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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2677 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, (C.F. ; P. iva ) con sede in Genova 16126 Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Via Paolo Imperiale n. 4, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Cavaleri Magazzeni, 98/D - presso lo studio professionale dell'Avv. Romano Rosanna (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gallinaro Matteo (C.F. ) giusta procura in C.F._2 calce al decreto ingiuntivo opposto;
PARTE ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Agrigento, in via San Vito
26, presso lo studio professionale dell'Avv. Seggio Alberto (C.F. ) che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce all'opposizione;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, nella sua funzione di Giudice D'Appello, ogni contraria istanza eccezione o deduzione respinta, in accoglimento del presente appello, in relazione ai motivi di gravame svolti ed in riforma della impugnata sentenza, così provvedere e giudicare: In via principale, accogliere il presente appello ed in conformità ai motivi di diritto esposti ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, oggi appellata, rigettare la originaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/22 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento perché inammissibile, improcedibile del tutto infondata in fatto ed in diritto e
Pag. 1 a 8 priva di prova e, conseguentemente, confermare il decreto n. 430/22 emesso dal Giudice di Pace di
Agrigento condannando la sig.ra (CF ), al Controparte_1 C.F._3 pagamento in favore di della somma ivi riporta oltre interessi legali dalle Parte_1 singole scadenze delle fatture al saldo;
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza n. 834/23, dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rilevata ed accertata la fornitura effettuata dalla , condannare la sig.ra Parte_1 [...]
(CF ), al pagamento in favore di della CP_1 C.F._3 Parte_1 somma di euro 2.071,15 o a quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle fatture al saldo (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre interessi di legge per i titoli dedotti in causa. Tenuto conto che ha già Parte_1 corrisposto le spese liquidate nell'appellata sentenza ossia la somma complessiva di euro 837,12,
Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito, condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione
e deduzione disattesa, previa acquisizione del fascicolo cartaceo di prime cure, previa declaratoria di inammissibilità della produzione nuova in appello del fascicolo monitorio e del contenuto dello stesso, nonché di inammissibilità e di irrilevanza degli allegati A e B contenuti nella comparsa di risposta di primo grado, per le ragioni rassegnate all'udienza ex art. 320 cpc, in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa di risposta attuale, confermare la decisione impugnata e condannare la convenuta-appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario avv. Alberto Seggio.”
MOTIVAZIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 430/2022 del 04/7/2022, il Giudice di Pace di Agrigento, su ricorso della società ha ingiunto a di pagare Parte_1 Controparte_1 alla ricorrente la somma di € 2.071,15, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo dell'erogazione di energia elettrica per gli anni 2019 e 2020.
2. Proposta rituale opposizione da parte della , il Giudice di Pace di Agrigento, con sentenza CP_1
n. 834/2023, ha revocato il decreto ingiuntivo affermando che la società somministrante non aveva fornito adeguata dimostrazione del credito.
3. In particolare, in base alla valutazione del giudice di prime cure:
ii. a fronte della contestazione dell'opponente, in base alla quale l'immobile cui si riferiva l'utenza era rimasto disabitato per tutto il periodo indicato nelle fatture, la società somministrante avrebbe dovuto offrire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione della prestazione e del regolare funzionamento del contatore;
Pag. 2 a 8 iii. la società opposta non avrebbe offerto la dimostrazione del corretto funzionamento del contatore “né con taratura del contatore né con una CTU”; inoltre, non avrebbe dato prova delle letture del misuratore per dimostrare l'effettività dei consumi;
infine, non avrebbe chiesto l'acquisizione del fascicolo monitorio, non consentendo al decidente di esaminare le note contabili, sottese al decreto ingiuntivo, al fine di verificare se i consumi contestati fossero stati quantificati sulla base di letture stimate o rilevate e se vi fosse corrispondenza con le letture comunicate dal distributore.
4. Con atto di citazione notificato in data 25/10/2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Agrigento affermando che il primo giudice avrebbe valutato erroneamente il contenuto del materiale istruttorio in atti, tra cui le fatture di trasporto emesse dal distributore e le relative certificazioni;
il Giudice di Pace, in particolare, avrebbe omesso di considerare i documenti contenuti nel fascicolo monitorio sebbene l'acquisizione di tale fascicolo fosse stato espressamente richiesta nel corso della prima udienza.
5. L'appellante ha inoltre dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che i consumi oggetto del decreto riguardassero gli anni 2020 e 2021, posto che dalle fatture ingiunte era possibile evincere che i consumi si riferivano ad un diverso periodo ovvero agli anni 2019 e 2020.
6. Sulla base dei motivi di appello appena sintetizzati, l'odierna parte attrice ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna della parte appellata al pagamento di € 2.071,15 oltre interessi e spese.
7. Ha inoltre chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad Euro 837,12.
8. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dei documenti allegati all'atto introduttivo del presente giudizio e la correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.
9. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
10. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e debba pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
11. Va innanzitutto riaffermato che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, è ammissibile la loro produzione in allegato all'atto di appello che ha definito il giudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo
Pag. 3 a 8 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (Rv. 635758 - 01); Sez. 2 - , Sentenza n. 8693 del 04/04/2017 (Rv. 643542 - 01)).
12. Facendo applicazione del principio di diritto richiamato al caso di specie, deve innanzitutto essere affermato che la parte odierna appellante ha dimostrato i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed in particolare, l'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica con la parte odierna appellata nelle annualità cui si riferiscono le obbligazioni (2019 e 2020) e la corrispondenza della quantificazione contenuta nelle bollette con i dati di misurazione provenienti dal distributore di energia elettrica.
13. Costituisce infatti circostanza non contestata che le parti in causa erano legate da un contratto di fornitura di energia elettrica nel periodo cui si riferisce l'ingiunzione. I contratti, stipulati in forma scritta, sono stati inoltre depositati dalla parte odierna appellante sin dalla fase monitoria (doc. 1 del fascicolo monitorio).
14. La parte odierna appellante ha inoltre dimostrato di aver quantificato le somme addebitate all'utente in conformità ai consumi rilevati dal distributore dell'energia elettrica Controparte_2
(doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
[...]
15. È infondata e dev'essere disattesa l'argomentazione della parte odierna appellata in base alla quale la documentazione proveniente da e recante la misurazione dei consumi Controparte_2 rilevati non avrebbe efficacia probatoria poiché si tratterebbe di “fogli non recanti alcuna sottoscrizione né altro richiamo ad un soggetto portatore delle manifestazioni di volontà del terzo”
(v. comparsa di costituzione in appello).
16. Va infatti ricordato che il documento informatico, non sottoscritto, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), è munito dell'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, in virtù dell'art. 23 del medesimo d.lgs. n.
82 del 2005, si presume, quanto ai dati in esso riportati, conforme all'originale in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite riguardanti, specificamente, la non conformità alle scritturazioni originali (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024 (Rv. 669910 - 01).
17. L'odierna parte appellante ha depositato, sin dal primo grado di giudizio, il messaggio di posta elettronica proveniente da contenente in allegato le “Tabelle certificazione Controparte_2 consumi mensili (kWh)” rilevati dal distributore di energia in relazione ai POD IT001E90468212
e IT001E90468733, corrispondenti ai punti di distribuzione indicati nelle fatture (doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado;
doc. 2 fascicolo monitorio). Il distributore ha altresì precisato che i dati in esso contenuti sono disponibili per il fornitore attraverso il portale FOUR
(Front Office Unico Rete).
Pag. 4 a 8 18. In assenza di una chiara, circostanziata ed esplicita contestazione di non conformità dei dati contenuti nel documento informatico con le scritturazioni contenute negli archivi del distributore e nel portale di comunicazione con il fornitore, non può che affermarsi l'efficacia probatoria del documento ex art. 2712 c.c..
19. Ciò chiarito, occorre approfondire le conseguenze della contestazione dei consumi della parte opponente, odierna appellata.
20. Va ricordato, al riguardo, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di distribuzione dell'onere probatorio nelle controversie in tema di somministrazione di energia, in base al quale < base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 (Rv. 671569 - 01)).
21. Ha precisato la Corte di Cassazione che la rilevazione dei consumi del contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione, il cui esercizio determina, a carico del gestore, l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
22. È necessario, tuttavia, che si tratti non di una “mera” contestazione ma di una contestazione
“compiuta”, dunque sufficientemente specifica ed attendibile, dovendo l'utente contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali presumibili consumi di energia abbia effettuato nel periodo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
23. In ragione dei principi della necessaria specificità delle contestazioni e della vicinanza della prova, l'utente è dunque tenuto a fornire un'allegazione attendibile in ordine all'incongruità dei consumi rilevati dal contatore chiedendo la verifica del corretto funzionamento del misuratore. Il cliente è dunque onerato di dimostrare, anche fornendo elementi presuntivi, che i consumi effettivi siano minori di quelli contabilizzati.
24. L'ingiunta , pur a fronte della documentazione dei consumi proveniente dalla società di CP_1 distribuzione dell'energia elettrica, si è limitata ad una generica contestazione in base alla quale l'utente non avrebbe “abitato la casa di via Casorati perché il fabbricato nel periodo considerato
(2020-2021) è rimasto disabitato con salvavita e contatore inattivo ovvero non funzionante
Pag. 5 a 8 avendo peraltro vissuto l'attrice durante il periodo pandemico in Favara via P. Mattarella 56 unitamente al marito in quanto anche residenza anagrafica della famiglia” (v. atto di citazione in opposizione a dec. ing. introduttivo della causa di primo grado).
25. Sul punto va osservato che la contestazione è del tutto generica ed inattendibile poiché:
1.25.1 la contestazione è parziale riferendosi alla sola “casa di via Casorati” e al periodo genericamente indicato negli anni 2020 e 2021 quanto invece l'ingiunzione si riferisce anche al punto di distribuzione di via della Gioconda 19 (v. doc.
1-B e riferimenti contenuti nelle fatture e nella certificazione dei consumi proveniente da ) ed anche a consumi Controparte_2 dell'anno 2019;
1.25.2 la contestazione è generica e dubitativa laddove non si precisa se il contatore dell'utenza di via Casorati fosse inattivo o non funzionante;
inoltre non è accompagnata da alcuna richiesta
(stragiudiziale né giudiziale) di verifica del funzionamento del contatore;
qualsiasi approfondimento istruttorio mediante espletamento di una CTU sul contatore avrebbe avuto pertanto carattere esplorativo e non sarebbe stato ammissibile;
1.25.3 la parte odierna appellata non ha offerto nessun elemento di prova a sostegno dell'affermazione per la quale l'immobile di via Casorati, negli anni 2020 e 2021, sarebbe rimasto “disabitato”; la circostanza per la quale la parte odierna appellata avrebbe stabilito altrove la residenza effettiva della famiglia costituisce una circostanza non dimostrata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera certificazione anagrafica;
in ogni caso, la collocazione della abitazione familiare presso un altro immobile non costituisce un elemento rilevante né tantomeno decisivo al fine di dimostrare che i consumi siano stati minori di quelli contabilizzati (o addirittura insussistenti); l'esistenza di altra, effettiva, abitazione familiare, anche laddove fosse stata provata, avrebbe avuto valore meramente indiziario e, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto priva dei requisiti della precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.; tale elemento è infatti isolato, non concorrendo con alcuna altra circostanza dimostrativa degli effettivi consumi (o mancati consumi) di energia elettrica presso l'immobile; l'elemento in questione, inoltre, non è assolutamente preciso né grave, non consentendo affatto di per sé di escludere che l'utente, pur avendo altra abitazione familiare, abbia comunque frequentato l'immobile o l'abbia concesso in uso a terzi.
26. Deve dunque ritenersi che il Giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati e non abbia correttamente valutato il materiale istruttorio appena sinteticamente richiamato ed infatti:
1.26.1 ha affermato che il fornitore avrebbe mancato di “dimostrare né con taratura del contatore, né con una con una CTU il corretto funzionamento del contatore”; l'assunto non è corretto in
Pag. 6 a 8 quanto la parte odierna appellata non ha neppure riferito in modo sufficientemente attendibile ed univoco il malfunzionamento del contatore avendo solo genericamente ed dubitativamente riferito che questo sarebbe stato “inattivo” o “non funzionante”. L'onere di chiedere eventualmente la previa verifica del funzionamento del contatore gravava inoltre sulla parte opponente che avrebbe dovuto offrire in ogni caso dimostrazione, almeno tramite indici presuntivi, della non congruità dei consumi rilevati;
1.26.2 ha inoltre affermato che il somministrante non avrebbe “dato prova delle letture del misuratore per dimostrare l'effettività dei consumi”. Anche tale assunto è infondato poiché, come esposto dall'odierno appellante, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica e, di conseguenza, la rilevazione e la comunicazione dei consumi, costituiscono attività di spettanza del distributore
(nel caso di specie che nel caso di specie ha comunicato i consumi Controparte_2 rilevati (doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado) congruenti con quelli indicati nelle fatture (doc. 2 fascicolo monitorio).
27. Per le ragioni esposte l'appello è fondato e dev'essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
28. Come è noto, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che quindi non può essere “confermato” come richiesto dall'odierna appellante.
Pertanto, come richiesto in via subordinata dall'appellante, va pronunciata la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di Euro 2.071,15 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
29. Alla caducazione della sentenza di primo grado consegue inoltre il diritto della parte appellante alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del predetto titolo. Costituisce circostanza non contestata, e comunque documentata dall'appellante (doc. 5 fascicolo di parte attrice) il pagamento da parte della società odierna attrice della somma di Euro 837,12 per spese legali del giudizio di primo grado in favore dell'Avv. Alberto Seggio, distrattario della . Va CP_1 ricordato al riguardo che < civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10827 del
11/05/2007 (Rv. 596728 - 01)). La relativa pronuncia dev'essere emessa anche se il difensore
Pag. 7 a 8 distrattario non sia stato personalmente evocato nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 (Rv. 612482 - 01).
30. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'odierna parte appellante, in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Nella liquidazione si tiene conto del valore della controversia, di Euro 2.071,15, e del mancato svolgimento di attività corrispondente alla fase di trattazione e istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 834/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento in data 25/7/2023, così provvede:
- accoglie l'appello proposta da contro e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 834/2023 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento;
Con
-condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.071, 15, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
- condanna , alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida,
o per la fase monitoria, in € 284,00, oltre ad € 76 per spese non imponibili, al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
o per il giudizio di primo grado, in € 633,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
o per il giudizio di secondo grado, in € 852,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna l'avv. Alberto Seggio alla restituzione in favore della società Parte_1 della somma di Euro 837,12.
Agrigento, 11/3/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2677 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, (C.F. ; P. iva ) con sede in Genova 16126 Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Via Paolo Imperiale n. 4, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Cavaleri Magazzeni, 98/D - presso lo studio professionale dell'Avv. Romano Rosanna (C.F. ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gallinaro Matteo (C.F. ) giusta procura in C.F._2 calce al decreto ingiuntivo opposto;
PARTE ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Agrigento, in via San Vito
26, presso lo studio professionale dell'Avv. Seggio Alberto (C.F. ) che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce all'opposizione;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, nella sua funzione di Giudice D'Appello, ogni contraria istanza eccezione o deduzione respinta, in accoglimento del presente appello, in relazione ai motivi di gravame svolti ed in riforma della impugnata sentenza, così provvedere e giudicare: In via principale, accogliere il presente appello ed in conformità ai motivi di diritto esposti ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, oggi appellata, rigettare la originaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/22 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento perché inammissibile, improcedibile del tutto infondata in fatto ed in diritto e
Pag. 1 a 8 priva di prova e, conseguentemente, confermare il decreto n. 430/22 emesso dal Giudice di Pace di
Agrigento condannando la sig.ra (CF ), al Controparte_1 C.F._3 pagamento in favore di della somma ivi riporta oltre interessi legali dalle Parte_1 singole scadenze delle fatture al saldo;
In subordine: nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza n. 834/23, dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rilevata ed accertata la fornitura effettuata dalla , condannare la sig.ra Parte_1 [...]
(CF ), al pagamento in favore di della CP_1 C.F._3 Parte_1 somma di euro 2.071,15 o a quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze delle fatture al saldo (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre interessi di legge per i titoli dedotti in causa. Tenuto conto che ha già Parte_1 corrisposto le spese liquidate nell'appellata sentenza ossia la somma complessiva di euro 837,12,
Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito, condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione
e deduzione disattesa, previa acquisizione del fascicolo cartaceo di prime cure, previa declaratoria di inammissibilità della produzione nuova in appello del fascicolo monitorio e del contenuto dello stesso, nonché di inammissibilità e di irrilevanza degli allegati A e B contenuti nella comparsa di risposta di primo grado, per le ragioni rassegnate all'udienza ex art. 320 cpc, in sede di precisazione delle conclusioni ed in comparsa di risposta attuale, confermare la decisione impugnata e condannare la convenuta-appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario avv. Alberto Seggio.”
MOTIVAZIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 430/2022 del 04/7/2022, il Giudice di Pace di Agrigento, su ricorso della società ha ingiunto a di pagare Parte_1 Controparte_1 alla ricorrente la somma di € 2.071,15, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo dell'erogazione di energia elettrica per gli anni 2019 e 2020.
2. Proposta rituale opposizione da parte della , il Giudice di Pace di Agrigento, con sentenza CP_1
n. 834/2023, ha revocato il decreto ingiuntivo affermando che la società somministrante non aveva fornito adeguata dimostrazione del credito.
3. In particolare, in base alla valutazione del giudice di prime cure:
ii. a fronte della contestazione dell'opponente, in base alla quale l'immobile cui si riferiva l'utenza era rimasto disabitato per tutto il periodo indicato nelle fatture, la società somministrante avrebbe dovuto offrire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione della prestazione e del regolare funzionamento del contatore;
Pag. 2 a 8 iii. la società opposta non avrebbe offerto la dimostrazione del corretto funzionamento del contatore “né con taratura del contatore né con una CTU”; inoltre, non avrebbe dato prova delle letture del misuratore per dimostrare l'effettività dei consumi;
infine, non avrebbe chiesto l'acquisizione del fascicolo monitorio, non consentendo al decidente di esaminare le note contabili, sottese al decreto ingiuntivo, al fine di verificare se i consumi contestati fossero stati quantificati sulla base di letture stimate o rilevate e se vi fosse corrispondenza con le letture comunicate dal distributore.
4. Con atto di citazione notificato in data 25/10/2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Agrigento affermando che il primo giudice avrebbe valutato erroneamente il contenuto del materiale istruttorio in atti, tra cui le fatture di trasporto emesse dal distributore e le relative certificazioni;
il Giudice di Pace, in particolare, avrebbe omesso di considerare i documenti contenuti nel fascicolo monitorio sebbene l'acquisizione di tale fascicolo fosse stato espressamente richiesta nel corso della prima udienza.
5. L'appellante ha inoltre dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che i consumi oggetto del decreto riguardassero gli anni 2020 e 2021, posto che dalle fatture ingiunte era possibile evincere che i consumi si riferivano ad un diverso periodo ovvero agli anni 2019 e 2020.
6. Sulla base dei motivi di appello appena sintetizzati, l'odierna parte attrice ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, la conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna della parte appellata al pagamento di € 2.071,15 oltre interessi e spese.
7. Ha inoltre chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad Euro 837,12.
8. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dei documenti allegati all'atto introduttivo del presente giudizio e la correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.
9. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
10. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e debba pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
11. Va innanzitutto riaffermato che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, è ammissibile la loro produzione in allegato all'atto di appello che ha definito il giudizio di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo
Pag. 3 a 8 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (Rv. 635758 - 01); Sez. 2 - , Sentenza n. 8693 del 04/04/2017 (Rv. 643542 - 01)).
12. Facendo applicazione del principio di diritto richiamato al caso di specie, deve innanzitutto essere affermato che la parte odierna appellante ha dimostrato i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed in particolare, l'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica con la parte odierna appellata nelle annualità cui si riferiscono le obbligazioni (2019 e 2020) e la corrispondenza della quantificazione contenuta nelle bollette con i dati di misurazione provenienti dal distributore di energia elettrica.
13. Costituisce infatti circostanza non contestata che le parti in causa erano legate da un contratto di fornitura di energia elettrica nel periodo cui si riferisce l'ingiunzione. I contratti, stipulati in forma scritta, sono stati inoltre depositati dalla parte odierna appellante sin dalla fase monitoria (doc. 1 del fascicolo monitorio).
14. La parte odierna appellante ha inoltre dimostrato di aver quantificato le somme addebitate all'utente in conformità ai consumi rilevati dal distributore dell'energia elettrica Controparte_2
(doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
[...]
15. È infondata e dev'essere disattesa l'argomentazione della parte odierna appellata in base alla quale la documentazione proveniente da e recante la misurazione dei consumi Controparte_2 rilevati non avrebbe efficacia probatoria poiché si tratterebbe di “fogli non recanti alcuna sottoscrizione né altro richiamo ad un soggetto portatore delle manifestazioni di volontà del terzo”
(v. comparsa di costituzione in appello).
16. Va infatti ricordato che il documento informatico, non sottoscritto, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), è munito dell'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, in virtù dell'art. 23 del medesimo d.lgs. n.
82 del 2005, si presume, quanto ai dati in esso riportati, conforme all'originale in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite riguardanti, specificamente, la non conformità alle scritturazioni originali (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024 (Rv. 669910 - 01).
17. L'odierna parte appellante ha depositato, sin dal primo grado di giudizio, il messaggio di posta elettronica proveniente da contenente in allegato le “Tabelle certificazione Controparte_2 consumi mensili (kWh)” rilevati dal distributore di energia in relazione ai POD IT001E90468212
e IT001E90468733, corrispondenti ai punti di distribuzione indicati nelle fatture (doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado;
doc. 2 fascicolo monitorio). Il distributore ha altresì precisato che i dati in esso contenuti sono disponibili per il fornitore attraverso il portale FOUR
(Front Office Unico Rete).
Pag. 4 a 8 18. In assenza di una chiara, circostanziata ed esplicita contestazione di non conformità dei dati contenuti nel documento informatico con le scritturazioni contenute negli archivi del distributore e nel portale di comunicazione con il fornitore, non può che affermarsi l'efficacia probatoria del documento ex art. 2712 c.c..
19. Ciò chiarito, occorre approfondire le conseguenze della contestazione dei consumi della parte opponente, odierna appellata.
20. Va ricordato, al riguardo, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di distribuzione dell'onere probatorio nelle controversie in tema di somministrazione di energia, in base al quale < base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)>>
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 (Rv. 671569 - 01)).
21. Ha precisato la Corte di Cassazione che la rilevazione dei consumi del contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione, il cui esercizio determina, a carico del gestore, l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
22. È necessario, tuttavia, che si tratti non di una “mera” contestazione ma di una contestazione
“compiuta”, dunque sufficientemente specifica ed attendibile, dovendo l'utente contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali presumibili consumi di energia abbia effettuato nel periodo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024).
23. In ragione dei principi della necessaria specificità delle contestazioni e della vicinanza della prova, l'utente è dunque tenuto a fornire un'allegazione attendibile in ordine all'incongruità dei consumi rilevati dal contatore chiedendo la verifica del corretto funzionamento del misuratore. Il cliente è dunque onerato di dimostrare, anche fornendo elementi presuntivi, che i consumi effettivi siano minori di quelli contabilizzati.
24. L'ingiunta , pur a fronte della documentazione dei consumi proveniente dalla società di CP_1 distribuzione dell'energia elettrica, si è limitata ad una generica contestazione in base alla quale l'utente non avrebbe “abitato la casa di via Casorati perché il fabbricato nel periodo considerato
(2020-2021) è rimasto disabitato con salvavita e contatore inattivo ovvero non funzionante
Pag. 5 a 8 avendo peraltro vissuto l'attrice durante il periodo pandemico in Favara via P. Mattarella 56 unitamente al marito in quanto anche residenza anagrafica della famiglia” (v. atto di citazione in opposizione a dec. ing. introduttivo della causa di primo grado).
25. Sul punto va osservato che la contestazione è del tutto generica ed inattendibile poiché:
1.25.1 la contestazione è parziale riferendosi alla sola “casa di via Casorati” e al periodo genericamente indicato negli anni 2020 e 2021 quanto invece l'ingiunzione si riferisce anche al punto di distribuzione di via della Gioconda 19 (v. doc.
