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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 453/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti, dall'avv.
Bruno Barbieri del Foro di RO (C.F. , con studio in C.F._2
RO, Via San Francesco n. 52, e dall'avv. Elena Menotti del Foro di Bologna
(C.F. ), con studio in Bologna, via Calzolerie n. 1, e C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
APPELLANTE
nei confronti di e CP_1 Controparte_2
CONCLUSIONI
Il procuratore di ha concluso chiedendo :”Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, rigettata ogni e qualsiasi eventuale istanza avversaria, comunque ormai tardiva: - in conformità all'ordinanza n. 5378/2023 della
Suprema Corte di Cassazione emessa il 24/11/22 e depositata il 21/02/23 a definizione del giudizio R.G. 21453/19, riformare la sentenza di primo grado n.
560/19 emessa dalla Corte di Appello di Ancona, a definizione del procedimento R.G. n. 345/13, il 23/10/18, pubblicata in data 18/04/19, notificata dalla sig.ra all'attrice in data 06/05/19 nella parte Controparte_2 relativa alla pronuncia sulle spese processuali (pag. 11 let. b) ed in particolare:
a) provvedere ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado che tengano conto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame in appello;
b) conseguentemente provvedere ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio di secondo grado che tenga conto del rigetto di tutte le istanze avversarie in sede di appello e della condanna, in forza dell'accoglimento di uno dei motivi di appello, di al pagamento di Euro 13.500,00 CP_1 oltre interessi nei confronti della sig.ra - in conformità Parte_1 all'ordinanza n. 5378/2023 della Suprema Corte di Cassazione emessa il
24/11/22 e depositata il 21/02/23 a definizione del giudizio R.G. 21453/19 provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità tenendo conto dell'accoglimento di uno dei due motivi di gravame proposti dalla sig.ra
[...]
e dell'integrale rigetto delle richieste avversarie, ivi incluso il Parte_1 ricorso incidentale. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio. Fatto salvo il deposito di tutta la documentazione di parte attrice in riassunzione già agli atti, si ribadisce, inoltre, la richiesta di acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi incluso quello innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”.
Oggetto: giudizio di rinvio
FATTI DI CAUSA La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5378/2023 pubblicata in data
21.02.2023, pronunciata a seguito di ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e di avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2
560/19 emessa dalla Corte di Appello di Ancona, pubblicata in data 18/04/19, accolto il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
riassumendo il giudizio dinanzi all' intestata Corte Parte_1 territoriale, ha chiesto un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado tenuto conto dell'accoglimento del terzo motivo di gravame in appello nonché di un nuovo regolamento delle spese del giudizio di secondo grado avuto riguardo al rigetto di tutte le istanze avversarie in sede di appello e della condanna, in forza dell'accoglimento di uno dei motivi di appello, di al pagamento di euro 13.500,00, oltre interessi, Controparte_1 in favore della sig.ra , nonché la statuizione sulle spese del Parte_1 giudizio di legittimità in conseguenza dell'accoglimento di uno dei due motivi di gravame proposti dalla sig.ra e dell'integrale rigetto delle Parte_1 richieste avversarie, ivi incluso il ricorso incidentale, con vittoria delle spese del presente giudizio.
e cui l'atto di citazione in riassunzione CP_1 Controparte_2 risulta ritualmente notificato, sono stati dichiarate contumaci con ordinanza in data 07.12.2023.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso principale proposto da - avente ad oggetto il regolamento delle spese Parte_1 di lite operato con la sentenza di appello e con cui si sosteneva che il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto provvedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese di ambedue i gradi del giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite, atteso l'accoglimento, benché parziale, dell'impugnazione e della riforma, anch'essa parziale, della pronuncia di prime cure - ha affermato: “Accogliendo un motivo di appello (disattesi gli altri),
l'impugnata sentenza ha parzialmente riformato la decisione di primo grado
(emettendo condanna dell'appellata al pagamento di somme in CP_1 favore dell'appellante ; nonostante ciò, non ha reso alcuna Parte_1 pronuncia (senza nemmeno motivarne le ragioni) in ordine al regolamento delle spese del giudizio di prime cure, lasciando così immutata la condanna dell'attrice (poi appellante) alla refusione in favore delle controparti ed altresì condannato l'appellante all'integrale pagamento delle spese anche del giudizio di appello”.
Ha, quindi, aggiunto: “ Una statuizione del genere non è conforme a diritto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (tra le tante, Cass.
13/07/2020, n. 14916; Cass. 24/01/2017, n. 1775; Cass. 30/12/2013, n.
28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985)”. Nella specie, la Corte d'appello, pur avendo accolto il gravame e riformato (in parte) la sentenza impugnata, ha omesso di provvedere ad nuovo regolamento delle spese di lite, da conformare all'esito globale della stessa ed alla valutazione (tipicamente devoluta al giudice di merito) sulla graduazione della soccombenza reciproca tra le parti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in parte qua (ovvero, limitatamente alla pronuncia sulle spese processuali), con rinvio alla Corte
d'appello di Ancona, in diversa composizione”. L'oggetto del presente giudizio risulta, dunque, limitato alla disciplina delle spese di lite dei vari giudizi in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello risultando, per la restante parte, la sentenza di appello passata in giudicato.
Va allora rilevato che convenne in giudizio e Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di RO chiedendo ordinare a Controparte_2 [...]
il rendiconto dell'attività effettuata in forza di due procure CP_1 speciali, conferite il 24 ottobre 2003, relative alla vendita di beni immobili di proprietà dell'attrice, nonché della gestione delle somme ricavate dalla vendita e delle spese relative;
annullare, per incapacità naturale dell'attrice, la procura speciale conferita a in data 20 novembre 2003, avente ad CP_1 oggetto la vendita di un immobile sito in Mondolfo e di un'autovettura e, per l'effetto, dichiarare invalidi gli atti di alienazione compiuti in virtù di detta procura e ordinare agli acquirenti dell'immobile con atto Controparte_2 pubblico 22.12.2003), la restituzione di tali beni o in via gradata, condannare al risarcimento dei danni per la perdita definitiva dei beni;
CP_1 condannare a risarcire i danni cagionati per l'estinzione CP_1 anticipata di un mutuo, per la locazione di un nuovo immobile ad uso abitativo, per i pagamenti indebitamente effettuati, per la cessione a terzl dell'abitazione dell'attrice unitamente agli arredi ed ai beni personali.
Il tribunale adito, con sentenza n. 907/2012 del 28 dicembre 2012, rigettò integralmente le domande, regolando le spese secondo soccombenza.
La Corte di Appello accogliendo parzialmente con la richiamata sentenza l'appello interposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza gravata, ha condannato al pagamento in favore di CP_1
di euro 3.500,00 per mancata «rimessione» delle somme Parte_1 ricavate dalla vendita della autovettura e degli arredi, nonché al risarcimento dei danni derivanti da tale condotta, quantificati in euro 10.000,00, oltre interessi ed ha, infine, condannato l'appellante all'integrale Parte_1 refusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle appellate e in ragione della ritenuta “minima incidenza CP_1 Controparte_2 economica dell'accoglimento del quarto motivo di gravame sull'esito complessivo della lite”.
Ai fini della disciplina delle spese di lite occorre, dunque, considerare che la domanda di parte attrice è stata accolta, a seguito della pronuncia in grado di appello, in misura notevolmente ridimensionata nei confronti di CP_1
ove si consideri il rigetto della domanda di annullamento della
[...] procura speciale con cui la sig.ra aveva conferito il Parte_1 potere di procedere alla vendita dell'immobile sito in Mondolfo - fraz- Marotta - via Toscana n. 9 e dell'automobile Fiat Tempra, oltre che della conseguente domanda volta a far dichiarare l'invalidità degli atti di alienazione del predetto immobile, per il prezzo di euro 142.000,0, e dell'autovettura, compiuti in forza di dette procure, e ad ottenere la conseguente restituzione di tali beni.
Risulta, invece, accolta la domanda avente ad oggetto la mancata restituzione delle somme realizzate attraverso la vendita dell'autovettura e del mobilio per complessivi euro 3.500,00, oltre che la domanda di risarcimento dei danni, per la vendita non autorizzata oltre che per l'acquisto del nuovo mobilio, per complessivi euro 10.000,00. Infine è stato accertato l'adempimento dell'obbligo di rendiconto dell'attività espletata in virtù delle richiamate procure.
Il parziale accoglimento dell'appello con conseguente condanna di
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 13.500,00 e la CP_1 parziale riforma della sentenza di primo grado legittimano, a giudizio del
Collegio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di due terzi, poste per la restante parte a carico di , CP_1 liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Analoga disciplina va adottata, a giudizio del Collegio, quanto alle spese del giudizio di legittimità – liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia - avuto riguardo all'esito complessivo della lite e risultando, in ogni caso, il parziale accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra oltre che l'inammissibilità del ricorso Parte_1 incidentale proposto dalla resistente.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno invece poste interamente a carico della parte appellata vertendo la pronuncia soltanto in punto di spese.
risulta, invece, soccombente nei confronti di Parte_1 CP_2
citata nel giudizio di primo grado in relazione alla domanda di
[...] annullamento della procura 20.11.2003 e della conseguente declaratoria di invalidità, in particolare, dell'atto pubblico di compravendita 22.12.2003 stipulato con la predetta Donati atteso il rigetto di tale domanda pronunciato dal primo giudice, confermato in grado di appello ed il rigetto del motivo di ricorso per cassazione volto all'annullamento delle procure per effetto della incapacità di . Sicché devono Parte_1 rimanere a carico di le spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
del primo grado e dell'appello - come già liquidate - oltre che del
[...] giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia. Nulla per le spese del grado attesa la mancata costituzione della CP_2
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio riassunto, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5378/2023, da nei confronti Parte_1 di e in parziale riforma della sentenza CP_1 Controparte_2 del Tribunale di RO n. 907/2012 in data 27.12.2012, dichiara compensate nella misura di due terzi le spese di lite di primo grado, poste per la restante parte a carico di ed in favore di CP_1 [...]
, liquidate per l'intero in Euro 900,00 per la fase di studio, Euro Pt_1
800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase istruttoria, Euro
1.900,00 per la fase decisionale, Euro 340,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara compensate nella misura di due terzi le spese dei giudizi di appello e di cassazione, poste per la restante parte a carico di CP_1
ed in favore di , liquidate per l'intero, quanto al grado
[...] Parte_1 di appello, in 1.200,00 Euro per la fase di studio, Euro 950,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase decisionale, Euro 355,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge, e quanto al giudizio di legittimità in Euro 1.600,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, Euro 474,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna a rifondere in favore di le spese CP_1 Parte_1 del grado liquidate in Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase decisionale, Euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_2 di lite del primo grado, di appello e del giudizio di legittimità, come già liquidate quelle del primo grado e di appello, e quelle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.750,00 per la fase di studio, Euro 1.250,00 per la fase introduttiva, Euro 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Nulla fra dette parti per le spese del grado.
Ancona, così deciso il 12.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente Dott. Guido Federico