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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2807/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2807/2023 tra
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
[...]
[...]
e
e, per essa, la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTA
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per PARTE OPPONENTE l'avv. DOMENELLA LAURA che precisa le conclusioni come da atto di citazione Per parte opposta l'avv. MALIZIA ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Donati Francesca che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta dando atto di aver depositato il verbale di mediazione Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2023 promossa da:
(c.f. ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
qualità C.F._2 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. DOMENELLA LAURA OPPONENTE contro
(p.i. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. )
[...] P.IVA_2 il p vv. MALIZIA ROBERTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art 650 c.p.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.04.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 394/2010, emesso dal Tribunale di Macerata in data 08.04.2010, su istanza di ingiungeva ingiunto a , in qualità di fideiussore - giusta Controparte_3 Persona_1 fideiussione omnibus sottoscritta in data 16.05.2008 sino alla concorrenza di euro 84.500,00, nonchè al debitore principale il pagamento, in solido tra loro, della somma di Parte_3 euro 59.317,04, oltre interessi - quale saldo del conto corrente n. 40653307 acceso in data 09.08.2006 dal presso Parte_3 Controparte_3
Il creditore avviava il pignoramento immobiliare (proc r.g. 127/2011) in Controparte_3 forza del pred l Tribunale di Fermo Con ordinanza in data 13.07.2023 il Giudice dell'Esecuzione invitava il creditore procedente oggi a produrre nel termine di giorni quindici il contratto, fonte del CP_3 Parte_4 credito ingiunto e a e/o a esibire documentazione in merito all'eventuale qualifica di consumatore dell'esecutato (ad es., certificato storico di residenza del debitore, visura camerale storica, ecc.) e alla presenza di clausole abusive. Quindi, con ordinanza in data 08.09.2023, il G.E invitava il creditore procedente a notificare il decreto ingiuntivo e la documentazione contrattuale al debitore esecutato avvertendolo della possibilità, ove consumatore, di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per far valere la abusività di clausole idonee ad incidere sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito.
pagina 2 di 5 In data 28.10.2023 la cessionaria del credito derivante dal decreto Controparte_1 ingiuntivo, e, per essa, la procuratrice notificava agli opponenti, quali eredi di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo attuale e la ordinanza del G.E. Persona_1 Con atto di citazione, regolarmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di int giu rtare e Persona_1 dichiarare che il creditore ha provveduto a notificare agli eredi del debitore solo parte dei documenti Controparte_4 di cui alla procedura mo ando a quanto stabilito dal G.E. del Tribunale di Fermo;
accertare e dichiarare la qualità di “consumatore” del fideiussore;
accertata e dichiarata la nullità del contratto fideiussorio, perché contenete clausole vessatorie e quindi nulle e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2010 qui opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”. A fondamento della opposizione eccepivano che rivestiva la qualità di consumatore e “Il contratto sottoscritto dal sig. Persona_1 [...] presenta, inoltre, clausole abusive, che non sono state oggetto di trattativa individuale e nulle, come ad Persona_1 ui all'art. 6 del contratto depositato, che ha per oggetto la deroga all'art. 1957 c.c.. - Infatti, la fideiussione prestata secondo lo schema ABI (cfr. all. n. 2) contiene disposizioni che vengono applicate in modo uniforme in contrasto con l'art. 2 c. 2° lett. a) della L. n. 287/1990 (provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia)”. Si costituiva la che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, eccepi ella opposizione relativamente alla nullità della fideiussione per violazione della l. 287/1990; B) la infondatezza della opposizione con riferimento alla dedotta nullità della deroga all'art 1957 c.c. e alla conseguente estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti, è stata discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025
DIRITTO Nel merito, giova preliminarmente esaminare la questione relativa alla qualità di consumatore dell'ingiunto . Persona_1
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno allegato che avrebbe sottoscritto il contratto di fideiussione esclusivamente in Persona_1 ragione del rapport debitore principale, per fini estranei a ogni attività professionale, commerciale e imprenditoriale. L'opposta non ha contestato la qualità di consumatore dell'ingiunto fideiussore. Gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola della fideiussione contenete la deroga all'art 1957 c.c. sotto un duplice profilo. In particolare, da un lato, hanno eccepito, la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008 (v. doc. allegato all'atto di citazione) perchè conforme allo schema ABI e contenente clausole (quelle contenute negli artt. 3, 7 e 10), dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale e, dall'altro, hanno allegato la vessatorietà della clausola contente la deroga all'art 1957 c.c. in quanto comportante un significativo squilibrio e non oggetto di trattativa individuale Tanto premesso, va rilevato che la domanda volta a sentir accertare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008 (v. doc. allegato all'atto di citazione) perché conforme allo schema ABI e contenente clausole (quelle contenute negli artt. 3, 7 e 10), dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, per violazione della normativa anticoncorrenziale, deve essere interpretata come mera eccezione riconvenzionale e non come autonoma domanda (che sarebbe stata di competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma). Tale censura, così come formulata da parte opponente, non può però essere fatta valere nel giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.
pagina 3 di 5 Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479/2023, resa a Sezioni Unite, ha stabilito che la definitività del decreto ingiuntivo non opposto può essere messa in discussione dal consumatore unicamente con riferimento alle questioni relative alle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto posto alla base della pretesa monitoria in quanto contrarie ai diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dapprima agli artt. 1469bis e ss. c.c. e successivamente col codice del consumo), laddove nel provvedimento monitorio non sia contenuta una specifica motivazione in merito. Le clausole oggetto di contestazione da parte dell'opponente non possono essere tout court qualificate come “abusive” per il consumatore solo perché asseritamente conformi al modello ABI richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, senza alcuna specifica allegazione in merito ai diritti del consumatore che sarebbero stati lesi, atteso che la nullità fatta valere nella specie concerne esclusivamente la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. n. 287/90, anziché in quella poste a tutela del consumatore. Conseguentemente, l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, come allegata dalla parte opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere solo mediante la proposizione di una opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo. Venendo, invece, alla domanda di accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., merita rilevare che il decreto legislativo n. 206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: - b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. L'art. 34, prevede: al comma 4: Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale;
al comma 5: Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel contratto sottoscritto dall'opponente in data 29.07.2010 (doc. 9 di parte opponente) si legge al punto 5: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Tanto premesso, l'estensione del termine di sei mesi - previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale - a trentasei mesi - come previsto al punto 5 del contratto di fideiussione - costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale. L'estensione temporale a trentasei mesi, da una parte, limita il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, dall'altra, limita la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia.
pagina 4 di 5 Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è infatti, affermato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023) che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione CP_3 accesso uella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta clausola CP_3 si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. È, altresì, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. Indiscusso che il contratto è stata redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto. Va tuttavia disattesa l'eccezione, consequenziale alla nullità della clausola di cui al punto n. 5 del contratto, di decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c. La opposta ha documentato il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. atteso che, dalla comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente (v fascicolo opposta copia raccomandata del 03.03.2010 ricevuta in data 08.03.2010), il creditore ha agito giudizialmente nel termine di sei mesi, depositando ricorso monitorio in data 06.04.2010 e ottenendo il decreto ingiuntivo il 2 agosto 2016 (v. copia ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo in atti). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata ed esclusione del compenso per la fase istruttoria in difetto di espletamento.
P.Q.M.
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 16 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2807/2023 tra
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
[...]
[...]
e
e, per essa, la procuratrice Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTA
Oggi 16 aprile 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per PARTE OPPONENTE l'avv. DOMENELLA LAURA che precisa le conclusioni come da atto di citazione Per parte opposta l'avv. MALIZIA ROBERTO, oggi sostituito dall'avv. Donati Francesca che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta dando atto di aver depositato il verbale di mediazione Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2023 promossa da:
(c.f. ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
qualità C.F._2 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. DOMENELLA LAURA OPPONENTE contro
(p.i. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. )
[...] P.IVA_2 il p vv. MALIZIA ROBERTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art 650 c.p.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.04.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 394/2010, emesso dal Tribunale di Macerata in data 08.04.2010, su istanza di ingiungeva ingiunto a , in qualità di fideiussore - giusta Controparte_3 Persona_1 fideiussione omnibus sottoscritta in data 16.05.2008 sino alla concorrenza di euro 84.500,00, nonchè al debitore principale il pagamento, in solido tra loro, della somma di Parte_3 euro 59.317,04, oltre interessi - quale saldo del conto corrente n. 40653307 acceso in data 09.08.2006 dal presso Parte_3 Controparte_3
Il creditore avviava il pignoramento immobiliare (proc r.g. 127/2011) in Controparte_3 forza del pred l Tribunale di Fermo Con ordinanza in data 13.07.2023 il Giudice dell'Esecuzione invitava il creditore procedente oggi a produrre nel termine di giorni quindici il contratto, fonte del CP_3 Parte_4 credito ingiunto e a e/o a esibire documentazione in merito all'eventuale qualifica di consumatore dell'esecutato (ad es., certificato storico di residenza del debitore, visura camerale storica, ecc.) e alla presenza di clausole abusive. Quindi, con ordinanza in data 08.09.2023, il G.E invitava il creditore procedente a notificare il decreto ingiuntivo e la documentazione contrattuale al debitore esecutato avvertendolo della possibilità, ove consumatore, di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per far valere la abusività di clausole idonee ad incidere sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito.
