Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione specializzata in materia d'impresa riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 560 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dagli Avv.ti TRUFFO Parte_1
EMANUELA, Avv. MANAVELLO COSTANZA, Avv. JACOBACCI FABRIZIO e Pt_2
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
[...]
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
rapp. e difesa dall'avv.to TORINO RAFFAELE e Avv. BUSSOLETTI
[...]
MARIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
e rapp. e difesa dagli Avv.ti Avv. MUNARI FRANCESCO e Controparte_2
Avv. GESINO ALESSANDRA come da delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
e rapp. e difesa dagli Avv.ti AMICIZIA PAOLO MARIA e Avv. CP_3
ARCADIPANE CIFERRI BENEDETTA per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
E PARTE APPELLATA CONTUMACE CP_4
1
PARTE APPELLANTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
In via preliminare di rito a) disporre la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 697/2022 del Tribunale di Venezia, oggetto del giudizio di appello R.G. n. 972/2022;
Nel merito b) respingere ogni avversa domanda formulata nei confronti di Parte_1
dalle convenute Impresa Individuale e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui agli atti;
c) accertare e dichiarare che la condotta descritta in atti e tenuta dalle convenute
[...]
, Controparte_8 Controparte_2 CP_4
e della terza chiamata costituisce violazione del brevetto europeo per
[...] CP_3 novità vegetale n. 1338 relativo alla nuova varietà vegetale “SUGRAONE” di titolarità di
[...]
, per i motivi di cui in atti;
Parte_1
d) accertare e dichiarare che la condotta delle convenute
[...]
e della terza chiamata Controparte_9 CP_4 CP_3 costituisce contraffazione del segno distintivo “Superior Seedless”, di titolarità dell'attrice, per i motivi tutti di cui agli atti;
e) accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, CP_1 [...]
e della terza chiamata per Controparte_9 CP_4 CP_3 concorrenza sleale a danno di ai sensi dell'art. 2598 n. 1-2-3 Parte_1
c.c., per i motivi di cui agli atti;
f) accertare e dichiarare e, per l'effetto condannare, le convenute
[...]
e la terza chiamata Controparte_9 CP_4 CP_3
al risarcimento dei danni patiti e patiendi da nella misura
[...] Parte_1
che verrà determinata in corso di causa o in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
g) condannare le convenute, Controparte_9
e la terza chiamata a restituire gli utili realizzati in forza
[...] CP_4 CP_3
della condotta illecita alla ex art. 125 C.P.I.; Parte_1
h) inibire alle convenute Controparte_9 Controparte_2
e alla terza chiamata la vendita e/o la distribuzione e/o il CP_4 CP_3
confezionamento e/o la commercializzazione e/o la esportazione e/o la promozione e/o la
2 pubblicizzazione anche su internet dei prodotti illustrati in atti costituenti violazione del brevetto n. 1338, di titolarità di;
Parte_1
i) ordinare alle convenute e alla terza chiamata l'esibizione della documentazione contabile identificata in atti in relazione alla commercializzazione, distribuzione, esportazione, confezionamento, pubblicizzazione, offerta in vendita e vendita dei prodotti illustrati in atti e costituenti violazione dei diritti di privativa di;
Parte_1
j) ordinare che sia disposta un'istanza di esibizione della documentazione relativa al lotto di produzione del prodotto e istanza per apertura di C.T.U. sul nuovo campione prelevato in campo, e nello specifico:
1. ordinare a l'esibizione della CP_1 Controparte_10
documentazione idonea ad interpretare correttamente gli elementi presenti sulla confezione del prodotto (cfr. Doc.
