Ordinanza 12 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/06/2019, n. 15752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15752 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2019 |
Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8893-2017 proposto da: NZ GO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBENGA
45, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO ROSATI DI MONTEPRANDONE;
- ricorrente -
contro
ARENA PL ONE S.R.L., e per essa DOBANK S.P.A. (UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO MESSICO
7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO BENEDETTI, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente - nonché
contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A.; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 68/2009 del Tribunale di Spoleto. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
rilevato che IE ZI propone, con atto notificato il 27/03/2017, regolamento di giurisdizione in relazione a quello che definisce «giudizio promosso» da lui ed «incardinato innanzi al Tribunale di Spoleto, Sezione Civile ... r.g. n. 68/2009» del Tribunale di Spoleto, tale intendendo la procedura di espropriazione immobiliare intentata ai suoi danni da PR AN SP (mandataria di Unicredit Credit Management Bank SP) in forza di contratto di mutuo fondiario per un credito di C 172.900,19, in cui - intervenuta Equitalia Centro SP - il g.e. ha respinto, con ordinanza 17/01/2017, l'istanza dell'esecutato di sospensione della vendita per la pendenza di un accertamento tecnico preventivo per la determinazione dell'esatto ammontare del credito;
resiste con controricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 02/05/2017, RE PL NE RL (cessionaria del credito azionato da PR AN SP tramite la mandataria Unicredit Credit Management SP) tramite l'attuale mandataria NK SP (già Unicredit Credit Management SP); considerato che Ric. 2017 n. 08893 sez. SU - ud. 07-05-2019 -2- il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte: infatti (fin da Cass. Sez. U. 26/10/2000, n. 1139), «a seguito della nuova formulazione dell'art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione»; «pur costituendo, difatti, l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d'ufficio l'esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell'interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale de quo nell'alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una 'decisione di merito di primo grado' avente natura di sentenza, e ad organi quali 'il giudice istruttore ed il collegio' (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo 'per gradi', sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato ex lege come 'giudice istruttore', parlando la legge, viceversa, di 'giudice dell'esecuzione'» (conformi, tra molte: Cass. Sez. U. ord. 30/09/2005, n. 19172; Cass. Sez. U. ord. 08/03/2006, n. 4912; Cass. Sez. U. ord. 07/07/2009, n. 15855; Cass. Sez. U. ord.20/09/2017, n. 21855): principio esteso anche alle opposizioni Ric. 2017 n. 08893 sez. SU - ud. 07-05-2019 -3- esecutive (Cass. Sez. U. ord. 13/12/2007, n. 26109; Cass. Sez. U. ord.27/05/2008, n. 13633; Cass. Sez. U. ord. 19/05/2016, n. 10320); in altri termini, tutte le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, o se il credito sia o meno liquido ed esigibile, o se se il bene sia pignorabile o meno, possono riguardare soltanto la legittimità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., ma non la giurisdizione, la quale è attribuita sempre e comunque al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque ne sia l'origine (in tal senso v. già le remote Cass. Sez. U. 7631/93 e 12060/93); all'inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente alle spese in favore della sola controparte che qui si è difesa;
peraltro, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione (tra innumerevoli: Cass. Sez. U. ord. 16/05/2013, n. 11826), non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.
dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto da IE ZI in relazione alla procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 68/2009 r.g.e. del Tribunale di Spoleto. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 07/05/2019. Il Presidente (dott. Giovanni Mamnnone) IL CA E Paol