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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 35/25 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 35/25 p.u. promosso da:
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Giorgio Bassi, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA C. POMA, 20 – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;
RICORRENTI
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
°°°°°°°
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 35/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato il 17-3-2025 da e da coniugi conviventi, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- rilevato che, con proprio decreto del 4-4-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in
Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. in data 10- Persona_1
3-2025 e quelle datate 16-5-2025 e 6-6-2025 redatte ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- osservato che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett.
c) CCI avendo da sempre prestato attività come lavoratori dipendenti e risultando ora collocato in quiescenza;
Parte_1
- rilevato che i debitori hanno proposto, con il ricorso originario, il pagamento in favore dei creditori della somma di € 20.000,00 suddivisa per singole masse con soddisfacimento del credito prededotto e privilegiato al 100%, il pagamento del credito chirografario in misura pari al 11% circa per i creditori del e al 8% circa per i Pt_1
creditori della fermo restando il pagamento delle rate del mutuo ipotecario Pt_2
gravante sulla casa di abitazione che, con istanza del 2-4-2025, hanno chiesto di essere autorizzati a continuare a pagare;
- osservato che i ricorrenti, in data 9-6-2025 e all'esito della interlocuzione con il gestore della crisi, hanno formulato una proposta migliorativa proponendo il di Pt_1
mettere a disposizione dei creditori la somma di € 18.908,37 anziché quella di €
11.600,00 e la l'importo di € 11.580,20 anziché quello di € 8.400,00 fermo il Pt_2
resto e ciò attingendo al t.f.r. spettante al e da subito disponibile;
Pt_1
- rilevato che e si sono opposti alla Controparte_1 Controparte_2 CP_3
omologazione deducendo la non meritevolezza dei debitori e la non convenienza della proposta;
- esaminate le note difensive dei debitori che hanno insistito per l'omologazione del piano di ristrutturazione;
- osservato che i predetti creditori, in particolare, hanno evidenziato a) la carenza della documentazione allegata anche in ordine alla destinazione delle somme ottenute dalla erogazione dei finanziamenti;
b) la non verificabilità dell'importo indicato dal gestore della crisi come necessario per il mantenimento del nucleo familiare;
c) la non spettanza della prededuzione per il compenso del difensore incaricato della presentazione del ricorso;
d) la sussistenza della colpa grave nella causazione dell'indebitamento sia i) per il reiterato ricorso al credito con stipula di finanziamenti per estinguere prestiti pregressi sia ii) per il fatto che in occasione Parte_2
della stipula del contratto con non aveva indicato nel questionario che la CP_3
casa di abitazione era gravata da mutuo ipotecario;
e) che l'indebitamento non sarebbe in ogni caso giustificato dalla sopravvenienza di eventi esterni imprevedibili;
f) la irrisorietà del soddisfacimento dei creditori e la non convenienza del piano anche per la mancata messa a disposizione dell'intero t.f.r. spettante a (di Parte_1
ammontare pari a € 48.854,36); g) l'incongrua durata del piano;
- ritenuto che, anche alla luce della relazione integrativa del gestore della crisi del 6-6-
2025, risulti sufficientemente chiarita la condizione reddituale (l'assegno pensionistico del e lo stipendio della ammontano attualmente, rispettivamente, a € Pt_1 Pt_3
1.700,00 e a € 1.400,00 circa al netto delle ritenute per le cessioni del quinto) e patrimoniale dei ricorrenti (sono proprietari di una casa di abitazione gravata da mutuo ipotecario per il quale residua un debito di € 117.811,18 nonché di due utilitarie immatricolate da oltre dieci anni e pertanto prive di valore economico) e che appare dimostrato che gli importi erogati tramite i finanziamenti siano stati destinati al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare comprese quelle conseguenti alla crescita anche educativa dei figli, potendosi positivamente escludere una loro destinazione a spese voluttuarie o superflue, tanto desumendosi dall'esame del conto corrente, dalla tipologia di beni immobili e mobili registrati posseduti e dalla ulteriore documentazione allegata e acquisita tramite il gestore della crisi;
- considerato che l'importo indicato dal dott. come necessario per il Per_2
mantenimento del nucleo familiare (costituito dai ricorrenti e da due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti) appare congruamente determinato in € 1.971,00 avendo riguardo ai dati risultanti dalle indagini sulla spesa media delle famiglie pubblicate dall'ISTAT;
- ritenuto che si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce di quanto previsto dall'art. 69 CCI (che significativamente diverge da quanto prevedeva l'art. 12 bis della legge n. 3/2012), non è richiesto che il sovraindebitamento possa ritenersi giustificato unicamente se determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili ed estranei alla sfera di controllo del debitore (c.d. shock esogeno) dovendosi unicamente valutare se l'indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode (cfr. Trib. Bologna 31-3-2025; Trib. Napoli 21-1-2025; Trib. Spoleto
3-1-2025; Trib. Catania 21-6-2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22-10-2024; Trib.
