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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa RI CA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5268 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, e vertente
TRA
(C.F/P.I. in pers. l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo atto ma su foglio separato, dall'Avv.
Domenico Luca Matrone (CF: ) e con questi domiciliato presso il suo C.F._1 studio opponente di seguito per brevità anche in persona del Controparte_1 CP_1 procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di precetto, dagli avv.ti Renato Sivio (c.f. ) e Cristiana Duccillo (c.f. ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio viene eletto domicilio. opposta
il giudice 1 RI CA SO CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come da atti e verbali di causa, con termini di legge per il deposito della motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione al precetto del 10.02.2022, con cui la Parte_1 società le intimava il pagamento della somma di € 237.255,31 Controparte_2 complessiva di canoni, spese ex contractu ed indennità di occupazione, in base al contratto di affitto di ramo d'azienda per Notaio dott.ssa di Milano del 14 luglio 2017, Persona_1
L'opponente illustrava che con missiva del 08.02.2021 la società Controparte_1 comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e art. 21 del contratto e con successiva missiva del 03.08.2021 la società Parte_2 CP_1 comunicava alla di aver ceduto il contratto di ramo d'azienda alla Parte_1
(con contratto del 07.07.2021, registrato in data 08.07.2021) Controparte_3
Ciò posto, deduceva: 1) la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e/o mancata trascrizione del titolo;
2) che la società , nonostante la Parte_1 sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda nel luglio 2017, attivava il suo punto vendita, per l'esercizio al dettaglio di bar, pizzeria, tavola calda presso il C.C. di Modugno, solo nel giugno 2019 a causa di carenze dovute alla società titolare, che determinavano l'inadempimento della Società ex art.1453 e 1455 c.c.; 2) che il ramo di Controparte_1 azienda inizialmente di proprietà della veniva ceduto ad altra società, la Controparte_1
con atto del 07.07.2021 registrato in data 08.07.2021, per cui non risultava Controparte_3 dovuto il pagamento di somme fatturate successivamente al luglio 2021 (come da missiva delle due società inviata all'affittuario); 3) che, per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa dell'emergenza da covid-19 o, in subordine, per l'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c., le somme inserite in precetto non risultavano dovute.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nullo il precetto e non dovuto il credito, quanto meno, in subordine, parzialmente in relazione alle predette doglianze.
Si costituiva la contestando in toto l'assunto attoreo, dando atto della CP_1 non debenza delle somme da agosto 2021 ed illustrando, da un lato, come il cespite fosse stato
il giudice 2 RI CA SO consegnato privo di problemi per l'apertura e dall'altro che mai fosse stato dedotto in calo del fatturato durante il periodo COVID o chiesta la rimodulazione contrattuale;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Il giudice proponeva accordo ex art. 185bis cpc alle parti, consistente nel: pagamento a favore della dell'importo di € 138.00,00, pagabili in mesi 18; compensazione per CP_1 metà delle spese legali, altra metà a favore dell'opponente che liquida in € 3.450,00, oltre spese legali IVA e CPA.
La accettava i termini dell'accordo, mentre non perveniva accettazione ad CP_1 opera dell'opponente.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva discussa all'udienza del 18.02.25, con concessione dei termini di legge.
Vanno esaminati separatamente i motivi di opposizione.
1) Per quanto attiene alla mancata notifica/trascrizione del titolo esecutivo, il motivo (art. 617 c. 1 c.p.c.), non può trovare accoglimenti per quanto di seguito illustrato.
È pacifico, nel nostro caso che l'opponente abbia piena cognizione del titolo azionato;
risulta inoltre provato, e non contestato, che il titolo stesso è stato notificato in forma esecutiva in uno ad un precedente precetto del 2019.
Orbene, in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo (Cfr. 14275 del 05/05/2022).
Inoltre, l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva
il giudice 3 RI CA SO soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (Cfr. 27424 del 26/09/2023).
Nel nostro caso, alcun atto successivo esecutivo risulta messo in campo dalla società creditrice prima dell'opposizione parte debitrice;
la stessa risulta ben consapevole del contenuto del titolo (già ricevuto in forma esecutiva), tanto che lo ha contestato nel merito e non ha dedotto alcun pregiudizio dalla dedotta carenza di notifica.
Pertanto, siffatto motivo non può trovare accoglimento.
2) Tutti i restanti motivi vanno sussunti nell'alveo di previsione dell'opposizione a precetto ex art. 615 c 1 cpc, in quanto involgenti l'an della pretesa creditoria ed il quantum della stessa.
2.1.) Somme dovute a partire da agosto 2021.
Sulla questione deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, poiché anche parte opposta ammette che le somme fatturate dopo luglio 2021 (da agosto 2021) non potevano essere richieste dalla in conseguenza del contratto di cessione di azienda CP_1 del 7.07.2021 (a favore della , notificato alla società debitrice ad agosto 2021. CP_3
Nella missiva del 3.08.2021, è proprio specificato il riparto dei crediti in base alle mensilità dovute.
Pertanto, vanno estrapolati, dalla somma richiesta nel precetto gli importi pari ad €
6.720,30.
2.2) Per quanto attiene alla portata del titolo esecutivo azionato, va chiarito quanto segue.
Parte opponente nulla deduce sulla quantificazione degli importi inseriti in precetto, sulla base delle previsioni contrattuali, sia in relazione ai canoni, sia in relazione alle spese, sia, infine in relazione all'indennità di occupazione.
In base a tale ultima posta, la stessa risulta specificamente quantificata nel titolo stesso
(art. 19 del Capitolato allegato al contratto di affitto prodotto in atti).
Non bisogna dimenticare infatti, posta la necessaria ed ufficiosa rilevabilità della carenza del titolo azionato, il rilievo viene effettuato in base agli elementi a disposizione del giudicante
(v. Cass S.U.16/02/2016, n. 2951), tra cui rientra la considerazione delle prove dirette -
il giudice 4 RI CA SO documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti;
tra cui la condotta processuale dello stesso debitore (cfr. Cass. 16904/2018).
Dunque, la somma non dovuta attiene solo all'importo di cui al punto 2.1., di cui sopra.
2.3) Mancata apertura dell'attività oggetto di affitto prima del Giugno del 2019 per causa imputabile all'errato accatastamento dei locali da parte della resistente-
Orbene, tale circostanza non risulta suffragata da alcuna prova, che faccia, quanto ipotizzare logicamente la connessione tra la mancata apertura del punto vendita, con una carenza contrattualmente imputabile a carico della CP_1
In primis, dal verbale di presa di consegna ed immissione in possesso del 3.10.2017 (data da cui partono gli importi richiesti) risulta la dichiarazione di parte debitrice che i locali sono completi di tutta la strumentazione, documentazione prevista in contratto, nonché posseggono tutte le caratteristiche strutturali e tecniche, pattuite dalle parti, per cui nessun rilievo sia da farsi (vedi dichiarazione firmata in atti).
Al contrario dalla relazione tecnica e di conformità catastale depositata dall'opponente
(data 7.10.2017), risulta che, a seguito del contratto di affitto, fosse stata avviata (o si volesse avviare) una pratica atta modificare gli spazi interni del punto vendita e che, pertanto, veniva richiesto all'istante (affittuario) da parte del Direttore dei Lavori - incaricato alla redazione e completamento degli adempimenti amministrativi necessari all'apertura del nuovo punto vendita - di “provvedere urgentemente alla regolarizzazione dell'elaborato planimetrico del
Centro Commerciale oggi presente in banca dati catastale per mezzo di FRAZIONAMENTO, a cura della proprietà, attribuendo e comunicando tempestivamente il nuovo identificativo catastale, consentendo (solo) in tal modo al sottoscritto di procedere con la variazione catastale riguardante le sole opere ad oggi assentite dalla SCIA sopra menzionata”.
E' chiaro, che siffatta documentazione, non determina in alcun modo la prova dell'inadempimento contrattuale della che avrebbe determinato la mancata CP_1 apertura del punto vendita sino al giugno del 2019, con conseguente non debenza della presentazione di pagamento dell'affitto per quelle mensilità.
Dunque, anche il predetto motivo di opposizione deve essere rigettato.
il giudice 5 RI CA SO 2.3) Non debenza delle somme per il periodo dall'01.07.2019 al 28.02.2021 per l'impossibilità sopravvenuta – anche parziale – della prestazione della società Parte_1
a causa dell'emergenza da COVID 19.
[...]
La società opponente chiede che sia atto dell'impossibilità sopravvenuta del pagamento della prestazione, dovuto alla mancanza di fatturato del periodo legato alla pandemia da
COVID 19, o comunque della doverosa diminuzione degli importi da richiedersi in quel lasso temporale.
Invero, dagli atti non risulta che la abbia mai chiesto una Controparte_4 rimodulazione del contratto di affitto, né alla controparte e neanche giudizialmente.
Nel presente giudizio, a supporto della presumibile riduzione di fatturato, viene depositato un foglio Excel compilato dalla stessa opponente.
