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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25529/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Piero Biasci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Filippo Corridoni, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE POI DIVENUTO RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO POI DIVENUTO RESISTENTE
OGGETTO: nullità o annullabilità del contratto di locazione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 06.02.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 12.06.2024, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio per ivi sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto del 07.08.2017 registrato in data 05.09.2023 dal sig.
[...]
in quanto carente della volontà contrattuale della CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 1418 c.c. con caducazione di tutti i suoi effetti a decorrere dal
01.09.2017 e per l'effetto nulla la registrazione effettuata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto del 07.08.2017 registrato in data 05.09.2023 dal sig. in quanto carente della volontà Controparte_1 contrattuale della ai sensi dell'art. 1427 c.c. con caducazione Parte_1 di tutti i suoi effetti a decorrere dal 01.09.2017 e per l'effetto nulla la registrazione effettuata. Con condanna alle spese e i compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva di aver concesso in locazione a
[...]
, sorella del convenuto, l'immobile sito in Roma alla Via Carlo Carrà Parte_2
n. 15, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, fg. 638, p.lla 1185, sub 536, cat.
C/3 nonché quello censito al fg. 638, p.lla 1185, sub. 537, cat. C/1, con contratto del 09.02.2018, registrato in data 08.03.2018.
Precisava che, nel corso delle trattative che avevano poi condotto alla conclusione di tale contratto, la aveva consegnato al fratello della locatrice, Parte_1
, affinchè quest'ultimo la facesse sottoscrivere alla sorella, una Controparte_1
proposta contrattuale già firmata dalla medesima avente ad oggetto Parte_1
la locazione degli immobili di proprietà della siti in via Carlo Carrà, Parte_1 nonché dell'immobile sito in Viale Giorgio Morandi n. 199 per il canone complessivo di euro 8.400,00.
Tale proposta non era stata accettata da . Parte_2
pagina 2 di 7 Limitato l'oggetto del contratto ai soli immobili di Via Carlo Carrà e determinato il canone annuo in euro 6.000,00, e concludevano il Parte_1 Parte_2
nuovo contratto di locazione, già indicato in premessa (contratto del 09.02.2018).
Stante i rapporti di fiducia tra le parti, la non aveva chiesto la Parte_1
restituzione della originaria proposta contrattuale consegnata a . Controparte_1
Senonché successivamente, la ottenuta la sentenza di Parte_1
risoluzione del contratto di locazione del 09.02.2018 per inadempimento della locatrice, avviava la procedura esecutiva di sfratto.
L'ufficiale giudiziario, giunto in loco il 06.09.2023, rinveniva nel locale
[...]
, il quale, al fine di impedire lo sfratto, gli esibiva un contratto di CP_1
locazione, datato 07.08.2017 registrato il 05.09.2023, che risultava essere stato stipulato tra lo stesso e la Parte_1
In realtà, la non aveva mai sottoscritto alcun contratto con Parte_1
. Controparte_1
Tale contratto altro non era che l'originaria proposta formulata a , Parte_2
come evincibile dal fatto che il nominativo della stessa risultava essere stato interlineato e sostituito con quello di e dalla modifica Controparte_1 dell'importo previsto canone (ridotto da euro 8.400,00 a euro 6.000,00).
Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per difetto del requisito dell'accordo, non essendosi mai formata la volontà della di Parte_1
concludere un contratto di locazione con . Controparte_1
In subordine, chiedeva di accertarsi l'annullabilità di tale contratto ex art. 1427
c.c. per essere stato il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.
Con decreto del 09.10.2024, il Giudice, rilevata la scadenza dei termini per la costituzione del convenuto, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.,
pagina 3 di 7 concedeva termine alle parti per il deposito di memorie integrative e fissava l'udienza di discussione per il 13.12.2024.
La depositava memoria integrativa e atto di querela di falso. Parte_1
All'udienza del 04.02.2025, compariva personalmente per Controparte_1
rendere il richiesto interpello e la chiedeva di assumere la causa Parte_1
in decisione.
2. Nel merito
La domanda di nullità del contratto è fondata e va accolta.
Nel corso dell'interpello, ha confermato di essere stato nel Controparte_1
possesso dei locali locati alla sorella, di aver ricevuto dalla un Parte_1
“contratto di locazione” e di aver proceduto alla sua registrazione unicamente al fine di evitare il rilascio dei suddetti locali, poiché in essi esercitava la sua attività commerciale.
La veridicità di tale ricostruzione emerge dalla stessa scansione temporale dei fatti e, segnatamente, dal fatto che la registrazione del contratto di locazione, datato 7.08.2017, è avvenuta il 5.09.2024, ossia nel giorno immediatamente precedente al secondo accesso nei locali da parte dell'ufficiale giudiziario
(6.09.2024).
, dunque, aveva ricevuto dalla un documento Controparte_1 Parte_1
in bianco ed ha abusato del mandato ricevuto e riempito il documento contra pactum, inserendo al posto del nominativo della sorella il proprio.
Sul punto, va rilevato che: “nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale
pagina 4 di 7 può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso” (così Cass.
11422/2024).
Orbene, nella fattispecie ricorre l'ipotesi di riempimento del foglio in bianco contra pacta e non già absque pacta e ciò rende superflua la proposta querela di falso.
Infatti, la ha soddisfatto il proprio onere probatorio dimostrando Parte_1
di aver lasciato nella disponibilità di un foglio in bianco Controparte_1 contenente gli elementi essenziali di una proposta di locazione, con l'impegno da parte di quest'ultimo di completarlo, facendolo sottoscrivere alla sorella, il cui nominativo, invece, è stato interlineato e sostituito con quello del convenuto.
Tale ricostruzione fattuale dimostra che nessun accordo relativo alla locazione è stato concluso tra la e . Parte_1 Controparte_1
Pertanto, va dichiarata la nullità del contratto di locazione per mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1418 e 1325 c.c.
Il contratto del 07.08.2017, infatti, non riflette alcuna comune volontà delle parti.
Del resto, che il documento nel possesso di fosse solo una Controparte_1
proposta contrattuale destinata ad altri è confermato dal comportamento successivo tenuto da tutti i soggetti coinvolti nell'intera vicenda.
Infatti, da un lato, la ha concluso un nuovo e diverso contratto Parte_1
di locazione avente ad oggetto (almeno in parte) gli stessi beni con
[...]
. Dall'altra, non ha mai dato esecuzione all'accordo Parte_2 Controparte_1
del 07.08.2017, se non procedendo alla sola registrazione, al limitato fine di avere un titolo astrattamente opponibile alla procedura esecutiva.
pagina 5 di 7 Tali circostanze sono state confermate in sede di interpello dal , Controparte_1 laddove lo stesso ha riferito che: “il mio unico motivo di registrare quel contratto era quello di resistere allo sfratto” (cfr. verbale di udienza del 04.02.2025).
Alla declaratoria di nullità consegue il venir meno di tutti gli effetti del contratto con effetto ex tunc, ossia a decorrere dalla data di stipula del contratto.
La nullità del contratto de quo è una nullità strutturale e, in quanto tale, assoluta ed insanabile, con conseguente irrilevanza della registrazione tardiva.
3. Sulle spese
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna alle spese del convenuto contumace rimasto soccombente.
Infatti: “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”
(così Cass. Ord. n. 5813/2023).
Le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari dinanzi al Tribunale di valore indeterminato, tenendo conto della bassa complessità della questione in euro 3.809,00 per compensi;
euro 571,35 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezion e istanza disattesa, così decide: dichiara inammissibile la querela di falso;
accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara la nullità, ex art. 1418 e 1325 c.c., del contratto di locazione del
07.08.2017 concluso tra e e registrato in data Parte_1 Controparte_1
05.09.2023 da;
Controparte_1
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed euro 571,35 per Parte_1
spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Elisa Controparte_2
Ferrazzoli.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25529/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Piero Biasci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Filippo Corridoni, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE POI DIVENUTO RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO POI DIVENUTO RESISTENTE
OGGETTO: nullità o annullabilità del contratto di locazione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 06.02.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 12.06.2024, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio per ivi sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto del 07.08.2017 registrato in data 05.09.2023 dal sig.
