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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Carbotta
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Vetri e M. Mattia CP_2
Resistente
e Controparte_3 CP_4
contumaci
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2023 90012074 00/000, notificata in data 14.4.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito nn. 32420180000204605000, 32420180001347790000,
32420180001587267000, 32420180001688961000, 32420190000312645000,
32420190001567741000 e 32420210000386405000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica dei titoli e chiedeva accertarsi pertanto l'illegittimità dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava l'avverso assunto, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_2
Nonostante la regolarità della notifica, e rimanevano contumaci. CP_5 CP_4
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
* Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, è pacifico che il motivo di censura attinente l'omessa notifica dei titoli sia stato tempestivamente eccepito, in quanto proposto nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Detta censura è però infondata.
, costituendosi in giudizio, ha allegato e documentato di aver regolarmente notificato CP_2
a mezzo pec (all'indirizzo, come è incontestato tra le parti, riferibile al ricorrente) gli avvisi di addebito nn. 32420180001688961000 (notifica effettuata in data 4.12.2018),
3242019000031245000 (notifica avvenuta in data 4.7.2019), 32420190001567741000
(notifica perfezionatasi in data 26.11.2019), 32420210000386405000 (notifica effettuata in data 6.11.2021), 32420180001347790000 (notifica del 230.10.2018), 324 2018
0001587267000 (notifica del 3.12.2018) e 324 2018 0000204605000 (notifica del
16.6.2018), come risulta inequivocabilmente dalle ricevute di avvenuta consegna con allegato il relativo titolo e specificazione nell'oggetto del messaggio del numero dell'avviso di addebito notificato.
Non induce a differenti conclusioni quanto rilevato dal ricorrente nelle note conclusive con riferimento all'indirizzo di provenienza delle pec, non risultante dai pubblici registri: posto che l'indirizzo del mittente ( t) non poteva Email_1
ingenerare alcuna incertezza in ordine alla provenienza della notificazione, si osserva che la Suprema Corte ha evidenziato, seppur con riferimento alle notifiche effettuate da che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte CP_5
dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
Anche sulla scorta di tale principio (posto che il ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tale specifico aspetto, neppure all'esito della costituzione dell' ), tenuto conto di CP_2
quanto suesposto con riferimento alla documentazione prodotta da , idonea a CP_2
dimostrare la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito indicati nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorso va respinto.
Stante la contumacia della società di cartolarizzazione e dell' delle entrate CP_3
riscossione, nulla va disposto in ordine alle spese.
Atteso che l'opponente, pur avendo formalmente posizione processuale di ricorrente, sostanzialmente resiste ad una pretesa dell' considerato che l'odierno giudizio CP_2
non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 152 disp. att cpc, la regolamentazione delle spese tra il ricorrente ed – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore CP_2 della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ed così provvede: CP_2 CP_4 Controparte_3
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di , che liquida CP_2 in € 3200,00. nulla per le spese per e CP_4 CP_5
Brindisi, 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere