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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3978/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27.10.2023
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Lopez Salvatore, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Margherita di Savoia alla via Africa Orientale n. 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E rappresentato e difeso dall'Avv. Caputo Costanzo Michele, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Kennedy n. 42, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Margherita di Savoia Controparte_1 il 26.4.1999 (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1999), ed ha proposto ulteriori domande accessorie, quali:
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita del resistente;
l'obbligo del di versare in proprio favore CP_1 un assegno pari ad € 800,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli - Per_1 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente- e – minori -, oltre rivalutazione Per_2 Per_3
ISTAT e concorso al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 3.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
6.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 29.1.2024, si è costituito non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione personale e formulando le proprie conclusioni con riguardo alle statuizioni economiche.
Nelle more del giudizio, sentite le parti ed adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c., con ordinanza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del 12.7.2024, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, accettata dai coniugi con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Quanto alle domande accessorie, in seguito alla proposta formulata dal giudice relatore, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito;
- affidamento condiviso dei minori
e con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
- incontri tra padre e figli minori senza Per_2 Per_3 predeterminazione di giorni ed orari, da concordare di volta in volta con i figli, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi - obbligo del di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori CP_1 Per_2 Per_3
e della figlia corrispondendo mensilmente alla la somma mensile di € 170,00 – annualmente ed Per_1 Pt_1 automaticamente rivalutata secondo indici Istat- per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
- obbligo delle parti di concorrere al pagamento nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- obbligo del CP_1 di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari ad € 150,00 – annualmente ed automaticamente rivalutata secondo indici Istat- a titolo di mantenimento per la moglie;
- spese di lite integralmente compensate”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Margherita di Savoia il 26.4.1999 alle condizioni indicate nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 12.7.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27.10.2023
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Lopez Salvatore, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Margherita di Savoia alla via Africa Orientale n. 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E rappresentato e difeso dall'Avv. Caputo Costanzo Michele, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Kennedy n. 42, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Margherita di Savoia Controparte_1 il 26.4.1999 (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1999), ed ha proposto ulteriori domande accessorie, quali:
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita del resistente;
l'obbligo del di versare in proprio favore CP_1 un assegno pari ad € 800,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli - Per_1 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente- e – minori -, oltre rivalutazione Per_2 Per_3
ISTAT e concorso al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 3.11.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
6.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 29.1.2024, si è costituito non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione personale e formulando le proprie conclusioni con riguardo alle statuizioni economiche.
Nelle more del giudizio, sentite le parti ed adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c., con ordinanza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. del 12.7.2024, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, accettata dai coniugi con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Quanto alle domande accessorie, in seguito alla proposta formulata dal giudice relatore, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito;
- affidamento condiviso dei minori
e con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
- incontri tra padre e figli minori senza Per_2 Per_3 predeterminazione di giorni ed orari, da concordare di volta in volta con i figli, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi - obbligo del di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori CP_1 Per_2 Per_3
e della figlia corrispondendo mensilmente alla la somma mensile di € 170,00 – annualmente ed Per_1 Pt_1 automaticamente rivalutata secondo indici Istat- per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
- obbligo delle parti di concorrere al pagamento nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- obbligo del CP_1 di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari ad € 150,00 – annualmente ed automaticamente rivalutata secondo indici Istat- a titolo di mantenimento per la moglie;
- spese di lite integralmente compensate”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Margherita di Savoia il 26.4.1999 alle condizioni indicate nella proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 12.7.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Margherita di Savoia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore