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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Bartoli del Foro di AR (c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2 predetta sito in AR (PU), Galleria Roma n. 10/C, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
AR (PU), in Strada del Castagneto n. 11;
-APPELLATO-
Oggetto: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni : come da note telematiche pagina 1 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso depositato il 5.9.2017 ex L. n.898/1970, ha promosso causa di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 3.10.1993 a AR. Parte_1
Si è costituta la la quale a propria volta ha chiesto la pronuncia del divorzio. Parte_1
Nel giudizio di primo grado è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da il 3.10.1993 a AR, nonché la domanda di divorzio. Controparte_1 Parte_1
Nessun provvedimento di affidamento veniva adottato, atteso che entrambi i figli - e - Per_1 Per_2
della coppia erano maggiorenni.
Per il mantenimento dei figli, entrambi studenti, veniva posto a carico di un assegno Controparte_1
mensile di euro 1.500,00 (euro 750,00 per ciascun figlio), da versare a entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese.
L'importo di € 1500 veniva quantificato avuto riguardo alle esigenze dei figli e alle rispettive capacità reddituali e lavorative dei genitori: non svolge alcuna attività di lavoro, ma possiede Controparte_1
un ingente patrimonio che amministra traendone utili;
mentre i redditi di , ottenuti Parte_1
a mezzo della sua attività artistica, sono invece estremamente modesti.
Veniva quindi ritenuto congruo il versamento di un assegno mensile di euro 750,00 per ciascun figlio da parte del padre, oltre a statuizioni accessorie.
chiedeva che fosse previsto un assegno divorzile in suo favore, ma la domanda Parte_1
era rigettata, in ragione della ritenuta sussistenza di una relazione stabile da parte della predetta con il
IG. CP_2
§ 2 - La interponeva appello avverso la predetta sentenza di primo grado, con due distinte Parte_1
doglianze:
Con il primo motivo l'appellante lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 per avere il primo giudice rigettato la richiesta di assegno divorzile per la sola esistenza della ritenuta relazione stabile e senza considerare le particolari condizioni psicofisiche in cui la stessa versava, in assenza di prova della convivenza e di prova rigorosa quanto agli elementi pagina 2 di 14 connotanti la relazione sentimentale, vagliando l'esistenza di indici rivelatori di un progetto di vita comune idoneo a recidere il legame del precedente matrimonio.
Il primo motivo veniva accolto, quindi a favore di veniva stabilita la Controparte_3
corresponsione di euro 600 da versare entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ufficiali Istat.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava la violazione dell'art. 6 della legge divorzile per avere il primo giudice riconosciuto in favore dei figli un assegno di euro 750,00 mensili che, tenuto conto della mancanza di qualsiasi reddito da parte della madre, risultava insufficiente per consentire loro di intraprendere gli studi universitari, oltre che per garantire ad essi il tenore di vita di cui godevano in costanza di matrimonio durante il quale, peraltro, vivevano in una lussuosa villa alle porte di AR.
La Corte di Appello respingeva tale doglianza, ritenendo che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli quantificato in € 750,00 dal primo Giudice per ciascuno dei figli fosse congruo;
essendo peraltro la ripartizione delle spese straordinarie per la quasi totalità a carico del padre.
§ 3 - La presentava ricorso in cassazione avverso la sentenza 1001/2001 della Corte Parte_1
d'Appello, articolato in due motivi, di cui uno accolto nella ordinanza 6511/2022 e per il quale è avvenuta rimessione a questa Corte D'appello in diversa composizione.
Per completezza:
- il primo motivo del ricorso in Cassazione è stato rigettato de plano in quanto « si presenta una critica del tutto generica alla valutazione operata dal giudice di merito, che non supera il vaglio di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.»;
- il secondo è stato accolto perché « Nella motivazione della sentenza impugnata si legge soltanto quanto segue: “L'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, così come determinato dal primo giudice in euro 750,00 ciascuno, risulta a parere del Collegio tale da garantire le esigenze di vita dei due ragazzi, tenuto conto della loro età e degli attuali impegni di studio, così come la ripartizione delle spese straordinarie, poste pressoché totalmente a carico del padre”.
Non vi è alcun riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi, né alcuna considerazione del fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisca dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale, sicché, a fronte della certa assenza di
pagina 3 di 14 redditi propri di quest'ultima, non risulta ponderato alcun elemento concreto per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, regolato dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., sia nella determinazione del contributo periodico al mantenimento dei figli sia nella partecipazione solo in termini percentuali alle spese straordinarie ad essi relative » .
§ 4 - La causa viene pertanto riassunta dalla la quale fra l'altro deduceva Parte_1
a) Che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
b) L'applicazione di tale principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni tra genitori, quando uno di essi sia privo di redditi e di cespiti propri e percepisca un assegno posto a carico dell'altro genitore con funzione assistenziale. In questo caso, nella valutazione, da parte del Giudice, di valutare nel concreto la misura del contributo economico al mantenimento del genitore percettore di reddito, secondo il criterio di proporzionalità nella duplice accezione sopra evidenziata,egli non potrà trascurare, anche ai fini della determinazione della misura del contributo alle spese straordinarie, del fatto che vi è un genitore privo di redditi e di cespiti propri, che, anzi, gode di un assegno divorzile.
c) Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali di si era appurato che costui è l'erede di una storica e Controparte_1
floridissima azienda di trasporti, la SAPUM, ceduta prima della crisi economica ad un corrispettivo da capogiro (svariati miliardi di vecchie lire). Oltre ad un patrimonio liquido oggi milionario, dispone di un vastissimo patrimonio immobiliare personale: è stata Controparte_1
prodotta visura catastale (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta per la fase presidenziale) dalla quale emerge la proprietà esclusiva di n. 17 unità immobiliari solo a AR (appartamenti in viale Trieste - zona mare - via Vincenzo Rossi - zona centrale - la propria residenza in zona extraurbana di 11,5 vani) oltre n. 45 lotti di terreno sul territorio di AR (sicuramente alcuni edificabili), oltre n. 4 unità immobiliari a NO VE (BO), oltre n. 4 unità immobiliari nel centro di Roma e appezzamenti agricoli in provincia di Teramo. L'entità del patrimonio di era ed è tale da consentirgli di non svolgere alcuna attività lavorativa, poiché CP_1
amministrandolo ne trae rilevanti utili. Dei redditi di anno 2016, ad esempio, figurava CP_1
pagina 4 di 14 un reddito imponibile di circa 111.000,00 euro, e dall' IRPEF generata ha detratto per intero il contributo mensile che corrispondeva alla moglie d) di anni 56, non ha mai percepito reddito da lavoro, dipendente o autonomo, Parte_1
non ha mai goduto di capacità lavorativa e non ne potrà godere in futuro, considerato anche che costei versa in gravose condizioni di salute (è affetta da disturbo bipolare di tipo I, come accertato anche nel corso della CTU espletata dal Tribunale di AR, oltre che documentato cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e non è proprietaria di alcun cespite mobiliare, Parte_1
né immobiliare
e) Proprio poiché priva di redditi e di mezzi adeguati, la ricorrente in riassunzione è percettrice di assegno divorzile con funzione assistenziale, come visto, nella misura di euro 600,00 mensili
f) I figli, dei quali la ragazza anche con problemi psichici e fisici, non frequentano neppure sporadicamente il padre, con conseguente assenza di qualsivoglia forma di mantenimento diretto in capo a che peraltro recentemente si è risposato CP_1
g) risulta incomprensibile la decisione di porre in capo alla il 20% delle spese Parte_1
straordinarie per i figli, con ulteriore e palese violazione del principio di proporzionalità ex art. 316 bis e 337 ter, comma 4, c.c., a fronte dell'impossibilità dal punto di vista economico della madre di fare fronte ad evenienze di cura o esigenze dei figli esulanti dal mantenimento ordinario.
§ 4 – Si è costituito il chiedendo l'integrale rigetto delle domande di controparte ed CP_1 osservando, fra l'altro:
1) Che non era vero che “ Non vi sarebbe alcun riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi” e che “Non vi sarebbe alcuna considerazione in merito alle condizioni economico-patrimoniali della madre” in seno alla sentenza d'appello, come peraltro specificamente rilevato dalla Cassazione
2) Che la sentenza d'appello, sia pure oggetto delle censure della Cassazione aveva, nella sinteticità imposta dalle stesse norme processuali, dimostrato sia di avere tenuto in debita considerazione la situazione economico patrimoniale della madre sia di avere ragionato in termini di proporzionalità attribuendo le spese straordinarie in misura del tutto dispari e quasi tutte a carico del padre
3) Con ordinanza resa da Cass. n. 17183 del 2020, proprio muovendo dalla disamina dell'art. 337- septies c.c., l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il pagina 5 di 14 figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto
4) Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
5) Nello specifico ha compiuto 25 anni e tre mesi di età; ha Parte_2 Persona_3
compiuto 22 anni e tre mesi di età (al momento della redazione della costituzione difensiva del
. Entrambi si sono diplomati (Vadim al Liceo Scientifico e ha conseguito il CP_1 Per_2
terzo anno di Scuola Alberghiera e tale diploma professionale le ha consentito di accedere al mondo del lavoro ed infatti la stessa lavora sia in estate che in inverno in ristoranti e locali).
6) Entrambi hanno autonomamente deciso di non proseguire gli studi dopo il diploma per iniziare un percorso lavorativo, che in effetti sussiste.
7) Si verteva, pertanto, in fattispecie affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la stessa aveva affermato la necessità di un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018). Con l'avvertenza che la situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27904 del
13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020)” (cfr. Cassazione civile sez. I -
22/06/2023, n. 17947).
8) la somma di Euro 750,00 prevista dal Giudice di primo grado è oggi, a seguito di rivalutazione, divenuto di Euro 870,82.
9) la collocazione dei figli presso la madre è una situazione che dipende dalla volontà dei figli medesimi, maggiorenni, o della signora ma non è indotta da inesistenti contrasti Parte_1
padre-figli.
pagina 6 di 14 10) gli impieghi ripetuti di dimostra che la stessa non ha problematiche di salute tali da Per_2
compromettere la suddetta capacità lavorativa al contrario di quanto afferma controparte
§ 5 – L'ambito dell'indagine demandata al giudice del rinvio
Nel punto 1) del § 4) si è fatto riferimento all'attardarsi da parte della difesa del circa critiche, CP_1
in sostanza dirette a quanto stabilito dalla Cassazione.
Il che, ovviamente, è irrilevante perché quanto invece stabilito in tema di motivazione assolutamente insufficiente, deve essere preso come punto fermo dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Al contrario, questa Corte, quale giudice del rinvio, dovrà accettare nel concreto se, alla stregua delle sole risultanze già in atti, la sentenza cassata in parte qua. vada confermata con nuova motivazione, oppure no, e in che misura.
A ciò non osta la materia particolare dei bisogni dei figli, che attinge alle spiccate peculiarità dei procedimenti della crisi matrimoniale.
In questi procedimenti, come è noto, vengono emesse decisioni “di durata”, idonee ad operare “pro futuro”. E non è affatto raro che la decisione finale venga emessa a distanza di anni dalla proposizione della domanda iniziale, con un panorama di riferimento sovente assai mutato.
Tale evoluzione diacronica, in parte, può essere presa in considerazione dal giudice del merito. Infatti,
a determinate condizioni, quest'ultimo potrà tenere conto del mutamento delle circostanze rilevanti nel corso del processo.
Potrà, ad es., specificare nella sentenza espressamente la natura non retroattiva delle sue statuizioni, così come Cass. n. 4011 del 1999, tiene conto espressamente della possibilità che la quantificazione pagina 7 di 14 dell'assegno alimentare possa essere determinata tenendo conto dei mutamenti eventualmente sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi fino alla data della decisione.
Ancora, di tale diacronicità appare testimonianza la possibilità che il giudice d'appello, rispetto a quanto stabilito in primo grado, possa tenere in considerazione la richiesta di alimenti invece che la domanda originaria, che era quella di mantenimento (in verità, quest'ultima costituendo un minus – e come tale naturalmente contenuto nella domanda di manutenzione - rispetto all'altra): Cass. n. 6106 del
1997.
Tutte queste aperture, peraltro, non possono essere allo stesso modo considerate rispetto ai ben precisi limiti che ha il giudice di rinvio.
Ceteris paribus, se così si può dire, quanto ha deciso la Cassazione nel disporre il rinvio, comporta ben precisi limiti, al di là dei quali sussiste l'intangibilità del giudicato. Ceteris paribus, si è detto, perché al di qua sussiste, appunto, quanto è peculiare alle determinazioni economiche in relazione all'evoluzione temporale, soprattutto in considerazione dello sviluppo dei figli, della loro educazione, dell'affacciarsi al modo del lavoro, e delle loro necessità economiche.
Pertanto, l'assetto che si raggiunge dopo quanto statuito nella sentenza del giudice di primo grado, e, poi, al giudice d'appello, quali giudici del merito, ben potrà essere oggetto di domanda ai sensi dell'articolo 710 c.p.c. .
In tal modo il sistema si sottrae a censure di abnormità logica, pure in un contesto in cui risulta obiettivamente difficile una statuizione che, progressivamente, possa tenere conto dell'evoluzione descritta. Al contrario, esso in tal modo si adatta, per quanto è possibile, alla particolare materia.
Questo è particolarmente importante sottolineare, se guardiamo le scansioni temporali che contraddistinguono la domanda originaria, la sola occorre avere in considerazione, insieme alle successive statuizioni nel merito.
Il primo ricorso innanzi al trib. AR è del 5.12.2017, la sentenza del tribunale è del 2.3.21, e con essa si stabiliva, fra l'altro:
- un assegno di euro 750,00 per il mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
pagina 8 di 14 - spese straordinarie per i due figli suddivise tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre
La Corte d'appello con sentenza del 3.9.21
- Riduceva ad euro 600 l'assegno per la e confermava nel resto la sentenza Parte_1
impugnata
La Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte in diversa composizione, ha
- Rigettato la doglianza della con riferimento alla doglianza sull'assegno di Parte_1
mantenimento. Tale statuizione non può essere rivista in questa sede (ma semmai, sussistendone i presupposti, ex art. 710 c.p.c.)
- Accolto la doglianza della , nei sensi dell'insufficienza assoluta di motivazione sul Parte_1 punto da parte del giudice del merito, sia in ordine all'assegno a favore dei figli, sia in ordine alla contribuzione alle spese straordinarie, addossata, sia pure nella misura del 20 %, alla medesima. Parte_1
§ 6 – Quanto emerge in atti
6.1 - Per quanto sopra detto, alcuna valutazione può essere fatta della produzione, effettuata dal innanzi a questa Corte, con cui si produce visura di un'attività che avrebbe intrapreso il figlio CP_1
maggiorenne.
I motivi sono evidenti ed attengono all'impossibilità, da parte del giudice del rinvio, di conoscere di più rispetto al giudice che ha emesso la sentenza cassata. E tale documento è sopravvenuto.
Senza contare che, in ogni caso, tale supposta nuova situazione potrebbe valere solo successivamente, a far tempo da un momento del pari non precisamente individuato.
Più articolato può essere il discorso relativo alle mere deduzioni ed argomenti che accompagnano il documento di visura. Di ciò si parlerà più innanzi, dopo un richiamo generale delle emergenze processuali.
6.2 – Occorre innanzitutto osservare che i figli, di nazionalità ucraina, sono stati adottati a 10 e 7 anni, con un percorso di difficoltà materiali e morali non solo intuibile, ma documentato in atti, e con gravità tale che va oltre la mera deduzione logica.
pagina 9 di 14 Nonostante tutto, gli stessi non risultano aver ceduto a devianze o peggio che, pure, si potevano considerare ben più probabili rispetto alla generalità dei loro coetanei.
Vero è che un dato favorevole è stato costituito dal benessere materiale ricevuto in Italia dopo l'adozione, ma, sicuramente, in un contesto di estrema fragilità soprattutto psichica, un dato anche più sfavorevole è stato costituito dal disgregarsi – si suppone, per la tempistica dell'istanza di separazione , quasi immediato dopo il loro ingresso in Italia ed il loro inserirsi nella famiglia d'adozione – del nucleo familiare di nuovo riferimento, in alcun modo ad essi addebitabile e che, anzi, hanno solo subito .
La situazione di particolare vulnerabilità è attestata
1) Dal fatto che gli stessi sono stati adottati in età relativamente tarda
2) Dal fatto che, medio tempore, avevano subito traumi legati a ciò, e comunque, in ogni caso, certificati.
3) Quanto a , nella CTU in atti si parla: di problemi di natura fisica: (pag. 6) «nel 2012 Per_2
alla ragazza viene diagnosticata la NF1 (Neurofibromatosi di tipo I)» inoltre emerge una diagnosi per DES (Disturbo di comprensione del testo e difficoltà di calcolo (vengono quindi suggerite strategie per la gestione del problema)».Vi sono poi problemi psichici (pag. 10):
«preoccupante orientamento della personalità di verso un versante bordeline, Per_2
caratterizzato da potenziale rischio della propria incolumità personale in ragione di istinti aggressivi auto-diretti. Si evidenzia inoltre un sottostato depressivo sottostante ed una demotivazione di fondo che l'hanno portata, ad esempio, ad abbandonare quasi completamente la presa scolastica nell'ultimo semestre »);
4) Quanto a , la CTU richiede, pur indirettamente, una estensione a lui delle cure, o, Per_1
comunque, una valutazione complessive delle problematiche dei due fratelli : - (pag. 15):
«Riporta forte senso di diffidenza verso tutte le persone»; (pag. 17): «[…] si consiglia con urgenza di avviare un percorso psicoterapico individuale per […]. La scelta Per_2 dell'orientamento sistemico è data dalla necessità di prevedere che l'intervento - su valutazione dello specifico professionista ovviamente condivisa preventivamente con la minore stessa - possa includere l'allargamento del sistema terapeutico sino ai genitori ed al AT . ». Per_1
6.3 - Orbene, circa le affermazioni rinvenibili negli atti difensivi del troviamo, in sostanza, le CP_1
seguenti
1) I due fratelli “non hanno inteso” proseguire gli studi
2) ha un'indipendenza economica che le deriva da lavori saltuari Per_2
pagina 10 di 14 3) ha iniziato un'attività di cui si deposita la visura, si tratta di cornici legate al settore Per_1
artistico
Orbene, premesso che nessuna delle tre affermazioni valgono per la fine del 2017 (che, giova ripetere,
è il momento a cui questa Corte è vincolata ad esaminare, per ripercorrere un'iter motivazionale, in un senso o nell'altro, imposto dalla statuizione di rinvio, giova osservare che nulla emerge in atti che possa impedire una valutazione di obiettiva ingenerosità da parte di un genitore (perché, come si suol dire, più che benchè) adottivo.
Che i due fratelli non abbiano inteso proseguire gli studi, più che una deduzione negativa circa la loro scarsa attitudine a prendersi responsabilità o intraprendere un corso di laurea che possa migliorare la loro posizione, appare direttamente collegato, oltre che alle loro problematiche di partenza, alla doppia precarietà di impossibile appoggio psicologico della coppia genitoriale e di grande incertezza per la lo stessa posizione economica, in seno ad un contrasto formalizzato tra i genitori con riferimento al loro mantenimento.
Non è concepibile che una ragazza abbia attività puramente precarie potendone avere migliori . Ne consegue, da un lato, l'impegno della stessa a responsabilizzarsi in termini economici e, dall'altro,
l'impossibilità di ottenere una situazione migliore . Discorso analogo, almeno in parte va fatta per il AT.
Anche l'abbandono degli studi che potenzialmente potevano consentire ai due fratelli maggiori opportunità professionali – e che pure viene valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità tra i vari elementi da considerare – non può essere propriamente considerato, proprio sotto la lente suggerita dalla Cassazione, quale “scelta autonoma”, perché proprio le vicissitudini affrontate dai due minori ponevano notevoli restrizioni alla libera volontà che sostanzia tale scelta. In altri termini, l'indefettibile elemento della “libertà” della scelta viene invece a mancare per gli elementi esterni sfavorevoli, ultimo, temporalmente ma non per importanza, le problematiche della coppia genitoriale che aveva deciso di adottarli.
Ne risulta che, oltre ad essere ingenerosa, è del tutto inconsistente l'affermazione che si rinviene nella costituzione del secondo la quale CP_1
“Preme innanzitutto sottolineare che la somma di Euro 750,00 prevista dal Giudice di primo grado è oggi, a seguito di rivalutazione, divenuto di Euro 870,82.
E francamente pensare che tale somma di Euro 870,82 NON SIA CONGRUA,
- per un ragazzo di 25 anni (già titolare di attività imprenditoriale dal 2022),
pagina 11 di 14 - o quantomeno per una ragazza di 22 anni (che già inserita stabilmente nel mondo del lavoro), i quali vedono le spese straordinarie pagate e che utilizzano tali somme per i soli svaghi personali, sia non congrua è una offesa ai milioni di persone che vivono e devono mantenere una famiglia con stipendi base di 1.110-1.200 al mese. …”.
Innanzitutto, come detto, non si può esaminare la situazione del 2022, ma del 2017. Nel 2017 ha Per_1
17-18 anni, non 22, la sorella (sorellastra biologica) ne ha 3 meno di lui .
I figli del possono rivolgersi, senza – giova ripeterlo – che le loro difficoltà economiche CP_1
risultino essere dipendenti da una loro cattiva volontà, ad un padre che – fatto incontestato – ha un patrimonio immobiliare di vari milioni di euro e che ne ricava – fatto incontestato – euro 111mila annui nel 2016 .
Ne discende che dovrà tenersi conto di un genitore che nel 2016 aveva un introito netto mensile di circa
6000 euro e che nel 2017, secondo tabelle o valori di riferimento comunemente usati, ne doveva dare una quota. Né vi sono elementi che comportino un netto cambiamento economico almeno sino alla sentenza resa da questa Corte e parzialmente cassata.
In tal senso, il disposto dell'art. 337 ter, comma 4 secondo il quale « Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.»
Tuttavia, l'applicazione del « principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni tra genitori, quando uno di essi sia privo di redditi e di cespiti propri e percepisca, come nel caso di specie, un assegno posto a carico dell'altro genitore con funzione assistenziale. In questo caso, resta pur sempre il compito del giudice valutare la misura del contributo economico al mantenimento del genitore percettore di reddito, secondo il criterio di proporzionalità nella duplice accezione sopra evidenziata, ma egli deve tenere conto, anche ai fini della determinazione della misura del contributo alle spese straordinarie, del fatto che vi è un genitore privo di redditi e di cespiti propri, che, anzi, gode di un assegno divorzile destinato alla sua assistenza» (ordinanza n. 6511/2022, che ha disposto il rinvio ).
Ciò posto, nel concreto:
pagina 12 di 14 1) Quanto alle attuali esigenze dei figli, il requisito dell'attualità non può essere rapportato, come erroneamente fa parte resistente, al momento presente, bensì al 2017, per tutte le ragioni che si sono dette (non ultima la banale considerazione che non si può in alcun modo trasformare il presente giudizio di rinvio nel procedimento ex art. 710 c.p.c., vigente sino al d. lgs 149.22 e per i procedimenti già pendenti al 282.23). A tale data, in ogni caso i due figli non hanno autosufficienza economica.
2) Quanto al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori, lo stesso era elevato, dato praticamente non contestato
3) Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, i figli vivono (vivevano) presso la madre. 4) I due punti relativi “alle risorse economiche di entrambi i genitori” nonché alla
“valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” meritano una risposta unitaria in quanto sono tra loro strettamente correlati: 4a) Quanto alle risorse economiche della IG.ra , emerge dagli atti che ella non ha un reddito di Parte_1
lavoro costante ed è per lei impossibile trovare un lavoro, per questo riceve un mantenimento di euro 600 dall'ex marito. I suoi notevoli problemi di salute risultano agli atti e sono del pari non contestati e debbono essere considerati determinanti circa le sue difficoltà economiche. 4b) La
“valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” è dato neutro,
nel senso che entrambi i genitori, per condizioni obiettive o soggettive, si sono rivelati non adeguati ad una più che impegnativa gestione dei figli adottati. Può darsi anche, per quel che risulta, che abbiano fatto tutto il possibile, ma ciò non sposterebbe i termini della questione nei termini di apporto o carenza.
Tutto ciò premesso, le spese straordinarie debbono fare carico interamente al padre.
Quanto all'assegno in favore dei figli, rapportato all'anno 2017, le tabelle e i casi di computo reperibili segnalano un certo scostamento, per difetto, per i dati solo economici, dai 750 euro per ciascun figlio.
Lo scostamento non è molto, ma su questo giocano gli ulteriori elementi relativi alla forte diminuzione del tenore di vita ed ai problemi di saluti che affliggono soprattutto la (allora) minore. pagina 13 di 14 Appare pertanto corretto assegnare a euro 1300 ed a euro 1000. Per_2 Per_1
Tutte le restanti questioni sono assorbite.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo secondo i valoro medi;
va invece disposta la compensazione quanto alle spese del giudizio presso la
Corte di Cassazione, per la soccombenza reciproca in quella sede.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in accoglimento parziale Parte_1 Controparte_1
dell'appello, così dispone:
- Condanna al pagamento, per il mantenimento della figlia di euro Controparte_1 Persona_3
1.300 mensili e per il mantenimento del figlio di euro 1.000 mensili, da corrispondersi Parte_2
entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
- Dispone a l'intero delle spese straordinarie (da individuarsi secondo i Parte_3
criteri già posti dal trib. AR) a favore dei due figli
- Condanna altresì il alle spese processuali del giudizio innanzi al tribunale ed ai due gradi CP_1
d'appello, liquidandole, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase istruttoria, in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00 e, quanto ai due giudizi d'appello, per ciascuno di essi, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase decisionale, in € 5.103,00.Su tutto rimborso forf. 15 % , iva e cpa.
- Compensa le spese del giudizio tenuto dinanzi alla Cassazione, esitato nell'ordinanza 6511/2022.
Ancona, così deciso in data 8.4.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Bartoli del Foro di AR (c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2 predetta sito in AR (PU), Galleria Roma n. 10/C, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
AR (PU), in Strada del Castagneto n. 11;
-APPELLATO-
Oggetto: appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni : come da note telematiche pagina 1 di 14 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Con ricorso depositato il 5.9.2017 ex L. n.898/1970, ha promosso causa di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 3.10.1993 a AR. Parte_1
Si è costituta la la quale a propria volta ha chiesto la pronuncia del divorzio. Parte_1
Nel giudizio di primo grado è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da il 3.10.1993 a AR, nonché la domanda di divorzio. Controparte_1 Parte_1
Nessun provvedimento di affidamento veniva adottato, atteso che entrambi i figli - e - Per_1 Per_2
della coppia erano maggiorenni.
Per il mantenimento dei figli, entrambi studenti, veniva posto a carico di un assegno Controparte_1
mensile di euro 1.500,00 (euro 750,00 per ciascun figlio), da versare a entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese.
L'importo di € 1500 veniva quantificato avuto riguardo alle esigenze dei figli e alle rispettive capacità reddituali e lavorative dei genitori: non svolge alcuna attività di lavoro, ma possiede Controparte_1
un ingente patrimonio che amministra traendone utili;
mentre i redditi di , ottenuti Parte_1
a mezzo della sua attività artistica, sono invece estremamente modesti.
Veniva quindi ritenuto congruo il versamento di un assegno mensile di euro 750,00 per ciascun figlio da parte del padre, oltre a statuizioni accessorie.
chiedeva che fosse previsto un assegno divorzile in suo favore, ma la domanda Parte_1
era rigettata, in ragione della ritenuta sussistenza di una relazione stabile da parte della predetta con il
IG. CP_2
§ 2 - La interponeva appello avverso la predetta sentenza di primo grado, con due distinte Parte_1
doglianze:
Con il primo motivo l'appellante lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 per avere il primo giudice rigettato la richiesta di assegno divorzile per la sola esistenza della ritenuta relazione stabile e senza considerare le particolari condizioni psicofisiche in cui la stessa versava, in assenza di prova della convivenza e di prova rigorosa quanto agli elementi pagina 2 di 14 connotanti la relazione sentimentale, vagliando l'esistenza di indici rivelatori di un progetto di vita comune idoneo a recidere il legame del precedente matrimonio.
Il primo motivo veniva accolto, quindi a favore di veniva stabilita la Controparte_3
corresponsione di euro 600 da versare entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ufficiali Istat.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava la violazione dell'art. 6 della legge divorzile per avere il primo giudice riconosciuto in favore dei figli un assegno di euro 750,00 mensili che, tenuto conto della mancanza di qualsiasi reddito da parte della madre, risultava insufficiente per consentire loro di intraprendere gli studi universitari, oltre che per garantire ad essi il tenore di vita di cui godevano in costanza di matrimonio durante il quale, peraltro, vivevano in una lussuosa villa alle porte di AR.
La Corte di Appello respingeva tale doglianza, ritenendo che l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli quantificato in € 750,00 dal primo Giudice per ciascuno dei figli fosse congruo;
essendo peraltro la ripartizione delle spese straordinarie per la quasi totalità a carico del padre.
§ 3 - La presentava ricorso in cassazione avverso la sentenza 1001/2001 della Corte Parte_1
d'Appello, articolato in due motivi, di cui uno accolto nella ordinanza 6511/2022 e per il quale è avvenuta rimessione a questa Corte D'appello in diversa composizione.
Per completezza:
- il primo motivo del ricorso in Cassazione è stato rigettato de plano in quanto « si presenta una critica del tutto generica alla valutazione operata dal giudice di merito, che non supera il vaglio di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.»;
- il secondo è stato accolto perché « Nella motivazione della sentenza impugnata si legge soltanto quanto segue: “L'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, così come determinato dal primo giudice in euro 750,00 ciascuno, risulta a parere del Collegio tale da garantire le esigenze di vita dei due ragazzi, tenuto conto della loro età e degli attuali impegni di studio, così come la ripartizione delle spese straordinarie, poste pressoché totalmente a carico del padre”.
Non vi è alcun riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi, né alcuna considerazione del fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisca dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale, sicché, a fronte della certa assenza di
pagina 3 di 14 redditi propri di quest'ultima, non risulta ponderato alcun elemento concreto per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, regolato dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., sia nella determinazione del contributo periodico al mantenimento dei figli sia nella partecipazione solo in termini percentuali alle spese straordinarie ad essi relative » .
§ 4 - La causa viene pertanto riassunta dalla la quale fra l'altro deduceva Parte_1
a) Che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
b) L'applicazione di tale principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni tra genitori, quando uno di essi sia privo di redditi e di cespiti propri e percepisca un assegno posto a carico dell'altro genitore con funzione assistenziale. In questo caso, nella valutazione, da parte del Giudice, di valutare nel concreto la misura del contributo economico al mantenimento del genitore percettore di reddito, secondo il criterio di proporzionalità nella duplice accezione sopra evidenziata,egli non potrà trascurare, anche ai fini della determinazione della misura del contributo alle spese straordinarie, del fatto che vi è un genitore privo di redditi e di cespiti propri, che, anzi, gode di un assegno divorzile.
c) Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali di si era appurato che costui è l'erede di una storica e Controparte_1
floridissima azienda di trasporti, la SAPUM, ceduta prima della crisi economica ad un corrispettivo da capogiro (svariati miliardi di vecchie lire). Oltre ad un patrimonio liquido oggi milionario, dispone di un vastissimo patrimonio immobiliare personale: è stata Controparte_1
prodotta visura catastale (doc. 7 allegato alla comparsa di risposta per la fase presidenziale) dalla quale emerge la proprietà esclusiva di n. 17 unità immobiliari solo a AR (appartamenti in viale Trieste - zona mare - via Vincenzo Rossi - zona centrale - la propria residenza in zona extraurbana di 11,5 vani) oltre n. 45 lotti di terreno sul territorio di AR (sicuramente alcuni edificabili), oltre n. 4 unità immobiliari a NO VE (BO), oltre n. 4 unità immobiliari nel centro di Roma e appezzamenti agricoli in provincia di Teramo. L'entità del patrimonio di era ed è tale da consentirgli di non svolgere alcuna attività lavorativa, poiché CP_1
amministrandolo ne trae rilevanti utili. Dei redditi di anno 2016, ad esempio, figurava CP_1
pagina 4 di 14 un reddito imponibile di circa 111.000,00 euro, e dall' IRPEF generata ha detratto per intero il contributo mensile che corrispondeva alla moglie d) di anni 56, non ha mai percepito reddito da lavoro, dipendente o autonomo, Parte_1
non ha mai goduto di capacità lavorativa e non ne potrà godere in futuro, considerato anche che costei versa in gravose condizioni di salute (è affetta da disturbo bipolare di tipo I, come accertato anche nel corso della CTU espletata dal Tribunale di AR, oltre che documentato cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e non è proprietaria di alcun cespite mobiliare, Parte_1
né immobiliare
e) Proprio poiché priva di redditi e di mezzi adeguati, la ricorrente in riassunzione è percettrice di assegno divorzile con funzione assistenziale, come visto, nella misura di euro 600,00 mensili
f) I figli, dei quali la ragazza anche con problemi psichici e fisici, non frequentano neppure sporadicamente il padre, con conseguente assenza di qualsivoglia forma di mantenimento diretto in capo a che peraltro recentemente si è risposato CP_1
g) risulta incomprensibile la decisione di porre in capo alla il 20% delle spese Parte_1
straordinarie per i figli, con ulteriore e palese violazione del principio di proporzionalità ex art. 316 bis e 337 ter, comma 4, c.c., a fronte dell'impossibilità dal punto di vista economico della madre di fare fronte ad evenienze di cura o esigenze dei figli esulanti dal mantenimento ordinario.
§ 4 – Si è costituito il chiedendo l'integrale rigetto delle domande di controparte ed CP_1 osservando, fra l'altro:
1) Che non era vero che “ Non vi sarebbe alcun riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi” e che “Non vi sarebbe alcuna considerazione in merito alle condizioni economico-patrimoniali della madre” in seno alla sentenza d'appello, come peraltro specificamente rilevato dalla Cassazione
2) Che la sentenza d'appello, sia pure oggetto delle censure della Cassazione aveva, nella sinteticità imposta dalle stesse norme processuali, dimostrato sia di avere tenuto in debita considerazione la situazione economico patrimoniale della madre sia di avere ragionato in termini di proporzionalità attribuendo le spese straordinarie in misura del tutto dispari e quasi tutte a carico del padre
3) Con ordinanza resa da Cass. n. 17183 del 2020, proprio muovendo dalla disamina dell'art. 337- septies c.c., l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il pagina 5 di 14 figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto
4) Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
5) Nello specifico ha compiuto 25 anni e tre mesi di età; ha Parte_2 Persona_3
compiuto 22 anni e tre mesi di età (al momento della redazione della costituzione difensiva del
. Entrambi si sono diplomati (Vadim al Liceo Scientifico e ha conseguito il CP_1 Per_2
terzo anno di Scuola Alberghiera e tale diploma professionale le ha consentito di accedere al mondo del lavoro ed infatti la stessa lavora sia in estate che in inverno in ristoranti e locali).
6) Entrambi hanno autonomamente deciso di non proseguire gli studi dopo il diploma per iniziare un percorso lavorativo, che in effetti sussiste.
7) Si verteva, pertanto, in fattispecie affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la stessa aveva affermato la necessità di un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018). Con l'avvertenza che la situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27904 del
13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020)” (cfr. Cassazione civile sez. I -
22/06/2023, n. 17947).
8) la somma di Euro 750,00 prevista dal Giudice di primo grado è oggi, a seguito di rivalutazione, divenuto di Euro 870,82.
9) la collocazione dei figli presso la madre è una situazione che dipende dalla volontà dei figli medesimi, maggiorenni, o della signora ma non è indotta da inesistenti contrasti Parte_1
padre-figli.
pagina 6 di 14 10) gli impieghi ripetuti di dimostra che la stessa non ha problematiche di salute tali da Per_2
compromettere la suddetta capacità lavorativa al contrario di quanto afferma controparte
§ 5 – L'ambito dell'indagine demandata al giudice del rinvio
Nel punto 1) del § 4) si è fatto riferimento all'attardarsi da parte della difesa del circa critiche, CP_1
in sostanza dirette a quanto stabilito dalla Cassazione.
Il che, ovviamente, è irrilevante perché quanto invece stabilito in tema di motivazione assolutamente insufficiente, deve essere preso come punto fermo dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Al contrario, questa Corte, quale giudice del rinvio, dovrà accettare nel concreto se, alla stregua delle sole risultanze già in atti, la sentenza cassata in parte qua. vada confermata con nuova motivazione, oppure no, e in che misura.
A ciò non osta la materia particolare dei bisogni dei figli, che attinge alle spiccate peculiarità dei procedimenti della crisi matrimoniale.
In questi procedimenti, come è noto, vengono emesse decisioni “di durata”, idonee ad operare “pro futuro”. E non è affatto raro che la decisione finale venga emessa a distanza di anni dalla proposizione della domanda iniziale, con un panorama di riferimento sovente assai mutato.
Tale evoluzione diacronica, in parte, può essere presa in considerazione dal giudice del merito. Infatti,
a determinate condizioni, quest'ultimo potrà tenere conto del mutamento delle circostanze rilevanti nel corso del processo.
Potrà, ad es., specificare nella sentenza espressamente la natura non retroattiva delle sue statuizioni, così come Cass. n. 4011 del 1999, tiene conto espressamente della possibilità che la quantificazione pagina 7 di 14 dell'assegno alimentare possa essere determinata tenendo conto dei mutamenti eventualmente sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi fino alla data della decisione.
Ancora, di tale diacronicità appare testimonianza la possibilità che il giudice d'appello, rispetto a quanto stabilito in primo grado, possa tenere in considerazione la richiesta di alimenti invece che la domanda originaria, che era quella di mantenimento (in verità, quest'ultima costituendo un minus – e come tale naturalmente contenuto nella domanda di manutenzione - rispetto all'altra): Cass. n. 6106 del
1997.
Tutte queste aperture, peraltro, non possono essere allo stesso modo considerate rispetto ai ben precisi limiti che ha il giudice di rinvio.
Ceteris paribus, se così si può dire, quanto ha deciso la Cassazione nel disporre il rinvio, comporta ben precisi limiti, al di là dei quali sussiste l'intangibilità del giudicato. Ceteris paribus, si è detto, perché al di qua sussiste, appunto, quanto è peculiare alle determinazioni economiche in relazione all'evoluzione temporale, soprattutto in considerazione dello sviluppo dei figli, della loro educazione, dell'affacciarsi al modo del lavoro, e delle loro necessità economiche.
Pertanto, l'assetto che si raggiunge dopo quanto statuito nella sentenza del giudice di primo grado, e, poi, al giudice d'appello, quali giudici del merito, ben potrà essere oggetto di domanda ai sensi dell'articolo 710 c.p.c. .