Avellino 11-4-2024; App. Bologna 9-2-2024; App. Firenze 8-11-2023);
- rilevato che i ricorrenti sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte come emerge da quanto riportato alle pagine 7 e segg. del ricorso introduttivo nonché nella relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del comune sovraindebitamento dei coniugi (individuandole, in particolare, nella necessità di affrontare consistenti spese per la sistemazione del tetto dell'abitazione familiare e poi della casa di residenza del padre di in quanto anziano, non Parte_2
autosufficiente e bisognoso di assistenza, nel mancato introito del canone di locazione dell'immobile di originaria residenza familiare in Buscoldo peraltro risultato danneggiato dall'inquilino moroso e per la cui riparazione si rese necessario accedere nuovamente al credito nonché negli esborsi sostenuti per i funerali dei genitori degli istanti non coperti da introiti ereditari) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta;
- ritenuto che il sovraindebitamento non sia stato determinato da colpa grave atteso che la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena (per la loro successione si rimanda alla ricostruzione effettuata dal gestore della crisi nella relazione del 6-6-2025), sebbene non abbia determinato un esito positivo e risolutore della crisi di liquidità, appare giustificata sul piano soggettivo in quanto alla luce del grado di consapevolezza in concreto esigibile dai debitori (non dotati di particolari conoscenze finanziarie), siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa (in tal senso si vedano Trib. Spoleto 3-1-2025; Trib. Torino 21-03-2023) facendo evidentemente affidamento sulle rispettive risorse reddituali (che ammontavano complessivamente a € 2.059,00 su cui gravavano debiti mensili per € 1.253,00 cui veniva ad aggiungersi la rata di € 279,00 per il finanziamento contratto con e sulla circostanza che i finanziamenti erano stati CP_3
ripetutamente loro concessi da operatori qualificati, risorse peraltro motivate da ordinarie esigenze di vita e non da intenti speculativi (cfr. App. Roma 10-1-2025) ciò che può integrare la colpa lieve ma non quella grave richiesta invece dalla norma in esame;
- ritenuto che, nel caso di specie, deve essere esclusa anche la malafede e la frode in quanto l'omessa indicazione nel questionario predisposto dall'intermediario finanziario della esistenza del mutuo ipotecario gravante sulla casa di CP_3
abitazione non integra una condotta fraudolenta posto che tale atteggiamento risulta privo di una reale portata decettiva essendo inidoneo a condizionare la volontà dell'operatore di erogare il credito il quale, ai sensi dell'art. 124 bis del d. lgs.
385/1993, è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente (cfr. in tal senso Trib. Torino 14-6-2024; per una fattispecie analoga si veda anche Trib. Bergamo 9-4-2025 in tema di esdebitazione) dovendosi evidenziare, quanto alla fattispecie in esame, per un verso che la verifica dell'esistenza di un mutuo sulla casa di abitazione (di cui era stata indicata l'esistenza nel questionario) non richiedeva analisi complesse e, per un altro, che il contratto di finanziamento stipulato il 10-12-2021 prevedeva un finanziamento di non rilevante importo pari a € 27.735,87 (da restituire in 120 rate di € 279,00 ciascuna con cessione del quinto dello stipendio) che, verosimilmente, sarebbe stato in ogni caso concesso;
- ritenuto che merita condivisione il rilievo di cui supra al punto c), come già precisato con decreto del 19-5-2025, evidenziandosi peraltro che tale evenienza non incide sulla fattibilità del piano sussistendo le risorse per il soddisfacimento integrale dei crediti prededotti e privilegiati;
- rilevato che non sussistono le ulteriori condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- considerato che il soddisfacimento dei creditori mediante le risorse messe a disposizione anche in virtù della modifica migliorativa presentata il 9-6-2025 non può qualificarsi come irrisorio posto che i creditori chirografari del e della Pt_1 Pt_2
verranno soddisfatti rispettivamente nella misura del 20,71% e del 15,34%;
- ritenuto, in ordine alla valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, che, come evidenziato dal gestore della crisi nella relazione del 6-6-2025, essa va positivamente affermata tenendo conto del tempo di soddisfacimento dei creditori atteso che il loro pagamento avverrebbe nelle medesime percentuali ma in tempi brevi dalla omologazione del piano di ristrutturazione mentre, nell'ambito della procedura di cui agli artt. 268 e segg. CCI, ciò si verificherebbe nell'arco temporale di tre anni e con la maggiore alea conseguente al decorso del tempo;
- osservato infine che nessun vantaggio deriverebbe ai creditori dalla alienazione dell'immobile adibito a residenza familiare (il cui valore è stato stimato in €
120.000,00 come da relazione del geom. del 25-3-2025) in quanto il Persona_3
ricavato servirebbe presumibilmente per ristorare unicamente il creditore ipotecario
