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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 429 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Belvedere Marittimo Parte_1
(Cs) al Corso Europa n. 12, e , nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Paola (Cs) al Corso Roma 3, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 13.03.2017; opponenti
E
(già e, prima ancora, , in persona Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Beato Umile
Pal. SAMO presso lo studio dell'avv. Villecco, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.07.2017; opposta
Oggetto: opposizione ad atto di precetto.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 13.03.2017, , in Parte_2 proprio e quale amministratore e legale rappresentante p.t. della ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 14.02.2017, con cui la (oggi Controparte_3 [...]
ha intimato, in virtù del contratto di mutuo stipulato con atto notarile del Controparte_1
26.04.2007, rep. 111.538 – racc. 27.136, il pagamento della somma complessiva di euro
125.895,50 (comprensiva di competenze professionali ed oneri accessori), stante l'esposizione debitoria maturata a carico della medesima società (quale mutuataria) e dello stesso Parte_3
1
[...] (quale fideiussore sino all'importo di euro 123.500,00). Premesso che, con il contratto del
26.04.2007 è stato concesso alla società un mutuo fondiario di euro Parte_1
95.000,00, garantito da iscrizione ipotecaria e fideiussioni personali rilasciate da e Parte_2
, è stata evidenziata la nullità per svariate ragioni del medesimo contratto e Parte_4 delle relative clausole. In particolare, è stata rilevata: - l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire un valido titolo esecutivo (non avendo la parte mutuataria conseguito la disponibilità giuridica delle somme erogate, in quanto utilizzate per ripianare esposizioni debitorie maturate in relazione ad altri rapporti); - l'inefficacia della garanzia ipotecaria concessa, attesa la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario (in quanto, come detto, stipulato esclusivamente per ripianare una pregressa esposizione debitoria chirografaria e, dunque, nullo per difetto di causa);
- l'indeterminatezza del EG, con la conseguente violazione dell'art. 117, comma 4, Tub ed applicazione dei commi 6 e 7 della medesima norma;
- il superamento del tasso soglia antiusura e la conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., essendosi verificato un fenomeno di usura sia oggettiva (tenuto conto ai fini del calcolo del EG della commissione di estinzione anticipata), sia soggettiva (stante la difficoltà economica della società mutuataria e la consapevolezza della stessa da parte dell'istituto di credito); - l'inefficacia, illegittimità e/o nullità delle fideiussioni personali concesse (per le ragioni già evidenziate, oltre che per l'impossibile concessione, in caso di mutuo fondiario, di una fideiussione personale, contemplando l'art. 38
Tub solo la garanzia reale ipotecaria). Pertanto, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito in via preliminare: - accertare
e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo, con ogni conseguenziale statuizione di legge, nonché l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia della garanzia ipotecaria per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito: - accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia parziale del contratto di mutuo fondiario laddove viola il principio di cui all'art. 1346 cod. civ. e/o conviene l'applicazione della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti in violazione dell'art. 117 comma 6 e 7 TUB, e per l'effetto condannare controparte alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza, in base al ricalcolo effettuato ai tassi BOT, ovvero al “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”. - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficace parziale del contratto di mutuo laddove conviene l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen. e L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale dei TEGM, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alla applicazione dell'art. 1815 II° comma cod. civ e
2 conseguenzialmente dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali sinora versati dal mutuatario e dichiarare, quindi, che il mutuatario è tenuto al pagamento della sola quota capitale di mutuo delle predette. Per l'effetto dichiarare gli interessi pagati dal mutuatario come compensati, sino al raggiungimento dell'importo capitale e/o della quota capitale delle rate di mutuo non ancora pagate. Nella compensazione si dovrà tener conto della rivalutazione e/o degli interessi legali maturati dalla data in cui è stata singolarmente pagata la quota di interessi convenzionali della rata di mutuo. Dichiarare la società mutuataria tenuta al pagamento della sola quota capitale delle rate di mutuo, passate e future. In via alternativa dichiarare le statuizioni di cui al capoverso precedente anche per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 108/96, usura c.d. soggettiva. Dichiarare la nullità del mutuo fondiario per
