TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/08/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa AB Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1866/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di eredi di , rappresentate e C.F._2 Persona_1
difese dagli avv.ti Paolo Bossi e Monica Schiavi ed elettivamente domiciliate presso la sede di questi ultimi, in Varese, piazza G. Carducci, giusta procura in atti
-Attrici –
Contro
(P.IVA: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bugatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi, 1, giusta procura in atti
Convenuta
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-Convenuta contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 28 giugno 2021 ha evocato avanti questo Tribunale le società Persona_1
e per sentire accertare la responsabilità del Controparte_2 Controparte_1
conducente del veicolo targato FN059ZD in ordine alla produzione del sinistro avvenuto il 2 agosto 2019 e per sentire condannare in via tra loro solidale e/o alternativa le predette due società a risarcirgli tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che, in via prudenziale, ha indicato in € 130.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore risultanda.
Al riguardo il signor ha riferito: che in data 2 agosto 2019, intorno alle ore 16,30 circa, Pt_2
in Quasso al Monte, località Cavagnano, egli, mentre si accingeva ad uscire dal cancello della propria abitazione in Via del Deserto, 30 veniva urtato da un automezzo pesante targato
FN059ZD, di proprietà della società che procedeva in retromarcia sulla Controparte_2
stessa via, per raggiungere la strada provinciale;
che altro automezzo della stessa società aveva già effettuato la manovra di retromarcia e si era fermato nei pressi di un parcheggio;
che entrambi detti automezzi si trovavano nella Via del Deserto per effettuare dei lavori su un traliccio ivi situato;
che a causa dell'urto di cui sopra il signor cadeva rovinosamente Pt_2
a terra, rimanendo sotto il pianale del mezzo;
che il signor e il conducente del mezzo Pt_2
situato nel parcheggio urlavano all'altro operatore della di fermarsi;
che gli Controparte_2
operatori della estraevano poi il signor dal mezzo e chiamavano Controparte_2 Pt_2
l'ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso.
Il signor ha altresì riferito: che i due operatori della società Pt_2 Controparte_2
lasciavano un biglietto al signor che risiede a Cavagnano, via del Controparte_3
Deserto, 28, che, nella circostanza, aveva sentito delle urla ed era uscito di casa per vedere cosa fosse successo;
che in detto biglietto, scritto di pugno da uno dei due operai, era riportato il nominativo della società proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro, ossia pagina 2 di 10 viale dell'Industria, 29 Busto Arsizio;
che il signor consegnava Controparte_2 CP_3
poi quel biglietto alla moglie del signor che accompagnava all'Ospedale di Varese Pt_2
ove ere ricoverato il marito;
che in conseguenza del sinistro il signor riportava Pt_2
frattura pertocantierica al femore destro - per cui era sottoposto ad intervento chirurgico- trauma alla spalla sinistra e trauma cranico, lesione del tendine del sopraspinato della spalla sinistra;
che dopo una lunga riabilitazione, il medesimo si sottoponeva a visita medico legale del dott. , che, accertato il nesso causale tra le lesioni e l'infortunio, quantificava a Per_2
carico dell'attore un danno permanente del 26%, un danno biologico temporaneo di 60 giorni al 100%, di ulteriori 60 giorni al 75% e infine di 40 giorni al 50%.
Il signor ha infine riferito: che con comunicazione pec 28 agosto 2019 egli, per mezzo Pt_2
dei suoi difensori, inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla cui Controparte_2
seguiva risposta di con indicazione del numero del sinistro e Controparte_4
della polizza e la targa del veicolo coinvolto: FN059ZD; che detta Compagnia di
Assicurazioni, dapprima respingeva la domanda di risarcimento, per poi cambiare idea e invitare il signor a sottoporsi a visita medica del proprio fiduciario e infine respingere Pt_2
ancora la richiesta.
L'attore ha infine allegato di avere avviato la procedura di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo.