1-B e riferimenti contenuti nelle fatture e nella certificazione dei consumi proveniente da ) ed anche a consumi Controparte_2 dell'anno 2019;
1.25.2 la contestazione è generica e dubitativa laddove non si precisa se il contatore dell'utenza di via Casorati fosse inattivo o non funzionante;
inoltre non è accompagnata da alcuna richiesta
(stragiudiziale né giudiziale) di verifica del funzionamento del contatore;
qualsiasi approfondimento istruttorio mediante espletamento di una CTU sul contatore avrebbe avuto pertanto carattere esplorativo e non sarebbe stato ammissibile;
1.25.3 la parte odierna appellata non ha offerto nessun elemento di prova a sostegno dell'affermazione per la quale l'immobile di via Casorati, negli anni 2020 e 2021, sarebbe rimasto “disabitato”; la circostanza per la quale la parte odierna appellata avrebbe stabilito altrove la residenza effettiva della famiglia costituisce una circostanza non dimostrata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera certificazione anagrafica;
in ogni caso, la collocazione della abitazione familiare presso un altro immobile non costituisce un elemento rilevante né tantomeno decisivo al fine di dimostrare che i consumi siano stati minori di quelli contabilizzati (o addirittura insussistenti); l'esistenza di altra, effettiva, abitazione familiare, anche laddove fosse stata provata, avrebbe avuto valore meramente indiziario e, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto priva dei requisiti della precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.; tale elemento è infatti isolato, non concorrendo con alcuna altra circostanza dimostrativa degli effettivi consumi (o mancati consumi) di energia elettrica presso l'immobile; l'elemento in questione, inoltre, non è assolutamente preciso né grave, non consentendo affatto di per sé di escludere che l'utente, pur avendo altra abitazione familiare, abbia comunque frequentato l'immobile o l'abbia concesso in uso a terzi.
26. Deve dunque ritenersi che il Giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati e non abbia correttamente valutato il materiale istruttorio appena sinteticamente richiamato ed infatti:
1.26.1 ha affermato che il fornitore avrebbe mancato di “dimostrare né con taratura del contatore, né con una con una CTU il corretto funzionamento del contatore”; l'assunto non è corretto in
Pag. 6 a 8 quanto la parte odierna appellata non ha neppure riferito in modo sufficientemente attendibile ed univoco il malfunzionamento del contatore avendo solo genericamente ed dubitativamente riferito che questo sarebbe stato “inattivo” o “non funzionante”. L'onere di chiedere eventualmente la previa verifica del funzionamento del contatore gravava inoltre sulla parte opponente che avrebbe dovuto offrire in ogni caso dimostrazione, almeno tramite indici presuntivi, della non congruità dei consumi rilevati;
1.26.2 ha inoltre affermato che il somministrante non avrebbe “dato prova delle letture del misuratore per dimostrare l'effettività dei consumi”. Anche tale assunto è infondato poiché, come esposto dall'odierno appellante, il trasporto e la consegna dell'energia elettrica e, di conseguenza, la rilevazione e la comunicazione dei consumi, costituiscono attività di spettanza del distributore
(nel caso di specie che nel caso di specie ha comunicato i consumi Controparte_2 rilevati (doc. B allegato alla comparsa di costituzione in primo grado) congruenti con quelli indicati nelle fatture (doc. 2 fascicolo monitorio).
27. Per le ragioni esposte l'appello è fondato e dev'essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
28. Come è noto, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che quindi non può essere “confermato” come richiesto dall'odierna appellante.
Pertanto, come richiesto in via subordinata dall'appellante, va pronunciata la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di Euro 2.071,15 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
29. Alla caducazione della sentenza di primo grado consegue inoltre il diritto della parte appellante alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del predetto titolo. Costituisce circostanza non contestata, e comunque documentata dall'appellante (doc. 5 fascicolo di parte attrice) il pagamento da parte della società odierna attrice della somma di Euro 837,12 per spese legali del giudizio di primo grado in favore dell'Avv. Alberto Seggio, distrattario della . Va CP_1 ricordato al riguardo che < civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10827 del
11/05/2007 (Rv. 596728 - 01)). La relativa pronuncia dev'essere emessa anche se il difensore
Pag. 7 a 8 distrattario non sia stato personalmente evocato nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9062 del 15/04/2010 (Rv. 612482 - 01).
30. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'odierna parte appellante, in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Nella liquidazione si tiene conto del valore della controversia, di Euro 2.071,15, e del mancato svolgimento di attività corrispondente alla fase di trattazione e istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 834/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento in data 25/7/2023, così provvede:
- accoglie l'appello proposta da contro e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 834/2023 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento;
Con
-condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.071, 15, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;
- condanna , alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida,
o per la fase monitoria, in € 284,00, oltre ad € 76 per spese non imponibili, al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
o per il giudizio di primo grado, in € 633,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
o per il giudizio di secondo grado, in € 852,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- condanna l'avv. Alberto Seggio alla restituzione in favore della società Parte_1 della somma di Euro 837,12.
Agrigento, 11/3/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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