4.a), ovvero il codice a barre e i codici di tracciabilità e/o ogni altro codice o sigla presente;
2. ordinare alle tre convenute , e l'esibizione dell'estratto del CP_9 CP_9 CP_3
Giuliano attestante la data di confezionamento del lotto, utile ai fini CP_11 dell'identificazione del lotto di produzione del bene;
3. ordinare a di fornire tutte le informazioni e la documentazione Controparte_12
relativa al codice BNDOO presente sulla confezione del prodotto litigioso, nonché ogni ulteriore elemento utile a identificare il reale soggetto produttore del bene litigioso;
4. ordinare l'esibizione di tali informazioni e documenti ad Agecontrol, in virtù del potere del
G.I. di ordinare l'esibizione di documenti anche a terzi, ex art. 210 e ss. c.p.c.;
5. ordinare, a seguito dell'individuazione del produttore del cestino di uva in causa e del lotto in cui sono site le piante della varietà Sugraone da cui proviene l'uva litigiosa, una C.T.U. allo scopo di accedere al campo in cui risulta coltivata l'uva, in modo da consentire di verificare la situazione effettiva e prelevare un nuovo campione al fine di svolgere un ulteriore esame del
DNA in contraddittorio delle parti, il tutto prima della raccolta, dunque nel corso del mese di giugno di ogni anno;
k) disporre, ai fini della liquidazione del danno, la Consulenza Tecnica Contabile sulle risultanze delle istanze di esibizione precisate al punto j) che precede;
l) disporre, ai sensi dell'art. 121 bis C.P.I., l'interrogatorio dei titolari e/o dei rappresentati legali delle convenute, Controparte_9 Controparte_2
e della terza chiamata affinché forniscano tali informazioni: 1. CP_4 CP_3
“Dica da chi è stata acquistata l'uva poi commercializzata sotto altra denominazione, nonché il prezzo del prodotto in questione”;
3 2. “Dica le quantità acquistate, confezionate e commercializzate nonché il prezzo dei prodotti in questione”;
In subordine alle istanze istruttorie di cui sopra :
m) trattenere, alla luce di quanto esposto in atti, la vertenza in decisione;
n) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura dell'attrice ed a carico solidale e/o esclusivo delle convenute e della terza chiamata, sulle riviste “Uva da tavola” (online), “Terra
e Vita” (offline) e “Fresh Plaza” (online), per una volta ed a caratteri doppi del normale;
o) con vittoria di spese e compensi di causa come per Legge.
PARTE APPELLATA CONAD
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: accertata e dichiarata la tardività della produzione documentale compiuta da
[...] nel presente giudizio e l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, Parte_1 rigettare l'appello della medesima e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Genova 3 maggio 2023, n. 1036;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi contrattuali assunti da verso in forza del Controparte_2 CP_9
Contratto Quadro del 30 ottobre 2018 e, per l'effetto, condannare a Controparte_13 manlevare e tenere indenne da qualsiasi prestazione quest'ultima fosse tenuta a CP_9 compiere in favore dell'appellante, in conseguenza e per l'effetto della riforma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese di lite, come per legge”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, riformare in parte qua la sentenza impugnata e, per l'effetto:
In via preliminare, accertare e dichiarare e quindi pronunciare ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'inammissibilità dell'atto di appello per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge da ciò derivante.
Nel merito,in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1036/2023 del 3/5/2023 perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa;
4 in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse accogliere, anche parzialmente, l'appello proposto e quindi pervenire a ritenere in parte, fondate e provate le domande proposte da nei confronti dell'esponente, accertare Parte_1
la responsabilità di nelle condotte illecite ritenute sussistenti e, pertanto, CP_3
dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare e, quindi, a pagare Controparte_14
direttamente in favore di , o comunque a rimborsare a Parte_1 CP_9
medesima, in tutto o in parte, ogni somma che quest'ultima fosse dichiarata tenuta a corrispondere a per capitale, accessori, interessi e spese anche Parte_1
legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
PARTE APPELLATA CP_3
in via preliminare dichiarare inammissibile l' avversario appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1036 resa dal Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia d' impresa, in data 3/5/2023 in quanto privo dei requisiti richiesti dall' art. 342 c.p.c. ; ancora in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli att.
348 bis e 348 ter c.p.c. l' avversario atto di citazione in appello;
- nel merito respingere, siccome infondato, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1036 resa dal Tribunale di Genova, sezione specializzata in
[...] materia d' impresa , in data 3/5/2023, che do-vrà pertanto essere confermata in ogni sua parte.
