CA
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 831/2023
R.G
Promosso da
in persona l.r.p.t., F: Parte_1 Parte_2 C.F._1 con sede in Fabriano (AN), Via G. Vittorio n. 17, P.Iva: P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anteo Rossi e Monica Maria Napolitano
Appellante
Contro
(C.F./P.Iva ), con sede legale in Conegliano, Via CP_1 P.IVA_2
V. Alfieri n. 1, per il tramite della CERVED CREDIT MANAGEMENT SpA a socio unico (C.F./P.Iva – giusta procura del 18.10.2022 in autentica del P.IVA_3
Dr. Notaio in Pordenone (Rep. n. 311663 – Racc. n. 41583), Persona_1 registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pentericci e dall'Avv. Francesca Pentericci
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona, pubblicata il 24/8/2023
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, riformare integralmente la sentenza impugnata et contrariis reiectis, accogliere le domande e conclusioni formulate in primo grado che si riportano:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1040 del 2023, GI Dr.ssa
Patrizia Pietracci, pubblicata il 24.8.2023, notificata il 12.09.2023, accogliere tutte le domande avanzate in prime cure: dichiarare il difetto di legittimazione processuale di e chi per essa ovvero dichiarare il difetto di Controparte_1 titolarità sostanziale del rapporto in esame.
Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in accoglimento dell'appello ed in subordine nel caso non creduto di conferma della sentenza impugnata ordinare la compensazione delle spese giudiziali per i motivi di cui in narrativa.”
Per l'appellata:
“Si chiede che codesta Corte di Appello rigetti l'impugnazione poiché inammissibile, ed in ogni caso rigetti l'appello con qualsiasi statuizione poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermi la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del primo e secondo grado del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il precetto con il quale Parte_3
e, per essa quale mandataria, la soc. Controparte_1 Parte_4 le ha intimato di pagare la somma di € 5.074.826,05, quale saldo passivo
[...] di due contratti di mutuo ipotecario, stipulati nel 2008 e nel 2010 dall'opponente, il primo con un pool di banche costituito dalla capofila, la Controparte_2
e del e dalla ed il secondo
[...] Controparte_3 Controparte_4 con e del , con condanna Controparte_2 Controparte_3 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
I crediti derivanti da detti contratti di mutuo, oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio 500561/2011, venivano definitivamente accertati, nell'importo oggetto di precetto, con sentenza irrevocabile n. 1919/2016 del
Tribunale di Ancona.
La proponeva appello avverso detta sentenza, articolando i motivi Parte_1 di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, contestava, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato. Passando all'esame del merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva dell'opposta e, quindi, la titolarità del diritto di credito oggetto di intimazione.
Con il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che essendo la cessione derivata in parte da una procedura pubblica di risoluzione sussista un onere probatorio “meno gravoso”.
A tal proposito, va evidenziato che, in tema di prova della cessione di credito, ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944;
Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo, con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (…)).
Diverso è, però, il caso in cui (non ricorrente nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza Corte di
Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2017).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'appellata dimostrava documentalmente la titolarità del credito azionato. Nel caso di specie, ha agito in qualità di cessionaria dei crediti Controparte_1 facenti capo prima alla , poi a Controparte_5 [...]
e, successivamente, ceduti alla Controparte_6 Parte_4
L'appellante contesta la legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, titolarità mai contestata nei procedimenti da cui sono scaturite le sentenze poste a base del precetto opposto, ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato in via esecutiva nell'operazione di cessione di crediti in blocco in favore della . CP_1
Detta doglianza è infondata, atteso che ha fornito la prova della titolarità CP_1 del credito azionato nei confronti dell'appellante, quale cessionaria di
[...]
e del , sulla base dell'ampia documentazione prodotta, Controparte_2 CP_3 che non è limitata alla sola pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB sulla G.U., cui si riferisce la giurisprudenza citata dall'appellante.
Nel caso di specie, dagli atti e documenti prodotti emerge che:
- con provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015 è stata disposta la cessione da e del a Controparte_2 Controparte_7 [...]
(ente ponte ai sensi degli artt 42 e ss del dlgs Controparte_8
180/2015) di tutti i diritti, attività e passività dell'azienda bancaria;
- con provvedimenti del 26/01/2016 (all 3 alla II memoria ex art 183 cpc nel primo grado di giudizio), pubblicato sulla GU del 17.6.2016 (all 8 alla citazione)
e del 30/12/2016 (all 6 alla I memoria ex art 183 cpc nel primo grado di giudizio), la Banca d'Italia disponeva la cessione a Controparte_9 dei crediti della del risultanti “in sofferenza” alla Controparte_6 CP_3 data del 30.9.2015, nonché degli ulteriori crediti in sofferenza alla data di risoluzione definitiva della e del Lazio (22.11.2015); Controparte_2
- dalla lettera di messa in mora del 20.3.2014 (all 4 alla III memoria ex art 183 cpc) emerge che i crediti vantati nei confronti dell'appellante erano in sofferenza e, quindi, rientravano nel perimetro della cessione;
- In data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità REV, stipulava CP_1
Parte con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB (all 2 alla III memoria ex art 183 cpc) in forza del quale la medesima ha acquistato pro soluto CP_1
Parte dalla cedente , con effetto giuridico dal 15/06/2017, crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco, ovvero i crediti pecuniari classificati
“in sofferenza” e derivanti da finanziamenti, trasferiti dalla
[...]
