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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIOCCHINI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via della Stazione Vecchia n. 8, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CASAROSA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 211, Cascina (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 26 giugno 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 marzo 2022, allegava di aver contratto il Parte_1
31 maggio 2004 in Tricase (LE) matrimonio civile con dall'unione col quale Parte_2 nascevano due figli, , il 14 luglio 2005 e , l'11 dicembre 2008. Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale e concludeva domandando la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente domandava, altresì, riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, più Istat.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio contestando il contenuto Parte_2
del ricorso avversario e domandando, da parte sua, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per ivi continuare ad abitare assieme ai minori, il collocamento paritario dei ragazzi, nonché la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a carico di sé resistente ed in favore dei figli pari ad € 600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, in punto di assegno di mantenimento, attesa l'autosufficienza economica delle parti.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si procedeva anche all'audizione dei minori, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, affidati i minori ad entrambi i genitori, assegnata la casa coniugale alla madre, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile di € 700,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, resa col n. 1419/2022, e la rimessione della causa sul ruolo con contestuale assegnazione dei termini per memorie istruttorie, il Giudice avanzava proposta conciliativa che le parti, all'udienza del 26 giugno 2025, dichiaravano di accettare, con una specifica/integrazione.
Il giudice, a questo punto, sulle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 1419/2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla scorta della proposta conciliativa avanzata dal Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio ancora minorenne (nelle more del giudizio, invero, il figlio ha raggiunto la maggiore età); tali accordi Per_1 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 1419/2022, pubblicata il 17 novembre 2022, di separazione personale tra le parti e uniti in matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile il 31 maggio 2004 in Tricase (LE); atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Tricase (LE) al n. 4, parte I, serie, ufficio 1, anno 2004 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
DISPONE che la casa coniugale rimarrà assegnata alla madre, per ivi abitarvi assieme ai figli.
DISPONE il figlio sarà collocato in modo paritario presso ciascun genitore, trascorrendo durante la prima settimana il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì con il padre, il sabato e la domenica con la madre;
durante la seconda settimana il figlio trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con il padre sabato e domenica;
così per le settimane a seguire.
Il genitore non collocatario potrà effettuare una videochiamata giornaliera con il minore nella fascia oraria 18:30-19:30.
Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi in periodi da concordarsi entro il 31 maggio.
Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'onere di Parte_2 corrispondere la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai figli sarà integralmente percepito da Pt_1
mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuno.
[...]
Il Tribunale, nella composizione collegiale sovra indicata, prende atto e dà atto dell'impegno
(assunto a verbale d'udienza del 26.06.2025) di di corrispondere, a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore, , a la somma Per_1 Parte_1
ulteriore di euro 50,00 (ulteriore rispetto ai 400,00 euro dovuti a titolo di contributo ordinario per il di lui mantenimento) a partire dal momento in cui la signora non percepirà più Parte_1
l'assegno unico per il figlio maggiore, . Per_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIOCCHINI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via della Stazione Vecchia n. 8, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CASAROSA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2
predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 211, Cascina (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 26 giugno 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 marzo 2022, allegava di aver contratto il Parte_1
31 maggio 2004 in Tricase (LE) matrimonio civile con dall'unione col quale Parte_2 nascevano due figli, , il 14 luglio 2005 e , l'11 dicembre 2008. Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale e concludeva domandando la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, nella regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente domandava, altresì, riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, più Istat.
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio contestando il contenuto Parte_2
del ricorso avversario e domandando, da parte sua, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per ivi continuare ad abitare assieme ai minori, il collocamento paritario dei ragazzi, nonché la previsione di un contributo di mantenimento da porsi a carico di sé resistente ed in favore dei figli pari ad € 600,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, in punto di assegno di mantenimento, attesa l'autosufficienza economica delle parti.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si procedeva anche all'audizione dei minori, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, affidati i minori ad entrambi i genitori, assegnata la casa coniugale alla madre, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma mensile di € 700,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, resa col n. 1419/2022, e la rimessione della causa sul ruolo con contestuale assegnazione dei termini per memorie istruttorie, il Giudice avanzava proposta conciliativa che le parti, all'udienza del 26 giugno 2025, dichiaravano di accettare, con una specifica/integrazione.
Il giudice, a questo punto, sulle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 1419/2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla scorta della proposta conciliativa avanzata dal Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio ancora minorenne (nelle more del giudizio, invero, il figlio ha raggiunto la maggiore età); tali accordi Per_1 non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 1419/2022, pubblicata il 17 novembre 2022, di separazione personale tra le parti e uniti in matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile il 31 maggio 2004 in Tricase (LE); atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Tricase (LE) al n. 4, parte I, serie, ufficio 1, anno 2004 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
DISPONE che la casa coniugale rimarrà assegnata alla madre, per ivi abitarvi assieme ai figli.
DISPONE il figlio sarà collocato in modo paritario presso ciascun genitore, trascorrendo durante la prima settimana il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì con il padre, il sabato e la domenica con la madre;
durante la seconda settimana il figlio trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con il padre sabato e domenica;
così per le settimane a seguire.
Il genitore non collocatario potrà effettuare una videochiamata giornaliera con il minore nella fascia oraria 18:30-19:30.
Nei periodi estivi le parti potranno tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi in periodi da concordarsi entro il 31 maggio.
Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'onere di Parte_2 corrispondere la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai figli sarà integralmente percepito da Pt_1
mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuno.
[...]
Il Tribunale, nella composizione collegiale sovra indicata, prende atto e dà atto dell'impegno
(assunto a verbale d'udienza del 26.06.2025) di di corrispondere, a titolo di Parte_2
contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiore, , a la somma Per_1 Parte_1
ulteriore di euro 50,00 (ulteriore rispetto ai 400,00 euro dovuti a titolo di contributo ordinario per il di lui mantenimento) a partire dal momento in cui la signora non percepirà più Parte_1
l'assegno unico per il figlio maggiore, . Per_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 27.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina