Ordinanza cautelare 21 ottobre 2020
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/07/2023, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 02163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, in persona del Responsabile pro Tempore,
Commissione Giudicatrice di Concorso Ufficio IX, in persona del Presidente pro Tempore della stessa;
Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico pro
Tempore
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro Tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina n. 14
nei confronti
AF EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento (senza protocollo) – comunicato a mezzo mail in data -OMISSIS- - con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio IX, Ambito Territoriale della Provincia di -OMISSIS-, in persona del dirigente p.t., ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di cui al D.D.G. n. -OMISSIS- e successivo bando D.D.G. n. -OMISSIS-, con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- dell'allegato provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- ha comunicato al Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale che “a seguito degli accertamenti presso il casellario giudiziale eseguiti dalla scrivente istituzione scolastica, l'individuazione del destinatario di proposta di contratto indicato in oggetto risulta viziata dalla mancanza dei requisiti di compatibilità” determinando l'impossibilità alla stipula del contratto di lavoro con il ricorrente;
- ove occorra, del D.D.G. n. -OMISSIS- nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva…i condannati per reati di cui all'art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309…”;
-per quanto di ragione, ove già assunto, del decreto con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio IX, Ambito Territoriale di -OMISSIS-, in persona del dirigente p.t., ha disposto la convocazione dei candidati inclusi nella graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico;
- per quanto di ragione, quale atto sopravvenuto ma non ancora conosciuto, del decreto con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio IX, Ambito Territoriale di -OMISSIS-, in persona del dirigente p.t. ha approvato la graduatoria rettificata della detta procedura selettiva in assenza del nominativo del ricorrente;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
del diritto del ricorrente a permanere nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
nonché per la condanna
anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riammissione del ricorrente alla procedura selettiva,
ovvero per la condanna
al risarcimento del danno, previa accertamento della responsabilità extracontrattuale, delle Amministrazioni intimate, per aver indotto il ricorrente a rassegnare le proprie dimissioni dalle dipendenze del precedente datore di lavoro privato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo i -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS- e della Commissione Giudicatrice di Concorso Ufficio IX;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, con provvedimento (senza protocollo) comunicato a mezzo mail in data -OMISSIS-, è stato escluso dalla procedura di cui al D.D.G. n. -OMISSIS- e successivo bando D.D.G. n. -OMISSIS-, con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Le ragioni della sua esclusione discendono dalle previsioni dell’art. 4 del D.D.G. n. -OMISSIS-, costituente il bando di quella procedura di reclutamento, nella parte in cui esso prevede, fra “ requisiti di ammissione ”, che “ non possono essere ammessi alla procedura selettiva…i condannati per reati di cui all’art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309…”; nonché dalla condanna definitiva che il Sig. -OMISSIS- ha riportato con sentenza della Corte d’Appello di AN del 14/12/2017 per un reato ex art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione in quanto esso era stato adottato, a suo dire, “ per la mera esistenza della sentenza penale di condanna ex art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, senza null’altro indagare circa l’entità della condotta rimproverata e della pena inflitta, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il comportamento ritenuto dal Giudice penale “particolarmente collaborativo ””
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
In data 22 giugno 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, nel corso della quale, prima di trattenere il ricorso in decisione, il Collegio dava avviso ex art. 73 c.p.a. del rilievo d’ufficio di un possibile difetto di competenza del giudice adito.
A giudizio del Collegio è palese come il provvedimento di esclusione del -OMISSIS- sia un atto interamente vincolato, che mutua interamente le sue ragioni dall’art. 4 D.D.G. n. -OMISSIS-.
Ma anche il provvedimento menzionato da ultimo, seppur soltanto “ ove occorra ”, è stato impugnato con il ricorso in epigrafe.
Dato però che esso costituisce un “ att( o) … general (e), per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”, senza che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva (qui in via principale) l'interesse a ricorrere (possa attrarre) a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento ”, la sua cognizione, in base ad una corretta applicazione delle regole di cui all’art. 13 c.p.a., risulta di esclusiva competenza del TAR centrale del Lazio, così come per tutti gli atti “i cui effetti diretti (non) sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
Per queste ragioni il Collegio accerta con sentenza il proprio difetto di competenza, rientrando la presente controversia entro quella del TAR centrale del Lazio avente sede in Roma., presso il quale il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui al quarto comma dell’art. 15 c.p.a.
Tenuto conto del rango costituzionale dell’interesse a tutela del quale il ricorrente ha agito ex artt. 4 e 35 Cost., il Collegio ritiene di dover comunque interamente compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda) dichiara il proprio difetto di competenza, risultando competente per la presente controversia il TAR centrale del Lazio avente sede in Roma, presso il quale il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui al quarto comma dell’art. 15 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.