Si è costituita in giudizio che ha contestato la dinamica del Controparte_4
sinistro, così come descritto dall'attore e ha riferito in particolare: che il conducente del veicolo targato FN059ZD, prima di azionare la retromarcia, effettuava il “consueto controllo degli specchietti” e all'attivazione dei sensori posteriori arrestava immediatamente la marcia;
che il medesimo conducente, sceso dal furgone per capire quale fosse l'ostacolo, notava a terra, verso il centro della strada, il signor , che era caduto a causa dello spavento. Pt_2
pagina 3 di 10 Parte convenuta ha anche contestato l'ammontare del danno chiesto e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 VI co.c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione di testi e in seguito disposta una CTU medico legale.
In data 8 maggio 2023 l'attore è deceduto e si sono costituite in qualità di eredi la moglie e la figlia . Parte_1 Parte_2
In seguito, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione on assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di , che sebbene ritualmente Controparte_2
citata in giudizio, non si è costituita.
Ciò premesso e venendo al merito, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile l'art. 2054 c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma della medesima norma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quindi in base a detta norma la responsabilità del conducente del veicolo si presume, salvo che questi non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Spetta tuttavia al pedone fornire la prova del fatto storico dell'investimento. Prova che, nella specie, l'attore ha fornito con la testimonianza resa da . Controparte_3
Il teste ha dichiarato: che abita vicino al signor , a Cavagnano in Via del Deserto, 28; Pt_2
che il giorno del sinistro, su richiesta del signor , era stato contattato da “due ragazzi” Pt_2
dell'impresa che gli riferivano che il signor “si era fatto male in Controparte_2 Pt_2
quanto gli erano andati addosso con il furgone” ed era caduto a terra;
che essi gli comunicavano pagina 4 di 10 di avere colpito involontariamente il signor , ”facendo la retromarcia” con il furgone, Pt_2
per raggiungere la strada provinciale.
Il teste in questione ha poi dichiarato di avere prestato soccorso al signor e ha Pt_2
confermato di avere ritirato dai “ragazzi” il biglietto di cui si è detto sopra, scritto di pugno da uno di loro, con i dati della società proprietaria del mezzo coinvolto nel Controparte_2
sinistro. Biglietto che consegnava alla moglie del signor , che accompagnava Pt_2
all'Ospedale ove era ricoverato il marito.
Vale la pena di evidenziare che in teste non ha assistito all'infortunio, ma ha Tes_1
riportato circostanze vissute in prima persona, come quella di essere stato contattato dagli operatori della (circostanza peraltro confermata anche da uno degli Parte_3
operatori della società , il teste “abbiamo anche citofonato al vicino di casa CP_2 Tes_2
del signor ”), di avere raccolto la dichiarazione di questi circa l'urto involontariamente Pt_2
provocato al SI , di aver ricevuto dai medesimi un biglietto scritto di pugno da Pt_2
uno di loro con il nominativo e i dati della società proprietaria dell'automezzo coinvolto nel sinistro. Si tratta quindi di una testimonianza indiretta riguardo alla dinamica del sinistro che ha ad oggetto dichiarazioni confessorie del responsabile dello stesso. Tale testimonianza, non trattandosi certamente di “testimonianza de relato actoris”, è sicuramente ammissibile, fatta salva valutazione della sua attendibilità da parte del giudice (cfr. ex multis, Cass. n. 8358/
2007).
Nel presente caso le affermazioni del teste sono coerenti, prive di contraddizioni e CP_3
trovano riscontro in dati oggettivi, come il biglietto che il teste ha dichiarato essergli stato consegnato dagli operai della e che l'attore ha poi prodotto in questo Controparte_2
giudizio. In merito a tale biglietto parte convenuta nulla ha dichiarato.
Vale la pena di aggiungere che la circostanza della consegna del biglietto, circostanza peraltro in alcun modo contestata dalla Compagnia di Assicurazioni e sulla quale quest'ultima non ha pagina 5 di 10 fornito alcuna spiegazione, non solo rende del tutto verosimile che i due operatori della abbiano effettivamente dichiarato al signor che il signor Controparte_2 CP_3 Pt_2
“si è fatto male” perché un automezzo della “gli è andato addosso”, ma rende Controparte_2
assolutamente verosimile che il signor sia caduto a terra perché colpito da un Pt_2
automezzo della Controparte_2
Infatti, l'unica spiegazione logica della consegna del biglietto in questione ad opera dei due operatori della è che uno degli automezzi di quest'ultima abbia Controparte_2
effettivamente urtato il signor , facendolo cadere. Del resto, se il signor fosse Pt_2 Pt_2
“caduto da solo”, come ha chiesto di provare la convenuta (circostanza peraltro non confermata dal teste di parte convenuta), non si comprenderebbe il motivo per cui gli operatori della consegnavano al signor un biglietto con il nominativo e i dati Controparte_2 CP_3
della società Controparte_2
Vale poi la pena di evidenziare che il CTU ha confermato che il quadro lesivo riportato dal signor concorda con le modalità prospettate di incidente stradale (pedone investito Pt_2
da automezzo industriale).
