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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
________________ VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
All'udienza del 04/06/2025 sono presenti:
l'avvocato Giovanni Cavallaro per parte opponente;
l'avvocato Federica Anzalone, in sostituzione dell'avvocato Zurlo, per parte opposta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e discutono la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,,
dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 9224/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
Catania il 26/02/1977;
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09.08.1983; entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Cavallaro, giusta procura allegata in atti;
1 opponenti contro con sede a Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, Partita Iva Controparte_1 [...]
codice fiscale soggetta ad attività di direzione e CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura allegata in atti;
opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 29.6.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 18.5.2022, con
[...] cui gli ha intimato il pagamento della somma di euro 21.773,59, in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 223/2021 emesso da questo Tribunale il 13.1.2021.
A sostegno dell'opposizione, i predetti hanno eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni, la prescrizione della pretesa creditoria nonché
la mancata notifica della decadenza dal beneficio del termine.
Con comparsa depositata il 14.5.2023 si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e,, co ordinanza resa all'udienza del 9.9.2024, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 Parte_2 non è fondata.
[...]
In diritto si ricorda che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla
2 formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. 22090/2021).
Nel caso di specie, premesso che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 223/2021, le doglianze formulate da parte opponente avrebbero dovuto formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed invero, con riguardo all'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 644, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa
originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare
la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come
domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito,
ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ.,
13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice
della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.. Pertanto, qualora il
decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito
legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine
in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento
sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (tra le tante, si veda Cass.
3908/2016).
Per quanto sopra, a seguito della notifica, sia pure tardiva, del decreto ingiuntivo, era onere della parte ingiunta proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero proporre autonomo ricorso al giudice, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. In mancanza di tali rimedi, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità per i debitori di fare valere il vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo, trattandosi di fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo.
3 Analogamente è a dirsi con riguardo all'eccezione di prescrizione, quale eccezione di merito che i debitori avrebbero dovuto sollevare nell'opportuna sede di cognizione, essendo ormai precluso l'accertamento dell'avvenuta estinzione della pretesa creditoria.
Le medesime considerazioni valgono in merito alla presunta mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, atteso che gli opponenti avrebbero dovuto contestare,
attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo, le modalità di determinazione della somma ingiunta, per sorte capitale ed interessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e va rigettata.
[...] Parte_2
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la ridotta complessità della controversia e l'esigua attività processuale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9224/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di
[...] Controparte_1
CONDANNA e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 2.538,50, oltre Controparte_1 spese generali, iva e c.p.a.,
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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