pagina 2 di 5 In data 28.10.2023 la cessionaria del credito derivante dal decreto Controparte_1 ingiuntivo, e, per essa, la procuratrice notificava agli opponenti, quali eredi di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo attuale e la ordinanza del G.E. Persona_1 Con atto di citazione, regolarmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di int giu rtare e Persona_1 dichiarare che il creditore ha provveduto a notificare agli eredi del debitore solo parte dei documenti Controparte_4 di cui alla procedura mo ando a quanto stabilito dal G.E. del Tribunale di Fermo;
accertare e dichiarare la qualità di “consumatore” del fideiussore;
accertata e dichiarata la nullità del contratto fideiussorio, perché contenete clausole vessatorie e quindi nulle e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2010 qui opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”. A fondamento della opposizione eccepivano che rivestiva la qualità di consumatore e “Il contratto sottoscritto dal sig. Persona_1 [...] presenta, inoltre, clausole abusive, che non sono state oggetto di trattativa individuale e nulle, come ad Persona_1 ui all'art. 6 del contratto depositato, che ha per oggetto la deroga all'art. 1957 c.c.. - Infatti, la fideiussione prestata secondo lo schema ABI (cfr. all. n. 2) contiene disposizioni che vengono applicate in modo uniforme in contrasto con l'art. 2 c. 2° lett. a) della L. n. 287/1990 (provvedimento n. 55/2005 Banca d'Italia)”. Si costituiva la che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, eccepi ella opposizione relativamente alla nullità della fideiussione per violazione della l. 287/1990; B) la infondatezza della opposizione con riferimento alla dedotta nullità della deroga all'art 1957 c.c. e alla conseguente estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti, è stata discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025
DIRITTO Nel merito, giova preliminarmente esaminare la questione relativa alla qualità di consumatore dell'ingiunto . Persona_1
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno allegato che avrebbe sottoscritto il contratto di fideiussione esclusivamente in Persona_1 ragione del rapport debitore principale, per fini estranei a ogni attività professionale, commerciale e imprenditoriale. L'opposta non ha contestato la qualità di consumatore dell'ingiunto fideiussore. Gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola della fideiussione contenete la deroga all'art 1957 c.c. sotto un duplice profilo. In particolare, da un lato, hanno eccepito, la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008 (v. doc. allegato all'atto di citazione) perchè conforme allo schema ABI e contenente clausole (quelle contenute negli artt. 3, 7 e 10), dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale e, dall'altro, hanno allegato la vessatorietà della clausola contente la deroga all'art 1957 c.c. in quanto comportante un significativo squilibrio e non oggetto di trattativa individuale Tanto premesso, va rilevato che la domanda volta a sentir accertare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2008 (v. doc. allegato all'atto di citazione) perché conforme allo schema ABI e contenente clausole (quelle contenute negli artt. 3, 7 e 10), dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, per violazione della normativa anticoncorrenziale, deve essere interpretata come mera eccezione riconvenzionale e non come autonoma domanda (che sarebbe stata di competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma). Tale censura, così come formulata da parte opponente, non può però essere fatta valere nel giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.
pagina 3 di 5 Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479/2023, resa a Sezioni Unite, ha stabilito che la definitività del decreto ingiuntivo non opposto può essere messa in discussione dal consumatore unicamente con riferimento alle questioni relative alle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto posto alla base della pretesa monitoria in quanto contrarie ai diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dapprima agli artt. 1469bis e ss. c.c. e successivamente col codice del consumo), laddove nel provvedimento monitorio non sia contenuta una specifica motivazione in merito. Le clausole oggetto di contestazione da parte dell'opponente non possono essere tout court qualificate come “abusive” per il consumatore solo perché asseritamente conformi al modello ABI richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, senza alcuna specifica allegazione in merito ai diritti del consumatore che sarebbero stati lesi, atteso che la nullità fatta valere nella specie concerne esclusivamente la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. n. 287/90, anziché in quella poste a tutela del consumatore. Conseguentemente, l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, come allegata dalla parte opponente, avrebbe dovuto essere fatta valere solo mediante la proposizione di una opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo. Venendo, invece, alla domanda di accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., merita rilevare che il decreto legislativo n. 206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: - b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. L'art. 34, prevede: al comma 4: Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale;
al comma 5: Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Nel contratto sottoscritto dall'opponente in data 29.07.2010 (doc. 9 di parte opponente) si legge al punto 5: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Tanto premesso, l'estensione del termine di sei mesi - previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale - a trentasei mesi - come previsto al punto 5 del contratto di fideiussione - costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale. L'estensione temporale a trentasei mesi, da una parte, limita il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, dall'altra, limita la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia.
pagina 4 di 5 Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è infatti, affermato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023) che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione CP_3 accesso uella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta clausola CP_3 si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. È, altresì, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. Indiscusso che il contratto è stata redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto. Va tuttavia disattesa l'eccezione, consequenziale alla nullità della clausola di cui al punto n. 5 del contratto, di decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c. La opposta ha documentato il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. atteso che, dalla comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente (v fascicolo opposta copia raccomandata del 03.03.2010 ricevuta in data 08.03.2010), il creditore ha agito giudizialmente nel termine di sei mesi, depositando ricorso monitorio in data 06.04.2010 e ottenendo il decreto ingiuntivo il 2 agosto 2016 (v. copia ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo in atti). Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata ed esclusione del compenso per la fase istruttoria in difetto di espletamento.
P.Q.M.
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed Iva come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 16 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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