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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/11/2024, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2078/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 settembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
AS LL (FE) – Viale Adriatico n. 527, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv.
Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui Studio in Ferrara, Via CodiceFiscale_2
Voltapaletto n. 15, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Flavio Cattabriga (Cod. Fisc.: ), presso il cui Studio in Ferrara, CodiceFiscale_4
Via degli Spadari n. 3, è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 settembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_ 1) Disporre l'affidamento della FI a entrambi i genitori con collocazione e stabile residenza presso la madre. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la
Per_ FI minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disporre che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la FI secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi;
a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero dalle 16.00) fino la domenica sera alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
b) nel corso della settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola (ovvero dalle
16.00) fino alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
c) nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il pomeriggio del lunedì, dall'uscita di scuola (ovvero dalle 16.00) fino alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
d) durante le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali, i genitori si accorderanno di volta in volta, per consentire al padre di tenere con sé la FI
Per_
per alcuni giorni consecutivi, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
in ogni caso, i genitori avranno cura di alternare tra loro le festività natalizie e pasquali, in modo tale che la minore trascorra, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro e, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
3) disporre che il sig. a decorrere dal trasferimento della sig.ra presso Parte_2 Parte_1
la propria futura residenza, entro il giorno 5 di ogni mese, verserà alla stessa l'importo di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della
Per_ FI;
4) disporre che, a decorrere dal mese di agosto 2024, entrambi i genitori contribuiranno, in ragione Per_ del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata al genitore che le ha sostenute entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) disporre che l'assegno unico universale INPS ovvero ogni ulteriore misura di sostegno/indennità/ pensione/contributo eventualmente erogati a favore della FI verranno percepiti nella misura del
100% dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. a richiedere la quota a lui spettante Pt_1 Parte_2
ovvero ad avanzare qualsivoglia pretesa anche in futuro;
6) spese compensate.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 6 novembre 2024 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2078/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 settembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
AS LL (FE) – Viale Adriatico n. 527, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv.
Letizia Solimene (Cod. Fisc.: ), presso il cui Studio in Ferrara, Via CodiceFiscale_2
Voltapaletto n. 15, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: , Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Flavio Cattabriga (Cod. Fisc.: ), presso il cui Studio in Ferrara, CodiceFiscale_4
Via degli Spadari n. 3, è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 settembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
Per_ 1) Disporre l'affidamento della FI a entrambi i genitori con collocazione e stabile residenza presso la madre. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la
Per_ FI minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disporre che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la FI secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi;
a) a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero dalle 16.00) fino la domenica sera alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
b) nel corso della settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi (indicativamente il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola (ovvero dalle
16.00) fino alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
c) nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il pomeriggio del lunedì, dall'uscita di scuola (ovvero dalle 16.00) fino alle ore 21.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna dopo aver consumato la cena;
d) durante le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali, i genitori si accorderanno di volta in volta, per consentire al padre di tenere con sé la FI
Per_
per alcuni giorni consecutivi, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
in ogni caso, i genitori avranno cura di alternare tra loro le festività natalizie e pasquali, in modo tale che la minore trascorra, ad anni alterni, il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro e, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
3) disporre che il sig. a decorrere dal trasferimento della sig.ra presso Parte_2 Parte_1
la propria futura residenza, entro il giorno 5 di ogni mese, verserà alla stessa l'importo di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della
Per_ FI;
4) disporre che, a decorrere dal mese di agosto 2024, entrambi i genitori contribuiranno, in ragione Per_ del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata al genitore che le ha sostenute entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
5) disporre che l'assegno unico universale INPS ovvero ogni ulteriore misura di sostegno/indennità/ pensione/contributo eventualmente erogati a favore della FI verranno percepiti nella misura del
100% dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. a richiedere la quota a lui spettante Pt_1 Parte_2
ovvero ad avanzare qualsivoglia pretesa anche in futuro;
6) spese compensate.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 6 novembre 2024 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri