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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. GI RE, all'esito della camera di consiglio del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6065/2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pia De Nigris giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca Silvia Villa Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8469/2024, emesso dal Tribunale ordinario di
Roma, Sezione lavoro, depositato in via telematica in data 19.02.2025, la ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento della presente opposizione, accertato e dichiarato il minor credito del sig.
[...]
, pari alla somma di euro 4.503,20, ovvero a quella minore accertata in corso di CP_1 causa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente effetto;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. CP_1
è debitore, nei confronti della società opposta, della somma di euro 853,20;
[...]
c) per l'effetto, dichiarata la compensazione tra i crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), accertare e chiarare che il credito dell'opposto è pari alla somma di euro 3.650,00, ovvero a quella minore accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno delle domande proposte, la società opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria per la già avvenuta corresponsione delle somme ingiunte nel provvedimento monitorio.
1 In particolare, ha rappresentato che la retribuzione del mese di novembre 2023 e relativi accessori, per l'importo di euro 1.316,00, sarebbe stata pagata, in parte con il bonifico bancario di euro
1.066,00 ed in parte con l'acconto di euro 250,00, versato anch'esso a mezzo bonifico;
la retribuzione del mese di dicembre 2023 e relativi accessori, pari all'importo netto di euro
1.422,00, sarebbe stata parzialmente pagata con l'acconto residuo di euro 1.2500,00, versato mediante bonifico, e conseguentemente il credito residuo netto dell'opposto sarebbe di euro 172,00 per la retribuzione del mese di dicembre 2023; quanto alla tredicesima mensilità relativa all'anno 2023, per l'importo netto di euro 1.259,00, sarebbe stata parzialmente corrisposta con il bonifico bancario di euro 1.009,00, residuando un credito differenziale netto di euro 250,00: riguardo all'ingiunto pagamento della retribuzione per il mese di gennaio 2024, la opponente ha allegato che il maggior avere netto dell'opposto sarebbe pari ad euro 1.603,00; per la retribuzione del mese di febbraio 2024, e relativi accessori, oltre al rateo di tredicesima per l'anno 2024 e TFR, la ricorrente ha esposto che la somma dovuta all'opposto sarebbe pari ad euro
2.478,20.
In ordine alle pretese del lavoratore relative a ferie residue maturate e non godute, la società ha allegato che il lavoratore non avrebbe dimostrato la sussistenza di ferie e permessi maturati e non goduti, mentre dall'ultima busta pagata prodotta (doc. 8) risulterebbero già fruiti.
Ha riconosciuto, dunque, un credito residuo netto di euro 4.503,20, in luogo della somma ingiunta per euro 15.250,47.
La ricorrente, in via riconvenzionale, ha eccepito in compensazione un controcredito pari all'importo di euro 853,20, a titolo di indennità di mancato preavviso, per dimissioni volontarie del resistente non precedute dal rispetto del termine di preavviso, il cui accertamento avrebbe determinato un minor credito per il lavoratore opposto nella misura di euro 3.650,00.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla società per tardività del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., termine decorso a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il giorno 10.01.2025.
Nel merito l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo, poiché non fondata;
in via subordinata, ha domandato il rigetto della riconvenzionale.
Sull'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di decadenza, il lavoratore ha sostenuto che il ricorso introduttivo sarebbe stato depositato ed iscritto al ruolo in data 20.02.2025, quindi il 41° giorno dalla notifica del titolo monitorio.
2 Sulla questione della tempestività dell'opposizione, il Tribunale ha inviato le parti al deposito di note autorizzate.
La società ha ribadito che il deposito si sarebbe perfezionato nei termini di legge in data 19.2.2025, quando il difensore dell'opponente ha ricevuto l'avviso di avvenuta conferma generato dal gestore del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
A fondamento della tempestività del deposito del ricorso, ha argomentato in ordine al rifiuto illegittimo del funzionario di cancelleria, espresso in data 20.02.2025, di effettuare l'iscrizione al ruolo della causa, in quanto avvenuto per la mancata allegazione del pagamento del contributo unificato.
Al riguardo ha esposto che l'art. 14, comma 3.1., d.P.R. n. 115/2002 non attribuisce al cancelliere il potere di rifiutare l'iscrizione a ruolo della controversia, atteso che il comma 3.1. dell'art. 14 d.P.R. cit. sancisce la sola impossibilità di procedere all'iscrizione, se non è versato l'importo del contributo unificato determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), o il minor importo dovuto per legge, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
Una interpretazione più ampia della norma, inclusiva del potere del cancelliere di motivare il rifiuto all'iscrizione dell'atto per omesso versamento del contributo unificato, sarebbe quindi illegittima poiché condizionerebbe l'esercizio del diritto d'azione all'assolvimento di oneri di natura tributaria, in violazione degli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 47 CDFUE, aprendo peraltro la strada a forme di discriminazione attraverso una tutela dei diritti differenziata sulla base delle condizioni economiche dei ricorrenti.
La difesa dell'opposto ha, da l canto suo, insistito nell'accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché l'errore commesso dalla ricorrente non sarebbe scusabile, posto che la tardività del deposito dell'atto sarebbe ad essa imputabile, per l'inosservanza del disposto normativo di cui all'art. 14, co. 3.1., d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 812, lett. A) legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
La tesi a sostegno della tardività del ricorso in opposizione è stata corroborata dall'allegazione della circolare del Ministero della giustizia n. 265462 del 30.12.2024, successivamente recepita nella nota prot. 60633 comunicata ai Presidenti degli uffici giudiziari, nella quale l'Amministrazione centrale ha interpretato la norma nel senso di riconoscere alle Cancellerie non solo l'onere di controllare l'allegazione del versamento del contributo unificato nella busta telematica di un atto da iscrivere al ruolo, ma anche di rifiutare il deposito dell'atto stesso, e non procederne all'iscrizione, se il pagamento risulti omesso o insufficiente. Secondo l'interpretazione ministeriale offerta, non vi può essere alcuna sospensione dell'iscrizione in attesa del versamento della tassa, in quanto la norma
3 sarebbe chiara nello stabilire il rifiuto dell'iscrizione, senza prevedere termine per consentirne la regolarizzazione con un successivo pagamento.
La cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, avrebbe dunque correttamente applicato la norma di legge, determinando così la tardività della presente opposizione che si sarebbe perfezionata solo il giorno successivo al primo deposito rifiutato, oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito, l'opposto ha insistito nella fondatezza del credito vantato dal lavoratore sulla base dei conteggi elaborati da un consulente del lavoro, atteso l'allegato inadempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 1 legge n. 4/1953 di consegna al lavoratore dei prospetti di paga;
ha contestato altresì l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla ricorrente visto che la somma di euro
853,20, pretesa a titolo di indennità di mancato avviso, non sarebbe dovuta alla società poiché la cessazione del rapporto di lavoro nel febbraio 2024 avrebbe, quale giusta causa di recesso, l'omesso pagamento al lavoratore di 4 mensilità, condotta integrante grave inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione retributiva.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c., acquisite note di trattazione, la causa è stata, quindi, decisa.
2.Ritiene il Tribunale che la questione da esaminare in via preliminare, avente ad oggetto l'ammissibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere risolta in senso positivo.
La pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso, come si ricava dall'art. 39, co. 3 c.p.c., il quale - nel disciplinare la competenza nel caso in cui la medesima causa (personae, petitum e causa petendi) - venga proposta davanti a giudici diversi, applica il principio di prevenzione. Tale principio consente di determinare la competenza a conoscere della lite davanti al giudice rispetto al quale è avvenuto per primo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ai termini dell'art. 196 - sexies disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 149/2022, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.
La normativa regolamentare citata, all'art. 13 D.M. Giustizia n. 44/2011, come modificato dal decreto n. 217/2023, dispone che nel procedimento civile i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia, senza l'intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti, nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione.
4 La conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'Ufficio giudiziario competente (art. 13, co. 3, D.M. 44/2011).
Il deposito dell'atto telematico, anche ai fini di determinare il momento di pendenza della lite (art. 39, co. 3, c.p.c.), non può prescindere dalla iscrizione al ruolo della causa, in assenza della quale il giudice e le altre parti del processo non avrebbero cognizione del ricorso.
L'art 14, comma 3.1. del D.P.R. 115/2002, inserito all'art. 1, comma 812, lettera a), n. 2, legge n.
207/2024 ed applicabile ratione temporis al caso di specie, ha disposto: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Con circolare del 24 marzo 2025, il Ministero della giustizia, il cui contenuto è stato recepito nella nota prot. 60633/2025 comunicata ai Presidenti degli Uffici giudiziari, ha chiarito che tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non sarebbe consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.
In disparte il chiarimento interpretativo offerto dal Ministero, che questo Tribunale conosce, il comma 3.1. dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002, anche ad ammettere che non preveda la sospensione dell'iscrizione a ruolo, in attesa di sanatoria con il versamento del contributo unificato, non sembra attribuire al cancelliere il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione dell'atto, ma solo ma solo quello di non iscrivere la causa a ruolo. Tale potere, peraltro, non appare vincolato, in quanto nella stessa circolare ministeriale si afferma: “sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della causa sul ruolo generale”.
2.1. Indipendentemente da una possibile questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, co. 3.1, d.P.R. n. 115/2002, la quale sembra aprire la strada ad una giurisdizione condizionata all'assolvimento di oneri tributari, e della sua rilevanza ai fini del decidere la controversia, il Tribunale osserva che la disposizione su cui le parti hanno sviluppato il contradditorio costringa gli interpreti a tentare una esegesi “conforme” al piano normativo del diritto euro-unitario. Il condizionamento della iscrizione a ruolo della causa al pagamento di una tassa impatta, infatti, anche con il diritto unionale ad un ricorso effettivo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali U.E.), oltre che con il principio di non discriminazione di matrice europea (art. 21
CDFUE) tra ricorrenti con disponibilità economiche e ricorrenti meno abbienti, subordinando le
5 istanze di giustizia e difesa degli stessi al perseguimento di interessi pubblici di rilievo finanziario per lo Stato membro. La contrapposizione tra questi valori (diritto ad un ricorso effettivo e diritto a non essere discriminati, da una parte, e gli interessi finanziari dello Stato membro, dall'altra) potrebbe finanche giustificare, all'interno del processo ove tale conflitto si propone, la disapplicazione incidentale della norma nazionale in contrasto con una norma comunitaria di diretta applicazione (art. 47 CDDUE), considerato che la Carta di Nizza, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, ha acquisito il medesimo valore giuridico dei Trattati (art. 6 par. 1
TUE).
2.2. La questione di ammissibilità dell'opposizione può tuttavia essere affrontata e risolta, in conformità con i principi sopra richiamati ma senza dover procedere ad una delibazione specifica in ordine all'eventuale contrasto della norma interna con le norme comunitarie di diretta applicazione nell'ordinamento nazionale, in quanto la società opponente ha proceduto al versamento del contributo unificato, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 14, co. 3.1.,
d.P.R. n. 115/2002. Tale circostanza rende la questione del possibile contrasto in precedenza evidenziato non necessariamente rilevante ai fini della decisone. Il thema decidendum verte allora più propriamente sulla tempestività del deposito del ricorso in opposizione, non seguito dagli avvisi positivi di ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e di ‹‹accettazione deposito››
(cd. “quarta PEC”).
Al riguardo, osserva il Tribunale, che l'opposizione spiegata della società è da Parte_1 considerarsi tempestiva secondi i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. S.U. n. 28403 del 11/10/2023, Ord.; Cass. Sez. 3 n. 19307 del 07/07/2023, Ord.; Cass.
Sez. 1 n. 69 del 3 gennaio 2025, Ord.).
La Corte ha rilevato come sia “necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute
PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
- a tal fine, è vero che - come sostenuto anche dalla ricorrente nella presente sede - la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d.
“seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n.
19796); - tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella
‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito›› (cd.
“quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a
6 beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (Cass. ordinanza n. 19307/2023); conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda
- ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini”.
2.3.Tali principi, ad avviso del Tribunale, conservano la loro validità anche dopo le modifiche introdotte dalla riforma cd. Cartabia, che, da un lato, ha abrogato l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, che individuava il momento di perfezionamento del deposito in quello di generazione della seconda pec;
dall'altro, ha introdotto, con l art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c., il quale così dispone: «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni».
Tale disposizione, giusta quanto disposto dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano a decorrere dal 1 gennaio
2023,anche ai procedimenti civili già pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla
Corte di Cassazione.
7 Anche la disposizione citata individua, quindi, il momento del perfezionamento del deposito nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo la normativa anche regolamentare, sino a quel momento indicata nell'art. 13, commi 2 e 3, d.m. n. 44/2011.
Con la modifica dell'art. 13 del d.m. n. 44/2011, cui rinvia l'art. 196 sexies disp. att. cp.c. il perfezionamento è correlato al momento in cui viene generata la conferma della trasmissione secondo le specifiche tecniche, le quali continuano a fare riferimento alla PEC come soluzione tecnologica per il deposito telematico, ma collegano il perfezionamento del deposito alla ricevuta di accettazione (prima PEC), momento in cui è generata la ricevuta di accettazione (art. 6 d.P.R. n.
68/2005), sia pure espressamente condizionando tale perfezionamento all' accettazione dell'atto, in via automatica ovvero con l'intervento degli operatori di cancelleria. Esse, inoltre, conservano il riferimento alla terza PEC con i controlli automatici. ma, in coerenza l'interpretazione
2.4. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali al caso in esame, si deve ritenere che con la generazione delle prime due PEC, in particolare con l'avviso di “avvenuta consegna” del
19.02.2025, la società opponente abbia rispettato i termini perentori di proposizione dell'opposizione con il deposito del ricorso ex art. 641 c.p.c. Per quanto tale seconda ricevuta telematica abbia anticipato in via provvisoria gli effetti del completamento della procedura di deposito, definitivamente efficace solo con la quarta PEC, nondimeno la mancata ricezione nel termine di legge della terza ricevuta, di esito positivo dei controlli, e della quarta ricevuta di accettazione del deposito da parte dell'Ufficio di cancelleria, non ha attestato la decadenza della società dal ricorso in opposizione - essendo già avvenuto il deposito tempestivo il 19.02.2025 - ma unicamente la sua inefficacia. L'improduttività degli effetti è stata tuttavia sanata dalla tempestiva attivazione del difensore della parte opponente, consistita nel rimediare al mancato perfezionamento di un deposito efficace, attraverso un secondo deposito in busta telematica effettuato il giorno seguente (20.02.2025), provvisto della ricevuta del versamento del contributo unificato;
tale atto, in continuità con il primo deposito tempestivo, ne ha consentito la saldatura con effetti retroattivi dalla data del 19.02.2025.
3.L'opposizione è solo parzialmente fondata e può, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Rileva, anzitutto, il Tribunale che, con le note depositate il 3.7.2025, il difensore dell'opposto ha precisato che l'importo richiesto nel provvedimento monitorio, relativamente alle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, oltre alla tredicesima mensilità 2023,
è stato calcolo al netto delle sole ritenute fiscali, non delle ritenute previdenziali. L'importo del
8 TFR, le ferie, i permessi ed il rateo della tredicesima 2024 è stato invece calcolato al lordo delle ritenute sia fiscali che previdenziali.
3.1.Ciò detto, ricorda anzitutto il Tribunale che costituisce principio consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli ( v., tra le tante Cass. n. 8017 del 21/3/2019; Cass. n. 19790 del 28/09/2011 e Cass n. 3525 del 13/02/2013).
3.2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che solo talune voci retributive sono state già corrisposte dalla società, ma per importi diversi da quanto asserito.
Rispetto alla retribuzione del mese di novembre 2023, l'opponente ha documentato in parte il pagamento del netto in busta, allegando la “distinta” (doc. 2) per l'importo di euro 1.066,00, che reca quale causale “stipendio mese di novembre 2023”; il bonifico bancario del 29.11.2022, che ha quale causale, “pagamento dello stipendio del mese di ottobre 2022 ed acconto”, per euro 1.500,00, non offre invece evidenza dell'integrazione sulla maggior avere relativo sempre al mese di novembre 2023. Risulta assai poco credibile, in quanto non conforme all'id quod plerumque accidit
, che un bonifico bancario del 29.11.2022 possa contenere un acconto di pagamento di una retribuzione successiva di un anno (novembre 2023).