Invero (in conformità alle conclusioni tratte in seno alla Relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 dell'ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Cassazione), l'impossibilità sopravvenuta non può dirsi integrata, non essendo l'oggetto di simile impegno obbligatorio
(affitto di azienda)naturalmente esposto a rischi di materiale perimento o di indisponibilità giuridica.
Potrebbe porsi, invece la congruità di un riequilibrio reciprocamente appagante delle prestazioni;
in particolare al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario.
L'obbligo di rinegoziare, infatti si sostanzia in un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede;
la parte che per inadempimento dell'altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza. La rinegoziazione implica l'obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti.
In conclusione, (secondo la citata Relazione) “qualora le due parti siano disponibili,
s'incontrano e concludono;
qualora una delle due si neghi, è il giudice a decidere.
il giudice 6 RI CA SO Nel nostro caso, nessun avvio di negoziazione risulta in alcun modo dedotto, né vi è la prova di una contrazione del fatturato, ma tutto si basa esclusivamente sulla circostanza dell'evento pandemico.
È chiaro dunque come, nel caso specifico, esclusa la sussistenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della presentazione per le mensilità indicate, manchi, altresì, in toto l'elemento comportamentale e fattuale da porre alla base della rimodulazione contrattuale.
A fronte di ciò, neanche tale ultima deduzione può essere accolta.
In conclusione, il precetto azionato deve essere decurtato esclusivamente dell'importo di
6.720,30, su cui è cessata la materia del contendere;
mentre per il resto l'opposizione va rigettata.
Per ciò che concerne le spese si deve tener presente che parte opposta ha acconsentito all'accordo, sebbene monetariamente (nel complesso) meno favorevole rispetto all'esito del presente giudizio.
Pertanto, l'accoglimento parziale (per un importo in concreto esiguo) della spiegata opposizione depone per la compensazione totale delle spese di lite, in considerazione del contegno della parte opposta, sia nell'ammettere subito la non debenza degli importi non dovuti, sia nell'accettare una composizione meno favorevole.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere sulla somma di € 6.720,30, che pertanto dovrà essere decurtato dall'importo chiesto in precetto;
2. Rigetta per il resto l'opposizione;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.05.2025
Il giudice dott.ssa RI CA SO
il giudice 7 RI CA SO il giudice 8 RI CA SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa RI CA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5268 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, e vertente
TRA
(C.F/P.I. in pers. l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce all'atto introduttivo atto ma su foglio separato, dall'Avv.
Domenico Luca Matrone (CF: ) e con questi domiciliato presso il suo C.F._1 studio opponente di seguito per brevità anche in persona del Controparte_1 CP_1 procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di precetto, dagli avv.ti Renato Sivio (c.f. ) e Cristiana Duccillo (c.f. ), C.F._2 C.F._3 presso il cui studio viene eletto domicilio. opposta
il giudice 1 RI CA SO CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come da atti e verbali di causa, con termini di legge per il deposito della motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione al precetto del 10.02.2022, con cui la Parte_1 società le intimava il pagamento della somma di € 237.255,31 Controparte_2 complessiva di canoni, spese ex contractu ed indennità di occupazione, in base al contratto di affitto di ramo d'azienda per Notaio dott.ssa di Milano del 14 luglio 2017, Persona_1
L'opponente illustrava che con missiva del 08.02.2021 la società Controparte_1 comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e art. 21 del contratto e con successiva missiva del 03.08.2021 la società Parte_2 CP_1 comunicava alla di aver ceduto il contratto di ramo d'azienda alla Parte_1
(con contratto del 07.07.2021, registrato in data 08.07.2021) Controparte_3
Ciò posto, deduceva: 1) la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e/o mancata trascrizione del titolo;
2) che la società , nonostante la Parte_1 sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda nel luglio 2017, attivava il suo punto vendita, per l'esercizio al dettaglio di bar, pizzeria, tavola calda presso il C.C. di Modugno, solo nel giugno 2019 a causa di carenze dovute alla società titolare, che determinavano l'inadempimento della Società ex art.1453 e 1455 c.c.; 2) che il ramo di Controparte_1 azienda inizialmente di proprietà della veniva ceduto ad altra società, la Controparte_1
con atto del 07.07.2021 registrato in data 08.07.2021, per cui non risultava Controparte_3 dovuto il pagamento di somme fatturate successivamente al luglio 2021 (come da missiva delle due società inviata all'affittuario); 3) che, per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa dell'emergenza da covid-19 o, in subordine, per l'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c., le somme inserite in precetto non risultavano dovute.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nullo il precetto e non dovuto il credito, quanto meno, in subordine, parzialmente in relazione alle predette doglianze.
Si costituiva la contestando in toto l'assunto attoreo, dando atto della CP_1 non debenza delle somme da agosto 2021 ed illustrando, da un lato, come il cespite fosse stato
il giudice 2 RI CA SO consegnato privo di problemi per l'apertura e dall'altro che mai fosse stato dedotto in calo del fatturato durante il periodo COVID o chiesta la rimodulazione contrattuale;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese.
Il giudice proponeva accordo ex art. 185bis cpc alle parti, consistente nel: pagamento a favore della dell'importo di € 138.00,00, pagabili in mesi 18; compensazione per CP_1 metà delle spese legali, altra metà a favore dell'opponente che liquida in € 3.450,00, oltre spese legali IVA e CPA.
La accettava i termini dell'accordo, mentre non perveniva accettazione ad CP_1 opera dell'opponente.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva discussa all'udienza del 18.02.25, con concessione dei termini di legge.
Vanno esaminati separatamente i motivi di opposizione.
1) Per quanto attiene alla mancata notifica/trascrizione del titolo esecutivo, il motivo (art. 617 c. 1 c.p.c.), non può trovare accoglimenti per quanto di seguito illustrato.
È pacifico, nel nostro caso che l'opponente abbia piena cognizione del titolo azionato;
risulta inoltre provato, e non contestato, che il titolo stesso è stato notificato in forma esecutiva in uno ad un precedente precetto del 2019.
Orbene, in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo (Cfr. 14275 del 05/05/2022).
Inoltre, l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva
il giudice 3 RI CA SO soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (Cfr. 27424 del 26/09/2023).
Nel nostro caso, alcun atto successivo esecutivo risulta messo in campo dalla società creditrice prima dell'opposizione parte debitrice;
la stessa risulta ben consapevole del contenuto del titolo (già ricevuto in forma esecutiva), tanto che lo ha contestato nel merito e non ha dedotto alcun pregiudizio dalla dedotta carenza di notifica.
Pertanto, siffatto motivo non può trovare accoglimento.
2) Tutti i restanti motivi vanno sussunti nell'alveo di previsione dell'opposizione a precetto ex art. 615 c 1 cpc, in quanto involgenti l'an della pretesa creditoria ed il quantum della stessa.
2.1.) Somme dovute a partire da agosto 2021.
Sulla questione deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, poiché anche parte opposta ammette che le somme fatturate dopo luglio 2021 (da agosto 2021) non potevano essere richieste dalla in conseguenza del contratto di cessione di azienda CP_1 del 7.07.2021 (a favore della , notificato alla società debitrice ad agosto 2021. CP_3
Nella missiva del 3.08.2021, è proprio specificato il riparto dei crediti in base alle mensilità dovute.
Pertanto, vanno estrapolati, dalla somma richiesta nel precetto gli importi pari ad €
6.720,30.
2.2) Per quanto attiene alla portata del titolo esecutivo azionato, va chiarito quanto segue.
Parte opponente nulla deduce sulla quantificazione degli importi inseriti in precetto, sulla base delle previsioni contrattuali, sia in relazione ai canoni, sia in relazione alle spese, sia, infine in relazione all'indennità di occupazione.
In base a tale ultima posta, la stessa risulta specificamente quantificata nel titolo stesso
(art. 19 del Capitolato allegato al contratto di affitto prodotto in atti).
Non bisogna dimenticare infatti, posta la necessaria ed ufficiosa rilevabilità della carenza del titolo azionato, il rilievo viene effettuato in base agli elementi a disposizione del giudicante
(v. Cass S.U.16/02/2016, n. 2951), tra cui rientra la considerazione delle prove dirette -
il giudice 4 RI CA SO documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti;
tra cui la condotta processuale dello stesso debitore (cfr. Cass. 16904/2018).
Dunque, la somma non dovuta attiene solo all'importo di cui al punto 2.1., di cui sopra.
2.3) Mancata apertura dell'attività oggetto di affitto prima del Giugno del 2019 per causa imputabile all'errato accatastamento dei locali da parte della resistente-
Orbene, tale circostanza non risulta suffragata da alcuna prova, che faccia, quanto ipotizzare logicamente la connessione tra la mancata apertura del punto vendita, con una carenza contrattualmente imputabile a carico della CP_1
In primis, dal verbale di presa di consegna ed immissione in possesso del 3.10.2017 (data da cui partono gli importi richiesti) risulta la dichiarazione di parte debitrice che i locali sono completi di tutta la strumentazione, documentazione prevista in contratto, nonché posseggono tutte le caratteristiche strutturali e tecniche, pattuite dalle parti, per cui nessun rilievo sia da farsi (vedi dichiarazione firmata in atti).
Al contrario dalla relazione tecnica e di conformità catastale depositata dall'opponente
(data 7.10.2017), risulta che, a seguito del contratto di affitto, fosse stata avviata (o si volesse avviare) una pratica atta modificare gli spazi interni del punto vendita e che, pertanto, veniva richiesto all'istante (affittuario) da parte del Direttore dei Lavori - incaricato alla redazione e completamento degli adempimenti amministrativi necessari all'apertura del nuovo punto vendita - di “provvedere urgentemente alla regolarizzazione dell'elaborato planimetrico del
Centro Commerciale oggi presente in banca dati catastale per mezzo di FRAZIONAMENTO, a cura della proprietà, attribuendo e comunicando tempestivamente il nuovo identificativo catastale, consentendo (solo) in tal modo al sottoscritto di procedere con la variazione catastale riguardante le sole opere ad oggi assentite dalla SCIA sopra menzionata”.
E' chiaro, che siffatta documentazione, non determina in alcun modo la prova dell'inadempimento contrattuale della che avrebbe determinato la mancata CP_1 apertura del punto vendita sino al giugno del 2019, con conseguente non debenza della presentazione di pagamento dell'affitto per quelle mensilità.
Dunque, anche il predetto motivo di opposizione deve essere rigettato.
il giudice 5 RI CA SO 2.3) Non debenza delle somme per il periodo dall'01.07.2019 al 28.02.2021 per l'impossibilità sopravvenuta – anche parziale – della prestazione della società Parte_1
a causa dell'emergenza da COVID 19.
[...]
La società opponente chiede che sia atto dell'impossibilità sopravvenuta del pagamento della prestazione, dovuto alla mancanza di fatturato del periodo legato alla pandemia da
COVID 19, o comunque della doverosa diminuzione degli importi da richiedersi in quel lasso temporale.
Invero, dagli atti non risulta che la abbia mai chiesto una Controparte_4 rimodulazione del contratto di affitto, né alla controparte e neanche giudizialmente.
Nel presente giudizio, a supporto della presumibile riduzione di fatturato, viene depositato un foglio Excel compilato dalla stessa opponente.
Invero (in conformità alle conclusioni tratte in seno alla Relazione tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 dell'ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Cassazione), l'impossibilità sopravvenuta non può dirsi integrata, non essendo l'oggetto di simile impegno obbligatorio
(affitto di azienda)naturalmente esposto a rischi di materiale perimento o di indisponibilità giuridica.
Potrebbe porsi, invece la congruità di un riequilibrio reciprocamente appagante delle prestazioni;
in particolare al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario.
L'obbligo di rinegoziare, infatti si sostanzia in un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede;
la parte che per inadempimento dell'altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza. La rinegoziazione implica l'obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano “giuste” avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti.
In conclusione, (secondo la citata Relazione) “qualora le due parti siano disponibili,
s'incontrano e concludono;
qualora una delle due si neghi, è il giudice a decidere.
il giudice 6 RI CA SO Nel nostro caso, nessun avvio di negoziazione risulta in alcun modo dedotto, né vi è la prova di una contrazione del fatturato, ma tutto si basa esclusivamente sulla circostanza dell'evento pandemico.
È chiaro dunque come, nel caso specifico, esclusa la sussistenza di un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della presentazione per le mensilità indicate, manchi, altresì, in toto l'elemento comportamentale e fattuale da porre alla base della rimodulazione contrattuale.
A fronte di ciò, neanche tale ultima deduzione può essere accolta.
In conclusione, il precetto azionato deve essere decurtato esclusivamente dell'importo di
6.720,30, su cui è cessata la materia del contendere;
mentre per il resto l'opposizione va rigettata.
Per ciò che concerne le spese si deve tener presente che parte opposta ha acconsentito all'accordo, sebbene monetariamente (nel complesso) meno favorevole rispetto all'esito del presente giudizio.
Pertanto, l'accoglimento parziale (per un importo in concreto esiguo) della spiegata opposizione depone per la compensazione totale delle spese di lite, in considerazione del contegno della parte opposta, sia nell'ammettere subito la non debenza degli importi non dovuti, sia nell'accettare una composizione meno favorevole.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere sulla somma di € 6.720,30, che pertanto dovrà essere decurtato dall'importo chiesto in precetto;
2. Rigetta per il resto l'opposizione;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 23.05.2025
Il giudice dott.ssa RI CA SO
il giudice 7 RI CA SO il giudice 8 RI CA SO