In sostanza, la dichiarazione resa dal teste , la circostanza pacifica della consegna CP_3
del biglietto da parte degli operatori della con i dati di quest'ultima e gli Controparte_2
accertamenti svolti dal CTU, consentono di ritenere che il signor sia caduto a terra Pt_2
perché colpito da un automezzo della Parte_4
dal canto suo, la Compagnia di Assicurazioni non ha assolto all'onere
[...]
probatorio sulla stessa ricadente e relativo alla dimostrazione che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Il teste di parte convenuta non ha confermato la circostanza, dedotta come capitolo di prova da parte convenuta, che l'operatore del mezzo coinvolto nel sinistro abbia controllato gli pagina 6 di 10 specchietti retrovisori prima di inserire la retromarcia. Né, lo stesso ha confermato i capitoli dedotti da parte convenuta tendenti a dimostrare che il signor sia caduto da solo. Pt_2
Vale la pena di aggiungere che, per costante giurisprudenza di legittimità, “è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass., Ord., n. 4551 del 22/02/2017).
Senonchè non è emerso che il signor abbia tenuto comportamenti imprevedibili e Pt_2
anomali che abbiano contribuito nella determinazione dell'evento per cui è causa.
Atteso tutto quanto precede, deve dichiararsi la responsabilità di ex art. Controparte_2
2054, III co., c.c. in ordine alla produzione del sinistro de quo.
In merito al quantum debeatur, questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni contenute nell'elaborato del CTU, che appare adeguatamente motivato.
Ebbene, il CTU ha quantificato le lesioni patite dall'attore in 48 gg. di ITP totale, in ulteriori 60 gg. di ITP al 75%, in 50 gg. di ITP al 50%, con postumi di danno biologico nella percentuale del 20%.
Sulla base di queste conclusioni, al signor , che all'epoca del sinistro aveva Persona_1
pagina 7 di 10 inabilità parziale al 75% 60 gg € 4.410,00= inabilità parziale al 50% 50 gg € 2.450,00=
Totale danno biologico: € 65.648,00=
Quanto alla personalizzazione del danno, occorre osservare che in difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento
(cfr. Cass. 31 maggio 2019 n. 15084).
Nel caso di specie nessuna somma può essere liquidata a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'attore allegato e provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
Occorrerà comunque aggiungere le spese sostenute dal signor e ricollegabili al Pt_2
sinistro, pari ad € 863,26, come da documenti in atti.
Come accennato, in data 8 maggio 2023 decedeva il signor . Persona_1
In conseguenza di ciò, agli eredi del signor potrà essere liquidato il danno da Pt_2
premorienza (ciò per quanto riguarda il danno permanente), che è il danno risarcibile nel caso in cui il danneggiato muoia prima della definizione del giudizio per causa indipendente dall'illecito.
In merito alla liquidazione di tale danno, questo giudice ritiene preferibile il sistema di calcolo suggerito dalla Suprema Corte, che considera come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e, rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle pagina 8 di 10 tabelle dell'ISTAT, calcola la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, che poi moltiplica poi per gli anni di vita effettiva, dall'infortunio alla morte (Cass. 19 novembre 2024 n. 29832).
Applicando tale criterio al caso di specie, fermo restando l'importo di € 11.564,00 per l'invalidità temporanea, deve farsi il seguente calcolo per il danno permanente: € 54.084,00, diviso per gli anni di vita residua, che per il signor sono 5, considerato che Pt_2
l'aspettativa di vita è oggi di 83 anni e che all'epoca del sinistro il signor aveva 78 Pt_2
anni; tale somma, pari ad € 10.816,80, è moltiplicata per 3 anni e 9 mesi che è il periodo di tempo vissuto dall'attore dall'infortunio alla morte. Il risultato è pari ad € 42.185, 52.
