Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 3208/2024 promossa da:
appellante:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'avv. dom. Gabriella Autariello di Roccarainola (NA), giusta procura depositata,
contro
parte convenuta:
Controparte_1
, , con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Trento,
In punto: appello avverso la sentenza n. 102/2024 del Giudice di pace di . CP_1
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello,
annullare i verbali n. n. 176/0417248 n. 176/0425073 n. 176/0425071 n. 176/0425070 n.
pagina 1 di 7
n. 176/0417241, n. 176/0417050 n. 176/0409362 n. 176/0407353 n. 176/0407332 n.
176/0425069 n. 176/0422782, per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni
accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, e annullare la
condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell'odierna appellante.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella
misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
del procuratore di parte appellata:
“rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi e spese di
causa integralmente rifusi o in subordine con loro compensazione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 07.11.2024 la soc. ha proposto Parte_3
appello contro la sentenza n. 102/2024 del 10.04.2024, emessa dal Giudice di Pace di , CP_1
che ha rigettato l'opposizione e confermato la legittimità dei verbali di contestazione impugnati, redatti dalla Polizia Stradale di per violazione dell'art. 176 comma 21 del CP_1
Codice della Strada.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione; essa, invero, avrebbe proposto sia l'eccezione di prescrizione, che l'eccezione di mancata trasmissione delle richieste di pagamento, con concessione di termine per ottemperare, mentre controparte non avrebbe provato di aver seguito l'iter previsto nel protocollo d'intesa tra e società . Essa fa quindi valere l'esimente della buona fede Controparte_1 Parte_4
quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, poiché le Controparte_2
avrebbero omesso di trasmettere le richieste di pagamento. Si richiama alle
[...]
deposizioni testimoniali rese da e da , che hanno confermato la procedura Pt_5 Testimone_1
pagina 2 di 7 generale, indicata nel sito della A22, che il personale osservava nel caso di mancati pagamenti di pedaggio. Ripropone l'eccezione di prescrizione. Chiede quindi l'annullamento dei verbali impugnati e in subordine la conferma delle sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale.
Il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di si è costituito con CP_1
comparsa depositata il 05.02.2025, chiedendo il rigetto dell'appello giacché inammissibile e/ o manifestamente infondato.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 27.03.2025 per la discussione orale della causa.
2. In via preliminare si osserva che parte appellata deduce, sia pure in modo dubitativo, la tardività del ricorso avverso, in primo grado, per essere stato depositato in data 31.05.2022,
mentre il termine sarebbe spirato, per le più risalenti, il 27.05.2022. A prescindere dall'ammissibilità di tale tardivo rilievo, dal fascicolo di primo grado emerge che ha Pt_1
spedito al Giudice di pace il ricorso in data 26.05.2022 (cfr. plico con timbro postale, n. 3) e pertanto in modo tempestivo rispetto al termine affermato dall'appellato.
3. Il primo motivo di appello è fondato, con assorbimento degli altri motivi e delle eccezioni e difese di parte appellata.
In ordine all'asserita inammissibilità del ricorso cumulativo, si osserva che la giurisprudenza formatasi in ambito della giustizia amministrativa, citata dall'appellato Commissariato, non appare applicabile al caso di specie, dovendosi ritenere, invece, già alla luce dell'art. 151
disp.att. c.p.c., applicabile a tutte le controversie dinanzi al giudice di pace, che vi sia un generale e dirimente favor legislativo per la trattazione unitaria di controversie come la presente, a maggior ragione se coinvolgenti non soltanto questioni di diritto e di fatto identiche,
o comunque del tutto assimilabili, ma anche pendenti tra le stesse identiche parti.
pagina 3 di 7 3.1. Ciò premesso, l'art. 176 cod. strada co. 11 prevede che “sulle autostrade e strade per il cui
uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità
manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti
devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e
segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed
incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I
servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e
accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati,
previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di
riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione
nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade.”
Ai sensi dell'art. 11-bis, al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto,
e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196; inoltre, ai sensi del comma 21, chi viola il comma 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
87 a € 344 (si aggiunge poi la sanzione accessoria del decurtamento di due punti della patente).
3.2. Sulla base della normativa appena riportata, la violazione di cui al citato comma 11
dell'art. 176 C.d.S. è integrata quando i conducenti non hanno corrisposto “il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
Se è vero, che – come risulta dai verbali qui impugnati - il mancato pagamento del “pedaggio
secondo le modalità e le tariffe vigenti” è stato accertato da una dipendente delle Autostrade del
Brennero S.p.A., nominativamente indicata, a ciò qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del
Codice della Strada - per cui deve ritenersi che tale accertamento sia coperto dalla pubblica pagina 4 di 7 fede, con tutte le relative conseguenze ex art. 2700 c.c. - va però tenuto conto che la predetta norma costituisce una “norma in bianco”, posto che il precetto dell'art. 179 comma 11 C.d.S. è integrato da “modalità e tariffe vigenti” non meglio indicate neanche dall'appellato
Commissariato.