Ritiene dunque il Tribunale che per il mese di novembre 2023, la società abbia provato solo il pagamento di una parte della retribuzione, per euro 1.066,00, con conseguente diritto del lavoratore dimissionario alla corresponsione della differenza di euro 250,00 per l'importo netto in busta, oltre ai contributi previdenziali per euro 143,49. La somma complessiva ammonta dunque ad euro
393,49, per la mensilità di novembre 2023.
Passando alla retribuzione di dicembre 2023, il netto in busta paga da corrispondere al lavoratore è pari ad euro 1.422,00. Ritiene il Tribunale che la società non abbia provato il pagamento, neanche parziale, di tale retribuzione. Il bonifico bancario che la società opponente allega agli atti (doc. 3) si riferisce, infatti, come sopra enunciato, ad una distinta del mese di novembre 2022, antecedente di un oltre un anno rispetto alla retribuzione del dicembre 2023, che non specifica in alcun modo l'ambito temporale cui l'acconto erogato si riferisce. All'importo netto in busta paga, occorre poi
9 aggiungere la somma di euro 156,87 a titolo di contributi INPS, per un totale di euro 1.578,87 per il mese di dicembre 2023.
Quanto alla tredicesima mensilità dell'anno 2023, in atti (doc. 6) la società ha offerto prova del pagamento, a mezzo bonifico, dell'importo di euro 1.009,00, che deve essere in questa sede integrato dalla liquidazione dell'ulteriore somma pari ad euro 250,00, oltre agli accessori previdenziali per euro 172,81. Totale 422,81 euro, come maggiore avere riguardo la tredicesima del
2023.
In riferimento al mese di gennaio 2024, la società opponente ha riconosciuto di non aver corrisposto l'importo netto della retribuzione in busta paga (1.603,00), a cui deve aggiungersi anche la liquidazione dei contributi previdenziali per euro 160,86, per addivenire dunque ad una somma complessiva di euro 1.763,86.
In ordine al mese di febbraio 2024, sino alla data di cessazione del rapporto (23.2.2024), la retribuzione da corrispondere al lavoratore è di euro 1.147,38, a cui si aggiungono i contributi INPS per euro 137,70 (cfr. busta paga di cui al doc. 8), per un totale di euro 1285,08.
Il rateo di tredicesima residua nel 2024 è pari ad euro 305,81; mentre il TFR ammonta ad 2.330,13, cui aggiungere le ritenute TFR dovute per euro 531,68 (cfr. busta paga di cui al doc. 8).
3.3.Le ritenute fiscali - per i mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 - non sono dovute invece al lavoratore dimissionario, atteso che il loro già avvenuto versamento all'Erario può considerarsi fatto non contestato dall'opposto, il quale ha precisato (nelle note autorizzate) di limitare le sue richieste ad importi calcolati al netto delle ritenute fiscali. Agli atti non c'è prova diretta della devoluzione di tali somme all'Erario da parte della società, in qualità di sostituto di imposta;
tuttavia, la non specifica contestazione del lavoratore porta il Tribunale a considerare tale versamento come fatto pacifico, che può quindi ritenersi provato ex art. 115, co. 1, c.p.c.
3.4. Nulla è dovuto al lavoratore per le ferie residue maturate e per i permessi residui maturati, considerato che dall'ultima busta paga (doc. 8) risulta che ferie e permessi maturati sono stati goduti, gravando per contro specifico onere in capo al resistente di provarne la mancata fruizione.
4. Deve, infine, essere esaminata la domanda riconvenzionale, con cui la società opponente ha eccepito in compensazione l'asserito controcredito per la indennità di mancato preavviso, sostenendo che il recesso dal rapporto di lavoro dell'opposto è avvenuto senza osservare il termine di preavviso.
La domanda deve essere disattesa, alla luce di quanto in precedenza accertato circa il mancato pagamento da parte della società opponente delle mensilità di dicembre 2023, gennaio e febbraio
2024 e del parziale pagamento della retribuzione di novembre 2023.
10 Come noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, ove si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2119, co. 1, c.c.). Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro (cfr. Corte di Appello di Milano, n. 1788/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il reiterato mancato pagamento di talune voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del
07/11/2001).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie in decisione consente al Tribunale di affermare che l'estinzione anticipata del rapporto di lavoro per volere dell'opposto è stata giustificata da inadempienze contrattuali imputabili alla società, odierna ricorrente, che ha omesso il puntuale e pagamento delle retribuzioni dovute. Ne consegue che alcun credito è sorto in capo alla opponente per il mancato rispetto del termine di preavviso al recesso dal rapporto da parte del lavoratore.
Tuttavia, in assenza di specifica domanda, non può il Tribunale accertare e liquidare il diritto dell'opposto all'indennità sostitutiva del periodo di preavviso, ai fini del computo di tale voce in aggiunta alla determinazione delle retribuzioni non corrisposte, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
5.Per quanto sopra argomentato e motivato, il Tribunale accoglie in parte l'opposizione spiegata dalla società, nei limiti delle somme rideterminate da liquidarsi in favore del lavoratore opposto.
6.Le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri dettati dai DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022, e del criterio del “decisum”, seguono la sostanziale soccombenza della società opponente, anche in considerazione del fatto che i conteggi parzialmente errati del lavoratore sono avvenuti all'oscuro dei prospetti di busta paga, che la società non ha provveduto a consegnare tempestivamente, in violazione dell'art. 1 Legge n. 4/1953, come da circostanza allegata e non contestata dall'opposto.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in favore del Parte_1 lavoratore resistente della somma complessiva di euro 8.61173, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione delle singole voci retributive sino al saldo.
Condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
GI RE
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. GI RE, all'esito della camera di consiglio del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6065/2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Pia De Nigris giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca Silvia Villa Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8469/2024, emesso dal Tribunale ordinario di
Roma, Sezione lavoro, depositato in via telematica in data 19.02.2025, la ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento della presente opposizione, accertato e dichiarato il minor credito del sig.
[...]
, pari alla somma di euro 4.503,20, ovvero a quella minore accertata in corso di CP_1 causa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente effetto;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. CP_1
è debitore, nei confronti della società opposta, della somma di euro 853,20;
[...]
c) per l'effetto, dichiarata la compensazione tra i crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), accertare e chiarare che il credito dell'opposto è pari alla somma di euro 3.650,00, ovvero a quella minore accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno delle domande proposte, la società opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria per la già avvenuta corresponsione delle somme ingiunte nel provvedimento monitorio.
1 In particolare, ha rappresentato che la retribuzione del mese di novembre 2023 e relativi accessori, per l'importo di euro 1.316,00, sarebbe stata pagata, in parte con il bonifico bancario di euro
1.066,00 ed in parte con l'acconto di euro 250,00, versato anch'esso a mezzo bonifico;
la retribuzione del mese di dicembre 2023 e relativi accessori, pari all'importo netto di euro
1.422,00, sarebbe stata parzialmente pagata con l'acconto residuo di euro 1.2500,00, versato mediante bonifico, e conseguentemente il credito residuo netto dell'opposto sarebbe di euro 172,00 per la retribuzione del mese di dicembre 2023; quanto alla tredicesima mensilità relativa all'anno 2023, per l'importo netto di euro 1.259,00, sarebbe stata parzialmente corrisposta con il bonifico bancario di euro 1.009,00, residuando un credito differenziale netto di euro 250,00: riguardo all'ingiunto pagamento della retribuzione per il mese di gennaio 2024, la opponente ha allegato che il maggior avere netto dell'opposto sarebbe pari ad euro 1.603,00; per la retribuzione del mese di febbraio 2024, e relativi accessori, oltre al rateo di tredicesima per l'anno 2024 e TFR, la ricorrente ha esposto che la somma dovuta all'opposto sarebbe pari ad euro
2.478,20.
In ordine alle pretese del lavoratore relative a ferie residue maturate e non godute, la società ha allegato che il lavoratore non avrebbe dimostrato la sussistenza di ferie e permessi maturati e non goduti, mentre dall'ultima busta pagata prodotta (doc. 8) risulterebbero già fruiti.
Ha riconosciuto, dunque, un credito residuo netto di euro 4.503,20, in luogo della somma ingiunta per euro 15.250,47.
La ricorrente, in via riconvenzionale, ha eccepito in compensazione un controcredito pari all'importo di euro 853,20, a titolo di indennità di mancato preavviso, per dimissioni volontarie del resistente non precedute dal rispetto del termine di preavviso, il cui accertamento avrebbe determinato un minor credito per il lavoratore opposto nella misura di euro 3.650,00.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla società per tardività del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., termine decorso a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il giorno 10.01.2025.
Nel merito l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo, poiché non fondata;
in via subordinata, ha domandato il rigetto della riconvenzionale.
Sull'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di decadenza, il lavoratore ha sostenuto che il ricorso introduttivo sarebbe stato depositato ed iscritto al ruolo in data 20.02.2025, quindi il 41° giorno dalla notifica del titolo monitorio.
2 Sulla questione della tempestività dell'opposizione, il Tribunale ha inviato le parti al deposito di note autorizzate.
La società ha ribadito che il deposito si sarebbe perfezionato nei termini di legge in data 19.2.2025, quando il difensore dell'opponente ha ricevuto l'avviso di avvenuta conferma generato dal gestore del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
A fondamento della tempestività del deposito del ricorso, ha argomentato in ordine al rifiuto illegittimo del funzionario di cancelleria, espresso in data 20.02.2025, di effettuare l'iscrizione al ruolo della causa, in quanto avvenuto per la mancata allegazione del pagamento del contributo unificato.
Al riguardo ha esposto che l'art. 14, comma 3.1., d.P.R. n. 115/2002 non attribuisce al cancelliere il potere di rifiutare l'iscrizione a ruolo della controversia, atteso che il comma 3.1. dell'art. 14 d.P.R. cit. sancisce la sola impossibilità di procedere all'iscrizione, se non è versato l'importo del contributo unificato determinato ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a), o il minor importo dovuto per legge, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
Una interpretazione più ampia della norma, inclusiva del potere del cancelliere di motivare il rifiuto all'iscrizione dell'atto per omesso versamento del contributo unificato, sarebbe quindi illegittima poiché condizionerebbe l'esercizio del diritto d'azione all'assolvimento di oneri di natura tributaria, in violazione degli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 47 CDFUE, aprendo peraltro la strada a forme di discriminazione attraverso una tutela dei diritti differenziata sulla base delle condizioni economiche dei ricorrenti.
La difesa dell'opposto ha, da l canto suo, insistito nell'accoglimento della eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché l'errore commesso dalla ricorrente non sarebbe scusabile, posto che la tardività del deposito dell'atto sarebbe ad essa imputabile, per l'inosservanza del disposto normativo di cui all'art. 14, co. 3.1., d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 812, lett. A) legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
La tesi a sostegno della tardività del ricorso in opposizione è stata corroborata dall'allegazione della circolare del Ministero della giustizia n. 265462 del 30.12.2024, successivamente recepita nella nota prot. 60633 comunicata ai Presidenti degli uffici giudiziari, nella quale l'Amministrazione centrale ha interpretato la norma nel senso di riconoscere alle Cancellerie non solo l'onere di controllare l'allegazione del versamento del contributo unificato nella busta telematica di un atto da iscrivere al ruolo, ma anche di rifiutare il deposito dell'atto stesso, e non procederne all'iscrizione, se il pagamento risulti omesso o insufficiente. Secondo l'interpretazione ministeriale offerta, non vi può essere alcuna sospensione dell'iscrizione in attesa del versamento della tassa, in quanto la norma
3 sarebbe chiara nello stabilire il rifiuto dell'iscrizione, senza prevedere termine per consentirne la regolarizzazione con un successivo pagamento.
La cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, avrebbe dunque correttamente applicato la norma di legge, determinando così la tardività della presente opposizione che si sarebbe perfezionata solo il giorno successivo al primo deposito rifiutato, oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito, l'opposto ha insistito nella fondatezza del credito vantato dal lavoratore sulla base dei conteggi elaborati da un consulente del lavoro, atteso l'allegato inadempimento dell'obbligo datoriale di cui all'art. 1 legge n. 4/1953 di consegna al lavoratore dei prospetti di paga;
ha contestato altresì l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla ricorrente visto che la somma di euro
853,20, pretesa a titolo di indennità di mancato avviso, non sarebbe dovuta alla società poiché la cessazione del rapporto di lavoro nel febbraio 2024 avrebbe, quale giusta causa di recesso, l'omesso pagamento al lavoratore di 4 mensilità, condotta integrante grave inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione retributiva.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c., acquisite note di trattazione, la causa è stata, quindi, decisa.
2.Ritiene il Tribunale che la questione da esaminare in via preliminare, avente ad oggetto l'ammissibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere risolta in senso positivo.
La pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso, come si ricava dall'art. 39, co. 3 c.p.c., il quale - nel disciplinare la competenza nel caso in cui la medesima causa (personae, petitum e causa petendi) - venga proposta davanti a giudici diversi, applica il principio di prevenzione. Tale principio consente di determinare la competenza a conoscere della lite davanti al giudice rispetto al quale è avvenuto per primo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ai termini dell'art. 196 - sexies disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 149/2022, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.
La normativa regolamentare citata, all'art. 13 D.M. Giustizia n. 44/2011, come modificato dal decreto n. 217/2023, dispone che nel procedimento civile i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia, senza l'intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti, nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione.
4 La conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'Ufficio giudiziario competente (art. 13, co. 3, D.M. 44/2011).
Il deposito dell'atto telematico, anche ai fini di determinare il momento di pendenza della lite (art. 39, co. 3, c.p.c.), non può prescindere dalla iscrizione al ruolo della causa, in assenza della quale il giudice e le altre parti del processo non avrebbero cognizione del ricorso.
L'art 14, comma 3.1. del D.P.R. 115/2002, inserito all'art. 1, comma 812, lettera a), n. 2, legge n.
207/2024 ed applicabile ratione temporis al caso di specie, ha disposto: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Con circolare del 24 marzo 2025, il Ministero della giustizia, il cui contenuto è stato recepito nella nota prot. 60633/2025 comunicata ai Presidenti degli Uffici giudiziari, ha chiarito che tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non sarebbe consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.
In disparte il chiarimento interpretativo offerto dal Ministero, che questo Tribunale conosce, il comma 3.1. dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002, anche ad ammettere che non preveda la sospensione dell'iscrizione a ruolo, in attesa di sanatoria con il versamento del contributo unificato, non sembra attribuire al cancelliere il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione dell'atto, ma solo ma solo quello di non iscrivere la causa a ruolo. Tale potere, peraltro, non appare vincolato, in quanto nella stessa circolare ministeriale si afferma: “sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della causa sul ruolo generale”.
2.1. Indipendentemente da una possibile questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, co. 3.1, d.P.R. n. 115/2002, la quale sembra aprire la strada ad una giurisdizione condizionata all'assolvimento di oneri tributari, e della sua rilevanza ai fini del decidere la controversia, il Tribunale osserva che la disposizione su cui le parti hanno sviluppato il contradditorio costringa gli interpreti a tentare una esegesi “conforme” al piano normativo del diritto euro-unitario. Il condizionamento della iscrizione a ruolo della causa al pagamento di una tassa impatta, infatti, anche con il diritto unionale ad un ricorso effettivo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali U.E.), oltre che con il principio di non discriminazione di matrice europea (art. 21
CDFUE) tra ricorrenti con disponibilità economiche e ricorrenti meno abbienti, subordinando le
5 istanze di giustizia e difesa degli stessi al perseguimento di interessi pubblici di rilievo finanziario per lo Stato membro. La contrapposizione tra questi valori (diritto ad un ricorso effettivo e diritto a non essere discriminati, da una parte, e gli interessi finanziari dello Stato membro, dall'altra) potrebbe finanche giustificare, all'interno del processo ove tale conflitto si propone, la disapplicazione incidentale della norma nazionale in contrasto con una norma comunitaria di diretta applicazione (art. 47 CDDUE), considerato che la Carta di Nizza, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, ha acquisito il medesimo valore giuridico dei Trattati (art. 6 par. 1
TUE).
2.2. La questione di ammissibilità dell'opposizione può tuttavia essere affrontata e risolta, in conformità con i principi sopra richiamati ma senza dover procedere ad una delibazione specifica in ordine all'eventuale contrasto della norma interna con le norme comunitarie di diretta applicazione nell'ordinamento nazionale, in quanto la società opponente ha proceduto al versamento del contributo unificato, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 14, co. 3.1.,
d.P.R. n. 115/2002. Tale circostanza rende la questione del possibile contrasto in precedenza evidenziato non necessariamente rilevante ai fini della decisone. Il thema decidendum verte allora più propriamente sulla tempestività del deposito del ricorso in opposizione, non seguito dagli avvisi positivi di ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e di ‹‹accettazione deposito››
(cd. “quarta PEC”).
Al riguardo, osserva il Tribunale, che l'opposizione spiegata della società è da Parte_1 considerarsi tempestiva secondi i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. S.U. n. 28403 del 11/10/2023, Ord.; Cass. Sez. 3 n. 19307 del 07/07/2023, Ord.; Cass.
Sez. 1 n. 69 del 3 gennaio 2025, Ord.).
La Corte ha rilevato come sia “necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute
PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
- a tal fine, è vero che - come sostenuto anche dalla ricorrente nella presente sede - la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – c.d.
“seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2, 12/07/2021, n.
19796); - tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella
‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito›› (cd.
“quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a
6 beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (Cass. ordinanza n. 19307/2023); conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda
- ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole - la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini”.
2.3.Tali principi, ad avviso del Tribunale, conservano la loro validità anche dopo le modifiche introdotte dalla riforma cd. Cartabia, che, da un lato, ha abrogato l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, che individuava il momento di perfezionamento del deposito in quello di generazione della seconda pec;
dall'altro, ha introdotto, con l art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. l'art. 196-sexies disp. att. c.p.c., il quale così dispone: «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni».
Tale disposizione, giusta quanto disposto dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano a decorrere dal 1 gennaio
2023,anche ai procedimenti civili già pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla
Corte di Cassazione.
7 Anche la disposizione citata individua, quindi, il momento del perfezionamento del deposito nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo la normativa anche regolamentare, sino a quel momento indicata nell'art. 13, commi 2 e 3, d.m. n. 44/2011.
Con la modifica dell'art. 13 del d.m. n. 44/2011, cui rinvia l'art. 196 sexies disp. att. cp.c. il perfezionamento è correlato al momento in cui viene generata la conferma della trasmissione secondo le specifiche tecniche, le quali continuano a fare riferimento alla PEC come soluzione tecnologica per il deposito telematico, ma collegano il perfezionamento del deposito alla ricevuta di accettazione (prima PEC), momento in cui è generata la ricevuta di accettazione (art. 6 d.P.R. n.
68/2005), sia pure espressamente condizionando tale perfezionamento all' accettazione dell'atto, in via automatica ovvero con l'intervento degli operatori di cancelleria. Esse, inoltre, conservano il riferimento alla terza PEC con i controlli automatici. ma, in coerenza l'interpretazione
2.4. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali al caso in esame, si deve ritenere che con la generazione delle prime due PEC, in particolare con l'avviso di “avvenuta consegna” del
19.02.2025, la società opponente abbia rispettato i termini perentori di proposizione dell'opposizione con il deposito del ricorso ex art. 641 c.p.c. Per quanto tale seconda ricevuta telematica abbia anticipato in via provvisoria gli effetti del completamento della procedura di deposito, definitivamente efficace solo con la quarta PEC, nondimeno la mancata ricezione nel termine di legge della terza ricevuta, di esito positivo dei controlli, e della quarta ricevuta di accettazione del deposito da parte dell'Ufficio di cancelleria, non ha attestato la decadenza della società dal ricorso in opposizione - essendo già avvenuto il deposito tempestivo il 19.02.2025 - ma unicamente la sua inefficacia. L'improduttività degli effetti è stata tuttavia sanata dalla tempestiva attivazione del difensore della parte opponente, consistita nel rimediare al mancato perfezionamento di un deposito efficace, attraverso un secondo deposito in busta telematica effettuato il giorno seguente (20.02.2025), provvisto della ricevuta del versamento del contributo unificato;
tale atto, in continuità con il primo deposito tempestivo, ne ha consentito la saldatura con effetti retroattivi dalla data del 19.02.2025.
3.L'opposizione è solo parzialmente fondata e può, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Rileva, anzitutto, il Tribunale che, con le note depositate il 3.7.2025, il difensore dell'opposto ha precisato che l'importo richiesto nel provvedimento monitorio, relativamente alle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, oltre alla tredicesima mensilità 2023,
è stato calcolo al netto delle sole ritenute fiscali, non delle ritenute previdenziali. L'importo del
8 TFR, le ferie, i permessi ed il rateo della tredicesima 2024 è stato invece calcolato al lordo delle ritenute sia fiscali che previdenziali.
3.1.Ciò detto, ricorda anzitutto il Tribunale che costituisce principio consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli ( v., tra le tante Cass. n. 8017 del 21/3/2019; Cass. n. 19790 del 28/09/2011 e Cass n. 3525 del 13/02/2013).
3.2. Tanto premesso, rileva il Tribunale che solo talune voci retributive sono state già corrisposte dalla società, ma per importi diversi da quanto asserito.
Rispetto alla retribuzione del mese di novembre 2023, l'opponente ha documentato in parte il pagamento del netto in busta, allegando la “distinta” (doc. 2) per l'importo di euro 1.066,00, che reca quale causale “stipendio mese di novembre 2023”; il bonifico bancario del 29.11.2022, che ha quale causale, “pagamento dello stipendio del mese di ottobre 2022 ed acconto”, per euro 1.500,00, non offre invece evidenza dell'integrazione sulla maggior avere relativo sempre al mese di novembre 2023. Risulta assai poco credibile, in quanto non conforme all'id quod plerumque accidit
, che un bonifico bancario del 29.11.2022 possa contenere un acconto di pagamento di una retribuzione successiva di un anno (novembre 2023).
Ritiene dunque il Tribunale che per il mese di novembre 2023, la società abbia provato solo il pagamento di una parte della retribuzione, per euro 1.066,00, con conseguente diritto del lavoratore dimissionario alla corresponsione della differenza di euro 250,00 per l'importo netto in busta, oltre ai contributi previdenziali per euro 143,49. La somma complessiva ammonta dunque ad euro
393,49, per la mensilità di novembre 2023.
Passando alla retribuzione di dicembre 2023, il netto in busta paga da corrispondere al lavoratore è pari ad euro 1.422,00. Ritiene il Tribunale che la società non abbia provato il pagamento, neanche parziale, di tale retribuzione. Il bonifico bancario che la società opponente allega agli atti (doc. 3) si riferisce, infatti, come sopra enunciato, ad una distinta del mese di novembre 2022, antecedente di un oltre un anno rispetto alla retribuzione del dicembre 2023, che non specifica in alcun modo l'ambito temporale cui l'acconto erogato si riferisce. All'importo netto in busta paga, occorre poi
9 aggiungere la somma di euro 156,87 a titolo di contributi INPS, per un totale di euro 1.578,87 per il mese di dicembre 2023.
Quanto alla tredicesima mensilità dell'anno 2023, in atti (doc. 6) la società ha offerto prova del pagamento, a mezzo bonifico, dell'importo di euro 1.009,00, che deve essere in questa sede integrato dalla liquidazione dell'ulteriore somma pari ad euro 250,00, oltre agli accessori previdenziali per euro 172,81. Totale 422,81 euro, come maggiore avere riguardo la tredicesima del
2023.
In riferimento al mese di gennaio 2024, la società opponente ha riconosciuto di non aver corrisposto l'importo netto della retribuzione in busta paga (1.603,00), a cui deve aggiungersi anche la liquidazione dei contributi previdenziali per euro 160,86, per addivenire dunque ad una somma complessiva di euro 1.763,86.
In ordine al mese di febbraio 2024, sino alla data di cessazione del rapporto (23.2.2024), la retribuzione da corrispondere al lavoratore è di euro 1.147,38, a cui si aggiungono i contributi INPS per euro 137,70 (cfr. busta paga di cui al doc. 8), per un totale di euro 1285,08.
Il rateo di tredicesima residua nel 2024 è pari ad euro 305,81; mentre il TFR ammonta ad 2.330,13, cui aggiungere le ritenute TFR dovute per euro 531,68 (cfr. busta paga di cui al doc. 8).
3.3.Le ritenute fiscali - per i mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 - non sono dovute invece al lavoratore dimissionario, atteso che il loro già avvenuto versamento all'Erario può considerarsi fatto non contestato dall'opposto, il quale ha precisato (nelle note autorizzate) di limitare le sue richieste ad importi calcolati al netto delle ritenute fiscali. Agli atti non c'è prova diretta della devoluzione di tali somme all'Erario da parte della società, in qualità di sostituto di imposta;
tuttavia, la non specifica contestazione del lavoratore porta il Tribunale a considerare tale versamento come fatto pacifico, che può quindi ritenersi provato ex art. 115, co. 1, c.p.c.
3.4. Nulla è dovuto al lavoratore per le ferie residue maturate e per i permessi residui maturati, considerato che dall'ultima busta paga (doc. 8) risulta che ferie e permessi maturati sono stati goduti, gravando per contro specifico onere in capo al resistente di provarne la mancata fruizione.
4. Deve, infine, essere esaminata la domanda riconvenzionale, con cui la società opponente ha eccepito in compensazione l'asserito controcredito per la indennità di mancato preavviso, sostenendo che il recesso dal rapporto di lavoro dell'opposto è avvenuto senza osservare il termine di preavviso.
La domanda deve essere disattesa, alla luce di quanto in precedenza accertato circa il mancato pagamento da parte della società opponente delle mensilità di dicembre 2023, gennaio e febbraio
2024 e del parziale pagamento della retribuzione di novembre 2023.
10 Come noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, ove si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2119, co. 1, c.c.). Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro (cfr. Corte di Appello di Milano, n. 1788/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il reiterato mancato pagamento di talune voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del
07/11/2001).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie in decisione consente al Tribunale di affermare che l'estinzione anticipata del rapporto di lavoro per volere dell'opposto è stata giustificata da inadempienze contrattuali imputabili alla società, odierna ricorrente, che ha omesso il puntuale e pagamento delle retribuzioni dovute. Ne consegue che alcun credito è sorto in capo alla opponente per il mancato rispetto del termine di preavviso al recesso dal rapporto da parte del lavoratore.
Tuttavia, in assenza di specifica domanda, non può il Tribunale accertare e liquidare il diritto dell'opposto all'indennità sostitutiva del periodo di preavviso, ai fini del computo di tale voce in aggiunta alla determinazione delle retribuzioni non corrisposte, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
5.Per quanto sopra argomentato e motivato, il Tribunale accoglie in parte l'opposizione spiegata dalla società, nei limiti delle somme rideterminate da liquidarsi in favore del lavoratore opposto.
6.Le spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri dettati dai DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022, e del criterio del “decisum”, seguono la sostanziale soccombenza della società opponente, anche in considerazione del fatto che i conteggi parzialmente errati del lavoratore sono avvenuti all'oscuro dei prospetti di busta paga, che la società non ha provveduto a consegnare tempestivamente, in violazione dell'art. 1 Legge n. 4/1953, come da circostanza allegata e non contestata dall'opposto.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in favore del Parte_1 lavoratore resistente della somma complessiva di euro 8.61173, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione delle singole voci retributive sino al saldo.
Condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, ca e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
GI RE
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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