Detto importo deve essere sommato ad € 11.564,00 riconosciute a titolo di danno per inabilità temporanea e alla somma di € 863,26, di cui si è detto sopra. La somma così ottenuta e pari ad
€ 54.612,78 deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione in base all'insegnamento della
Suprema Corte n. 1712 del 17 febbraio 1995. Tale importo calcolato al 31 luglio 2025 (ultimo aggiornamento disponibile) è pari ad € 70.934,39
Atteso quanto precede, e devono Controparte_2 Controparte_4
condannarsi in via tra loro solidale a corrispondere alle signore e Parte_2 Parte_1
la somma di € 70.934,39 oltre interessi ex art. 1284, IV co.c.c. dal 1° agosto 2025 al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base al decisum e all'attività effettivamente svolta, devono porsi a carico delle convenute in ragione della loro soccombenza.
Parimenti devono porsi definitivamente a carico delle convenute le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. AB
Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1866/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede;
pagina 9 di 10 accertata e dichiarata la responsabilità di nella produzione del sinistro per Controparte_2
cui è causa, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_4
tra loro solidale, a versare alle signore e la somma di € 70.934,39, Parte_2 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284 IV co.c.c. dal 1° agosto 2025 al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, Controparte_4
a rifondere alle signore e le spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_1
11.977,00, oltre contributo unificato, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU come liquidate da questo giudice.
Varese, 13 agosto 2025.
Il giudice
Dott. AB Chiodini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
78 anni, sarebbe spettato il seguente importo, calcolato facendo applicazione delle cosiddette tabelle milanesi, in particolare della tabella del 2018, che è quella dell'anno più prossimo a quella del sinistro (anno 2019):
Danno Biologico Permanente 20% € 54.084,00=
Danno biologico temporaneo suddiviso come segue: inabilità totale 48 gg € 4.704,00=
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa AB Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1866/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità di eredi di , rappresentate e C.F._2 Persona_1
difese dagli avv.ti Paolo Bossi e Monica Schiavi ed elettivamente domiciliate presso la sede di questi ultimi, in Varese, piazza G. Carducci, giusta procura in atti
-Attrici –
Contro
(P.IVA: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bugatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi, 1, giusta procura in atti
Convenuta
n persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-Convenuta contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 28 giugno 2021 ha evocato avanti questo Tribunale le società Persona_1
e per sentire accertare la responsabilità del Controparte_2 Controparte_1
conducente del veicolo targato FN059ZD in ordine alla produzione del sinistro avvenuto il 2 agosto 2019 e per sentire condannare in via tra loro solidale e/o alternativa le predette due società a risarcirgli tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, che, in via prudenziale, ha indicato in € 130.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore risultanda.
Al riguardo il signor ha riferito: che in data 2 agosto 2019, intorno alle ore 16,30 circa, Pt_2
in Quasso al Monte, località Cavagnano, egli, mentre si accingeva ad uscire dal cancello della propria abitazione in Via del Deserto, 30 veniva urtato da un automezzo pesante targato
FN059ZD, di proprietà della società che procedeva in retromarcia sulla Controparte_2
stessa via, per raggiungere la strada provinciale;
che altro automezzo della stessa società aveva già effettuato la manovra di retromarcia e si era fermato nei pressi di un parcheggio;
che entrambi detti automezzi si trovavano nella Via del Deserto per effettuare dei lavori su un traliccio ivi situato;
che a causa dell'urto di cui sopra il signor cadeva rovinosamente Pt_2
a terra, rimanendo sotto il pianale del mezzo;
che il signor e il conducente del mezzo Pt_2
situato nel parcheggio urlavano all'altro operatore della di fermarsi;
che gli Controparte_2
operatori della estraevano poi il signor dal mezzo e chiamavano Controparte_2 Pt_2
l'ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso.
Il signor ha altresì riferito: che i due operatori della società Pt_2 Controparte_2
lasciavano un biglietto al signor che risiede a Cavagnano, via del Controparte_3
Deserto, 28, che, nella circostanza, aveva sentito delle urla ed era uscito di casa per vedere cosa fosse successo;
che in detto biglietto, scritto di pugno da uno dei due operai, era riportato il nominativo della società proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro, ossia pagina 2 di 10 viale dell'Industria, 29 Busto Arsizio;
che il signor consegnava Controparte_2 CP_3
poi quel biglietto alla moglie del signor che accompagnava all'Ospedale di Varese Pt_2
ove ere ricoverato il marito;
che in conseguenza del sinistro il signor riportava Pt_2
frattura pertocantierica al femore destro - per cui era sottoposto ad intervento chirurgico- trauma alla spalla sinistra e trauma cranico, lesione del tendine del sopraspinato della spalla sinistra;
che dopo una lunga riabilitazione, il medesimo si sottoponeva a visita medico legale del dott. , che, accertato il nesso causale tra le lesioni e l'infortunio, quantificava a Per_2
carico dell'attore un danno permanente del 26%, un danno biologico temporaneo di 60 giorni al 100%, di ulteriori 60 giorni al 75% e infine di 40 giorni al 50%.
Il signor ha infine riferito: che con comunicazione pec 28 agosto 2019 egli, per mezzo Pt_2
dei suoi difensori, inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla cui Controparte_2
seguiva risposta di con indicazione del numero del sinistro e Controparte_4
della polizza e la targa del veicolo coinvolto: FN059ZD; che detta Compagnia di
Assicurazioni, dapprima respingeva la domanda di risarcimento, per poi cambiare idea e invitare il signor a sottoporsi a visita medica del proprio fiduciario e infine respingere Pt_2
ancora la richiesta.
L'attore ha infine allegato di avere avviato la procedura di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo.
Si è costituita in giudizio che ha contestato la dinamica del Controparte_4
sinistro, così come descritto dall'attore e ha riferito in particolare: che il conducente del veicolo targato FN059ZD, prima di azionare la retromarcia, effettuava il “consueto controllo degli specchietti” e all'attivazione dei sensori posteriori arrestava immediatamente la marcia;
che il medesimo conducente, sceso dal furgone per capire quale fosse l'ostacolo, notava a terra, verso il centro della strada, il signor , che era caduto a causa dello spavento. Pt_2
pagina 3 di 10 Parte convenuta ha anche contestato l'ammontare del danno chiesto e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 VI co.c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione di testi e in seguito disposta una CTU medico legale.
In data 8 maggio 2023 l'attore è deceduto e si sono costituite in qualità di eredi la moglie e la figlia . Parte_1 Parte_2
In seguito, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione on assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di , che sebbene ritualmente Controparte_2
citata in giudizio, non si è costituita.
Ciò premesso e venendo al merito, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie deve ritenersi applicabile l'art. 2054 c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma della medesima norma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quindi in base a detta norma la responsabilità del conducente del veicolo si presume, salvo che questi non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Spetta tuttavia al pedone fornire la prova del fatto storico dell'investimento. Prova che, nella specie, l'attore ha fornito con la testimonianza resa da . Controparte_3
Il teste ha dichiarato: che abita vicino al signor , a Cavagnano in Via del Deserto, 28; Pt_2
che il giorno del sinistro, su richiesta del signor , era stato contattato da “due ragazzi” Pt_2
dell'impresa che gli riferivano che il signor “si era fatto male in Controparte_2 Pt_2
quanto gli erano andati addosso con il furgone” ed era caduto a terra;
che essi gli comunicavano pagina 4 di 10 di avere colpito involontariamente il signor , ”facendo la retromarcia” con il furgone, Pt_2
per raggiungere la strada provinciale.
Il teste in questione ha poi dichiarato di avere prestato soccorso al signor e ha Pt_2
confermato di avere ritirato dai “ragazzi” il biglietto di cui si è detto sopra, scritto di pugno da uno di loro, con i dati della società proprietaria del mezzo coinvolto nel Controparte_2
sinistro. Biglietto che consegnava alla moglie del signor , che accompagnava Pt_2
all'Ospedale ove era ricoverato il marito.
Vale la pena di evidenziare che in teste non ha assistito all'infortunio, ma ha Tes_1
riportato circostanze vissute in prima persona, come quella di essere stato contattato dagli operatori della (circostanza peraltro confermata anche da uno degli Parte_3
operatori della società , il teste “abbiamo anche citofonato al vicino di casa CP_2 Tes_2
del signor ”), di avere raccolto la dichiarazione di questi circa l'urto involontariamente Pt_2
provocato al SI , di aver ricevuto dai medesimi un biglietto scritto di pugno da Pt_2
uno di loro con il nominativo e i dati della società proprietaria dell'automezzo coinvolto nel sinistro. Si tratta quindi di una testimonianza indiretta riguardo alla dinamica del sinistro che ha ad oggetto dichiarazioni confessorie del responsabile dello stesso. Tale testimonianza, non trattandosi certamente di “testimonianza de relato actoris”, è sicuramente ammissibile, fatta salva valutazione della sua attendibilità da parte del giudice (cfr. ex multis, Cass. n. 8358/
2007).
Nel presente caso le affermazioni del teste sono coerenti, prive di contraddizioni e CP_3
trovano riscontro in dati oggettivi, come il biglietto che il teste ha dichiarato essergli stato consegnato dagli operai della e che l'attore ha poi prodotto in questo Controparte_2
giudizio. In merito a tale biglietto parte convenuta nulla ha dichiarato.
Vale la pena di aggiungere che la circostanza della consegna del biglietto, circostanza peraltro in alcun modo contestata dalla Compagnia di Assicurazioni e sulla quale quest'ultima non ha pagina 5 di 10 fornito alcuna spiegazione, non solo rende del tutto verosimile che i due operatori della abbiano effettivamente dichiarato al signor che il signor Controparte_2 CP_3 Pt_2
“si è fatto male” perché un automezzo della “gli è andato addosso”, ma rende Controparte_2
assolutamente verosimile che il signor sia caduto a terra perché colpito da un Pt_2
automezzo della Controparte_2
Infatti, l'unica spiegazione logica della consegna del biglietto in questione ad opera dei due operatori della è che uno degli automezzi di quest'ultima abbia Controparte_2
effettivamente urtato il signor , facendolo cadere. Del resto, se il signor fosse Pt_2 Pt_2
“caduto da solo”, come ha chiesto di provare la convenuta (circostanza peraltro non confermata dal teste di parte convenuta), non si comprenderebbe il motivo per cui gli operatori della consegnavano al signor un biglietto con il nominativo e i dati Controparte_2 CP_3
della società Controparte_2
Vale poi la pena di evidenziare che il CTU ha confermato che il quadro lesivo riportato dal signor concorda con le modalità prospettate di incidente stradale (pedone investito Pt_2
da automezzo industriale).
In sostanza, la dichiarazione resa dal teste , la circostanza pacifica della consegna CP_3
del biglietto da parte degli operatori della con i dati di quest'ultima e gli Controparte_2
accertamenti svolti dal CTU, consentono di ritenere che il signor sia caduto a terra Pt_2
perché colpito da un automezzo della Parte_4
dal canto suo, la Compagnia di Assicurazioni non ha assolto all'onere
[...]
probatorio sulla stessa ricadente e relativo alla dimostrazione che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Il teste di parte convenuta non ha confermato la circostanza, dedotta come capitolo di prova da parte convenuta, che l'operatore del mezzo coinvolto nel sinistro abbia controllato gli pagina 6 di 10 specchietti retrovisori prima di inserire la retromarcia. Né, lo stesso ha confermato i capitoli dedotti da parte convenuta tendenti a dimostrare che il signor sia caduto da solo. Pt_2
Vale la pena di aggiungere che, per costante giurisprudenza di legittimità, “è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass., Ord., n. 4551 del 22/02/2017).
Senonchè non è emerso che il signor abbia tenuto comportamenti imprevedibili e Pt_2
anomali che abbiano contribuito nella determinazione dell'evento per cui è causa.
Atteso tutto quanto precede, deve dichiararsi la responsabilità di ex art. Controparte_2
2054, III co., c.c. in ordine alla produzione del sinistro de quo.
In merito al quantum debeatur, questo giudice ritiene condivisibili le conclusioni contenute nell'elaborato del CTU, che appare adeguatamente motivato.
Ebbene, il CTU ha quantificato le lesioni patite dall'attore in 48 gg. di ITP totale, in ulteriori 60 gg. di ITP al 75%, in 50 gg. di ITP al 50%, con postumi di danno biologico nella percentuale del 20%.
Sulla base di queste conclusioni, al signor , che all'epoca del sinistro aveva Persona_1
pagina 7 di 10 inabilità parziale al 75% 60 gg € 4.410,00= inabilità parziale al 50% 50 gg € 2.450,00=
Totale danno biologico: € 65.648,00=
Quanto alla personalizzazione del danno, occorre osservare che in difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento
(cfr. Cass. 31 maggio 2019 n. 15084).
Nel caso di specie nessuna somma può essere liquidata a titolo di personalizzazione del danno, non avendo l'attore allegato e provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
Occorrerà comunque aggiungere le spese sostenute dal signor e ricollegabili al Pt_2
sinistro, pari ad € 863,26, come da documenti in atti.
Come accennato, in data 8 maggio 2023 decedeva il signor . Persona_1
In conseguenza di ciò, agli eredi del signor potrà essere liquidato il danno da Pt_2
premorienza (ciò per quanto riguarda il danno permanente), che è il danno risarcibile nel caso in cui il danneggiato muoia prima della definizione del giudizio per causa indipendente dall'illecito.
In merito alla liquidazione di tale danno, questo giudice ritiene preferibile il sistema di calcolo suggerito dalla Suprema Corte, che considera come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e, rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle pagina 8 di 10 tabelle dell'ISTAT, calcola la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, che poi moltiplica poi per gli anni di vita effettiva, dall'infortunio alla morte (Cass. 19 novembre 2024 n. 29832).
Applicando tale criterio al caso di specie, fermo restando l'importo di € 11.564,00 per l'invalidità temporanea, deve farsi il seguente calcolo per il danno permanente: € 54.084,00, diviso per gli anni di vita residua, che per il signor sono 5, considerato che Pt_2
l'aspettativa di vita è oggi di 83 anni e che all'epoca del sinistro il signor aveva 78 Pt_2
anni; tale somma, pari ad € 10.816,80, è moltiplicata per 3 anni e 9 mesi che è il periodo di tempo vissuto dall'attore dall'infortunio alla morte. Il risultato è pari ad € 42.185, 52.
Detto importo deve essere sommato ad € 11.564,00 riconosciute a titolo di danno per inabilità temporanea e alla somma di € 863,26, di cui si è detto sopra. La somma così ottenuta e pari ad
€ 54.612,78 deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione in base all'insegnamento della
Suprema Corte n. 1712 del 17 febbraio 1995. Tale importo calcolato al 31 luglio 2025 (ultimo aggiornamento disponibile) è pari ad € 70.934,39
Atteso quanto precede, e devono Controparte_2 Controparte_4
condannarsi in via tra loro solidale a corrispondere alle signore e Parte_2 Parte_1
la somma di € 70.934,39 oltre interessi ex art. 1284, IV co.c.c. dal 1° agosto 2025 al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base al decisum e all'attività effettivamente svolta, devono porsi a carico delle convenute in ragione della loro soccombenza.
Parimenti devono porsi definitivamente a carico delle convenute le spese di CTU come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. AB
Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1866/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede;
pagina 9 di 10 accertata e dichiarata la responsabilità di nella produzione del sinistro per Controparte_2
cui è causa, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_4
tra loro solidale, a versare alle signore e la somma di € 70.934,39, Parte_2 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284 IV co.c.c. dal 1° agosto 2025 al saldo;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, Controparte_4
a rifondere alle signore e le spese di lite che liquida in € Parte_2 Parte_1
11.977,00, oltre contributo unificato, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU come liquidate da questo giudice.
Varese, 13 agosto 2025.
Il giudice
Dott. AB Chiodini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
78 anni, sarebbe spettato il seguente importo, calcolato facendo applicazione delle cosiddette tabelle milanesi, in particolare della tabella del 2018, che è quella dell'anno più prossimo a quella del sinistro (anno 2019):
Danno Biologico Permanente 20% € 54.084,00=
Danno biologico temporaneo suddiviso come segue: inabilità totale 48 gg € 4.704,00=