Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1060
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 gennaio 1971
Art. 5.
In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1971