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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 32/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
03.04.2025, ex art. 473bis.22 co. 4 c.p.c. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. RICUPERO ANTONIO (pec: che Email_1
la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, ha proposto domanda di Parte_1
separazione giudiziale dal coniuge , esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 28.12.2002 nel Comune di Brancaleone (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2002; che dall'unione matrimoniale sono nate tre figlie: le gemelle e Parte_2 Persona_1
(Melito Porto Salvo, 05.05.2004), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e
[...]
(Melito Porto Salvo, 28.09.2009), minorenne;
che nello stato di famiglia dei Parte_3
coniugi è incluso anche il nipote (Locri, 16.11.2019) affidato alla ricorrente Persona_2
1 “giusto provvedimento del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria fascicolo n. 46/2020 del
30.03.2021”; che la vita coniugale era nata sotto i migliori auspici, ma i continui litigi ed incomprensioni, dovuti ad incompatibilità caratteriali, hanno portato i coniugi a separarsi di fatto;
che “l'immobile ove risiede il nucleo familiare risulta essere un alloggio di edilizia residenziale pubblica attualmente occupato dalla ricorrente unitamente alla figlia minore ed al nipote ; che la ricorrente percepisce un assegno mensile di invalidità civile Persona_2 erogato dall'INPS di € 320,00 euro e non svolge alcuna attività lavorativa.
Pertanto, alla luce delle superiori premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, provvisoria ed urgente 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) affidare congiuntamente la figlia minore alla madre, con collocamento prevalente Parte_3
presso la residenza della ricorrente, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé tutti
i giorni compatibilmente con le esigenze della minore;
3) la casa di edilizia residenziale pubblica adibita ad abitazione coniugale resterà assegnata in pieno ed esclusivo godimento alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia minorenne e il nipotino Parte_1
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Persona_2 Controparte_1
alla moglie , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di € 150,00, o quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) la ricorrente rinuncia alla corresponsione di assegno alimentare in suo favore”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con
“distrazione in favore dell'Erario essendo che parte ricorrente è stata ammessa al p.s.s.”.
Designato il Giudice relatore, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del
3.04.2025; non essendosi costituito il resistente, all'udienza veniva sentita soltanto la ricorrente, la quale dichiarava: “Io non lavoro, non ho mai lavorato. Ho una pensione di invalidità civile e percepisco circa € 300,00 al mese;
non ho particolari spese fisse, a parte quelle per le utenze;
io attualmente vivo nella casa di mia madre, che è deceduta. Vivo insieme alle mie figlie:
che è maggiorenne, e che invece è minorenne. Con noi vive anche mio nipote Pt_2 Pt_3
di anni 5, di cui sono affidataria in virtù di un provvedimento del Tribunale dei Per_2
minorenni di Reggio Calabria. Io e mio marito ci siamo separati di fatto quando le nostre figlie erano piccole, non so dire però esattamente da quanto tempo. Io da quando ci siamo separati sono andata a vivere a casa di mia madre, che all'epoca era in vita. È deceduta circa 3 anni fa.
Mio marito vive nella casa che era la casa coniugale, che è un alloggio popolare sito a
Brancaleone, via Milite Ignoto, che era stato assegnato a me. Da quando sono andata via di
2 casa è sempre rimasto lì mio marito, mentre io e le mie figlie siamo andate a vivere nella casa di mia madre. Io ho tanti fratelli e sorelle: preciso che mio EL , che è pure Per_3 invalido civile, vive con noi e percepisce € 1.700,00 al mese come pensione di invalidità. Con questa pensione mio EL mi aiuta nelle spese familiari. La casa è composta di due stanze, cucina e salotto. Non so se mio marito attualmente lavora. Noi non abbiamo più rapporti. Né io né mio marito siamo proprietari di immobili. Mia figlia non ha rapporti col padre. Pt_3
Preciso che noi ci siamo separati quando aveva 3-4 mesi, si può dire che lei neanche Pt_3
conosce il padre. Specifico anzi che mio marito conosce le figlie, però non ha rapporti con loro”; alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente precisava che: “la domanda di affido debba essere intesa come di affido condiviso con collocazione prevalente della minore
presso la madre” e rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
Pt_3
sentita personalmente la ricorrente sul punto, la stessa parimenti dichiarava di rinunciare a detta domanda. Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non essendo state articolate richieste istruttorie né chiesta l'adozione di provvedimenti urgenti, il procuratore dell'unica parte costituita precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e discuteva oralmente la causa che, all'esito, veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Preliminarmente va rilevato rileva che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione nei confronti di , quest'ultimo non si è costituito in giudizio e deve pertanto Controparte_1
essere dichiarato contumace.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i
3 coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass.
Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass. Civ., sez. I, n. 8713/2015).
Nel caso di specie, risulta provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo, come dichiarato dalla ricorrente in udienza. Peraltro, il venir meno della comunione materiale spirituale tra i coniugi risulta confermato dalla condotta processuale di , Controparte_1
che non si è costituito nel presente giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti dell'odierno giudizio.
Con riferimento alla domanda di affido condiviso della minore con Parte_3
collocazione prevalente presso la madre, il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 337 ter c.c. dispone che “
1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma … il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (…)”.
L'affidamento condiviso tra i genitori, consistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed in una condivisione delle decisioni di maggiore importanza per i figli, costituisce, dunque, il regime legale di affidamento dei figli minori, ad eccezione dei casi in cui tale forma di regolamentazione dei rapporti possa arrecare pregiudizio alla prole;
detto regime non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n.
16593/2008; Cass. civ., Sez. 1, n. 1777/2012).
La regola dell'affidamento condiviso è quindi derogabile soltanto qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, vale a dire solo allorché sia dapprima adeguatamente prospettata e poi provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, cioè la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo,
o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore né Pt_3
ha allegato l'inidoneità del coniuge all'esercizio della responsabilità genitoriale e/o problematiche insorte in ordine all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Pertanto, non essendo stato addotto da parte ricorrente alcuno specifico elemento fattuale univocamente indicativo della manifesta carenza o inidoneità educativa del resistente o, comunque, della presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, il Collegio ritiene che, allo stato, il regime dell'affidamento condiviso non risulti contrario all'interesse della figlia minore della coppia.
Ne discende che la stessa debba essere affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il Collegio ritiene opportuno prevedere che siano assunte di comune accordo tra i genitori;
deve, invece, prevedersi l'esercizio separato della potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (ex art. 337 ter, co. 3.
c.c.), stante l'assenza di qualsivoglia rapporto tra le parti dell'odierno giudizio.
In ordine agli incontri tra il padre e la figlia minore, tenuto conto che quest'ultima, nel mese di settembre p.v., compirà sedici anni, risulta opportuno prevedere un regime deregolamentato,
5 anziché imporre un regime di incontri, disponendo che possa incontrare Controparte_1
liberamente la figlia, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di vita.
Con riguardo alla domanda volta a prevedere in capo all'odierno resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, il Collegio rileva che detto dovere gravi su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.) (cfr. in tal senso Tribunale di Napoli Nord, sez. I,
06/03/2023, n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale Alessandria, sez. I,
11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, all'udienza del 3.04.2025, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai svolto attività lavorativa e di essere percettrice di una pensione di invalidità civile che ammonta circa ad € 300,00 al mese;
inoltre, ha riferito di non sapere se il marito attualmente lavori.
Il Collegio, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene di dover porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, nella misura chiesta da parte ricorrente.
Ed invero, risulta congruo porre in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € Parte_1
150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio della ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della contumacia del resistente, nulla il
Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.12.2002 nel Comune di
Brancaleone (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2002;
- affida la figlia minore della coppia, (nata a [...], il Parte_3
28.09.2009), ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e dispone che possa incontrare liberamente la figlia, Controparte_1
compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di vita;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio della ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia;
- nulla sulle spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
03.04.2025, ex art. 473bis.22 co. 4 c.p.c. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. RICUPERO ANTONIO (pec: che Email_1
la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, ha proposto domanda di Parte_1
separazione giudiziale dal coniuge , esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 28.12.2002 nel Comune di Brancaleone (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2002; che dall'unione matrimoniale sono nate tre figlie: le gemelle e Parte_2 Persona_1
(Melito Porto Salvo, 05.05.2004), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e
[...]
