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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G.488/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 488 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Marano di Napoli alla Via Iorace n. 78, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Marano di Napoli al Corso Europa 22, presso lo studio dell'Avv. Marco Visone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_1
di Napoli alla Via Castel Belvedere n. 98, C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del 4/6/2025 si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/1/2025, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio, in Marano di Napoli il 18/4/1998, con dal quale nasceva (nato il Controparte_1 Persona_1
10/12/2009) e riferendo che tra i coniugi è intervenuta sentenza di separazione che ha omologato le condizioni concordate dagli stessi, ha chiesto, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'udienza del 21/5/2025, rilevata la regolarità della notifica alla resistente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dichiarata la sua contumacia, il ricorrente si è riportato al proprio ricorso e ha chiesto il divorzio alle medesime condizioni della separazione, precisando che i pagi na 2 di 4 rapporti con la ex moglie sono sereni e che non vi sono difficoltà nel comune esercizio della responsabilità genitoriale.
La Giudice delegata, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione “figurata” dinanzi al Presidente (avvenuta il 2/11/2022) che ha omologato la separazione con decreto n.1510/2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie il ricorrente ha chiesto la conferma delle medesime condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 1510/2023 del 17/1/2022, qui da intendersi richiamate e trascritte.
Il Collegio rileva che in assenza di dati reddituali attuali relativi al la resistente, rimasta contumace e in assenza di dedotti mutamenti rispetto alla situazione già vagliata in sede separativa, possa confermarsi quanto, in maniera concordata tra le parti, è stato statuito in sede di separazione .
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagi na 3 di 4 Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/4/1998 a Marano di Napoli da , nato a Parte_1
Marano di Napoli il 13/2/1969, e , nata a Controparte_1
Napoli l'11/5/1977, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.1510/2023, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte,
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n. 18, P. II, Serie A, anno
1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 14/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4