[...]
in quanto carente della volontà contrattuale della CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 1418 c.c. con caducazione di tutti i suoi effetti a decorrere dal
01.09.2017 e per l'effetto nulla la registrazione effettuata;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto del 07.08.2017 registrato in data 05.09.2023 dal sig. in quanto carente della volontà Controparte_1 contrattuale della ai sensi dell'art. 1427 c.c. con caducazione Parte_1 di tutti i suoi effetti a decorrere dal 01.09.2017 e per l'effetto nulla la registrazione effettuata. Con condanna alle spese e i compensi del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva di aver concesso in locazione a
[...]
, sorella del convenuto, l'immobile sito in Roma alla Via Carlo Carrà Parte_2
n. 15, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, fg. 638, p.lla 1185, sub 536, cat.
C/3 nonché quello censito al fg. 638, p.lla 1185, sub. 537, cat. C/1, con contratto del 09.02.2018, registrato in data 08.03.2018.
Precisava che, nel corso delle trattative che avevano poi condotto alla conclusione di tale contratto, la aveva consegnato al fratello della locatrice, Parte_1
, affinchè quest'ultimo la facesse sottoscrivere alla sorella, una Controparte_1
proposta contrattuale già firmata dalla medesima avente ad oggetto Parte_1
la locazione degli immobili di proprietà della siti in via Carlo Carrà, Parte_1 nonché dell'immobile sito in Viale Giorgio Morandi n. 199 per il canone complessivo di euro 8.400,00.
Tale proposta non era stata accettata da . Parte_2
pagina 2 di 7 Limitato l'oggetto del contratto ai soli immobili di Via Carlo Carrà e determinato il canone annuo in euro 6.000,00, e concludevano il Parte_1 Parte_2
nuovo contratto di locazione, già indicato in premessa (contratto del 09.02.2018).
Stante i rapporti di fiducia tra le parti, la non aveva chiesto la Parte_1
restituzione della originaria proposta contrattuale consegnata a . Controparte_1
Senonché successivamente, la ottenuta la sentenza di Parte_1
risoluzione del contratto di locazione del 09.02.2018 per inadempimento della locatrice, avviava la procedura esecutiva di sfratto.
L'ufficiale giudiziario, giunto in loco il 06.09.2023, rinveniva nel locale
[...]
, il quale, al fine di impedire lo sfratto, gli esibiva un contratto di CP_1
locazione, datato 07.08.2017 registrato il 05.09.2023, che risultava essere stato stipulato tra lo stesso e la Parte_1
In realtà, la non aveva mai sottoscritto alcun contratto con Parte_1
. Controparte_1
Tale contratto altro non era che l'originaria proposta formulata a , Parte_2
come evincibile dal fatto che il nominativo della stessa risultava essere stato interlineato e sostituito con quello di e dalla modifica Controparte_1 dell'importo previsto canone (ridotto da euro 8.400,00 a euro 6.000,00).
Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per difetto del requisito dell'accordo, non essendosi mai formata la volontà della di Parte_1
concludere un contratto di locazione con . Controparte_1
In subordine, chiedeva di accertarsi l'annullabilità di tale contratto ex art. 1427
c.c. per essere stato il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.
Con decreto del 09.10.2024, il Giudice, rilevata la scadenza dei termini per la costituzione del convenuto, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.,
pagina 3 di 7 concedeva termine alle parti per il deposito di memorie integrative e fissava l'udienza di discussione per il 13.12.2024.
La depositava memoria integrativa e atto di querela di falso. Parte_1
All'udienza del 04.02.2025, compariva personalmente per Controparte_1
rendere il richiesto interpello e la chiedeva di assumere la causa Parte_1
in decisione.
2. Nel merito
La domanda di nullità del contratto è fondata e va accolta.
Nel corso dell'interpello, ha confermato di essere stato nel Controparte_1
possesso dei locali locati alla sorella, di aver ricevuto dalla un Parte_1
“contratto di locazione” e di aver proceduto alla sua registrazione unicamente al fine di evitare il rilascio dei suddetti locali, poiché in essi esercitava la sua attività commerciale.
La veridicità di tale ricostruzione emerge dalla stessa scansione temporale dei fatti e, segnatamente, dal fatto che la registrazione del contratto di locazione, datato 7.08.2017, è avvenuta il 5.09.2024, ossia nel giorno immediatamente precedente al secondo accesso nei locali da parte dell'ufficiale giudiziario
(6.09.2024).
, dunque, aveva ricevuto dalla un documento Controparte_1 Parte_1
in bianco ed ha abusato del mandato ricevuto e riempito il documento contra pactum, inserendo al posto del nominativo della sorella il proprio.
Sul punto, va rilevato che: “nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale
pagina 4 di 7 può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso” (così Cass.
11422/2024).
Orbene, nella fattispecie ricorre l'ipotesi di riempimento del foglio in bianco contra pacta e non già absque pacta e ciò rende superflua la proposta querela di falso.
Infatti, la ha soddisfatto il proprio onere probatorio dimostrando Parte_1
di aver lasciato nella disponibilità di un foglio in bianco Controparte_1 contenente gli elementi essenziali di una proposta di locazione, con l'impegno da parte di quest'ultimo di completarlo, facendolo sottoscrivere alla sorella, il cui nominativo, invece, è stato interlineato e sostituito con quello del convenuto.
Tale ricostruzione fattuale dimostra che nessun accordo relativo alla locazione è stato concluso tra la e . Parte_1 Controparte_1
Pertanto, va dichiarata la nullità del contratto di locazione per mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo ex artt. 1418 e 1325 c.c.
Il contratto del 07.08.2017, infatti, non riflette alcuna comune volontà delle parti.
Del resto, che il documento nel possesso di fosse solo una Controparte_1
proposta contrattuale destinata ad altri è confermato dal comportamento successivo tenuto da tutti i soggetti coinvolti nell'intera vicenda.
Infatti, da un lato, la ha concluso un nuovo e diverso contratto Parte_1
di locazione avente ad oggetto (almeno in parte) gli stessi beni con
[...]
. Dall'altra, non ha mai dato esecuzione all'accordo Parte_2 Controparte_1
del 07.08.2017, se non procedendo alla sola registrazione, al limitato fine di avere un titolo astrattamente opponibile alla procedura esecutiva.
pagina 5 di 7 Tali circostanze sono state confermate in sede di interpello dal , Controparte_1 laddove lo stesso ha riferito che: “il mio unico motivo di registrare quel contratto era quello di resistere allo sfratto” (cfr. verbale di udienza del 04.02.2025).
Alla declaratoria di nullità consegue il venir meno di tutti gli effetti del contratto con effetto ex tunc, ossia a decorrere dalla data di stipula del contratto.
La nullità del contratto de quo è una nullità strutturale e, in quanto tale, assoluta ed insanabile, con conseguente irrilevanza della registrazione tardiva.
3. Sulle spese
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna alle spese del convenuto contumace rimasto soccombente.
Infatti: “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”
(così Cass. Ord. n. 5813/2023).
Le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari dinanzi al Tribunale di valore indeterminato, tenendo conto della bassa complessità della questione in euro 3.809,00 per compensi;
euro 571,35 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezion e istanza disattesa, così decide: dichiara inammissibile la querela di falso;
accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara la nullità, ex art. 1418 e 1325 c.c., del contratto di locazione del
07.08.2017 concluso tra e e registrato in data Parte_1 Controparte_1
05.09.2023 da;
Controparte_1
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed euro 571,35 per Parte_1
spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Elisa Controparte_2
Ferrazzoli.
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