Art. 1.
Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l' art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.
Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l' art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 , e' elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.