i motivi di cui in narrativa o, in subordine, la nullità parziale dello stesso. In ogni caso dichiarare la inefficacia e/o illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria, con ordine di cancellazione della stessa al Conservatore dei Registri Immobiliari e con ogni conseguenziale statuizione di legge. Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/ inefficacia delle fidejussioni personali rilasciate nel contratto di mutuo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Con comparsa, ritualmente depositata il 3.07.2017, si è costituita in giudizio la Controparte_2 già e odierna (come da atto notarile di fusione per Controparte_3 Controparte_1 incorporazione del 26.03.2021, rep. 16080 - racc. 8638, depositato in data 29.10.2021). La stessa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato: - la piena validità, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 2, n. 3 c.p.c., del contratto di mutuo posto a base dell'atto di precetto opposto, stante la quietanza della ricezione delle relative somme rilasciata dalla parte mutuataria e l'irrilevanza del fatto che le stesse siano state utilizzate per ripianare pregresse esposizioni debitorie chirografarie, non essendo, in ogni caso, il mutuo fondiario un mutuo di scopo;
-
l'insussistenza di qualsivoglia nullità contrattuale anche nel caso di difformità tra il EG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato, trattandosi di un mero indicatore di costo;
- la mancata configurazione di qualsivoglia fenomeno di usura, stante la pattuizione di tassi di interessi non superiori a quello soglia applicabile ratione temporis (a fronte, peraltro, della previsione di una cd. clausola di salvaguardia) e l'erroneità, in ogni caso, del calcolo del EG mediante la somma sia degli interessi corrispettivi e moratori, sia della commissione di estinzione anticipata, oltreché, tra l'altro, anche nella denegata ipotesi di usurarietà degli interessi di mora,
l'impossibile configurazione (a dispetto di quanto dedotto da parte opponente) di un contratto di mutuo completamente gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; - l'infondatezza delle contestazioni mosse in ordine alla validità ed efficacia delle garanzie personali prestate con il contratto di mutuo oggetto di causa;
- l'assenza di qualsivoglia fenomeno di anatocismo conseguente alla previsione di un piano di ammortamento “alla francese” e, comunque,
l'applicazione al contratto di mutuo in esame, in punto di anatocismo, dell'art. 3 della delibera
Cicr del 9.02.2000. Pertanto, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig.
3 Giudice adito rigettare, preliminarmente, l'istanza di sospensione del titolo esecutivo in quanto infondata. Quanto al merito e in ogni caso, rigettare l'opposizione in quanto totalmente infondata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
Disattesa, con ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione delle parti (tenuta in data
1.02.2018), l'istanza degli opponenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario posto a base dell'atto di precetto opposto, in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
Acquisito detto elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_2 amministratore e legale rappresentante p.t. della società non è suscettibile Parte_1 di accoglimento.
Orbene, il contratto di mutuo fondiario posto a base del precetto per cui è causa (depositato in atti) è stato stipulato con atto notarile del 26.04.2007, rep. 111.538 – racc. 27.136, con cui la
(oggi ha concesso alla società Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 95.000,00, da rimborsare, mediante un piano di ammortamento “alla francese” della durata di 177 mesi, con 12 rate annue, oltre a un periodo di preammortamento di 3 mesi.
Altresì, in detto contratto, garantito da un'ipoteca sugli immobili in esso indicati e da due fideiussioni personali rilasciate da e sino all'importo di euro Parte_2 Parte_4
123.500,00 (secondo quanto indicato nell'art. 8), è stato previsto un tasso di interesse nominale fisso pari al 6,45%, un ISC pari al 6,725% e un tasso di mora fisso pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2,00 punti percentuali, da applicare in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
Dunque, innanzitutto, vanno disattesi i primi due motivi di opposizione, con cui è stata contestata l'idoneità del suddetto contratto di mutuo fondiario a costituire un valido titolo esecutivo, nonché, ravvisata la sua nullità parziale per difetto di causa, è stata eccepita l'inefficacia della garanzia ipotecaria con esso concessa. Tanto, in quanto, secondo gli opponenti, alla stipula del contratto in questione non sarebbe conseguita l'effettiva consegna e disponibilità giuridica in favore della parte mutuataria della somma oggetto di mutuo, stante l'utilizzo della stessa per ripianare pregresse esposizioni debitorie chirografarie.
Invero, posto che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla ricezione da parte della società mutuataria della somma erogata (stante l'accredito della stessa su un conto corrente acceso presso il medesimo istituto di credito, come da espressa quietanza da essa rilasciata nell'atto notarile), per pacifica giurisprudenza, un contratto di mutuo è valido anche se volto ad estinguere pregresse
4 esposizioni debitorie del mutuatario (cfr. in questo senso, ex ceteris, Cass. civ. dell'11.01.2001 n.
317, Cass. civ. del 20.04.2007 n. 9511, Cass. civ. del 26.03.2012 n. 4792, Cass. civ. del
27.12.2013 n. 28662 e Cass. civ. del 12.09.2014 n. 19282). È stato, infatti, rilevato che il mutuo fondiario non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione, con la conseguenza che la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, per il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità
e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, consentendone in tale modo una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione da parte del mutuatario di una garanzia reale. Il mutuo fondiario, in definitiva,
(come rilevato anche dall'opposta) non è un mutuo di scopo, dal momento che, per la sua validità, la somma erogata non deve essere diretta ad uno specifico fine che il mutuatario è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione della stessa, risultando connotato, piuttosto, dalla possibilità della concessione di una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di beni immobili, rustici o urbani. Pertanto, come rilevato anche di recente in sede giurisprudenziale, “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. civ. sez. un. del 5.03.2025 n. 5841). Considerata, quindi, la stipula del contratto di mutuo fondiario posto a base del precetto opposto con atto notarile e tenuto conto delle relative pattuizioni (comprese quelle concernenti l'avvenuta erogazione della somma mutuata con espressa quietanza della parte mutuataria e la previsione di un rimborso rateale della stessa), non può revocarsi in dubbio l'idoneità del medesimo contratto a valere come titolo esecutivo, sussistendo i presupposti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c..
Deve, quindi, ritenersi che, in modo legittimo, l'opposta ha notificato agli opponenti l'atto di precetto per cui è causa sulla base del contratto di mutuo stipulato il 26.04.2007, notificato contestualmente, previa apposizione da parte del notaio della forma esecutiva ai sensi di quanto disposto dall'art. 475 c.p.c..
Analogamente, vanno disattesi, anche alla luce della relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 12.05.2022 (da ritenere condivisibile nei termini di seguito specificati), gli ulteriori motivi di opposizione.
Invero, in primo luogo, è priva di plauso la censura con cui è stata denunciata l'indeterminatezza del EG (stante l'applicazione di un EG diverso rispetto a quello indicato nel contratto di
5 mutuo), con la conseguente invocata applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, Tub, in ragione dell'asserita nullità della relativa clausola contrattuale.
Per costante giurisprudenza, infatti, il EG (o ISC) non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione di tale indice, quindi, non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non rende applicabile quanto disposto dall'art. 117 Tub. In particolare, in caso di EG (o ISC) contrattuale errato, non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, Tub, in quanto nessuna norma prevede ciò (tale disposizione normativa, infatti, si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore, per cui non è applicabile al TEAG o ISC, che, come detto, non è un tasso, ma solo un indice equivalente). Né ricorre un'ipotesi di nullità in virtù del comma 6 del medesimo art. 117 Tub, in quanto tale vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati, ovvero resi pubblici nella filiale dell'istituto di credito con i fogli informativi previsti dall'art. 116 Tub, rispetto al quale, in ogni caso, nulla è stato allegato nel presente giudizio (riferendosi, infatti, tale norma ad un'ipotesi diversa rispetto a quella prospettata da parte opponente). Dunque, in altri termini,
l'omessa od erronea indicazione del EG (o ISC) non determina nessuna incertezza circa il contenuto effettivo del contratto stipulato e il tasso di interesse effettivamente pattuito, sicché la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla banca mediante l'erronea quantificazione di tale indice non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto (né, tantomeno, della sola clausola relativa agli interessi), potendo, al più, eventualmente configurarsi solo come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità dell'istituto di credito. L'erronea indicazione del
EG (o ISC) non incide, pertanto, sulla validità delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 117
Tub, potendo, al più, rilevare solo sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni eventualmente subiti dal cliente, qualora ne vengano dedotti e provati gli elementi costitutivi (soluzione, peraltro, coerente con i principi giurisprudenziali espressi in tema di distinzione tra le regole di comportamento e quelle di validità del contratto, essendo stato osservato che la violazione dei doveri di informazione può dar luogo ad un'ipotesi di responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza, però, determinare alcuna nullità del contratto
– cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. n. 26724/2007). Quindi, l'inserimento nel contratto del EG (o ISC) costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un indice errato
(dovendo quest'ultimo allegare e provare – a dispetto di quanto avvenuto nel caso di specie - che, se avesse conosciuto il EG (o ISC) effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato quel contratto). Principi, peraltro, ribaditi, anche di recente, in ambito giurisprudenziale (cfr. Cass.
6 civ. del 19.09.2024 n. 25199, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”).
Né, a dispetto di quanto dedotto da parte opponente (peraltro, in modo del tutto generico e avulso dalla fattispecie concreta, essendosi limitata al mero richiamo di massime giurisprudenziali), può prospettarsi, con riguardo alle clausole contrattuali concernenti la determinazione dei tassi di interesse, alcuna violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c..
Invero, è pacifico che, ai fini della valida pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale
è necessaria, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la forma scritta ad substantiam, sicché, nel caso di violazione di tale norma imperativa, si ha la nullità della pattuizione con cui è stata determinata, in via convenzionale, la misura del tasso di interesse, con la sua sostituzione con quello legale. Tuttavia, l'esigenza della forma scritta di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. deve ritenersi soddisfatta non solo nel caso di indicazione in cifre nel documento negoziale del tasso di interesse specificamente pattuito, ma anche laddove, in ottemperanza ai principi generali di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso convenzionale (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 29.11.1996 n. 10657, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2008 n.
11466, Cass. civ. sez. I del 23.09.2002 n. 13823). Infatti, ai fini della validità di tale modalità di determinazione del tasso di interesse (cosiddetta per relationem) è condizione necessaria e sufficiente il riferimento a criteri prestabiliti e elementi fattuali esterni oggettivamente verificabili, così da escludere che il parametro previsto consenta, in sostanza, il potere di ingerenza di una parte (ovvero dell'istituto di credito) e, quindi, la possibile unilaterale determinazione ad opera della stessa dell'interesse concretamente applicabile (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. del
13.06.2024 n. 16456, secondo cui “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”). È, dunque, sufficiente che il tasso di interesse
7 convenzionale sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza senza incertezza e alcun margine di discrezionalità in favore dell'istituto di credito, a nulla rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e il grado di perizia richiesta per la sua esecuzione. Ebbene, stante la previsione nel contratto di mutuo di cui si discute di tassi di interesse
(sia corrispettivo, che moratorio) ben determinati o, comunque, agevolmente determinabili in base a parametri prestabiliti, non può prospettarsi alcuna violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1284 e 1346 c.c..
Deve, pertanto, convenirsi con il c.t.u. laddove ha rilevato: “L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza” (cfr. pagina 17 della relazione di consulenza depositata in atti).
Con riguardo, invece, all'usurarietà dei tassi di interesse, innanzitutto, si deve dare atto dell'ormai pacifica applicabilità della disciplina antiusura anche a quelli di mora. Invero, a fronte del dibattito sorto sul punto in ambito dottrinario e giurisprudenziale, come noto, è intervenuto il legislatore con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.. In particolare, con tale disposizione normativa è stato stabilito: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi, considerato l'espresso riferimento normativo agli interessi pattuiti “a qualunque titolo”, ha cominciato ad avere sempre più riscontro la tesi secondo cui anche gli interessi moratori soggiacessero alla disciplina prevista dagli artt.
