Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7015/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.sa Luisa Bettio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7015/2023 promossa da:
, e , con l'avv. Gabrieli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nicola come da procura in atti
-attori-
contro
con l'avv. Ruffato Silvia come da procura in atti Controparte_2
-convenuto-
Conclusioni
Per gli attori, come da note di pc depositata in data 9.9.2024:
“per i motivi di cui in narrativa previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi nullo,
annullarsi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi le domande avversarie. Spese di lite
interamente rifuse.”
Per il convenuto, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.9.2024:
pagina 1 di 6
confronti degli opponenti, condannare i GNi , E Parte_2 Controparte_1
in qualità di eredi del GN , al pagamento ciascuno nei limiti Parte_1 Persona_1
di quanto ricevuto nella vicenda successoria, in favore del GN , fino a Controparte_2
concorrenza della somma di € 22.850,00, oltre agli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con
vittoria di spese e compensi, o in ogni caso compensazione delle spese.”
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 12.12.2023,
[...]
, e convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
esponendo che con decreto ingiuntivo n. 2456/2023 del 20.10.2023 il Tribunale di Padova
ingiungeva loro, in solido, unitamente a di pagare a la Controparte_3 Controparte_2
somma di € 22.850,00 oltre interessi e spese del procedimento;
- allegavano, in proposito, che in data 25.11.2019 era deceduto lasciando quali Persona_1
unici eredi legittimi gli odierni attori-opponenti, parenti in linea collaterale di terzo grado, e parente in linea collaterale di secondo grado;
Controparte_3
- rappresentavano, quindi, che gli stessi avevano accettato l'eredità di con Persona_1
beneficio dell'inventario, incaricando un notaio della formazione dell'inventario ed allegavano che, trascorso un mese dall'annotazione prevista nell'art. 484 c.c., in assenza di opposizioni,
non veniva promossa la liquidazione a norma dell'art. 503 c.c.;
- contestavano, quindi, il decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi:
▪ violazione dell'art. 490 c.c. poiché il decreto opposto non conteneva alcun riferimento alla loro qualità di eredi beneficiati esponendoli a responsabilità
ultra vires;
pagina 2 di 6 ▪ violazione dell'art. 754 c.c. in base al quale ciascun coerede è tenuto verso i creditori dell'eredità al pagamento dei debiti in proporzione alla quota;
mentre nessuna menzione sul punto era indicata nel titolo opposto;
- formulavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“ previa sospensione della provvisoria esecuzione, dichiararsi nullo, annullarsi, revocarsi il
decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite interamente rifuse”.
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.2.2024 si costituiva CP_2
contestando integralmente le argomentazioni degli attori e rilevando, preliminarmente,
[...]
che nella parte narrativa del ricorso monitorio era stato indicato che gli odierni opponenti avevano accettato l'eredità del de cuius con beneficio di inventario ed evidenziando che detta accettazione era stata anche allegata al ricorso quale doc. 9;
- osservava, peraltro, in proposito che, considerata la mancata contestazione del credito da parte degli odierni opponenti, il Giudice avrebbe al più dovuto limitare la responsabilità dei singoli eredi a quanto ricevuto da ciascuno a titolo di successione.e non procedere alla revoca del D.I.
opposto;
- quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 754 c.c., rilevava che spettava al coerede l'onere di formulare la dichiarazione di obbligato passivo entro i limiti della propria quota e che, in mancanza della stessa, il creditore avrebbe potuto chiedere legittimamente il pagamento per l'intero al singolo erede come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale: accertato e dichiarato sussistente il credito del GN Controparte_2
nei confronti degli opponenti, condannare i GNi , Parte_2 CP_1
E in qualità di eredi del GN , al
[...] Parte_1 Persona_1
pagamento ciascuno nei limiti di quanto ricevuto nella vicenda successoria, in favore del
pagina 3 di 6 GN , fino a concorrenza della somma di € 22.850,00, oltre agli Controparte_2
interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.”
- con ordinanza del 13.6.2024 il giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., .
- All'udienza del 29.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. avanti al giudice istruttore che si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c. .
***
La domanda svolta da parte attrice relativa alla richiesta di revoca del D.I. opposto, appare fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Risulta, infatti, circostanza pacifica e non contestata l'accettazione con beneficio di inventario dell'
eredità di da parte di , e (cfr. Persona_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_1
inventario doc n. 2 fascicolo parte attrice e doc n. 9 fascicolo monitorio).
Tale circostanza è, tra l'altro, indicata anche dal convenuto nella parte narrativa del ricorso monitorio.
Ebbene, l'erede beneficiato, ex art. 490, comma 2, n. 2 c.p.c., non solo risponde dei debiti ereditari e dei legati intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione,
ma ne risponde esclusivamente cum viribus hereditatis, vale a dire pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri, seppur fino alla concorrenza del valore dei primi.
Questo avviene perché l'accettazione con beneficio di inventario ha come effetto la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell'erede e, dunque, comporta la separazione dei patrimoni, come recentemente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di successione ereditaria,
l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da
quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore
dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato,
che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua
pagina 4 di 6 soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale
principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c..”
(Cass. civ., sez. 2, n. 23398/2022) .
In altre parole, l'erede diventa titolare di due masse patrimoniali distinte e, di conseguenza, è titolare di una responsabilità che trova un limite, da un lato, nel patrimonio ereditario del de cuius e, dall'altro, nel rapporto con gli altri coeredi. Infatti, ex art. 754 c.c., in applicazione del principio di ripartizione automatica dei debiti del defunto, questi sono distribuiti tra gli eredi ex lege per cui ciascun erede è
titolare di una frazione del debito fin dall'aperura della successione e adempie nei limiti di valore della propria quota.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 2456/2023, non contenendo alcun riferimento alla qualità di eredi beneficiati degli ingiunti, né alla responsabilità pro quota del credito in oggetto, espone gli attori ad una responsabilità ultra vires e per l'intero in violazione degli artt. 490 e 754 c.c..
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Va, tuttavia, osservato che parte convenuta opposta ha chiesto che, in ogni caso, venisse accertato il proprio credito di € 22.850,00 nei confronti degli opponenti in quanto eredi del de cuius
e che venisse disposta la condanna di quest'ultimi al pagamento, ciascuno nei limiti di Persona_1
quanto ricevuto nella vicenda successoria, in favore dello stesso, fino a concorrenza della somma di €
22.850,00, oltre agli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Va, quindi, rilevato che la sussistenza del credito vantato dal convenuto opposto deve ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c., in quanto non contestata dagli attori opponenti. Va, pertanto, accolta la richiesta di condanna di quest'ultimi al pagamento del debito ereditario nei limiti del valore dei beni ereditari ricevuti da ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo .
Quanto alle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, le stesse vanno compensate .
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2456 emesso in data 19.10.2023 dal Tribunale di Padova;
2. accerta il credito di € 22.850,00 di parte convenuta-opposta nei confronti degli attori-opponenti in quanto eredi del de cuius ; Persona_1
3. condanna gli attori-opponenti al pagamento in favore del convenuto-opposto del debito ereditario di cui al punto 1. nei limiti del valore dei beni ereditari ricevuti da ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo .
4. spese di lite compensate.
Padova, lì 24.03.25
Il giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
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