(cfr anche GU del 22.6.2017 – all 9 alla citazione, Controparte_8 in cui detto contratto di cessione risulta pubblicato)
Risulta, inoltre, prodotto estratto attestato conforme del notaio di Roma Tes_1 che certifica che i crediti nei confronti di sono ricompresi nell'elenco Parte_1 dei crediti ceduti “in blocco” da in favore Controparte_8 di , adottati in attuazione del programma di risoluzione Parte_4
(all 11 alla seconda memoria ex art 183 cpc), nonché ulteriore estratto attestato conforme del notaio che certifica che i crediti nei confronti di Tes_1 Parte_1
Parte sono ricompresi nell'elenco dei crediti “in sofferenza” ceduti in blocco da in favore di in data 15.6.2017 (all 12 alla seconda memoria ex art CP_1
183 cpc).
Alla luce della predetta documentazione, i crediti oggetto di cessione in favore della risultano dunque determinabili senza incertezze alla stregua delle CP_1 diverse categorie dei rapporti ceduti in blocco, indicate nell'avviso pubblicato sulla G.U. (Cass. 21821 del 2023).
Con il terzo motivo di appello, la censura la statuizione del giudice di Parte_1 primo grado in punto di spese di lite, ritenendo che si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle stesse in forza dei contrasti giurisprudenziali sussistenti e per la complessità della materia.
Detta censura è infondata.
Il giudice di primo grado ha, infatti, correttamente applicato il criterio della soccombenza, non potendo ritenersi, in presenza ormai di una granitica giurisprudenza di legittimità, sussistente sin dall'introduzione del giudizio, che sussistano contrasti giurisprudenziali tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), possano giustificare anche una parziale compensazione delle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica della fattispecie, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata il
24/8/2023, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 20.335,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 831/2023
R.G
Promosso da
in persona l.r.p.t., F: Parte_1 Parte_2 C.F._1 con sede in Fabriano (AN), Via G. Vittorio n. 17, P.Iva: P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anteo Rossi e Monica Maria Napolitano
Appellante
Contro
(C.F./P.Iva ), con sede legale in Conegliano, Via CP_1 P.IVA_2
V. Alfieri n. 1, per il tramite della CERVED CREDIT MANAGEMENT SpA a socio unico (C.F./P.Iva – giusta procura del 18.10.2022 in autentica del P.IVA_3
Dr. Notaio in Pordenone (Rep. n. 311663 – Racc. n. 41583), Persona_1 registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pentericci e dall'Avv. Francesca Pentericci
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona, pubblicata il 24/8/2023
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, riformare integralmente la sentenza impugnata et contrariis reiectis, accogliere le domande e conclusioni formulate in primo grado che si riportano:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1040 del 2023, GI Dr.ssa
Patrizia Pietracci, pubblicata il 24.8.2023, notificata il 12.09.2023, accogliere tutte le domande avanzate in prime cure: dichiarare il difetto di legittimazione processuale di e chi per essa ovvero dichiarare il difetto di Controparte_1 titolarità sostanziale del rapporto in esame.
Con vittoria delle spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in accoglimento dell'appello ed in subordine nel caso non creduto di conferma della sentenza impugnata ordinare la compensazione delle spese giudiziali per i motivi di cui in narrativa.”
Per l'appellata:
“Si chiede che codesta Corte di Appello rigetti l'impugnazione poiché inammissibile, ed in ogni caso rigetti l'appello con qualsiasi statuizione poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermi la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del primo e secondo grado del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il precetto con il quale Parte_3
e, per essa quale mandataria, la soc. Controparte_1 Parte_4 le ha intimato di pagare la somma di € 5.074.826,05, quale saldo passivo
[...] di due contratti di mutuo ipotecario, stipulati nel 2008 e nel 2010 dall'opponente, il primo con un pool di banche costituito dalla capofila, la Controparte_2
e del e dalla ed il secondo
[...] Controparte_3 Controparte_4 con e del , con condanna Controparte_2 Controparte_3 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
I crediti derivanti da detti contratti di mutuo, oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio 500561/2011, venivano definitivamente accertati, nell'importo oggetto di precetto, con sentenza irrevocabile n. 1919/2016 del
Tribunale di Ancona.
La proponeva appello avverso detta sentenza, articolando i motivi Parte_1 di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, contestava, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato. Passando all'esame del merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la legittimazione attiva dell'opposta e, quindi, la titolarità del diritto di credito oggetto di intimazione.
Con il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che essendo la cessione derivata in parte da una procedura pubblica di risoluzione sussista un onere probatorio “meno gravoso”.
A tal proposito, va evidenziato che, in tema di prova della cessione di credito, ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944;
Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo, con certezza, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (…)).
Diverso è, però, il caso in cui (non ricorrente nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità".
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza Corte di
Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2017).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l'appellata dimostrava documentalmente la titolarità del credito azionato. Nel caso di specie, ha agito in qualità di cessionaria dei crediti Controparte_1 facenti capo prima alla , poi a Controparte_5 [...]
e, successivamente, ceduti alla Controparte_6 Parte_4
L'appellante contesta la legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, titolarità mai contestata nei procedimenti da cui sono scaturite le sentenze poste a base del precetto opposto, ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato in via esecutiva nell'operazione di cessione di crediti in blocco in favore della . CP_1
Detta doglianza è infondata, atteso che ha fornito la prova della titolarità CP_1 del credito azionato nei confronti dell'appellante, quale cessionaria di
[...]
e del , sulla base dell'ampia documentazione prodotta, Controparte_2 CP_3 che non è limitata alla sola pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB sulla G.U., cui si riferisce la giurisprudenza citata dall'appellante.
Nel caso di specie, dagli atti e documenti prodotti emerge che:
- con provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015 è stata disposta la cessione da e del a Controparte_2 Controparte_7 [...]
(ente ponte ai sensi degli artt 42 e ss del dlgs Controparte_8
180/2015) di tutti i diritti, attività e passività dell'azienda bancaria;
- con provvedimenti del 26/01/2016 (all 3 alla II memoria ex art 183 cpc nel primo grado di giudizio), pubblicato sulla GU del 17.6.2016 (all 8 alla citazione)
e del 30/12/2016 (all 6 alla I memoria ex art 183 cpc nel primo grado di giudizio), la Banca d'Italia disponeva la cessione a Controparte_9 dei crediti della del risultanti “in sofferenza” alla Controparte_6 CP_3 data del 30.9.2015, nonché degli ulteriori crediti in sofferenza alla data di risoluzione definitiva della e del Lazio (22.11.2015); Controparte_2
- dalla lettera di messa in mora del 20.3.2014 (all 4 alla III memoria ex art 183 cpc) emerge che i crediti vantati nei confronti dell'appellante erano in sofferenza e, quindi, rientravano nel perimetro della cessione;
- In data 15.06.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità REV, stipulava CP_1
Parte con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 TUB (all 2 alla III memoria ex art 183 cpc) in forza del quale la medesima ha acquistato pro soluto CP_1
Parte dalla cedente , con effetto giuridico dal 15/06/2017, crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco, ovvero i crediti pecuniari classificati
“in sofferenza” e derivanti da finanziamenti, trasferiti dalla
[...]
(cfr anche GU del 22.6.2017 – all 9 alla citazione, Controparte_8 in cui detto contratto di cessione risulta pubblicato)
Risulta, inoltre, prodotto estratto attestato conforme del notaio di Roma Tes_1 che certifica che i crediti nei confronti di sono ricompresi nell'elenco Parte_1 dei crediti ceduti “in blocco” da in favore Controparte_8 di , adottati in attuazione del programma di risoluzione Parte_4
(all 11 alla seconda memoria ex art 183 cpc), nonché ulteriore estratto attestato conforme del notaio che certifica che i crediti nei confronti di Tes_1 Parte_1
Parte sono ricompresi nell'elenco dei crediti “in sofferenza” ceduti in blocco da in favore di in data 15.6.2017 (all 12 alla seconda memoria ex art CP_1
183 cpc).
Alla luce della predetta documentazione, i crediti oggetto di cessione in favore della risultano dunque determinabili senza incertezze alla stregua delle CP_1 diverse categorie dei rapporti ceduti in blocco, indicate nell'avviso pubblicato sulla G.U. (Cass. 21821 del 2023).
Con il terzo motivo di appello, la censura la statuizione del giudice di Parte_1 primo grado in punto di spese di lite, ritenendo che si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle stesse in forza dei contrasti giurisprudenziali sussistenti e per la complessità della materia.
Detta censura è infondata.
Il giudice di primo grado ha, infatti, correttamente applicato il criterio della soccombenza, non potendo ritenersi, in presenza ormai di una granitica giurisprudenza di legittimità, sussistente sin dall'introduzione del giudizio, che sussistano contrasti giurisprudenziali tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), possano giustificare anche una parziale compensazione delle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica della fattispecie, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata il
24/8/2023, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 20.335,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico