Sezione Servizi
Fiduciari, sicché la nuova assunzione nulla aveva a che fare con il cambio appalto e non doveva considerare l'eventuale anzianità maturata né poteva ipotizzarsi che vi fosse stato alcun
“demansionamento” rispetto al precedente rapporto intercorso con GI NA.
3 Il ricorrente, dopo 12 mesi dalla sua assunzione, era stato quindi inquadrato nel livello E e, dopo altri 12 mesi, nel livello D, così come previsto dal C.C.N.L. di settore.
La convenuta ha contestato la correttezza dei conteggi elaborati dal ricorrente e la richiesta di applicazione del C.C.N.L. Multiservizi, rilevando come la nozione di retribuzione proporzionata andava ricercata nella retribuzione minima la cui determinazione era demandata alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente (in particolare, artt. 3, comma 1 e 6, comma 2 della legge 142 del
2001, art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 7, comma 4 del decreto legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, la cui legittimità era stata confermata dalla
Corte Costituzionale), sicché il riferimento era ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, essendo priva di fondamento normativo la pretesa di
“correggere” in ambito giudiziario una retribuzione solo perché non corrispondente a quella più alta prevista da altri contratti collettivi teoricamente applicabili.
Poiché la legge aveva voluto attribuire alle organizzazioni sindacali il principio di libertà nella scelta degli obiettivi e dei contenuti della contrattazione, ivi comprese le richieste retributive e l'opportunità di sottoscrivere un contratto a determinate condizioni, doveva presumersi come conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative, non essendo sufficiente, per denunciare l'incongruità della retribuzione applicata, il mero raffronto con altri lavoratori che svolgono mansioni analoghe, ma soggetti ad altri contratti che prevedono una retribuzione più alta.
Il C.C.N.L. GI Privata e Servizi Fiduciari era stato stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e vi era piena coerenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'appalto affidato a di portierato e CP_1
vigilanza in senso stretto, mentre, viceversa, il C.C.N.L. Multiservizi non era coerente con l'oggetto dell'appalto (presentando una coincidenza solo parziale e minima rispetto all'appalto aggiudicato a
. CP_1
D'altronde, all'aggiudicazione in capo a nel 2015 si era pervenuti all'esito di una CP_1
regolare gara di appalto e la Commissione di gara aveva esaminato le offerte e in particolare l'offerta economica di che era stata dichiarata congrua e conforme alle tabelle ministeriali sul CP_1
costo del lavoro e sui requisiti minimi di retribuzione e in linea con le norme pubblicistiche in materia di appalti.
Inoltre, sul piano concreto il C.C.N.L. Servizi fiduciari non era meno favorevole rispetto al
4 C.C.N.L. Multiservizi, essendo previsto un miglior trattamento retributivo con riguardo al lavoro straordinario.
Né era ravvisabile alcuna violazione del disciplinare di gara - peraltro diverso da quello prodotto dal ricorrente - o dell'art. 118, comma 6 del Codice degli Appalti.
Nel contratto allegato alla legge di gara, difatti, erano richiamate le disposizioni contenute nel
C.C.N.L. per dipendenti da Istituti e Imprese di GI privata e servizi fiduciari con vigenza e validità dal 1° febbraio 2013 fino al 31 dicembre 2015 e non sussisteva alcun obbligo della di assorbimento di tutto il personale dipendente della cooperativa GI NA, CP_1 essendo stato stabilito, in sede di accordo sindacale, l'impegno ad assumere un totale di n. 68 guardie particolari giurate, fra le quali non vi era il ricorrente.
Poiché non vi era stato alcun cambio appalto, ma si era trattato di una assunzione ex novo, l'art. 24 del C.C.N.L. GI Privata Servizi Fiduciari era inapplicabile e non spettava al ricorrente alcuno scatto di anzianità, né era ravvisabile alcuna violazione delle garanzie previste dalla normativa di gara in merito alla salvaguardia del trattamento economico dei dipendenti ceduti all'appaltatore subentrato.
Infine, in via subordinata, la resistente ha eccepito la prescrizione rispetto a quanto preteso per l'anno 2016.
3. Con ordinanza adottata all'udienza del 1° dicembre 2023, il Tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva: “Pagamento da parte della resistente in favore del ricorrente Parte_1
del 70% degli importi indicati nel ricorso al capo IV, lettera A) e nelle conclusioni di cui al punto I, lettere A) e B), oltre a un contributo per le spese processuali finora sostenute di euro 2.500,00, compensate le spese per la restante parte”.
4. Con ordinanza del 1° marzo 2024, preso atto dell'accettazione della proposta ex artt. 420 e 185 bis c.p.c. solamente da parte del ricorrente, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal lavoratore contro il CP_2
datore di lavoro al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
5. L' si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 12 agosto 2024, affinché CP_2
l'emananda sentenza facesse stato nei propri confronti ove fosse stato accertato il diritto del ricorrente alle differenze contributive rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo. Non essendo stata esercitata alcuna azione in sede amministrativa (denuncia di eventuale scopertura contributiva), era tuttavia preclusa all'Istituto qualsiasi deduzione circa il diritto vantato dal ricorrente, fermo restando che, all'esito del giudizio, in esecuzione alla sentenza, si sarebbe proceduto al recupero dell'eventuale contribuzione omessa e all'aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto al versamento della contribuzione.
5 6. Verificata la rituale integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal Tribunale, è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la decisione, autorizzando le parti al deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza. Con successivo decreto del 14 gennaio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., contenenti le sole conclusioni formulate dalle parti. La causa è stata quindi fissata all'odierna udienza per la discussione orale della causa e per la decisione ex art. 429
c.p.c..
7. All'odierna udienza il ricorrente e la società convenuta hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, come da scrittura privata di conciliazione ritualmente sottoscritta di fronte al giudice. Hanno pertanto chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
§§§
8. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il ricorrente ha raggiunto con la società convenuta un accordo di conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, ultimo comma c.c., idoneo a definire tutte le questioni controverse nel presente giudizio, che è stato sottoscritto alla odierna udienza dinnanzi al giudice dal ricorrente e, per la società convenuta, dal procuratore munito di idonea procura speciale, ritualmente depositata agli atti del giudizio in allegato alla memoria difensiva.
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda originariamente spiegata in giudizio di condanna della resistente alla “regolarizzazione contributiva”, che aveva giustificato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendosi ritenere tale domanda superata dalla transazione CP_2
sottoscritta in data odierna. Anche su tale domanda, dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
9. Il raggiungimento di un accordo giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese del presente giudizio, ferme restando le condizioni della transazione raggiunta dalle parti con scrittura privata sottoscritta in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 21 maggio 2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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