In tal modo il sistema si sottrae a censure di abnormità logica, pure in un contesto in cui risulta obiettivamente difficile una statuizione che, progressivamente, possa tenere conto dell'evoluzione descritta. Al contrario, esso in tal modo si adatta, per quanto è possibile, alla particolare materia.
Questo è particolarmente importante sottolineare, se guardiamo le scansioni temporali che contraddistinguono la domanda originaria, la sola occorre avere in considerazione, insieme alle successive statuizioni nel merito.
Il primo ricorso innanzi al trib. AR è del 5.12.2017, la sentenza del tribunale è del 2.3.21, e con essa si stabiliva, fra l'altro:
- un assegno di euro 750,00 per il mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
pagina 8 di 14 - spese straordinarie per i due figli suddivise tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre
La Corte d'appello con sentenza del 3.9.21
- Riduceva ad euro 600 l'assegno per la e confermava nel resto la sentenza Parte_1
impugnata
La Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte in diversa composizione, ha
- Rigettato la doglianza della con riferimento alla doglianza sull'assegno di Parte_1
mantenimento. Tale statuizione non può essere rivista in questa sede (ma semmai, sussistendone i presupposti, ex art. 710 c.p.c.)
- Accolto la doglianza della , nei sensi dell'insufficienza assoluta di motivazione sul Parte_1 punto da parte del giudice del merito, sia in ordine all'assegno a favore dei figli, sia in ordine alla contribuzione alle spese straordinarie, addossata, sia pure nella misura del 20 %, alla medesima. Parte_1
§ 6 – Quanto emerge in atti
6.1 - Per quanto sopra detto, alcuna valutazione può essere fatta della produzione, effettuata dal innanzi a questa Corte, con cui si produce visura di un'attività che avrebbe intrapreso il figlio CP_1
maggiorenne.
I motivi sono evidenti ed attengono all'impossibilità, da parte del giudice del rinvio, di conoscere di più rispetto al giudice che ha emesso la sentenza cassata. E tale documento è sopravvenuto.
Senza contare che, in ogni caso, tale supposta nuova situazione potrebbe valere solo successivamente, a far tempo da un momento del pari non precisamente individuato.
Più articolato può essere il discorso relativo alle mere deduzioni ed argomenti che accompagnano il documento di visura. Di ciò si parlerà più innanzi, dopo un richiamo generale delle emergenze processuali.
6.2 – Occorre innanzitutto osservare che i figli, di nazionalità ucraina, sono stati adottati a 10 e 7 anni, con un percorso di difficoltà materiali e morali non solo intuibile, ma documentato in atti, e con gravità tale che va oltre la mera deduzione logica.
pagina 9 di 14 Nonostante tutto, gli stessi non risultano aver ceduto a devianze o peggio che, pure, si potevano considerare ben più probabili rispetto alla generalità dei loro coetanei.
Vero è che un dato favorevole è stato costituito dal benessere materiale ricevuto in Italia dopo l'adozione, ma, sicuramente, in un contesto di estrema fragilità soprattutto psichica, un dato anche più sfavorevole è stato costituito dal disgregarsi – si suppone, per la tempistica dell'istanza di separazione , quasi immediato dopo il loro ingresso in Italia ed il loro inserirsi nella famiglia d'adozione – del nucleo familiare di nuovo riferimento, in alcun modo ad essi addebitabile e che, anzi, hanno solo subito .
La situazione di particolare vulnerabilità è attestata
1) Dal fatto che gli stessi sono stati adottati in età relativamente tarda
2) Dal fatto che, medio tempore, avevano subito traumi legati a ciò, e comunque, in ogni caso, certificati.
3) Quanto a , nella CTU in atti si parla: di problemi di natura fisica: (pag. 6) «nel 2012 Per_2
alla ragazza viene diagnosticata la NF1 (Neurofibromatosi di tipo I)» inoltre emerge una diagnosi per DES (Disturbo di comprensione del testo e difficoltà di calcolo (vengono quindi suggerite strategie per la gestione del problema)».Vi sono poi problemi psichici (pag. 10):
«preoccupante orientamento della personalità di verso un versante bordeline, Per_2
caratterizzato da potenziale rischio della propria incolumità personale in ragione di istinti aggressivi auto-diretti. Si evidenzia inoltre un sottostato depressivo sottostante ed una demotivazione di fondo che l'hanno portata, ad esempio, ad abbandonare quasi completamente la presa scolastica nell'ultimo semestre »);
4) Quanto a , la CTU richiede, pur indirettamente, una estensione a lui delle cure, o, Per_1
comunque, una valutazione complessive delle problematiche dei due fratelli : - (pag. 15):
«Riporta forte senso di diffidenza verso tutte le persone»; (pag. 17): «[…] si consiglia con urgenza di avviare un percorso psicoterapico individuale per […]. La scelta Per_2 dell'orientamento sistemico è data dalla necessità di prevedere che l'intervento - su valutazione dello specifico professionista ovviamente condivisa preventivamente con la minore stessa - possa includere l'allargamento del sistema terapeutico sino ai genitori ed al AT . ». Per_1
6.3 - Orbene, circa le affermazioni rinvenibili negli atti difensivi del troviamo, in sostanza, le CP_1
seguenti
1) I due fratelli “non hanno inteso” proseguire gli studi
2) ha un'indipendenza economica che le deriva da lavori saltuari Per_2
pagina 10 di 14 3) ha iniziato un'attività di cui si deposita la visura, si tratta di cornici legate al settore Per_1
artistico
Orbene, premesso che nessuna delle tre affermazioni valgono per la fine del 2017 (che, giova ripetere,
è il momento a cui questa Corte è vincolata ad esaminare, per ripercorrere un'iter motivazionale, in un senso o nell'altro, imposto dalla statuizione di rinvio, giova osservare che nulla emerge in atti che possa impedire una valutazione di obiettiva ingenerosità da parte di un genitore (perché, come si suol dire, più che benchè) adottivo.
Che i due fratelli non abbiano inteso proseguire gli studi, più che una deduzione negativa circa la loro scarsa attitudine a prendersi responsabilità o intraprendere un corso di laurea che possa migliorare la loro posizione, appare direttamente collegato, oltre che alle loro problematiche di partenza, alla doppia precarietà di impossibile appoggio psicologico della coppia genitoriale e di grande incertezza per la lo stessa posizione economica, in seno ad un contrasto formalizzato tra i genitori con riferimento al loro mantenimento.
Non è concepibile che una ragazza abbia attività puramente precarie potendone avere migliori . Ne consegue, da un lato, l'impegno della stessa a responsabilizzarsi in termini economici e, dall'altro,
l'impossibilità di ottenere una situazione migliore . Discorso analogo, almeno in parte va fatta per il AT.