1815 c.c. e 644 c.p. (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 5286/2000, Cass. civ. n. 5324/2003, Cass. civ.
n. 6992/2007). Anche la sentenza di legittimità n. 350 del 9.01.2013 (richiamata da parte opponente) ha ribadito che l'interesse di mora deve essere pattuito nel rispetto del limite del tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula contrattuale, senza, comunque, in alcun modo avallare un'eventuale sommatoria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle misure percentuali del tasso di interesse corrispettivo e moratorio pattuito. Comunque, la questione ha trovato un punto fermo nell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione del 18.09.2020 n. 19597, con cui è stato, tra l'altro, rilevato: “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la
8 maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige
l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Dunque, detta sentenza ha ribadito il principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, precisando che la mancata ricomprensione di tali interessi nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del
1996, ove essi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Infatti, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM come rilevato nei suddetti decreti. Tanto, precisando, altresì, che, nel caso di effettivo riscontro dell'usurarietà degli interessi di mora, gli stessi, in applicazione della regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224
c.c., sarebbero, comunque, dovuti (a dispetto di quanto dedotto da parte opponente), sebbene in misura pari agli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
Invero, pur soggiacendo anche gli interessi mora alla disciplina in tema di usura, deve escludersi, per giurisprudenza unanime, qualsivoglia sommatoria degli stessi con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, trattandosi (come rilevato anche da parte opposta) di entità del tutto autonome, eterogenee e differenti non solo per natura e funzione, ma anche per la base di calcolo presa in considerazione. La sommatoria di detti interessi, infatti, genererebbe un “tasso creativo” non convenuto tra le parti, né concretamente applicabile (cfr. in proposito, ex plurimis, Tribunale Napoli sez. II del 21.05.2020 n. 3546, con cui è stato ribadito che, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, data la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie;
infatti, se gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, gli interessi corrispettivi, invece, riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario;
quindi, l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va valutata con riferimento all'entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che si tratta di oneri dovuti in via alternativa e
9 la loro sommatoria rappresenterebbe un “non tasso” od “un tasso creativo”, in quanto relativo ad interessi mai pattuiti e non concretamente applicabili;
nonché, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. del 4.11.2021 n. 31615, secondo cui “Ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Inoltre, è, allo stato, pacifico che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, non deve tenersi conto (a dispetto di quanto dedotto da parte opponente) della commissione di estinzione anticipata. Per costante giurisprudenza, infatti, non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del superamento delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione anticipata, che viene chiesta dal creditore e pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata (per i più svariati liberi motivi di ritenuta convenienza) e compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio, accordando il prestito. La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta, quindi, che essa non è computabile ai fini della verifica della non usurarietà. Si tratta, infatti, di una commissione non collegata all'erogazione del credito, non essendo una remunerazione a favore dell'istituto di credito dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma, al contrario, un corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni ad essa connessi. Pertanto, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. civ. sez. III del 7.03.2022 n. 7352, nonché, in modo conforme, ex multis, Cass. civ. n. 23866/2022,
Cass. civ. n. 4597/2023 e Cass. civ. dell'8.07.2024 n. 18497).
Così come, è ormai indubbio che a nulla rileva la cosiddetta “usura sopravvenuta”. E', infatti, noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte della Cassazione con la sentenza n. 24675 del
19.10.2017, nel dirimere un contrasto, hanno ritenuto di avallare la tesi (seguita dall'unanime successiva giurisprudenza) che nega la configurabilità della “usura sopravvenuta”, affermando il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
10 mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
Dunque, posto quanto sinora rilevato, deve escludersi, con riguardo al contratto di mutuo di esame, qualsiasi fenomeno di usura oggettiva, come accertato anche dal c.t.u.. Invero, quest'ultimo, calcolato un EG pari al 6,437%, ha rilevato: “Il EG così detenninato risulta inferiore al tasso soglia usura (8,580%) rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2007 -
30/06/2007 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO”; nonché, analogamente, relativamente al tasso di mora pattuito, ha osservato: “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,450%.
Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 26/04/2007, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati” (cfr. pagina 16 dell'elaborato peritale in atti); quindi, ha concluso: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 26/04/2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)” (cfr. pagina 17 della relazione di consulenza in atti).
Per quanto attiene, invece, all'usura soggettiva (oggetto di un ulteriore motivo di opposizione), è noto che, in tema di contratti bancari, la cosiddetta “usura soggettiva” richiede che gli interessi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Il suo accertamento non può, quindi, esaurirsi in una verifica meramente numerica e l'onere della prova grava in capo alla parte attrice (cfr. in questi termini Tribunale Roma del
4.06.2020 n. 8104). L'usura soggettiva, dunque, va provata, non essendo sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria che, di per sé, possa consentire di dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento;
invero, deve essere fornita la prova, sulla base di una conferente allegazione, oltre che della sproporzione tra le condizioni applicate e quelle praticate per operazioni similari, anche della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista e della conoscenza della stessa da parte della banca, non essendo, comunque, sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del medesimo correntista (cfr. in tal
11 senso, ex plurimis, Tribunale Roma dell'8.8.2020 n. 11489). Ebbene, alcuna specifica allegazione e riscontro probatorio è stato offerto in detti termini da parte opponente, non potendosi, comunque, ritenere dirimente, per quanto concerne lo stato di difficoltà economica o finanziaria della società mutuataria, la sola circostanza che le somme erogate fossero destinate a ripianare preesistenti esposizioni debitorie della stessa. Così come, relativamente ad un'eventuale sproporzione tra le condizioni economiche applicate e quelle praticate per operazioni similari, alcunché è stato specificamente allegato e provato. Quindi, anche detto motivo di opposizione non può che essere disatteso.
Invece, non sono condivisibili le conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella parte in cui, ritenendo illegittima l'applicazione di un piano di ammortamento ad interesse composto (ovvero “alla francese”), in quanto asserita fonte di un maggior onere a carico della parte mutuataria sotto forma di interessi da corrispondere per remunerare il finanziatore, ha ritenuto di dover procedere alla rielaborazione del piano di ammortamento con il regime della capitalizzazione semplice. Si tratta, infatti, di considerazioni che non trovano riscontro nei principi costantemente ribaditi in sede giurisprudenziale. È, infatti, pacifico che il piano di ammortamento “alla francese” non determina alcun maggior onere a carico del soggetto finanziato o fenomeno anatocistico. Detto fenomeno, invero, può sussistere soltanto se, in violazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via. Nell'ammortamento “alla francese”, invece, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata. Pertanto, alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale afferente ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. civ. del 19.03.2025 n. 7382, secondo cui “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”). Inoltre, con riguardo all'anatocismo in operazioni di finanziamento con rimborso rateale, non può farsi a meno di richiamare l'art. 3 della delibera Cicr del 9.02.2000 (applicabile ai contratti - come quello in esame – sottoscritti a partire dal 1° luglio
2000). Con tale norma, infatti, è stato disposto, in deroga all'art. 1283 c.c., che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del
12 pagamento”. Ebbene, risulta conforme a tale disposizione normativa la clausola n. 8 delle condizioni generali del contratto di mutuo di cui si discute.
Nonché, in ultimo, non può che essere disatteso il motivo di opposizione con cui è stata contestata la validità e l'efficacia delle fideiussioni personali rilasciate a garanzia dell'obbligazione assunta dalla società mutuataria, in quanto, trattandosi di un mutuo fondiario, sarebbe stata possibile solo la concessione di una garanzia ipotecaria, come previsto dall'art. 38 Tub. Si tratta, infatti, come rilevato anche dall'opposta, di asserzioni che non trovano riscontro in alcuna norma.
A fronte, dunque, dell'infondatezza delle doglianze prospettate, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché gli opponenti vanno condannati, in solido, alla loro rifusione in favore dell'opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55/2014, con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste in via definitiva a carico degli opponenti, in solido (spese, per la precisione, liquidate, con decreto del 13.05.2022, nella complessiva somma di euro 787,95, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, previa decurtazione dell'acconto disposto in corso di causa, se versato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 429/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale amministratore e legale Parte_2 rappresentante p.t. della società Pt_1 Parte_1
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Pt_2
alla rifusione, in solido, in favore della (già e, prima
[...] Controparte_1 Controparte_2 ancora, , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate Controparte_3 nella complessiva somma di euro 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge;
- pone definitivamente a carico della società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e di , in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2 liquidate nella complessiva somma di euro 787,95, oltre Iva e Cpa, come per legge, se dovute.
Paola, 24.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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