(Melito Porto Salvo, 28.09.2009), minorenne;
che nello stato di famiglia dei Parte_3
coniugi è incluso anche il nipote (Locri, 16.11.2019) affidato alla ricorrente Persona_2
1 “giusto provvedimento del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria fascicolo n. 46/2020 del
30.03.2021”; che la vita coniugale era nata sotto i migliori auspici, ma i continui litigi ed incomprensioni, dovuti ad incompatibilità caratteriali, hanno portato i coniugi a separarsi di fatto;
che “l'immobile ove risiede il nucleo familiare risulta essere un alloggio di edilizia residenziale pubblica attualmente occupato dalla ricorrente unitamente alla figlia minore ed al nipote ; che la ricorrente percepisce un assegno mensile di invalidità civile Persona_2 erogato dall'INPS di € 320,00 euro e non svolge alcuna attività lavorativa.
Pertanto, alla luce delle superiori premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, provvisoria ed urgente 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) affidare congiuntamente la figlia minore alla madre, con collocamento prevalente Parte_3
presso la residenza della ricorrente, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé tutti
i giorni compatibilmente con le esigenze della minore;
3) la casa di edilizia residenziale pubblica adibita ad abitazione coniugale resterà assegnata in pieno ed esclusivo godimento alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia minorenne e il nipotino Parte_1
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Persona_2 Controparte_1
alla moglie , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di € 150,00, o quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) la ricorrente rinuncia alla corresponsione di assegno alimentare in suo favore”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con
“distrazione in favore dell'Erario essendo che parte ricorrente è stata ammessa al p.s.s.”.
Designato il Giudice relatore, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del
3.04.2025; non essendosi costituito il resistente, all'udienza veniva sentita soltanto la ricorrente, la quale dichiarava: “Io non lavoro, non ho mai lavorato. Ho una pensione di invalidità civile e percepisco circa € 300,00 al mese;
non ho particolari spese fisse, a parte quelle per le utenze;
io attualmente vivo nella casa di mia madre, che è deceduta. Vivo insieme alle mie figlie:
che è maggiorenne, e che invece è minorenne. Con noi vive anche mio nipote Pt_2 Pt_3
di anni 5, di cui sono affidataria in virtù di un provvedimento del Tribunale dei Per_2
minorenni di Reggio Calabria. Io e mio marito ci siamo separati di fatto quando le nostre figlie erano piccole, non so dire però esattamente da quanto tempo. Io da quando ci siamo separati sono andata a vivere a casa di mia madre, che all'epoca era in vita. È deceduta circa 3 anni fa.
Mio marito vive nella casa che era la casa coniugale, che è un alloggio popolare sito a
Brancaleone, via Milite Ignoto, che era stato assegnato a me. Da quando sono andata via di
2 casa è sempre rimasto lì mio marito, mentre io e le mie figlie siamo andate a vivere nella casa di mia madre. Io ho tanti fratelli e sorelle: preciso che mio EL , che è pure Per_3 invalido civile, vive con noi e percepisce € 1.700,00 al mese come pensione di invalidità. Con questa pensione mio EL mi aiuta nelle spese familiari. La casa è composta di due stanze, cucina e salotto. Non so se mio marito attualmente lavora. Noi non abbiamo più rapporti. Né io né mio marito siamo proprietari di immobili. Mia figlia non ha rapporti col padre. Pt_3
Preciso che noi ci siamo separati quando aveva 3-4 mesi, si può dire che lei neanche Pt_3
conosce il padre. Specifico anzi che mio marito conosce le figlie, però non ha rapporti con loro”; alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente precisava che: “la domanda di affido debba essere intesa come di affido condiviso con collocazione prevalente della minore
presso la madre” e rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
Pt_3
sentita personalmente la ricorrente sul punto, la stessa parimenti dichiarava di rinunciare a detta domanda. Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, non essendo state articolate richieste istruttorie né chiesta l'adozione di provvedimenti urgenti, il procuratore dell'unica parte costituita precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e discuteva oralmente la causa che, all'esito, veniva assegnata a sentenza, con riserva di riferire al Collegio.
Preliminarmente va rilevato rileva che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione nei confronti di , quest'ultimo non si è costituito in giudizio e deve pertanto Controparte_1
essere dichiarato contumace.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione giudiziale dei coniugi può, infatti, essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi, in quanto l'istituto de quo conserva il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i
3 coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7148/1992).
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Ed infatti, la Suprema Corte è consolidata nel ritenere che “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, n. 2183/2013; Cass.
Civ., sez. I, n. 16698/2020; Cass. Civ., sez. I, n. 8713/2015).
Nel caso di specie, risulta provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: i coniugi, infatti, vivono separati ormai da parecchio tempo, come dichiarato dalla ricorrente in udienza. Peraltro, il venir meno della comunione materiale spirituale tra i coniugi risulta confermato dalla condotta processuale di , Controparte_1
che non si è costituito nel presente giudizio.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti dell'odierno giudizio.
Con riferimento alla domanda di affido condiviso della minore con Parte_3
collocazione prevalente presso la madre, il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 337 ter c.c. dispone che “
1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma … il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (…)”.
L'affidamento condiviso tra i genitori, consistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed in una condivisione delle decisioni di maggiore importanza per i figli, costituisce, dunque, il regime legale di affidamento dei figli minori, ad eccezione dei casi in cui tale forma di regolamentazione dei rapporti possa arrecare pregiudizio alla prole;
detto regime non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n.
16593/2008; Cass. civ., Sez. 1, n. 1777/2012).
La regola dell'affidamento condiviso è quindi derogabile soltanto qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, vale a dire solo allorché sia dapprima adeguatamente prospettata e poi provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, cioè la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo,
o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore né Pt_3
ha allegato l'inidoneità del coniuge all'esercizio della responsabilità genitoriale e/o problematiche insorte in ordine all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Pertanto, non essendo stato addotto da parte ricorrente alcuno specifico elemento fattuale univocamente indicativo della manifesta carenza o inidoneità educativa del resistente o, comunque, della presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, il Collegio ritiene che, allo stato, il regime dell'affidamento condiviso non risulti contrario all'interesse della figlia minore della coppia.
Ne discende che la stessa debba essere affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, il Collegio ritiene opportuno prevedere che siano assunte di comune accordo tra i genitori;
deve, invece, prevedersi l'esercizio separato della potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (ex art. 337 ter, co. 3.
c.c.), stante l'assenza di qualsivoglia rapporto tra le parti dell'odierno giudizio.
In ordine agli incontri tra il padre e la figlia minore, tenuto conto che quest'ultima, nel mese di settembre p.v., compirà sedici anni, risulta opportuno prevedere un regime deregolamentato,
5 anziché imporre un regime di incontri, disponendo che possa incontrare Controparte_1
liberamente la figlia, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di vita.
Con riguardo alla domanda volta a prevedere in capo all'odierno resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, il Collegio rileva che detto dovere gravi su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.) (cfr. in tal senso Tribunale di Napoli Nord, sez. I,
06/03/2023, n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale Alessandria, sez. I,
11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, all'udienza del 3.04.2025, la ricorrente ha dichiarato di non aver mai svolto attività lavorativa e di essere percettrice di una pensione di invalidità civile che ammonta circa ad € 300,00 al mese;
inoltre, ha riferito di non sapere se il marito attualmente lavori.
Il Collegio, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene di dover porre in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, nella misura chiesta da parte ricorrente.
Ed invero, risulta congruo porre in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € Parte_1
150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio della ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia.
Tenuto conto della natura del presente procedimento e della contumacia del resistente, nulla il
Collegio deve disporre sulle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.12.2002 nel Comune di
Brancaleone (RC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, anno 2002;
- affida la figlia minore della coppia, (nata a [...], il Parte_3
28.09.2009), ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e dispone che possa incontrare liberamente la figlia, Controparte_1
compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di vita;
- dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale la minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario oppure al domicilio della ricorrente (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia;
- nulla sulle spese di lite;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brancaleone (RC), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
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Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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