Anche l'abbandono degli studi che potenzialmente potevano consentire ai due fratelli maggiori opportunità professionali – e che pure viene valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità tra i vari elementi da considerare – non può essere propriamente considerato, proprio sotto la lente suggerita dalla Cassazione, quale “scelta autonoma”, perché proprio le vicissitudini affrontate dai due minori ponevano notevoli restrizioni alla libera volontà che sostanzia tale scelta. In altri termini, l'indefettibile elemento della “libertà” della scelta viene invece a mancare per gli elementi esterni sfavorevoli, ultimo, temporalmente ma non per importanza, le problematiche della coppia genitoriale che aveva deciso di adottarli.
Ne risulta che, oltre ad essere ingenerosa, è del tutto inconsistente l'affermazione che si rinviene nella costituzione del secondo la quale CP_1
“Preme innanzitutto sottolineare che la somma di Euro 750,00 prevista dal Giudice di primo grado è oggi, a seguito di rivalutazione, divenuto di Euro 870,82.
E francamente pensare che tale somma di Euro 870,82 NON SIA CONGRUA,
- per un ragazzo di 25 anni (già titolare di attività imprenditoriale dal 2022),
pagina 11 di 14 - o quantomeno per una ragazza di 22 anni (che già inserita stabilmente nel mondo del lavoro), i quali vedono le spese straordinarie pagate e che utilizzano tali somme per i soli svaghi personali, sia non congrua è una offesa ai milioni di persone che vivono e devono mantenere una famiglia con stipendi base di 1.110-1.200 al mese. …”.
Innanzitutto, come detto, non si può esaminare la situazione del 2022, ma del 2017. Nel 2017 ha Per_1
17-18 anni, non 22, la sorella (sorellastra biologica) ne ha 3 meno di lui .
I figli del possono rivolgersi, senza – giova ripeterlo – che le loro difficoltà economiche CP_1
risultino essere dipendenti da una loro cattiva volontà, ad un padre che – fatto incontestato – ha un patrimonio immobiliare di vari milioni di euro e che ne ricava – fatto incontestato – euro 111mila annui nel 2016 .
Ne discende che dovrà tenersi conto di un genitore che nel 2016 aveva un introito netto mensile di circa
6000 euro e che nel 2017, secondo tabelle o valori di riferimento comunemente usati, ne doveva dare una quota. Né vi sono elementi che comportino un netto cambiamento economico almeno sino alla sentenza resa da questa Corte e parzialmente cassata.
In tal senso, il disposto dell'art. 337 ter, comma 4 secondo il quale « Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.»
Tuttavia, l'applicazione del « principio di proporzionalità si connota in modo particolare, nei rapporti interni tra genitori, quando uno di essi sia privo di redditi e di cespiti propri e percepisca, come nel caso di specie, un assegno posto a carico dell'altro genitore con funzione assistenziale. In questo caso, resta pur sempre il compito del giudice valutare la misura del contributo economico al mantenimento del genitore percettore di reddito, secondo il criterio di proporzionalità nella duplice accezione sopra evidenziata, ma egli deve tenere conto, anche ai fini della determinazione della misura del contributo alle spese straordinarie, del fatto che vi è un genitore privo di redditi e di cespiti propri, che, anzi, gode di un assegno divorzile destinato alla sua assistenza» (ordinanza n. 6511/2022, che ha disposto il rinvio ).
Ciò posto, nel concreto:
pagina 12 di 14 1) Quanto alle attuali esigenze dei figli, il requisito dell'attualità non può essere rapportato, come erroneamente fa parte resistente, al momento presente, bensì al 2017, per tutte le ragioni che si sono dette (non ultima la banale considerazione che non si può in alcun modo trasformare il presente giudizio di rinvio nel procedimento ex art. 710 c.p.c., vigente sino al d. lgs 149.22 e per i procedimenti già pendenti al 282.23). A tale data, in ogni caso i due figli non hanno autosufficienza economica.
2) Quanto al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori, lo stesso era elevato, dato praticamente non contestato
3) Quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, i figli vivono (vivevano) presso la madre. 4) I due punti relativi “alle risorse economiche di entrambi i genitori” nonché alla
“valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” meritano una risposta unitaria in quanto sono tra loro strettamente correlati: 4a) Quanto alle risorse economiche della IG.ra , emerge dagli atti che ella non ha un reddito di Parte_1
lavoro costante ed è per lei impossibile trovare un lavoro, per questo riceve un mantenimento di euro 600 dall'ex marito. I suoi notevoli problemi di salute risultano agli atti e sono del pari non contestati e debbono essere considerati determinanti circa le sue difficoltà economiche. 4b) La
“valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” è dato neutro,
nel senso che entrambi i genitori, per condizioni obiettive o soggettive, si sono rivelati non adeguati ad una più che impegnativa gestione dei figli adottati. Può darsi anche, per quel che risulta, che abbiano fatto tutto il possibile, ma ciò non sposterebbe i termini della questione nei termini di apporto o carenza.
Tutto ciò premesso, le spese straordinarie debbono fare carico interamente al padre.
Quanto all'assegno in favore dei figli, rapportato all'anno 2017, le tabelle e i casi di computo reperibili segnalano un certo scostamento, per difetto, per i dati solo economici, dai 750 euro per ciascun figlio.
Lo scostamento non è molto, ma su questo giocano gli ulteriori elementi relativi alla forte diminuzione del tenore di vita ed ai problemi di saluti che affliggono soprattutto la (allora) minore. pagina 13 di 14 Appare pertanto corretto assegnare a euro 1300 ed a euro 1000. Per_2 Per_1
Tutte le restanti questioni sono assorbite.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo secondo i valoro medi;
va invece disposta la compensazione quanto alle spese del giudizio presso la
Corte di Cassazione, per la soccombenza reciproca in quella sede.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in accoglimento parziale Parte_1 Controparte_1
dell'appello, così dispone:
- Condanna al pagamento, per il mantenimento della figlia di euro Controparte_1 Persona_3
1.300 mensili e per il mantenimento del figlio di euro 1.000 mensili, da corrispondersi Parte_2
entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
- Dispone a l'intero delle spese straordinarie (da individuarsi secondo i Parte_3
criteri già posti dal trib. AR) a favore dei due figli
- Condanna altresì il alle spese processuali del giudizio innanzi al tribunale ed ai due gradi CP_1
d'appello, liquidandole, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase istruttoria, in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00 e, quanto ai due giudizi d'appello, per ciascuno di essi, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase decisionale, in € 5.103,00.Su tutto rimborso forf. 15 % , iva e cpa.
- Compensa le spese del giudizio tenuto dinanzi alla Cassazione, esitato nell'ordinanza 6511/2022.
Ancona, così deciso in data 8.4.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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