AN BP (il cui credito ammonta a € 117.811,18) tenuto altresì conto della frequente deserzione quantomeno del primo tentativo di gara, che nessun introito deriverebbe dalla alienazione delle auto di proprietà in quanto prive di valore e che non può essere appresa una quota maggiore del t.f.r. spettante al stante la disciplina Pt_1
prevista dall'art. 545 c.p.c.;
- ritenuto pertanto che sussiste il presupposto richiesto dall'art. 70 co. 7 CCI e, pertanto, il piano di ristrutturazione come modificato va omologato;
- considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 67 co. 5 CCI, gli istanti vanno autorizzati a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione (compresi gli arretrati) posto che risulta il mancato pagamento di una sola rata e che a siffatta esposizione essi possono provvedere con la quota del t.f.r. del non messa a disposizione dei creditori mediante il piano di ristrutturazione;
Pt_1 - osservato che, per effetto della omologazione del piano, viene a cessare l'operatività della cessione del quinto dello stipendio;
- ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate avuto riguardo alla complessità delle valutazioni concernenti la sussistenza o non del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 69 co. 1 CCI;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI e 56 del decreto legislativo n. 136/2024, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt.
66, 67 e segg. CCI, da (nato a [...] il [...]; CF: Parte_1
e da (nata a [...] il [...]; C.F.: C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...], vicolo Ultimo, 7 loc. C.F._2
Buscoldo, come modificato con nota del 9-6-2025;
- dispone il divieto per entrambi i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio;
- visto l'art. 67 co. 5 CCI, autorizza i ricorrenti a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione, comprese quelle eventualmente scadute;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi, dott. (C.F.: Persona_1
comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda C.F._3
immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di
Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al Giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- dichiara chiusa la procedura;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 16 giugno 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 35/25 p.u. promosso da:
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Giorgio Bassi, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA C. POMA, 20 – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;
RICORRENTI
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
°°°°°°°
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 35/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato il 17-3-2025 da e da coniugi conviventi, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- rilevato che, con proprio decreto del 4-4-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in
Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. in data 10- Persona_1
3-2025 e quelle datate 16-5-2025 e 6-6-2025 redatte ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- osservato che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett.
c) CCI avendo da sempre prestato attività come lavoratori dipendenti e risultando ora collocato in quiescenza;
Parte_1
- rilevato che i debitori hanno proposto, con il ricorso originario, il pagamento in favore dei creditori della somma di € 20.000,00 suddivisa per singole masse con soddisfacimento del credito prededotto e privilegiato al 100%, il pagamento del credito chirografario in misura pari al 11% circa per i creditori del e al 8% circa per i Pt_1
creditori della fermo restando il pagamento delle rate del mutuo ipotecario Pt_2
gravante sulla casa di abitazione che, con istanza del 2-4-2025, hanno chiesto di essere autorizzati a continuare a pagare;
- osservato che i ricorrenti, in data 9-6-2025 e all'esito della interlocuzione con il gestore della crisi, hanno formulato una proposta migliorativa proponendo il di Pt_1
mettere a disposizione dei creditori la somma di € 18.908,37 anziché quella di €
11.600,00 e la l'importo di € 11.580,20 anziché quello di € 8.400,00 fermo il Pt_2
resto e ciò attingendo al t.f.r. spettante al e da subito disponibile;
Pt_1
- rilevato che e si sono opposti alla Controparte_1 Controparte_2 CP_3
omologazione deducendo la non meritevolezza dei debitori e la non convenienza della proposta;
- esaminate le note difensive dei debitori che hanno insistito per l'omologazione del piano di ristrutturazione;
- osservato che i predetti creditori, in particolare, hanno evidenziato a) la carenza della documentazione allegata anche in ordine alla destinazione delle somme ottenute dalla erogazione dei finanziamenti;
b) la non verificabilità dell'importo indicato dal gestore della crisi come necessario per il mantenimento del nucleo familiare;
c) la non spettanza della prededuzione per il compenso del difensore incaricato della presentazione del ricorso;
d) la sussistenza della colpa grave nella causazione dell'indebitamento sia i) per il reiterato ricorso al credito con stipula di finanziamenti per estinguere prestiti pregressi sia ii) per il fatto che in occasione Parte_2
della stipula del contratto con non aveva indicato nel questionario che la CP_3
casa di abitazione era gravata da mutuo ipotecario;
e) che l'indebitamento non sarebbe in ogni caso giustificato dalla sopravvenienza di eventi esterni imprevedibili;
f) la irrisorietà del soddisfacimento dei creditori e la non convenienza del piano anche per la mancata messa a disposizione dell'intero t.f.r. spettante a (di Parte_1
ammontare pari a € 48.854,36); g) l'incongrua durata del piano;
- ritenuto che, anche alla luce della relazione integrativa del gestore della crisi del 6-6-
2025, risulti sufficientemente chiarita la condizione reddituale (l'assegno pensionistico del e lo stipendio della ammontano attualmente, rispettivamente, a € Pt_1 Pt_3
1.700,00 e a € 1.400,00 circa al netto delle ritenute per le cessioni del quinto) e patrimoniale dei ricorrenti (sono proprietari di una casa di abitazione gravata da mutuo ipotecario per il quale residua un debito di € 117.811,18 nonché di due utilitarie immatricolate da oltre dieci anni e pertanto prive di valore economico) e che appare dimostrato che gli importi erogati tramite i finanziamenti siano stati destinati al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita del nucleo familiare comprese quelle conseguenti alla crescita anche educativa dei figli, potendosi positivamente escludere una loro destinazione a spese voluttuarie o superflue, tanto desumendosi dall'esame del conto corrente, dalla tipologia di beni immobili e mobili registrati posseduti e dalla ulteriore documentazione allegata e acquisita tramite il gestore della crisi;
- considerato che l'importo indicato dal dott. come necessario per il Per_2
mantenimento del nucleo familiare (costituito dai ricorrenti e da due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti) appare congruamente determinato in € 1.971,00 avendo riguardo ai dati risultanti dalle indagini sulla spesa media delle famiglie pubblicate dall'ISTAT;
- ritenuto che si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce di quanto previsto dall'art. 69 CCI (che significativamente diverge da quanto prevedeva l'art. 12 bis della legge n. 3/2012), non è richiesto che il sovraindebitamento possa ritenersi giustificato unicamente se determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili ed estranei alla sfera di controllo del debitore (c.d. shock esogeno) dovendosi unicamente valutare se l'indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode (cfr. Trib. Bologna 31-3-2025; Trib. Napoli 21-1-2025; Trib. Spoleto
3-1-2025; Trib. Catania 21-6-2024; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22-10-2024; Trib.
Avellino 11-4-2024; App. Bologna 9-2-2024; App. Firenze 8-11-2023);
- rilevato che i ricorrenti sono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte come emerge da quanto riportato alle pagine 7 e segg. del ricorso introduttivo nonché nella relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del comune sovraindebitamento dei coniugi (individuandole, in particolare, nella necessità di affrontare consistenti spese per la sistemazione del tetto dell'abitazione familiare e poi della casa di residenza del padre di in quanto anziano, non Parte_2
autosufficiente e bisognoso di assistenza, nel mancato introito del canone di locazione dell'immobile di originaria residenza familiare in Buscoldo peraltro risultato danneggiato dall'inquilino moroso e per la cui riparazione si rese necessario accedere nuovamente al credito nonché negli esborsi sostenuti per i funerali dei genitori degli istanti non coperti da introiti ereditari) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta;
- ritenuto che il sovraindebitamento non sia stato determinato da colpa grave atteso che la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena (per la loro successione si rimanda alla ricostruzione effettuata dal gestore della crisi nella relazione del 6-6-2025), sebbene non abbia determinato un esito positivo e risolutore della crisi di liquidità, appare giustificata sul piano soggettivo in quanto alla luce del grado di consapevolezza in concreto esigibile dai debitori (non dotati di particolari conoscenze finanziarie), siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa (in tal senso si vedano Trib. Spoleto 3-1-2025; Trib. Torino 21-03-2023) facendo evidentemente affidamento sulle rispettive risorse reddituali (che ammontavano complessivamente a € 2.059,00 su cui gravavano debiti mensili per € 1.253,00 cui veniva ad aggiungersi la rata di € 279,00 per il finanziamento contratto con e sulla circostanza che i finanziamenti erano stati CP_3
ripetutamente loro concessi da operatori qualificati, risorse peraltro motivate da ordinarie esigenze di vita e non da intenti speculativi (cfr. App. Roma 10-1-2025) ciò che può integrare la colpa lieve ma non quella grave richiesta invece dalla norma in esame;
- ritenuto che, nel caso di specie, deve essere esclusa anche la malafede e la frode in quanto l'omessa indicazione nel questionario predisposto dall'intermediario finanziario della esistenza del mutuo ipotecario gravante sulla casa di CP_3
abitazione non integra una condotta fraudolenta posto che tale atteggiamento risulta privo di una reale portata decettiva essendo inidoneo a condizionare la volontà dell'operatore di erogare il credito il quale, ai sensi dell'art. 124 bis del d. lgs.
