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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 8 aprile 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144/2023 R.G. e vertente
fra
nata a Rionero in [...] il [...] e d ivi residente a[...] Parte_1
C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Gitto (C.F.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei suo studio in Rionero in C.F._2
vulture alla Via Foggia n.12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come Per_1
in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 24.07.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave, e la indennità di accompagnamento, benefici denegati durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 8.12.2023 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 8 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. nominato nella prima fase, chiamato a rendere chiarimenti, sulla base della documentazione sopravvenuta, ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento de benefici in esame con decorrenza da settembre
2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere la sussistenza del requisito sanitario legittimante la fruizione del benefici rivendicati a far data da settembre 2023
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e favore CP_1
del procuratore antistatario della parte ricorrente.
2 Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della CP_1
posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 24.07.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a decorrere da settembre 2024;
b) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024;
c) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1
accompagnamento, oltre accessori come per legge;
d) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
e) compensa interamente le spese della fase ATP;
Potenza, 8 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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