Si osserva che parte appellante ha richiamato una particolare procedura per il pagamento del pedaggio mediante telepass, mediante comunicazione di un numero di telepass c.d. “jolly” per il caso che i pagamenti non siano stati effettuati al momento del passaggio al casello;
un tanto risulta sufficientemente comprovato dalla testimonianza della teste , laddove la Testimone_1
stessa ha, in sostanza, confermato tale prassi.
A riguardo va chiarito che, seppure la stessa deposizione testimoniale non sia stata assunta in primo grado del presente giudizio, il relativo verbale di assunzione testimoniale d.d. 08.03.2023
ha trovato ingresso, in primo grado, quale prova atipica, essendo stato allegato alla comparsa conclusionale depositata in vista dell'udienza di discussione. Posto che l'udienza per la discussione orale e la pronuncia della sentenza si è svolta il 26.10.2023, su tale verbale si è
regolarmente formato il contraddittorio.
La testimone (sentita nel procedimento sub R.G. n. 1667/2022 davanti alla G.d.P. A. Demetz)
ha dichiarato come segue: “Io so che venivano degli impiegati della con una serie di Pt_1
mancanti pagamenti e ci chiedevano l'addebiti su tessera. Mia pare che loro sono appoggiati al Consorzio Italia che è un consorzio che si occupa di emettere telepass e che all'epoca
emetteva anche tessere di conto corrente per i clienti. I mancati pagamenti erano copiosi. Ad
un certo punto dovevamo tenere uno sportello chiuso solo per compilare i modelli per queste
richieste della Poi c'è stato il periodo del covid e dopo il mio caporeparto Pt_1 Per_1
ha detto non potevamo più tenere uno sportello chiuso per una sola società e quindi ha
[...]
invitato la a inviare le richieste di addebito direttamente all'ufficio competente. Questo Pt_1
è stato fatto.”
pagina 5 di 7 Orbene, se tale prassi non può essere addotta come prova che i pedaggi siano stati pagati “con le modalità e le tariffe di legge” - dovendosi ritenere tale prova inammissibile in assenza di regolare querela di falso - deve ritenersi però che ricorra l'esimente della buona fede, invocata dalla società appellante sin dal ricorso di primo grado, laddove fa leva sull'affidamento posto in tale prassi.
A riguardo va rilevato che l'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Anche in tema di illeciti amministrativi è quindi necessario l'elemento soggettivo, costituito dal dolo o dalla colpa (art. 3 l. 689/1981). Posta la sufficienza della semplice colpa, è necessario, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'autore dell'infrazione, che egli versasse in uno stato di ignoranza incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass., ordinanza del 31.07.2018 n. 20219: “L'esimente
della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del
1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto
avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi
positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della
sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al
precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”).
Nel presente caso si ritiene che, a fronte delle prove assunte, ricorrano sufficienti elementi positivi che hanno generato nell'appellante la convinzione di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge, considerata la particolare formulazione dello stesso precetto (che rinvia a fonti extralegali) e di fronte non solo alla descritta prassi, ma anche alla circostanza che pagina 6 di 7 parte appellante non risulta mai comprovatamente essere stata sollecitata al pagamento di quanto dovuto, prima della segnalazione del mancato pagamento alla forze dell'ordine e le conseguenti emissioni dei verbali di contestazione di cui è causa. A ciò si aggiunga che
, appreso della contestazione inerente il mancato pagamento, ha subito pagato il Pt_1
dovuto (cfr. bonifico del 23.03.2022, allegato al ricorso di primo grado).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento di tutti i verbali impugnati in sede di primo grado, come da dispositivo.
4. Di fronte non soltanto alla novità della questione, ma anche della particolarità della fattispecie (che comporta che la stessa parte appellata non risulta essere a diretta conoscenza dei rapporti tra l'appellante e Le Autostrade del Brennero Spa), si giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza appellata,
1) annulla i verbali impugnati n. 176/0417248, n. 176/0425073, n. 176/0425071, n.
176/0425070, n. 176/0425056, n. 176/0425060, n. 176/0425057, n. 176/0422781, n.
176/0422785, n. 176/0421926, n. 176/0417241, n. 176/0417050, n. 176/0409362, n.
176/0407353, n. 176/0407332, n. 176/0425069, n. 176/0422782, con tutte le conseguenze di legge;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 27.03.2025
la Giudice
Elena Covi
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