- sempre nel merito ed in via subordinata : nella denegata e non creduta di accoglimento, anche parziale , dell' ap-pello avversario , respingere ogni domanda formulata da nei confronti della in quanto Parte_1 CP_3
del tutto infondata ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dai causa
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Imprese, con cui sono state respinte le domande proposte in primo grado di accertamento della contraffazione del segno distintivo
“ Superior Seedless” e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
Il Tribunale non riteneva sufficientemente provate le allegazioni della parte attrice.
Nel giudizio di appello non si costituiva già contumace in primo grado, e ne CP_4
veniva dichiarata la contumacia.
5 Il CI fissava udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di repliche. Le parti provvedevano tempestivamente al deposito. Il CI tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Le eccezioni sono infondate e devono essere respinte.
Occorre osservare che la presente causa è disciplinata dal rito c.d. Cartabia e tali eccezioni sono previste dall'art. 348 bis c.p.c. , nuovo testo, il quale prevede la pronuncia ex art. 350 bis c.p.c..
Nel caso in esame non ne sono stati ravvisati i presupposti e la causa è stata fissata per la decisione.
2. sui motivi di appello principale
2.1. Del primo motivo di appello - In punto falsa ed erronea interpretazione di documenti e prove agli atti;
Del secondo motivo di appello – In punto omessa e/o insufficiente motivazione in merito alla mancata ammissione di prove costituende e di consulenza tecnica d'ufficio;
Del terzo motivo di appello – ed erronea interpretazione del combinato disposto degli Pt_3
artt. 2697 cc e art 121 CPI in materia di onere della prova – Suddivisione delle parti e probatio diabolica;
Del quarto motivo di appello – Falsa ed erronea interpretazione di prove agli atti e di norma di legge – Fatti notori e pubblicità legale – Mancata necessità di prova;
Del quinto motivo di appello – Catena di custodia – Omessa motivazione e erronea suddivisione dell'onere probatorio;
La parte appellante contesta la sentenza ove è stata ritenuto:
1) che non è stata data prova dell'accuratezza della cd. catena di custodia;
2) che non è stata data prova dell'origine dei campioni di confronto per l'elaborazione dei testi del DNA;
3) che non è stata data prova del confezionamento del campione;
4) che le prove dedotte erano irrilevanti a tali fini.
L'appellante deduce che a prescindere del valore della “perizia” allegata relativa al DNA del prodotto oggetto di causa ella “ aveva dichiarato di avere a disposizione il campione testimone al fine di poter reiterare la prova genetica, così da poter fugare ogni dubbio in contraddittorio delle parti”.
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
6 I motivi non colgono il fondamento della decisione della sentenza del Tribunale che si fonda sulla circostanza che “la confezione acquistata era priva del sigillo di garanzia, e quindi facilmente manomettibile e che la società attrice non ha dedotto circostanze atte ad escludere manomissioni del prodotto tra il momento dell'acquisto e quello dell'analisi del prodotto” .
Ciò posto si rileva che nessuno dei capitoli dedotti in primo grado e riproposti in questa sede ha ad oggetto la circostanza che al momento dell'apertura la confezione da cui è stato tratto il campione avesse il sigillo di garanzia ( della provenienza) e pertanto non vi è prova certa della provenienza del campione affidato poi all'esame tecnico.
In assenza di tale prova risultano del tutto irrilevanti i capitoli dedotti dalla parte appellante che attengono tutti a circostanze successive all'estrazione del “ chicco”, di cui non è certa la provenienza, dalla confezione che risultava priva del sigillo di garanzia, unico elemento che poteva far presumere l'effettiva provenienza del prodotto dal produttore ivi indicato.
Tali osservazioni sono assorbenti e dirimenti di tutte le questioni sollevate dalla parte ivi compresa quella dell'istanza di sospensione del presente giudizio, che deve essere respinta.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti di ciascuna delle parti appellate. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa indeterminabile alto: inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00;
4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato:€ 14.317,00;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da ciascuna delle parti appellate costituite che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
7