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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3026/2018 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3026 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 - avente ad oggetto: impugnazione di testamenti e quote di legittima - vertente tra
, C.F. 1 rappresentata e difesa Parte 1 nata a [...] il [...], CF
dall'Avv. Lucio Cavallone ed elettivamente domiciliata, come da mandato su foglio separato allegato all'atto di citazione, presso lo studio sito in Manduria alla via S.Gigli n.62;
attrice
Controparte_1 nata a Sava il 3.4.1955
,
CP 2 nato a [...] il [...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: Come da note di udienza a trattazione scritta del 20/11/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza non definitiva n. 2568/2023 emessa in data 31.10.2023 è stato accertato che
"la disposizione testamentaria in favore di Controparte_1 contenuta nel testamento olografo di
Persona 1 (nato a [...] il [...] e deceduto a S. Pietro Vernotico il 10/12/2014) datato
05/08/2014 e pubblicato il 18/12/2014, è lesiva dei diritti ereditari spettanti all'attrice in qualità di legittimaria ´e se ne è disposta "la riduzione nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva a lei spettante, pari alla metà dell'intero compendio immobiliare caduto in successione testamentaria, così come individuato in parte motiva;
".
In particolare con la predetta sentenza non definitiva si è accertato che il valore dei beni lasciati in eredità
alla moglie dal de cuius è pari ad euro 45.649,69, mentre il valore di beni lasciati in eredità alla sorella è pari ad euro 164.814,98.
Si è quindi accertato che con la disposizione testamentaria eseguita dal de cuius in favore della sorella, è
stata lesa la quota di legittima spettante all'attrice in qualità di coniuge superstite nella misura di euro
59.582,64.
Ai fini della reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve considerarsi che l'accoglimento dell'azione di riduzione determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e comporta,
ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è
determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (cfr. art. 560 c.c.).
Ove le parti non concordino nell'eseguire la reintegra della quota lesa in denaro, come nel caso di specie in cui i convenuti sono rimasti contumaci, si determina il subentro del legittimario nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (nel caso di specie mediante institutio ex re) secondo la percentuale idonea a reintegrare la quota lesa.
Nel caso di specie detta percentuale deve quantificarsi nella misura del 36,15 % ( euro 59.585,65 :
euro 164.814,98 X100) e tale deve quindi ritenersi la quota di appartenenza all'attrice dei beni attribuiti alla convenuta, così come già individuati nella sentenza non definitiva sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, da intendersi qui integralmente richiamata su tale punto.
L'accertamento suppletivo svolto dal CTU in seguito alla rimessione sul ruolo della causa non rileva in senso contrario, essendo stato svolto solo in un ottica di possibile conciliazione della lite, che tuttavia non è
intervenuta. Come infatti già chiarito nella sentenza non definitiva "la domanda dell'attrice di essere reintegrata nella quota a lei spettante mediante attribuzione della proprietà dell'immobile sito in Sava alla Via Bovio n.152,
ex casa coniugale, in suo possesso in forza dell'art. 540 c.c., salvo che intervenga un accordo tra le parti, non può essere accolta, dovendosi anche in relazione a tale bene applicarsi le regole sopra richiamate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio di soccombenza e devono porsi in solido a carico dei convenuti ed in favore del difensore nell'attrice che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambi convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale sopra riportata, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e domanda respinta o assorbita, così statuisce: Dichiara che per l'effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice accolta con sentenza non definitiva n. 2568/2023 emessa in data 31.10.2023, l'attrice Parte 1 e la coerede
Controparte 1 devono ritenersi comproprietarie dei beni lasciati in successione a quest'ultima dal de cuius con testamento datato 05/08/2014 e pubblicato il 18/12/2014 e che la quota di appartenenza degli stessi all'attrice, ai fini della reintegrazione della quota legittima alla stessa spettante, deve quantificarsi nel 36,15% di ciascuno degli stessi.
Rigetta la restante domanda proposta dall'attrice.
Condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese e competenze di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge, da corrispondersi in favore dell'Avv. Lucio Cavallone che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente le spese ed i compensi della espletata CTU a carico dei convenuti.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel.est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3026 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 - avente ad oggetto: impugnazione di testamenti e quote di legittima - vertente tra
, C.F. 1 rappresentata e difesa Parte 1 nata a [...] il [...], CF
dall'Avv. Lucio Cavallone ed elettivamente domiciliata, come da mandato su foglio separato allegato all'atto di citazione, presso lo studio sito in Manduria alla via S.Gigli n.62;
attrice
Controparte_1 nata a Sava il 3.4.1955
,
CP 2 nato a [...] il [...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: Come da note di udienza a trattazione scritta del 20/11/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza non definitiva n. 2568/2023 emessa in data 31.10.2023 è stato accertato che
"la disposizione testamentaria in favore di Controparte_1 contenuta nel testamento olografo di
Persona 1 (nato a [...] il [...] e deceduto a S. Pietro Vernotico il 10/12/2014) datato
05/08/2014 e pubblicato il 18/12/2014, è lesiva dei diritti ereditari spettanti all'attrice in qualità di legittimaria ´e se ne è disposta "la riduzione nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva a lei spettante, pari alla metà dell'intero compendio immobiliare caduto in successione testamentaria, così come individuato in parte motiva;
".
In particolare con la predetta sentenza non definitiva si è accertato che il valore dei beni lasciati in eredità
alla moglie dal de cuius è pari ad euro 45.649,69, mentre il valore di beni lasciati in eredità alla sorella è pari ad euro 164.814,98.
Si è quindi accertato che con la disposizione testamentaria eseguita dal de cuius in favore della sorella, è
stata lesa la quota di legittima spettante all'attrice in qualità di coniuge superstite nella misura di euro
59.582,64.
Ai fini della reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice deve considerarsi che l'accoglimento dell'azione di riduzione determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e comporta,
ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è
determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (cfr. art. 560 c.c.).
Ove le parti non concordino nell'eseguire la reintegra della quota lesa in denaro, come nel caso di specie in cui i convenuti sono rimasti contumaci, si determina il subentro del legittimario nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (nel caso di specie mediante institutio ex re) secondo la percentuale idonea a reintegrare la quota lesa.
Nel caso di specie detta percentuale deve quantificarsi nella misura del 36,15 % ( euro 59.585,65 :
euro 164.814,98 X100) e tale deve quindi ritenersi la quota di appartenenza all'attrice dei beni attribuiti alla convenuta, così come già individuati nella sentenza non definitiva sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, da intendersi qui integralmente richiamata su tale punto.
L'accertamento suppletivo svolto dal CTU in seguito alla rimessione sul ruolo della causa non rileva in senso contrario, essendo stato svolto solo in un ottica di possibile conciliazione della lite, che tuttavia non è
intervenuta. Come infatti già chiarito nella sentenza non definitiva "la domanda dell'attrice di essere reintegrata nella quota a lei spettante mediante attribuzione della proprietà dell'immobile sito in Sava alla Via Bovio n.152,
ex casa coniugale, in suo possesso in forza dell'art. 540 c.c., salvo che intervenga un accordo tra le parti, non può essere accolta, dovendosi anche in relazione a tale bene applicarsi le regole sopra richiamate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio di soccombenza e devono porsi in solido a carico dei convenuti ed in favore del difensore nell'attrice che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambi convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale sopra riportata, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e domanda respinta o assorbita, così statuisce: Dichiara che per l'effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dall'attrice accolta con sentenza non definitiva n. 2568/2023 emessa in data 31.10.2023, l'attrice Parte 1 e la coerede
Controparte 1 devono ritenersi comproprietarie dei beni lasciati in successione a quest'ultima dal de cuius con testamento datato 05/08/2014 e pubblicato il 18/12/2014 e che la quota di appartenenza degli stessi all'attrice, ai fini della reintegrazione della quota legittima alla stessa spettante, deve quantificarsi nel 36,15% di ciascuno degli stessi.
Rigetta la restante domanda proposta dall'attrice.
Condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese e competenze di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge, da corrispondersi in favore dell'Avv. Lucio Cavallone che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente le spese ed i compensi della espletata CTU a carico dei convenuti.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente