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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2044/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2044/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.11.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
11.12.1959 e residente a [...], codice fiscale: C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...], codice fiscale:
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Elisabetta Severi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n. 101, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in RE (FI) il 18.04.1982, precisavano che dalla loro Per_ unione erano nati i figli (il 18.08.1985) ed (il Per_1
20.06.1988), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che negli ultimi anni si manifestava tra loro una progressiva divergenza nelle aspirazioni personali e nella progettualità familiare ed il sentimento della famiglia e dell'unione veniva meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Buggiano, Via Bruno Buozzi n. 17, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è stata venduta ed i coniugi trasferiranno la loro residenza dandosene reciproca comunicazione.
3) Il SI. , a decorrere dalla data di deposito del Parte_2 presente ricorso, corrisponderà alla SI.ra , Parte_1 quale contributo per il suo mantenimento, la somma di € 1.100,00
(millecento/00) mensili entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
5) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio RE (FI) il 18.04.1982, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RE (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
208, P. 2, S. A, anno 1982);
- spese compensate.
3 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2044/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.11.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
11.12.1959 e residente a [...], codice fiscale: C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...], codice fiscale:
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Elisabetta Severi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n. 101, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in RE (FI) il 18.04.1982, precisavano che dalla loro Per_ unione erano nati i figli (il 18.08.1985) ed (il Per_1
20.06.1988), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che negli ultimi anni si manifestava tra loro una progressiva divergenza nelle aspirazioni personali e nella progettualità familiare ed il sentimento della famiglia e dell'unione veniva meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Buggiano, Via Bruno Buozzi n. 17, in comproprietà al 50% tra i coniugi, è stata venduta ed i coniugi trasferiranno la loro residenza dandosene reciproca comunicazione.
3) Il SI. , a decorrere dalla data di deposito del Parte_2 presente ricorso, corrisponderà alla SI.ra , Parte_1 quale contributo per il suo mantenimento, la somma di € 1.100,00
(millecento/00) mensili entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
5) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio RE (FI) il 18.04.1982, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RE (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
208, P. 2, S. A, anno 1982);
- spese compensate.
3 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4