385/1993, è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente (cfr. in tal senso Trib. Torino 14-6-2024; per una fattispecie analoga si veda anche Trib. Bergamo 9-4-2025 in tema di esdebitazione) dovendosi evidenziare, quanto alla fattispecie in esame, per un verso che la verifica dell'esistenza di un mutuo sulla casa di abitazione (di cui era stata indicata l'esistenza nel questionario) non richiedeva analisi complesse e, per un altro, che il contratto di finanziamento stipulato il 10-12-2021 prevedeva un finanziamento di non rilevante importo pari a € 27.735,87 (da restituire in 120 rate di € 279,00 ciascuna con cessione del quinto dello stipendio) che, verosimilmente, sarebbe stato in ogni caso concesso;
- ritenuto che merita condivisione il rilievo di cui supra al punto c), come già precisato con decreto del 19-5-2025, evidenziandosi peraltro che tale evenienza non incide sulla fattibilità del piano sussistendo le risorse per il soddisfacimento integrale dei crediti prededotti e privilegiati;
- rilevato che non sussistono le ulteriori condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- considerato che il soddisfacimento dei creditori mediante le risorse messe a disposizione anche in virtù della modifica migliorativa presentata il 9-6-2025 non può qualificarsi come irrisorio posto che i creditori chirografari del e della Pt_1 Pt_2
verranno soddisfatti rispettivamente nella misura del 20,71% e del 15,34%;
- ritenuto, in ordine alla valutazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, che, come evidenziato dal gestore della crisi nella relazione del 6-6-2025, essa va positivamente affermata tenendo conto del tempo di soddisfacimento dei creditori atteso che il loro pagamento avverrebbe nelle medesime percentuali ma in tempi brevi dalla omologazione del piano di ristrutturazione mentre, nell'ambito della procedura di cui agli artt. 268 e segg. CCI, ciò si verificherebbe nell'arco temporale di tre anni e con la maggiore alea conseguente al decorso del tempo;
- osservato infine che nessun vantaggio deriverebbe ai creditori dalla alienazione dell'immobile adibito a residenza familiare (il cui valore è stato stimato in €
120.000,00 come da relazione del geom. del 25-3-2025) in quanto il Persona_3
ricavato servirebbe presumibilmente per ristorare unicamente il creditore ipotecario
AN BP (il cui credito ammonta a € 117.811,18) tenuto altresì conto della frequente deserzione quantomeno del primo tentativo di gara, che nessun introito deriverebbe dalla alienazione delle auto di proprietà in quanto prive di valore e che non può essere appresa una quota maggiore del t.f.r. spettante al stante la disciplina Pt_1
prevista dall'art. 545 c.p.c.;
- ritenuto pertanto che sussiste il presupposto richiesto dall'art. 70 co. 7 CCI e, pertanto, il piano di ristrutturazione come modificato va omologato;
- considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 67 co. 5 CCI, gli istanti vanno autorizzati a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione (compresi gli arretrati) posto che risulta il mancato pagamento di una sola rata e che a siffatta esposizione essi possono provvedere con la quota del t.f.r. del non messa a disposizione dei creditori mediante il piano di ristrutturazione;
Pt_1 - osservato che, per effetto della omologazione del piano, viene a cessare l'operatività della cessione del quinto dello stipendio;
- ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate avuto riguardo alla complessità delle valutazioni concernenti la sussistenza o non del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 69 co. 1 CCI;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI e 56 del decreto legislativo n. 136/2024, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt.
66, 67 e segg. CCI, da (nato a [...] il [...]; CF: Parte_1
e da (nata a [...] il [...]; C.F.: C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...], vicolo Ultimo, 7 loc. C.F._2
Buscoldo, come modificato con nota del 9-6-2025;
- dispone il divieto per entrambi i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio;
- visto l'art. 67 co. 5 CCI, autorizza i ricorrenti a continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione, comprese quelle eventualmente scadute;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi, dott. (C.F.: Persona_1
comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda C.F._3
immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di
Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al Giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- dichiara chiusa la procedura;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 16 giugno 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi