Articolo 1 della Legge 3 aprile 1958, n. 470
Articolo 2
Versione
27 maggio 1958
Art. 1.
Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l' art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.
Entrata in vigore il 27 maggio 1958
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