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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14751/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Laura RECCHIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via S. Stefano n. 30 e nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Serena BONDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ferrara, in via Ludovico Ariosto n. 6 RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 27 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San Giorgio di Piano il 15 settembre 2018. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 12 Parte_1 agosto 1986 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a San Giorgio di Piano il 15 settembre 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 6 p. 2 s. A - anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Giorgio di Piano procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che il marito resterà nella casa coniugale e la moglie, trasferirà la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori, portando con sé i propri effetti personali;
3) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) prende atto che le parti concordano che la minore manterrà la residenza presso la casa coniugale abitata dal padre con possibilità di trasferirla presso la madre su accordo dei genitori;
pagina 2 di 5 5) dispone che stia con ciascun genitore secondo il seguente calendario: Per_1
- a settimane alterne: a) settimana 1: starà con la mamma dal lunedì all'uscita di scuola al Per_1 mercoledì mattina e dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre potrà tenerla con sé dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
b) settimana 2: starà con il papà dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì Per_1 mattina e dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
la mamma potrà tenerla con sé dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle festività natalizie trascorrerà un eguale periodo consecutive con Per_1 ciascun genitore cosicché, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale e Santo Stefano con un genitore o il giorno di Capodanno e dell'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra loro, e comunque garantendo un'alternanza tra genitori nelle giornate del 24/25/26 Dicembre, Ad esempio, ad anni alterni, trascorrerà dal 23 dicembre Per_1 al 26 dicembre con il papà, dal 27 dicembre al 30 dicembre con la mamma, e poi dal 31 dicembre al 3 gennaio con il papà e dal 4 gennaio al 7 gennaio con la mamma, e l'anno dopo altemato. Per garantire l'alternanza tra i genitori nelle giornate del 24/25/26 Dicembre, nel periodo di competenza di ciascun genitore trascorrerà almeno una Per_1 giomata tra le tre suindicate con l'altro, da concordare tra le parti.
- nel periodo pasquale, salvo diversi accordi tra le parti, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, si seguirà la stessa programmazione dell'anno scolastico in base alla scuola, considerato che la minore frequenterà i campi estivi nel mese di giugno e di luglio;
ad agosto, invece, Per_1 trascorrerà duc settimane anche consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il mese di aprile di ogni anno;
6) prende atto che, in caso di allontanamento dalla propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro l'indirizzo esatto di destinazione e a garantire il contatto telefonico con la minore;
7) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del OR l'obbligo d Pt_1 versare alla ORa alle coordinate bancarie Pt_2
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , un assegno mensile di 300,00 euro, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che:
pagina 4 di 5 - le parti hanno dichiarato che nella quantificazione del contributo al mantenimento di hanno tenuto conto che la ORa tra qualche mese reperirà una Per_1 Pt_2 collocazione abitativa autonoma da quella dei propri genitori;
- il OR , a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, si è reso Pt_1 disponibile ad acquistare dalla ORa un'autorimessa di proprietà della Pt_2 medesima, sita a San Giorgio di Piano (BO), in Via Garibaldi n. 12, all'importo che verrà quantificato da un'agenzia immobiliare di fiducia di entrambi i coniugi;
10) prende atto che i coniugi hanno stabilito che l'assegno unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre;
11) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti. D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Laura RECCHIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via S. Stefano n. 30 e nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Serena BONDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ferrara, in via Ludovico Ariosto n. 6 RICORRENTI
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 27 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a San Giorgio di Piano il 15 settembre 2018. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 12 Parte_1 agosto 1986 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a San Giorgio di Piano il 15 settembre 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 6 p. 2 s. A - anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Giorgio di Piano procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che il marito resterà nella casa coniugale e la moglie, trasferirà la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori, portando con sé i propri effetti personali;
3) affida a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) prende atto che le parti concordano che la minore manterrà la residenza presso la casa coniugale abitata dal padre con possibilità di trasferirla presso la madre su accordo dei genitori;
pagina 2 di 5 5) dispone che stia con ciascun genitore secondo il seguente calendario: Per_1
- a settimane alterne: a) settimana 1: starà con la mamma dal lunedì all'uscita di scuola al Per_1 mercoledì mattina e dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre potrà tenerla con sé dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
b) settimana 2: starà con il papà dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì Per_1 mattina e dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
la mamma potrà tenerla con sé dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle festività natalizie trascorrerà un eguale periodo consecutive con Per_1 ciascun genitore cosicché, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale e Santo Stefano con un genitore o il giorno di Capodanno e dell'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra loro, e comunque garantendo un'alternanza tra genitori nelle giornate del 24/25/26 Dicembre, Ad esempio, ad anni alterni, trascorrerà dal 23 dicembre Per_1 al 26 dicembre con il papà, dal 27 dicembre al 30 dicembre con la mamma, e poi dal 31 dicembre al 3 gennaio con il papà e dal 4 gennaio al 7 gennaio con la mamma, e l'anno dopo altemato. Per garantire l'alternanza tra i genitori nelle giornate del 24/25/26 Dicembre, nel periodo di competenza di ciascun genitore trascorrerà almeno una Per_1 giomata tra le tre suindicate con l'altro, da concordare tra le parti.
- nel periodo pasquale, salvo diversi accordi tra le parti, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, si seguirà la stessa programmazione dell'anno scolastico in base alla scuola, considerato che la minore frequenterà i campi estivi nel mese di giugno e di luglio;
ad agosto, invece, Per_1 trascorrerà duc settimane anche consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il mese di aprile di ogni anno;
6) prende atto che, in caso di allontanamento dalla propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro l'indirizzo esatto di destinazione e a garantire il contatto telefonico con la minore;
7) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del OR l'obbligo d Pt_1 versare alla ORa alle coordinate bancarie Pt_2
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , un assegno mensile di 300,00 euro, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
pagina 3 di 5 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che:
pagina 4 di 5 - le parti hanno dichiarato che nella quantificazione del contributo al mantenimento di hanno tenuto conto che la ORa tra qualche mese reperirà una Per_1 Pt_2 collocazione abitativa autonoma da quella dei propri genitori;
- il OR , a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, si è reso Pt_1 disponibile ad acquistare dalla ORa un'autorimessa di proprietà della Pt_2 medesima, sita a San Giorgio di Piano (BO), in Via Garibaldi n. 12, all'importo che verrà quantificato da un'agenzia immobiliare di fiducia di entrambi i coniugi;
10) prende atto che i coniugi hanno stabilito che l'assegno unico per la minore sia percepito integralmente dalla madre;
11) prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti. D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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